Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 03/03/2026, n. 1662
TAR
Decreto cautelare 9 agosto 2024
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TAR
Sentenza breve 12 settembre 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 3 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza di motivazione rafforzata

    La Corte ritiene che la motivazione basata su una griglia con punteggi per specifici elementi di valutazione sia sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione. Non sussiste un obbligo di motivazione rafforzata, né modalità differenti da quelle numeriche sono previste. La discrezionalità tecnica della commissione è esente da profili di irragionevolezza o travisamento dei fatti.

  • Rigettato
    Violazione dei parametri della Commissione esaminatrice

    Il Collegio ritiene non dimostrato che la Commissione non abbia tenuto conto del percorso didattico, del documento del consiglio di classe e del curriculum dello studente. Non si esclude che l'esito della prova d'esame possa divergere dal rendimento scolastico annuale. Inoltre, l'eventuale accoglimento dell'appello non consentirebbe il conseguimento del bene della vita sperato (promozione), ma solo la rinnovazione del giudizio con motivazione più specifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 03/03/2026, n. 1662
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1662
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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