Versione
31 marzo 1991
31 marzo 1991
Art. 17. Sanzioni disciplinari e ricorsi 1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalle leggi regionali, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, e' ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutivita' del provvedimento.
3. La decisione sul ricorso e' adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.
4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, e' ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutivita' del provvedimento.
3. La decisione sul ricorso e' adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.
4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.
Commentario • 1
- 1. La Camera ha approvato definitivamente il ddl 1533Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 21 febbraio 2002 · 0.64676195
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Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Bologna, sez. II, sentenza 04/06/2019, n. 514Provvedimento: […] 5. Violazione e falsa applicazione dell'art.17 legge 81/1991, in quanto la pena non è stata correttamente determinata, tenendo conto dell'assenza di precedenti in capo al prevenuto – eccesso di potere per illogicità e assenza di gradualità della sanzione, oltre che per eccessività e per carenza assoluta di motivazione – illegittimità dell'invito ad astenersi comminato unitamente alla sanzione disciplinare.Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
- sospensione temporanea dall'albo professionale·
- violazione del giusto processo amministrativo·
- esercizio della professione di maestro di sci·
- scuole di sci·
- libertà associativa·
- principio di tassatività degli illeciti amministrativi·
- legittimità del procedimento disciplinare·
- violazione delle norme deontologiche·
- graduazione della sanzione·
- eccesso di potere·
- carenza di motivazione