CASS
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 39126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39126 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - GI CI LV MA MA EC CU - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: Pubblico ministero del Tribunale di ER nel procedimento a carico di AK NA nata in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/07/2025 del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di ER udita la relazione svolta dal Consigliere RC MA NA;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Mariella De Masellis per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1.Il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di ER, con ordinanza del 14 luglio 2025, ha respinto la richiesta dal Pubblico Ministero di convalidare l’arresto effettuato dalla polizia giudiziaria nei confronti di NA AK in relazione al reato di cui 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il pubblico ministero che ha dedotto la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 381 e 382 cod. proc. pen. in quanto il giudice, ritenendo che il fatto sia di minima offensività e che pertanto la polizia non avrebbe dovuto procedere all’arresto, avrebbe fatto errata applicazione delle norme di legge così come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità.
3. In data 21 settembre 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Nicola Lettieri chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Nell’unico motivo di ricorso il pubblico ministero deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 381 e 382 cod. proc. pen. La doglianza è infondata. Il giudice della convalida, dato coerente e adeguato atto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, ha fatto corretto riferimento ai criteri posti dall’art. 381 cod. proc. pen. e, nello specifico, al parametro previsto dall’art. 381, comma 4, cod. proc. pen. per Penale Sent. Sez. 1 Num. 39126 Anno 2025 Presidente: AL US Relatore: NA RC MA Data Udienza: 24/10/2025 cui “si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto, desunta dalla sua personalità o delle circostanze del fatto”. Nel provvedimento impugnato, infatti, evidenziando gli elementi emersi e al momento conosciuti dagli operanti (che si trattava, cioè, di un allontanamento dal Comune di ER per andare alla sede della Croce Azzurra di Porto Sangiorgio, per un colloquio con il responsabile del centro alla ricerca di un lavoro) il giudice ha dato conto della valutazione effettuata e ha esposto le ragioni sulle quali si fonda la conclusione cui è pervenuto nel senso che il fatto, anche a prima lettura, non appariva grave e che l’autrice non poteva essere ritenuta pericolosa. Tale valutazione dell’operato della polizia effettuata con giudizio ex ante appare logica e non è pertanto sindacabile in questa sede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così è deciso, 24/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RC MA NA US AL 2
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Mariella De Masellis per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1.Il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di ER, con ordinanza del 14 luglio 2025, ha respinto la richiesta dal Pubblico Ministero di convalidare l’arresto effettuato dalla polizia giudiziaria nei confronti di NA AK in relazione al reato di cui 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il pubblico ministero che ha dedotto la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 381 e 382 cod. proc. pen. in quanto il giudice, ritenendo che il fatto sia di minima offensività e che pertanto la polizia non avrebbe dovuto procedere all’arresto, avrebbe fatto errata applicazione delle norme di legge così come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità.
3. In data 21 settembre 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Nicola Lettieri chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Nell’unico motivo di ricorso il pubblico ministero deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 381 e 382 cod. proc. pen. La doglianza è infondata. Il giudice della convalida, dato coerente e adeguato atto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, ha fatto corretto riferimento ai criteri posti dall’art. 381 cod. proc. pen. e, nello specifico, al parametro previsto dall’art. 381, comma 4, cod. proc. pen. per Penale Sent. Sez. 1 Num. 39126 Anno 2025 Presidente: AL US Relatore: NA RC MA Data Udienza: 24/10/2025 cui “si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto, desunta dalla sua personalità o delle circostanze del fatto”. Nel provvedimento impugnato, infatti, evidenziando gli elementi emersi e al momento conosciuti dagli operanti (che si trattava, cioè, di un allontanamento dal Comune di ER per andare alla sede della Croce Azzurra di Porto Sangiorgio, per un colloquio con il responsabile del centro alla ricerca di un lavoro) il giudice ha dato conto della valutazione effettuata e ha esposto le ragioni sulle quali si fonda la conclusione cui è pervenuto nel senso che il fatto, anche a prima lettura, non appariva grave e che l’autrice non poteva essere ritenuta pericolosa. Tale valutazione dell’operato della polizia effettuata con giudizio ex ante appare logica e non è pertanto sindacabile in questa sede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così è deciso, 24/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RC MA NA US AL 2