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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 359/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
FUCCI FRANCESCA, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13112/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80131 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250008707719000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250008707719000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20268/2025 depositato il
20/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede un breve rinvio per depositare ricorso notificato e prove dell'avvenuta notifica.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha proposto, con atto notificato il 27.06.2025, ricorso avverso la cartella di pagamento n.
07120250008707719, notificata in data 29.04.2025, avente ad oggetto tassa auto 2019 eccependo:
1) omessa notifica del prodromico accertamento da parte dell'ente impositore;
2) carenza di motivazione;
3) decadenza e prescrizione.
Si è costituita l'ADER spa chiedendo accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate contro la cartella di pagamento in quanto infondate in fatto ed in diritto e condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione depositata il giudice decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va in limine dichiarato inammissibile per omesso deposito da parte del ricorrente del ricorso notificato.
L'art. 22 del codice del processo tributario ratione temporis vigente prevedeva che " Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente [...]".
Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissile.
Il tenore della pronuncia induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di lite.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
FUCCI FRANCESCA, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13112/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80131 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250008707719000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250008707719000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20268/2025 depositato il
20/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede un breve rinvio per depositare ricorso notificato e prove dell'avvenuta notifica.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha proposto, con atto notificato il 27.06.2025, ricorso avverso la cartella di pagamento n.
07120250008707719, notificata in data 29.04.2025, avente ad oggetto tassa auto 2019 eccependo:
1) omessa notifica del prodromico accertamento da parte dell'ente impositore;
2) carenza di motivazione;
3) decadenza e prescrizione.
Si è costituita l'ADER spa chiedendo accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate contro la cartella di pagamento in quanto infondate in fatto ed in diritto e condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione depositata il giudice decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va in limine dichiarato inammissibile per omesso deposito da parte del ricorrente del ricorso notificato.
L'art. 22 del codice del processo tributario ratione temporis vigente prevedeva che " Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente [...]".
Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissile.
Il tenore della pronuncia induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di lite.