Articolo 17 della Legge 8 marzo 1991, n. 81
Articolo 16Articolo 18
Versione
31 marzo 1991
Art. 17. Sanzioni disciplinari e ricorsi 1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalle leggi regionali, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, e' ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutivita' del provvedimento.
3. La decisione sul ricorso e' adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.
4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.
Entrata in vigore il 31 marzo 1991
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