Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1957, n. 1262
Articolo 2
Versione
7 gennaio 1958
Art. 1.
E' autorizzata la estinzione anticipata, degli oneri facenti carico a piu' esercizi finanziari, indicati nell'annessa tabella.
I relativi valori attuali, determinati al 1 luglio 1957, in complessive lire 33.020.834, saranno corrisposti agli enti creditori dal giorno successivo a quello di scadenza delle annualita' in corso alla data di pubblicazione della presente legge.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1958