Rigetto
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 13/03/2026, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02078/2026REG.PROV.COLL.
N. 07003/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7003 del 2025, proposto da -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B2D11FD4A0, rappresentata e difesa dagli avvocati Monica Bertolini e Paolo Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Vizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione IV) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- s.r.l. e di -OMISSIS- s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il consigliere EL AM;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dal provvedimento di aggiudicazione oggetto di comunicazione ex art. 90, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 36/2023 in data 29 novembre 2024 emesso dalla società pubblica -OMISSIS- s.r.l., gestore del Servizio idrico integrato della Provincia di Varese, in relazione alla gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di nolo cassoni, prelievo, trasporto e smaltimento/recupero presso terzi di sabbie derivanti dagli impianti di trattamento acque reflue urbane – Lotto 2 – B2D11FD4A0;
- dal successivo provvedimento integrativo, comunicato con nota in data 2 dicembre 2024, prot. -OMISSIS- 2400443;
- da tutti gli atti preordinati, consequenziali o comunque connessi della procedura, ivi compresi il bando e il disciplinare di gara, i verbali, gli atti e la graduatoria finale, redatti dalla Commissione giudicatrice.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per la Lombardia da -OMISSIS- s.r.l., seconda classificata in gara, sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione degli artt. 70, c. 4, e 100, del d.lgs. n. 36/2023, in relazione alla mancanza dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti al concorrente. Violazione del paragrafo 9 e del paragrafo 9.1, lett. c) del disciplinare di gara. Violazione del paragrafo 5.2 della Scheda specifiche tecniche. Violazione dell’art. 15 del d.m. ambiente n. 120/2014,
b) violazione degli artt. 70, c. 4, e 100, del d. lgs n. 36/2023 in relazione agli artt. 94, 95, 96 comma 6 e 98 dello stesso d.lgs. n. 36/2023;
c) violazione dell’art. 96, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023, violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto assoluto di motivazione;
d) violazione sotto altro profilo dell’art. 96, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023, violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto assoluto di motivazione.
3. Con il medesimo ricorso la -OMISSIS- s.r.l. ha anche agito per la declaratoria dell’obbligo della stazione appaltante di aggiudicare ad essa stessa il servizio e per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto che nelle more fosse stato stipulato, nonché, in subordine, per la condanna al risarcimento del danno.
4. Con la sentenza n. -OMISSIS-il T.a.r. per la Lombardia ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese.
5. La -OMISSIS- s.r.l. ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la predetta pronuncia, affidando il proprio appello a quattro motivi così rubricati:
I - violazione degli artt. 70, c. 4, e 100, del d.lgs. n. 36/2023, in relazione alla mancanza dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti al concorrente. Violazione del paragrafo 9 e del paragrafo 9.1, lett. c) del disciplinare di gara. Violazione del paragrafo 5.2 della Scheda specifiche tecniche. Violazione dell’art. 15 del d.m. ambiente n. 120/2014.
II - violazione degli artt. 70, c. 4, e 100, del d.lgs n. 36/2023 in relazione agli artt. 94, 95, 96 comma 6 e 98 dello stesso d.lgs. n. 36/2023;
III - violazione dell’art. 96, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto assoluto di motivazione.
IV - violazione sotto altro profilo dell’art. 96, comma 6 del d. lgs. n. 36/2023. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto assoluto di motivazione.
6. Si sono costituite in giudizio la stazione appaltante -OMISSIS- s.r.l. e l’aggiudicataria -OMISSIS-, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
7. Con memorie del 18 novembre 2025 e repliche del 21 novembre 2025 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.
8. All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
9. Nella sentenza appellata il T.a.r. per la Lombardia ha respinto il ricorso di -OMISSIS- s.r.l. avverso l’aggiudicazione del lotto 2 a -OMISSIS- s.r.l., ritenendo che la controinteressata, titolare di iscrizione all’ANGA nella categoria 4 classe C, oltre che nella categoria 8, classe A, e, dunque, pienamente in possesso, sotto tale profilo, del requisito di partecipazione prescritto dalla lex specialis , potesse operare anche con veicoli di terzi senza che ciò incidesse sulla titolarità da parte sua della qualifica di trasportatore e che la disponibilità dei veicoli stessi e la regolarità del loro utilizzo integrassero, in ogni caso, ai sensi dell’art. 9.2 lett. h) del disciplinare, un requisito di esecuzione e non di partecipazione alla gara. Il giudice di primo grado, nella decisione impugnata, ha, altresì, respinto le ulteriori tre censure formulate dalla ricorrente circa la mancata esclusione della aggiudicataria dalla gara per la pendenza a carico del legale rappresentante, del responsabile tecnico e della stessa società di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 452- quaterdecies c.p. e circa il preteso difetto di istruttoria e motivazione del provvedimento di aggiudicazione sia sull’adeguatezza delle misure di self cleaning adottate dalla controinteressata, sia sulle carenze documentali relative alla posizione del legale rappresentante di -OMISSIS-, per il quale era stato prodotto solo il certificato del casellario giudiziale e non quello dei carichi pendenti.
10. Con il primo motivo l’odierna appellante ha lamentato l’erroneità di tale decisione, nella quale il T.a.r. non avrebbe adeguatamente considerato che l’aggiudicataria avrebbe dovuto, in realtà, essere esclusa dalla gara, avendo violato l’art. 9.1 del disciplinare di gara: pur dichiarando di concorrere quale titolare di iscrizione all’ANGA nella categoria 4 classe C, e, dunque, come trasportatore, la controinteressata avrebbe, infatti, inteso svolgere il servizio avvalendosi di veicoli di altre imprese, smentendo, quindi, la qualità dichiarata attraverso l’utilizzo di mezzi noleggiati da terzi, non indicati nella sua autorizzazione, né facenti capo ad altri soggetti a loro volta iscritti all’ANGA per il trasporto di rifiuti quali le sabbie.
11. Con il secondo motivo l’originaria ricorrente ha ribadito il fatto che il rinvio a giudizio del legale rappresentante, del responsabile tecnico e dell’aggiudicataria medesima per il reato di 452- quaterdecies c.p. avrebbe dovuto condurre anch’esso all’esclusione della -OMISSIS- dalla gara, costituendo, comunque, una grave infrazione degli obblighi ambientali ai sensi dell’art. 95 comma 1 lett. e) e dell’art. 98 comma 3 lett. g) del d.lgs. n. 36/2023.
12. Con il terzo ed il quarto motivo l’appellante ha, infine, sostenuto che il T.a.r. avesse errato anche nel non rilevare le gravi carenze inficianti, a livello di istruttoria e di motivazione, l’operato dell’Amministrazione, che non aveva dato conto di aver specificamente valutato l’adeguatezza delle misure di self cleaning della aggiudicataria, ammettendola alla gara tout court, nonostante la pendenza del procedimento penale per il reato di 452- quaterdecies c.p., e, dinanzi alla mancata produzione del certificato carichi pendenti del legale rappresentante di -OMISSIS-, non aveva approfondito la posizione di quest’ultimo, venendo meno a precisi obblighi di verifica.
13. Tali doglianze non sono fondate e devono essere respinte per le ragioni di seguito illustrate.
14. Quanto al primo motivo, occorre osservare che, in base alla lex specialis, la -OMISSIS-, iscritta all’ANGA sia per la categoria 4 classe C (raccolta di rifiuti speciali non pericolosi per quantità uguale o superiore a 15.000 tonnellate ed inferiore a 60.000 tonnellate) sia per la categoria 8 classe A (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione per quantità uguale o superiore a 200.000 tonnellate), non avrebbe dovuto necessariamente dimostrare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell’offerta, la proprietà delle attrezzature richieste dall’art. 9.2 lett. h) del disciplinare, essendo il possesso di esse stato previsto come requisito di esecuzione del contratto e non di partecipazione alla gara, che l’aggiudicataria avrebbe potuto – non a caso - procurarsi nel termine di 20 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.
15. La suddetta interpretazione, oltre a far leva sul dettato letterale del disciplinare di gara, che assegna, appunto, all’operatore economico un termine, decorrente dalla comunicazione di aggiudicazione, per dotarsi di quanto richiesto, trova conferma anche nell’art. 5.2 della scheda di specifiche tecniche che precisa il dovere dell’appaltatore di garantire la disponibilità delle attrezzature “per l’effettuazione del servizio” ed appare anche la più coerente con i principi di favor partecipationis , affidamento, trasparenza e proporzionalità che, dovendo improntare di sé l’intera procedura, possono soccorrere quali criteri ermeneutici per risolvere eventuali incertezze interpretative della lex specialis.
16. Né nella disciplina di gara, né tantomeno nel d.m. ambiente n. 120/2014 dedicato all’ANGA sembra possibile, poi, rinvenire, come invece sostenuto dall’appellante, nel caso in questione, un obbligo per i soggetti partecipanti alla procedura, qualificatisi come trasportatori di rifiuti in base all’iscrizione per la categoria 4, nonché iscritti anche per la categoria 8 di intermediazione, di operare esclusivamente attraverso attrezzature di proprietà associate alla loro iscrizione o di avvalersi soltanto di veicoli noleggiati da soggetti a loro volta iscritti all’ANGA nella categoria predetta.
17. Alla luce di tali argomentazioni, il primo motivo deve essere, perciò, come anticipato, integralmente respinto, per tutti i profili di asserita illegittimità dell’aggiudicazione prospettati dalla società appellante con riguardo alla pretesa “smentita” da parte dell’aggiudicataria della titolarità dell’iscrizione all’ANGA come trasportatore, pur fatta valere nella domanda di partecipazione alla gara. Devono essere, inoltre, dichiarate inammissibili le doglianze relative al subappalto, non presenti nel ricorso di primo grado e quindi contrarie al divieto di nova in appello.
18. Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto l’illegittimità dell’aggiudicazione per la sussistenza in capo all’aggiudicataria -OMISSIS- di un’altra causa di esclusione, prevista dagli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023 e non sufficientemente valorizzata dall’Amministrazione. Anche tale doglianza non può essere condivisa, non potendo condurre alla esclusione della controinteressata dalla procedura. Il rinvio a giudizio del legale rappresentante, del responsabile tecnico e della medesima società per il reato di cui all’art. 452- quaterdecies c.p., (nella forma dell’esercizio dell’attività di intermediazione di rifiuti per quantitativi superiori a quelli autorizzati per la classe di appartenenza nella categoria 8 dell’ANGA al tempo detenuta) non risulta, infatti, integrare alcuna causa di esclusione né automatica, né tantomeno non automatica, poiché la mera pendenza di un procedimento penale non costituisce una condotta “debitamente accertata” (essendo, per di più, relativa a fatti collocati al di fuori del periodo di rilevanza del triennio) né può essere considerata da sola sicuramente indicativa di un grave illecito ambientale, tale da imporre l’esclusione della concorrente, ove la società interessata provi di aver adottato idonee misure di self cleaning.
19. Sul punto deve aggiungersi la specifica circostanza della avvenuta acquisizione, in data 4 aprile 2023, da parte di -OMISSIS- dell’iscrizione all’ANGA per la categoria 8 classe A, la più elevata, che non prevede più limiti quantitativi, così da eliminare all’origine il rischio di un nuovo superamento delle soglie consentite e qualsiasi possibilità di reiterazione delle condotte contestate.
20. Parimenti non meritevoli di accoglimento sono le doglianze sviluppate dall’appellante al terzo motivo, proprio in rapporto al difetto di istruttoria e di motivazione che avrebbero inficiato la valutazione della stazione appaltante delle misure di carattere organizzativo e gestionale assunte dall’aggiudicataria per prevenire il compimento di condotte illecite. Come già correttamente sottolineato dal T.a.r. nella pronuncia impugnata e più volte ribadito, del resto, anche dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato , “la stazione appaltante, che non ritenga la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente incisiva della sua moralità professionale, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicita o per facta concludentia , ossia con l’ammissione alla gara dell’impresa (…); in sintesi, la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione...” (Cons. Stato, Sez. V, n. 3191/2025).
21. Infondate si rivelano, altresì, le censure formulate all’ultimo motivo, ancora il relazione a carenze istruttorie e motivazionali della determinazione di aggiudicazione, nell’adozione della quale l’Amministrazione non si sarebbe avveduta della produzione da parte dell’aggiudicataria del certificato carichi pendenti solo per il responsabile tecnico e non per il legale rappresentante, non ritenendo di compiere neppure alcun approfondimento al riguardo.
22. Attraverso le sue dichiarazioni in sede di gara, la -OMISSIS- ha, in verità, fornito alla stazione appaltante un quadro esaustivo non solo delle misure adottate ai sensi dell’art. 96 comma 6 del d.lgs. n. 36/2023, come già illustrato, ma anche di tutti i dati e le circostanze inerenti la situazione del suo legale rappresentante e del responsabile tecnico, producendo per il primo, oltre alla comunicazione del rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 452- quaterdecies c.p., unica sua pendenza, il certificato del casellario giudiziario, e per il secondo il certificato dei carichi pendenti e quello del casellario, senza omettere alcun elemento rilevante al riguardo.
23. Alla luce delle argomentazioni che precedono, l’appello deve, dunque, essere respinto, per l’infondatezza di tutte le doglianze di illegittimità dell’aggiudicazione formulate in primo grado e riproposte dinanzi a questo Consiglio di Stato, così come delle conseguenti domande di declaratoria dell’inefficacia del contratto e di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
24. Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna -OMISSIS- s.r.l. alla rifusione, in favore di -OMISSIS- s.r.l. e della -OMISSIS- s.r.l. delle spese del presente grado di appello, liquidate in € 4.000,00 per ciascuno, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone coinvolte.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC RI, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
EL AM, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AM | NC RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.