TAR
Decreto cautelare 9 agosto 2024
Decreto cautelare 9 agosto 2024
>
TAR
Sentenza breve 12 settembre 2024
Sentenza breve 12 settembre 2024
>
CS
Rigetto
Sentenza 3 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 3 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 03/03/2026, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02866/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 03/03/2026
N. 01662 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02866/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2866 del 2025, proposto da
AM ZA, rappresentata e difesa dagli avvocati AB NA e UC TO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione
Quarta) n. 2151/2024, resa tra le parti; N. 02866/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. AR TI
e udito per la parte appellante l'avvocato AR Corradi, per delega degli avvocati
AB NA e UC TO;
Viste, altresì, le conclusioni della parte appellata come da verbale;
FATTO e DIRITTO
Avanti il giudice di prime cure l'originaria ricorrente, odierna appellante ha chiesto l'annullamento dell'esito dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2023-2024, presso l'Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “L.B. Alberti” di San Donà di Piave – indirizzo ITAF Amministrazione,
Finanza e Marketing.
Il primo giudice ha respinto il ricorso.
In particolare, il TAR non ha rilevato alcun profilo di irragionevolezza, né di manchevolezza della motivazione nella valutazione espressa dalla Commissione
d'esame, evidenziando da una parte l'adeguata e puntuale compilazione delle schede e delle griglie di valutazione, in ossequio a quanto disposto dalla normativa di settore e, dall'altro, la necessità logica, ancor prima che giuridica, che all'esame conclusivo del ciclo di studi sia riconosciuto un suo grado di autonomia rispetto al già compiuto percorso scolastico, con la conseguenza che detto esame conclusivo plausibilmente possa avere un esito negativo, qualora non si raggiunga, con le prove scritte e orali previste, il prescritto punteggio minimo, nonostante una pregressa carriera scolastica caratterizzata da un profitto anche più che sufficiente.
Il giudice di prime cure ha poi richiamato la consolidata giurisprudenza amministrativa relativa al riconoscimento della piena discrezionalità tecnica delle N. 02866/2025 REG.RIC.
commissioni esaminatrici, salvo il ricorrere di profili di illogicità, irrazionalità o radicale travisamento dei fatti, alla sufficienza del dato numerico a supporto dell'obbligo di motivazione nonché, infine, all'idoneità delle griglie di valutazione, provviste di diversi indicatori e descrittori, a sostenere l'obbligo motivazionale traducendoli in applicazione di detti indicatori e descrittori tradotti in valori numerici.
Concludendo il primo giudice, nel rigettare il ricorso, ha statuito che il provvedimento gravato sia da ritenere retto da una motivazione adeguata esente dalle censure formulate dalla difesa attorea, sia quanto alla prospettata violazione di legge sia quanto al prospettato eccesso di potere.
Avverso la sentenza impugnata in data 8 aprile 2025 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
All'udienza pubblica dell'11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
In sede di appello, è stato dedotto, preliminarmente, che a causa della pronuncia negativa in primo grado l'originaria ricorrente, odierna appellante, si è vista costretta a ripetere l'anno scolastico.
Il presente atto di appello, pertanto, seppur al solo fine di vedere annullati i provvedimenti impugnati, non sussistendo più la possibilità di una tutela in forma specifica, rivestirebbe la finalità di creare i presupposti per l'esperimento dell'azione risarcitoria, sotto il profilo della perdita di chances, con separato ricorso.
Nel merito, sono dedotti due motivi di appello.
Con il primo motivo, argomenta l'appellante che la motivazione resa dal TAR del
Veneto sarebbe del tutto erronea e illegittima poiché non coglierebbe il senso delle censure formulate in primo grado.
Queste sarebbero state tese ad evidenziare che un eventuale risultato finale dell'esame di maturità, del tutto disallineato da evidenze quali: l'ammissione all'esame in considerazione di una preparazione generale pienamente sufficiente; la valutazione N. 02866/2025 REG.RIC.
del consiglio di classe circa la sussistenza di serie e concrete possibilità di superamento dell'esame finale; il possesso, da parte della candidata, di un curriculum e di una pagella scolastica coerenti con tali valutazioni, implicherebbe, per essere legittimo, una motivazione rafforzata.
Detto obbligo di motivazione rafforzata, secondo l'appellante, non potrebbe essere assolto mediante l'assegnazione del semplice punteggio numerico nelle singole discipline, né mediante la mera compilazione delle griglie predefinite, ma necessiterebbe di un quid pluris che, nel caso dell'appellante, non è stato ravvisato.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce la violazione dei parametri dettati dalla medesima Commissione esaminatrice con il verbale n. 10 del 29 giugno 2024, con il quale sarebbe stato stabilito, in ossequio all'ordinanza ministeriale n. 55/2024, che la
Commissione avrebbe tenuto conto del percorso didattico effettivamente svolto, del documento di ciascun consiglio di classe e delle informazioni contenute nel curriculum dello studente, come, in realtà, non sarebbe avvenuto, senza che il TAR abbia rilevato tale discrasia.
Inoltre, rileva l'appellante di aver già eccepito in primo grado come non risultassero nel caso di specie chiari quali fossero state, in sede di svolgimento di colloquio, le valutazioni della discussione degli elaborati relativi alle prove scritte, ulteriore profilo di asserita illegittimità che non sarebbe stato oggetto di esame da parte del primo giudice.
L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo di ricorso, osserva il Collegio che quanto argomentato dal primo giudice appare esente da censure.
Al riguardo, non appare revocabile in dubbio che la motivazione resa sulla base di una griglia con punteggi per specifici elementi di valutazione sia metodologia sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione, senza che possa desumersi dalle risultanze divergenti tra la prova d'esame e i risultati ottenuti nel corso dell'anno scolastico, un N. 02866/2025 REG.RIC.
obbligo di motivazione rafforzata, come preteso da parte appellante, che dovrebbe peraltro esprimersi secondo modalità, differenti dalla espressione numerica dei punteggi, non previste.
Peraltro, come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, la discrezionalità tecnica esercitata nella fattispecie dalla Commissione d'esame appare esente da macroscopici profili di irragionevolezza o travisamento dei fatti, che soli potrebbero giustificare il sindacato del giudice amministrativo.
Quanto al secondo motivo, ritiene il Collegio che non appaia dimostrato agli atti di causa che la Commissione d'esame non abbia tenuto conto del percorso didattico effettivamente svolto, del documento di ciascun consiglio di classe e delle informazioni contenute nel curriculum dello studente.
Peraltro, non può in linea di fatto essere escluso che la prova d'esame possa avere un esito divergente rispetto al rendimento dimostrato dal candidato nel corso dell'anno scolastico, come affermato dalla sentenza di primo grado.
Va poi in limine osservato – tenuto conto della circostanza evidenziata dalla parte appellante relativa all'attuale ripetizione dell'anno scolastico - che in ogni caso l'eventuale accoglimento dell'appello non avrebbe potuto consentire alla parte appellante di conseguire il bene della vita cui aspira, cioè il riconoscimento di avere titolo alla promozione, bensì solamente, visti i motivi di appello, la rinnovazione del giudizio attraverso una motivazione più specifica.
L'appello, pertanto, va respinto.
Sussistono nondimeno peculiari motivi per la compensazione delle spese tra le parti della presente fase di giudizio.
P.Q.M. N. 02866/2025 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB ON, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
AR TI, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AR TI AB ON N. 02866/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 03/03/2026
N. 01662 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02866/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2866 del 2025, proposto da
AM ZA, rappresentata e difesa dagli avvocati AB NA e UC TO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione
Quarta) n. 2151/2024, resa tra le parti; N. 02866/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. AR TI
e udito per la parte appellante l'avvocato AR Corradi, per delega degli avvocati
AB NA e UC TO;
Viste, altresì, le conclusioni della parte appellata come da verbale;
FATTO e DIRITTO
Avanti il giudice di prime cure l'originaria ricorrente, odierna appellante ha chiesto l'annullamento dell'esito dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2023-2024, presso l'Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “L.B. Alberti” di San Donà di Piave – indirizzo ITAF Amministrazione,
Finanza e Marketing.
Il primo giudice ha respinto il ricorso.
In particolare, il TAR non ha rilevato alcun profilo di irragionevolezza, né di manchevolezza della motivazione nella valutazione espressa dalla Commissione
d'esame, evidenziando da una parte l'adeguata e puntuale compilazione delle schede e delle griglie di valutazione, in ossequio a quanto disposto dalla normativa di settore e, dall'altro, la necessità logica, ancor prima che giuridica, che all'esame conclusivo del ciclo di studi sia riconosciuto un suo grado di autonomia rispetto al già compiuto percorso scolastico, con la conseguenza che detto esame conclusivo plausibilmente possa avere un esito negativo, qualora non si raggiunga, con le prove scritte e orali previste, il prescritto punteggio minimo, nonostante una pregressa carriera scolastica caratterizzata da un profitto anche più che sufficiente.
Il giudice di prime cure ha poi richiamato la consolidata giurisprudenza amministrativa relativa al riconoscimento della piena discrezionalità tecnica delle N. 02866/2025 REG.RIC.
commissioni esaminatrici, salvo il ricorrere di profili di illogicità, irrazionalità o radicale travisamento dei fatti, alla sufficienza del dato numerico a supporto dell'obbligo di motivazione nonché, infine, all'idoneità delle griglie di valutazione, provviste di diversi indicatori e descrittori, a sostenere l'obbligo motivazionale traducendoli in applicazione di detti indicatori e descrittori tradotti in valori numerici.
Concludendo il primo giudice, nel rigettare il ricorso, ha statuito che il provvedimento gravato sia da ritenere retto da una motivazione adeguata esente dalle censure formulate dalla difesa attorea, sia quanto alla prospettata violazione di legge sia quanto al prospettato eccesso di potere.
Avverso la sentenza impugnata in data 8 aprile 2025 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
All'udienza pubblica dell'11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
In sede di appello, è stato dedotto, preliminarmente, che a causa della pronuncia negativa in primo grado l'originaria ricorrente, odierna appellante, si è vista costretta a ripetere l'anno scolastico.
Il presente atto di appello, pertanto, seppur al solo fine di vedere annullati i provvedimenti impugnati, non sussistendo più la possibilità di una tutela in forma specifica, rivestirebbe la finalità di creare i presupposti per l'esperimento dell'azione risarcitoria, sotto il profilo della perdita di chances, con separato ricorso.
Nel merito, sono dedotti due motivi di appello.
Con il primo motivo, argomenta l'appellante che la motivazione resa dal TAR del
Veneto sarebbe del tutto erronea e illegittima poiché non coglierebbe il senso delle censure formulate in primo grado.
Queste sarebbero state tese ad evidenziare che un eventuale risultato finale dell'esame di maturità, del tutto disallineato da evidenze quali: l'ammissione all'esame in considerazione di una preparazione generale pienamente sufficiente; la valutazione N. 02866/2025 REG.RIC.
del consiglio di classe circa la sussistenza di serie e concrete possibilità di superamento dell'esame finale; il possesso, da parte della candidata, di un curriculum e di una pagella scolastica coerenti con tali valutazioni, implicherebbe, per essere legittimo, una motivazione rafforzata.
Detto obbligo di motivazione rafforzata, secondo l'appellante, non potrebbe essere assolto mediante l'assegnazione del semplice punteggio numerico nelle singole discipline, né mediante la mera compilazione delle griglie predefinite, ma necessiterebbe di un quid pluris che, nel caso dell'appellante, non è stato ravvisato.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce la violazione dei parametri dettati dalla medesima Commissione esaminatrice con il verbale n. 10 del 29 giugno 2024, con il quale sarebbe stato stabilito, in ossequio all'ordinanza ministeriale n. 55/2024, che la
Commissione avrebbe tenuto conto del percorso didattico effettivamente svolto, del documento di ciascun consiglio di classe e delle informazioni contenute nel curriculum dello studente, come, in realtà, non sarebbe avvenuto, senza che il TAR abbia rilevato tale discrasia.
Inoltre, rileva l'appellante di aver già eccepito in primo grado come non risultassero nel caso di specie chiari quali fossero state, in sede di svolgimento di colloquio, le valutazioni della discussione degli elaborati relativi alle prove scritte, ulteriore profilo di asserita illegittimità che non sarebbe stato oggetto di esame da parte del primo giudice.
L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo di ricorso, osserva il Collegio che quanto argomentato dal primo giudice appare esente da censure.
Al riguardo, non appare revocabile in dubbio che la motivazione resa sulla base di una griglia con punteggi per specifici elementi di valutazione sia metodologia sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione, senza che possa desumersi dalle risultanze divergenti tra la prova d'esame e i risultati ottenuti nel corso dell'anno scolastico, un N. 02866/2025 REG.RIC.
obbligo di motivazione rafforzata, come preteso da parte appellante, che dovrebbe peraltro esprimersi secondo modalità, differenti dalla espressione numerica dei punteggi, non previste.
Peraltro, come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, la discrezionalità tecnica esercitata nella fattispecie dalla Commissione d'esame appare esente da macroscopici profili di irragionevolezza o travisamento dei fatti, che soli potrebbero giustificare il sindacato del giudice amministrativo.
Quanto al secondo motivo, ritiene il Collegio che non appaia dimostrato agli atti di causa che la Commissione d'esame non abbia tenuto conto del percorso didattico effettivamente svolto, del documento di ciascun consiglio di classe e delle informazioni contenute nel curriculum dello studente.
Peraltro, non può in linea di fatto essere escluso che la prova d'esame possa avere un esito divergente rispetto al rendimento dimostrato dal candidato nel corso dell'anno scolastico, come affermato dalla sentenza di primo grado.
Va poi in limine osservato – tenuto conto della circostanza evidenziata dalla parte appellante relativa all'attuale ripetizione dell'anno scolastico - che in ogni caso l'eventuale accoglimento dell'appello non avrebbe potuto consentire alla parte appellante di conseguire il bene della vita cui aspira, cioè il riconoscimento di avere titolo alla promozione, bensì solamente, visti i motivi di appello, la rinnovazione del giudizio attraverso una motivazione più specifica.
L'appello, pertanto, va respinto.
Sussistono nondimeno peculiari motivi per la compensazione delle spese tra le parti della presente fase di giudizio.
P.Q.M. N. 02866/2025 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB ON, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
AR TI, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AR TI AB ON N. 02866/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO