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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/12/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1656/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
5.12.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 27.06.2025 da e da Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DI STASIO DOMENICO, tendente ad
[...] ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in SAN FELICE A CANCELLO (CE) in data
04.06.2020; rilevato che dal matrimonio è nata la figlia (il 5.12.2021); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 24.04.2025; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett. b, della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87, la cessazione degli effetti civili del 1 matrimonio contratto in San Felice a Cancello il 04/06/200 tra e Parte_2
hanno, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune San Felice a Parte_1
Cancello al n. 3, anno 2020, parte , conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di San Felice a Cancello di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.PR. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
b) nulla per la casa coniugale essendo stata venduta;
c) la figlia minore , nata a [...] il [...], resterà affidata ad entrambi i genitori, Per_1 ed avrà residenza privilegiata presso la madre;
d) il padre, sig. potrà vedere la figlia e tenerla con sé, ogni qualvolta Parte_2 lo concorderanno secondo le reciproche esigenze, in caso di disaccordo, seguiranno il seguente calendario di visita:
− due giorni settimanali, indicativamente individuati nelle giornate del martedì e giovedì, dalle ore 19:00 alle ore 21:00. Il prelievo della minore ed il successivo riaccompagno, da e presso l'abitazione materna, avverrà a cura del padre nel rispetto dello schema di orari concordati;
− durante le vacanze natalizie e pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, al netto del regolamento del diritto di visita di cui alla precedente lettera d), la minore, ad anni alterni, trascorrerà, con l'uno o l'altro genitore le giornate del 24 e 25 dicembre ovvero del 31 dicembre e del 1gennaio, il giorno della Santa Pasqua o il lunedì in Albis. Per i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, si seguirà il principio dell'alternanza annuale. In ogni caso, la minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori;
− Il padre avrà facoltà di tenere con sé la minore per un week - end a settimane alterne, con prelievo dalla mattina del sabato alle ore 10:00, e riaccompagno nella serata della domenica, alle ore 21:00 durante l'anno, in qualsiasi mese, la figlia minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, il cui periodo dovrà essere concordato tra i coniugi con un preavviso di almeno 30 giorni, ciò in quanto, per esigenze di lavoro, entrambi coniugi potranno godere di ferie in ogni mese dell'anno, raramente tra luglio ed agosto;
e) entrambi i coniugi sono dipendenti della CISALFA SPORT S.p.A., pertanto autosufficienti, ai fini di cui all'art, 473 bis 12 si allegano le dichiarazioni reddituali di ciascun coniuge.
f) il IG. corrisponderà, entro e non oltre il 15 di ogni mese, L'importo Parte_2 di € 300,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, quale mantenimento per la figlia minore
2 , a mezzo bonifico sul seguente IBAN [...] intestato Per_1 alla IG.ra ; Parte_1
g) ciascuno dei coniugi, nel dare atto della rispettiva ed attuale autosufficienza economica, è dispensato dalla corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore dell'altro;
h) il IG. rimborserà alla IG.ra il 50% delle spese Parte_2 Parte_1 straordinarie sopportate nell'interesse della minore , preventivamente concordate tra Per_1 le parti e debitamente documentate. Ai fini dell'esatta qualificazione della "natura" ordinaria o straordinaria delle spese, le parti dichiarano di fare espresso riferimento alle
"Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli" emanate dal
Consiglio Nazionale Forense del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con protocollo d'intesa del 28.3.2024, che si allega alla presente;
i) l'Assegno Unico e Universale per la minore viene concordemente attribuito ad Per_1 entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
j) spese del giudizio a carico dei entrambi, oltre 15 contributo forfettario, L.V.A. e C.P.A. come per legge;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in SAN FELICE A CANCELLO (CE) il
04.06.2020 da , nata ad [...] il [...], e da Parte_1 [...] nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_3
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN FELICE A CANCELLO (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett.
g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, parte I, serie /, anno 2020);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 05.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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