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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13887/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
CL RI Presidente relatrice
ES DI GI
RE MA GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 13887/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Sirmione (BS), presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. DI FENZA MARIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F.: ) elettivamente domiciliata a Sirmione, Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. DI FENZA MARIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 27.11.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“Affidamento e collocamento del minore
Il figlio venga affidato ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con Persona_1
collocamento prevalente presso l'abitazione materna, sita in Pozzolengo (BS), Via Papa Paolo VI n.
61, residenza anagrafica del minore. Entrambi i genitori assumeranno congiuntamente le decisioni di maggiore importanza riguardanti l'educazione, la salute e la formazione scolastica del figlio, mentre ciascun genitore eserciterà autonomamente i poteri di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza presso di sé.
Casa familiare:
L'immobile di proprietà comune sito in Pozzolengo (BS), Via Papa Paolo VI n. 61, viene destinato quale abitazione principale del minore e della madre , di comune accordo tra le Parte_2
parti. Le parti convengono che ciascuno contribuirà al pagamento delle rate residue del mutuo ipotecario sull'immobile sito in Pozzolengo (BS), Via Papa Paolo VI n. 61, nella misura del 50% ciascuno, fino alla completa estinzione del finanziamento, nel dettaglio il sig. provvederà al Pt_1 versamento mensile della somma di € 350,00 quale quota parte della rata di muto alla sig.ra Pt_2
In relazione alla futura indipendenza economica del figlio: Le parti stabiliscono che, con il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio , l'immobile sarà oggetto di divisione Per_1
o vendita, con suddivisione del ricavato in parti uguali, salvo diverso accordo.
Contributo al mantenimento del figlio:
Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Parte_2
del figlio , un assegno mensile di euro 300,00 (trecento/00), soggetto ad adeguamento ISTAT Per_1
annuale, nonché parteciperà alla corresponsione del 50% delle spese condominiali sia ordinarie che straordinarie. Inoltre, il padre contribuirà al 50% delle spese straordinarie relative al figlio.
Assegno unico:
L'assegno unico universale per i figli a carico sarà interamente percepito dalla madre Parte_2
.
[...]
Diritti di visita del genitore non collocatario:
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo un calendario da concordare Per_1
settimanalmente con la madre tenendo presente le necessità lavorative di entrambi, prevedendo che trascorra con lui in via di principio i fine settimana;
le vacanze pasquali e natalizie saranno Per_1
concordate di comune accordo da entrambi i genitore così come le vacanze scolastiche, secondo le esigenze lavorative degli stessi.
Spese straordinarie:
Saranno ripartite al 50% tra i genitori, previa concertazione delle stesse, e comprenderanno cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, trattamenti sanitari non coperti dal SSN, spese scolastiche ed extrascolastiche, attività sportive e culturali.
Comportamento dei genitori:
Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un comportamento improntato al reciproco rispetto e a tutelare la serenità e il benessere del figlio.
Passaporti e viaggi all'estero:
Entrambe le parti acconsentono reciprocamente al rilascio e rinnovo dei documenti di viaggio del figlio e ai suoi spostamenti all'estero previo accordo.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio dal 2009, dalla quale è nato il figlio in data 6.1.2012, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte all'intestato Per_1
Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra genitori e figlio appaiono conformi all'interesse del minore, che si è omesso di sentire in considerazione dell'intervenuto accordo pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento del figlio minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
La Presidente estensora
CL RI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
CL RI Presidente relatrice
ES DI GI
RE MA GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 13887/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Sirmione (BS), presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. DI FENZA MARIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F.: ) elettivamente domiciliata a Sirmione, Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. DI FENZA MARIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 27.11.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“Affidamento e collocamento del minore
Il figlio venga affidato ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con Persona_1
collocamento prevalente presso l'abitazione materna, sita in Pozzolengo (BS), Via Papa Paolo VI n.
61, residenza anagrafica del minore. Entrambi i genitori assumeranno congiuntamente le decisioni di maggiore importanza riguardanti l'educazione, la salute e la formazione scolastica del figlio, mentre ciascun genitore eserciterà autonomamente i poteri di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza presso di sé.
Casa familiare:
L'immobile di proprietà comune sito in Pozzolengo (BS), Via Papa Paolo VI n. 61, viene destinato quale abitazione principale del minore e della madre , di comune accordo tra le Parte_2
parti. Le parti convengono che ciascuno contribuirà al pagamento delle rate residue del mutuo ipotecario sull'immobile sito in Pozzolengo (BS), Via Papa Paolo VI n. 61, nella misura del 50% ciascuno, fino alla completa estinzione del finanziamento, nel dettaglio il sig. provvederà al Pt_1 versamento mensile della somma di € 350,00 quale quota parte della rata di muto alla sig.ra Pt_2
In relazione alla futura indipendenza economica del figlio: Le parti stabiliscono che, con il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio , l'immobile sarà oggetto di divisione Per_1
o vendita, con suddivisione del ricavato in parti uguali, salvo diverso accordo.
Contributo al mantenimento del figlio:
Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Parte_2
del figlio , un assegno mensile di euro 300,00 (trecento/00), soggetto ad adeguamento ISTAT Per_1
annuale, nonché parteciperà alla corresponsione del 50% delle spese condominiali sia ordinarie che straordinarie. Inoltre, il padre contribuirà al 50% delle spese straordinarie relative al figlio.
Assegno unico:
L'assegno unico universale per i figli a carico sarà interamente percepito dalla madre Parte_2
.
[...]
Diritti di visita del genitore non collocatario:
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo un calendario da concordare Per_1
settimanalmente con la madre tenendo presente le necessità lavorative di entrambi, prevedendo che trascorra con lui in via di principio i fine settimana;
le vacanze pasquali e natalizie saranno Per_1
concordate di comune accordo da entrambi i genitore così come le vacanze scolastiche, secondo le esigenze lavorative degli stessi.
Spese straordinarie:
Saranno ripartite al 50% tra i genitori, previa concertazione delle stesse, e comprenderanno cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, trattamenti sanitari non coperti dal SSN, spese scolastiche ed extrascolastiche, attività sportive e culturali.
Comportamento dei genitori:
Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un comportamento improntato al reciproco rispetto e a tutelare la serenità e il benessere del figlio.
Passaporti e viaggi all'estero:
Entrambe le parti acconsentono reciprocamente al rilascio e rinnovo dei documenti di viaggio del figlio e ai suoi spostamenti all'estero previo accordo.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio dal 2009, dalla quale è nato il figlio in data 6.1.2012, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte all'intestato Per_1
Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra genitori e figlio appaiono conformi all'interesse del minore, che si è omesso di sentire in considerazione dell'intervenuto accordo pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento del figlio minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
La Presidente estensora
CL RI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209