Ordinanza collegiale 2 maggio 2025
Ordinanza collegiale 2 maggio 2025
Accoglimento
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00546/2026REG.PROV.COLL.
N. 05023/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5023 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Bava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione seconda di Lecce n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. AR LL SC e uditi per le parti gli avvocati Andrea Bava e l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Oggetto del presente giudizio è il decreto del Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva, n. 2535 (posizione 692.316-a), datato17 dicembre 2019, nella parte in cui ha negato la causa di servizio della patologia “ postumi di colectomia totale in v2 per k intestinale, sottoposto a chemioterapia ”, sofferta dal ricorrente, ed il beneficio dell'equo indennizzo per la suddetta patologia, nonché gli atti presupposti, tra i quali il parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, nell'adunanza n. 2094 del 5 novembre 2019 (di seguito, “C.V.C.S.”).
2. Giova ripercorrere brevemente le circostanze di fatto, come emergenti, nella loro scansione cronologica, dalla documentazione in atti:
a) l’appellante, arruolato in data 12 gennaio 1996, ha prestato servizio nella Marina Militare presso il reggimento San Marco. Nell’espletamento del proprio servizio, l’appellante riferisce:
a1) di essere stato impiegato in operazioni: in Kosovo, dal 29 giugno 1999 al 10 novembre 1999, dal 21 marzo 2000 al 19 maggio 2000 e dal 26 aprile 2001 al 10 maggio 2001; in Albania, dal 20 novembre 2002 al 30 dicembre 2002 e dal 18 aprile 2006 al 30 giugno 2006; in Bosnia, dal 6 settembre 2003 al 25 settembre 2003; nei Balcani, dal 4 ottobre 2004 al 14 novembre 2004; in Iraq, dal 25 febbraio 2004 al 29 maggio 2004 e dal 21 aprile 2005 al 5 agosto 2005; in Libano, dal 27 agosto 2006 al 27 novembre 2006; nel Sinai, dal 7 novembre 2011 al 28 ottobre 2012;
a2) che le suddette operazioni sarebbero state contrassegnate da delicate condizioni operative, in ragione del contesto post-bellico e degli elevati livelli di inquinamento/contaminazione ambientale, dovuti ai pregressi bombardamenti che avevano interessato quelle zone e al massiccio impiego di proiettili all’uranio impoverito;
b) in data 23 novembre 2016, l’interessato richiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, nonché l’attribuzione del corrispondente equo indennizzo, delle patologie: “ angiolipoma in sede cortico renale inferiore dx – CA nel colon dx ”, “ prostatite cronica ” e “ algie cervicali – protusione discale posteriore C4-C5 e C6-C7 ”;
c) la Commissione medico ospedaliera di Taranto, con verbale del 22 luglio 2019 , riteneva il richiedente affetto da:
1) “ Postumi di colectomia totale in V2 per K intestinale, sottoposto a chemioterapia ”, infermità ritenuta ascrivibile alla 5° categoria, tabella A ex l. 915/1978;
2) “ Ernia discale C/5 – C/6 e protusione discale C/6 –C/7 e segni di sofferenza radicolare EMG accertata ”, infermità ritenuta ascrivibile all’8° categoria;
d) il CVCS, adito dall’interessato, negava la causa di servizio dell’infermità di cui al punto 1), mediante parere n. 47255/2019, reso nell’adunanza n. 2094 del 5 novembre 2019, valutando invece dipendente da causa di servizio la sola patologia di cui al punto 2);
e) il Ministero della Difesa, recependo il predetto parere, emanava l’impugnato decreto n. 2535, notificato in data 5 novembre 2019, che negava la causa di servizio per i “ Postumi di colectomia totale in V2 per K intestinale, sottoposto a chemioterapia ” sofferti e pertanto, limitatamente alla predetta infermità, respingeva anche l’istanza di equo indennizzo avanzata.
3. Con ricorso r.g. n. 80 del 2020, l’interessato impugnava il predetto decreto, unitamente agli atti presupposti, formulando due motivi di ricorso:
I) “ eccesso di potere per carenza di istruttoria, errata valutazione dei presupposti; travisamento; carenza di motivazione; carenza dei presupposti; illogicità; violazione art. 603 d.lgs 66/2010 ” (esteso da pagina 10 a 17);
II) “ eccesso di potere per carenza dei presupposti, violazione di legge (d.p.r. 3/57, art. 2 e ss. d.p.r. 461/01) ” (esteso da pagina 17 a 18).
3.1. Con ordinanza n. 143, adottata in data 31 gennaio 2023, il T.A.R. adito disponeva una verificazione allo scopo di “ accertare la sussistenza o meno del nesso di causalità tra le attività svolte dall’odierno ricorrente al servizio della Marina Militare e l’insorgenza della grave patologia sofferta dallo stesso ”.
3.2. La disposta verificazione concludeva nel senso di non potersi confermare, sulla base dell’evidenza scientifica ad oggi disponibile, l’esistenza di un rapporto di causalità tra l’esposizione ambientale all’uranio impoverito e lo sviluppo di una qualsivoglia neoplasia maligna solida.
4. L’impugnata sentenza del T.A.R. per la Puglia, sez. staccata di Lecce, n. -OMISSIS-/24 del 13 marzo 2024:
a) ha respinto, in quanto infondato, il ricorso, alla luce delle risultanze della disposta verificazione;
b) ha condannato parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
5. L’interessato soccombente ha interposto appello, affidato ad unico complesso motivo di gravame (esteso da pagina 8 a 17), tramite il quale ha censurato l’impugnata sentenza per:
- erronea interpretazione della situazione di fatto nonché erronea interpretazione dei “ principi vigenti in materia desumibili dalla interpretazione della giurisprudenza amministrativa, oltre che della normativa invocata dal ricorrente ”, in particolar modo, l’art. 603, d.lgs 66/2010 “ in tema di esistenza di una forma di presunzione per i militari ammalatisi di patologie tumorali dopo esposizione ”;
- erronea interpretazione delle risultanze della disposta verificazione.
6. Si è costituita per resistere in giudizio l’intimata amministrazione con atto del 4 luglio 2024.
7. L’appellante ha depositato una memoria il 27.1.25.
8. All'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025, con l’ordinanza n. 3726 del 2025, questa sezione ha rimesso all’Adunanza Plenaria il seguente quesito: « quale sia la disciplina giuridica applicabile alle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio con riferimento a patologie tumorali insorte in capo a militari che siano stati esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale », chiedendo « in particolare » di stabilire se l’accertamento della causa di servizio « postuli il riscontro effettivo del nesso eziologico secondo il consueto canone civilistico del “più probabile che non ”», oppure se - con riguardo al caso di specie, concernente patologie tumorali contratte da un militare che si afferma essere stato esposto ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in occasione di servizi prestati in missioni internazionali NATO o presso poligoni di tiro in Italia - vi sia « una presunzione iuris tantum di sussistenza del detto nesso, superabile solo attraverso l’individuazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia ».
9. L’Adunanza plenaria ha deciso la questione con sentenza n.14/25 del 7/10/2025, con la quale ha enunciato il principio di diritto indicato in motivazione (« nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’Amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia ») e restituito alla sezione la causa, anche per la decisione sulle spese di giudizio.
10. In vista dell’odierna udienza l’amministrazione ha depositato una memoria con la quale ha sostenuto che, nel caso concreto, difetti la dimostrazione, da parte dell’appellante, di essere stato effettivamente esposto, in concreto, a uranio impoverito o metalli pesanti; il Sottufficiale, argomenta l’amministrazione, ha prestato servizio nella Sezione Logistica dell’MSU Carabinieri in Sarajevo ormai al termine dell’evento bellico e degli stessi bombardamenti americani, per cui non sarebbe mai stato esposto a munizionamento ad uranio impoverito e a sostanze tossiche provenienti da esplosioni belliche.
11. L’ appellante ha prodotto una memoria, commentando i riflessi della decisione dell’Adunanza plenaria sul contenzioso in esame, ed una replica alle difese del Ministero, criticandone l’insistenza in una posizione incompatibile con la portata chiarificatrice della decisione dell’Adunanza Plenaria.
12. All'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026, esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
13. L'appello è fondato e deve essere accolto alla stregua dei recentissimi arresti dell'adunanza plenaria di questo Consiglio sulla presente controversia.
13.1. Occorre invero considerare che, con la sentenza del 7 ottobre 2025, n. 14 (e con altre tre coeve, le numeri 12, 13, 15), l'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (pronunciandosi a seguito di ordinanze di rimessione, di analogo tenore, della seconda sezione del Consiglio di Stato in data 29 aprile 2025, n. 3649, 29 aprile 2025, n. 3650, 2 maggio 2025, n. 3726 (relativa a questo giudizio), 5 maggio 2025, n. 3749), ha affermato il seguente principio di diritto: " nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all'estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull'amministrazione l'onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia ".
Al supremo consesso le ordinanze di rimessione avevano formulato il seguente quesito: " quale sia la disciplina giuridica applicabile alle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio con riferimento a patologie tumorali insorte in capo a militari che siano stati esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all'estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale "; in particolare, si chiedeva di stabilire se l'accertamento della causa di servizio postuli il riscontro effettivo del nesso eziologico secondo il consueto canone civilistico del " più probabile che non ", ovvero se possa ravvisarsi una presunzione iuris tantum di sussistenza del detto nesso, superabile solo attraverso l'individuazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Con le decisioni in rassegna la plenaria ha ritenuto di aderire all'orientamento della giurisprudenza per il quale - quando è accertata una patologia tumorale di un militare esposto ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in ragione del suo servizio prestato in particolari contesti operativi - la legge pone a suo favore una presunzione relativa sulla sussistenza del nesso di causalità, superabile se il Ministero della difesa fornisce la prova contraria.
13.2. L'Adunanza plenaria è giunta ad affermare il principio sopra riportato sulla base di un articolato percorso logico-giuridico che, in estrema sintesi, ha portato a ritenere (cfr. punto 33 delle richiamate sentenze), che esclusivamente per determinate patologie (" infermità o patologie tumorali ") contratte " per le particolari condizioni ambientali ed operative " nelle quali i militari si sono trovati ad operare in missioni entro e fuori i confini nazionali, ovvero essendo impiegati " nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento ", il sistema dell'equo indennizzo per causa di servizio ai sensi del d.P.R. n. 461 del 2001 è stato innovato dall'art. 603 del codice dell'ordinamento militare (c.m.) e dalla relativa disciplina regolamentare [articoli 1078 e 1079 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (r.m.)], con la rimodulazione degli oneri probatori per l'accertamento della causa di servizio, secondo i seguenti criteri:
a) il militare è tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio;
b) assodati tali elementi, l'amministrazione è invece onerata della prova contraria che si sostanzia in una specifica dimostrazione della genesi extra-lavorativa della patologia;
c) risultano viziati per eccesso di potere i giudizi medico-legali dei comitati di verifica per le cause di servizio, qualora si basino sull'assenza di studi scientifici che dimostrino con certezza o alto grado di credibilità razionale la correlazione causale della neoplasia con l'esposizione a fattori di rischio potenziale.
12.3. Discende da quanto sopra che l'azione degli organi preposti (sia a livello medico che amministrativo) agli accertamenti richiesti, in relazione ai principi elaborati dalla adunanza plenaria, si calibra nel modo che segue:
a) in ordine logico, spetta al militare, dimostrare in sede procedimentale ed eventualmente processuale:
a1) le attività lavorative in concreto espletate;
a2) di avere svolto il proprio servizio tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento);
a3) le particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia;
a4) che la patologia manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio;
b) soddisfatto tale onere, dall'art. 603 c.m. si evince che il legislatore ha riconosciuto, in favore dei soggetti indicati nella norma stessa, l'esistenza di un rischio professionale specifico con riferimento a " infermità o patologie tumorali " contratte " per le particolari condizioni ambientali od operative " basato sopra una valutazione astratta sulla pericolosità delle operazioni svolte dal personale predetto in determinati contesti lavorativi, al fine di superare le difficoltà probatorie legate al caso concreto e sulla base delle acquisizioni della scienza medica e delle indagini svolte in sede amministrativa, anche internazionale;
c) detta norma ha tenuto conto non soltanto del dato medico-scientifico, ma anche di un criterio empirico, per cui la patologia tumorale è in astratto correlabile causalmente al servizio nei descritti contesti operativi quando essa si manifesti a livello diagnostico in seguito all'impiego in essi del militare (" post hoc ergo propter hoc "), tanto allo scopo di evitare che il "fatto ignoto" ridondi contro il soggetto colpito dalle tassative patologie tumorali su indicate;
d) al tempo stesso rimane fermo che se la eziopatogenesi è nota e porta ad escludere nel caso concreto - secondo il criterio del "più probabile che non" - la derivazione della patologia dal contesto normativamente positivizzato, il beneficio economico non potrà essere riconosciuto;
e) tale meccanismo opera, quindi, esclusivamente per determinate patologie e con la rimodulazione degli oneri probatori per l'accertamento della causa di servizio, secondo i criteri dati; assodati tali elementi, l'amministrazione è invece onerata della prova contraria che si sostanzia in una specifica genesi extra-lavorativa della patologia;
f) pertanto i giudizi medico-legali del Comitato di verifica per le cause di servizio, qualora si basino esclusivamente sull'assenza di studi scientifici che dimostrino - sulla base del criterio del "più probabile che non" - la correlazione causale della neoplasia con l'esposizione a fattori di rischio potenziale, risultano viziati per eccesso di potere; tali giudizi, onde negare il beneficio economico, dovranno viceversa dare atto che: i) il richiedente non ha assolto al proprio onere probatorio (il cui contenuto è stato dianzi precisato); ii) in base alle acquisizioni della letteratura medico scientifica, in una con tutte le peculiari circostanze del caso concreto, la patologia tumorale deve ritenersi avere una genesi extra-lavorativa.
14. Delineate tali coordinate normative e giurisprudenziali, nel rispetto dei principi formulati dalla Adunanza plenaria - come attualizzati in base ai criteri applicativi sopra illustrati - deve rilevarsi dunque come, nella specie, l'appello deve essere accolto: si osserva che nel caso di specie l'interessato ha dimostrato il tipo, il tempo e il luogo di attività lavorative in concreto espletate nel quadro di una missione internazionale e in condizioni ambientali e operative caratterizzate da costante contatto con agenti inquinanti e con materiale contaminato da nanoparticelle di uranio impoverito o comunque di altri metalli pesanti derivanti da esplosioni di munizionamento bellico, tantoché nei suoi tessuti sono state riscontrate nanoparticelle compatibili.
Inoltre la patologia tumorale - per tipologia e tempistica della sua manifestazione - da cui è affetto il militare può essere ricondotta e ai suddetti fattori di rischio.
15. Le deduzioni dell’amministrazione devono essere respinte, in quanto volte a reintrodurre un argomento già respinto dalla giurisprudenza anteriormente alla rimessione alla plenaria e a maggior ragione improponibile alla stregua della decisione dell’Adunanza plenaria, ossia che il militare debba essere stato presente sui luoghi durante i bombardamenti, obnubilando il dato della contaminazione ambientale.
15.1. Al riguardo, occorre ricordare come, nelle ordinanze di rimessione, siano stati descritti i due orientamenti giurisprudenziali nella materia precisandosi, con riferimento all’orientamento poi seguito dalla decisione della plenaria, quanto segue:
< 10.2.1 – Nelle richiamate pronunce, l’esistenza, nei teatri operativi caratterizzati dall’esposizione fisica (per ingestione o inalazione) a uranio impoverito ovvero metalli pesanti, della necessità di specifiche misure di protezione (…..) è ricondotta al fatto che Forze Armate di Paesi Alleati avevano dotato il proprio personale operativo di dispositivi di protezione individuale e avevano predisposto specifiche procedure volte a minimizzare il rischio da esposizione ad agenti patogeni dispersi nell’ambiente (….).….
10.3.2 – Trattasi, come prima rilevato, di una tesi che mutua l’orientamento della Corte di cassazione sull’interpretazione della speciale tutela sancita dall’art. 603 del D.lgs. n. 66/2010, con previsione attuata e specificata con il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, agli artt. 1078 e 1079. Essa, infatti, afferma (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. lav., 20 giugno 2024 n. 17017): «…. il citato dato normativo … richiede che la dispersione nell’ambiente abbia costituito “la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle menomazioni” ….. i destinatari della fattispecie in esame devono provare i fatti e cioè di essersi trovati in uno degli ambienti selezionati dal legislatore nel quale in concreto si è verificato l’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito ed è quindi avvenuta la dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico e tali circostanze fanno di per sé presumere la dipendenza della forma tumorale contratta dall’esposizione all’uranio impoverito, pur essendo naturalmente possibile fornire la prova contraria” (Cass., sez. lav., 14 marzo 2023, n. 7409). …….».
10.4. Un ragionamento intermedio e trasversale rispetto a quelli sinora richiamati (es. Cons. Stato, sez. II, 22 luglio 2022, n. 6465) perviene alle medesime conclusioni, però utilizzando esplicitamente nel percorso argomentativo alcuni studi (Laboratorio di Biomateriali del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Modena e R.E.; UO oncologia del Policlinico “Città di Udine”; Politecnico di Torino) dai quali ricostruisce il seguente percorso fattuale: l’elevata combustione di tali armi, oltre al deposito di radioattività diffusa (che entra nella catena alimentare e nelle acque e la cui contaminazione “risulta praticamente eterna” con conseguenze di tipo mutagenetico, cancerogenetico e teratogenetico), comportava la fusione di particelle chimiche che si depositavano al suolo (anche a chilometri di distanza, attraverso i venti), penetravano nelle falde ed entravano nella catena alimentare; l’ingestione (ancora più della respirazione) comportava il deposito di parte di tali componenti nei tessuti umani, non potendo gli stessi essere espulsi dal corpo umano. L’Amministrazione è tenuta a comprovare che all’epoca in cui prestò servizio il militare interessato fossero state prese precauzioni quali non consumare cibi ed acqua del luogo; altrimenti può darsi per provato che egli ingerì cibi ed acqua contaminati. Ciò priva di qualunque rilevanza la questione della breve durata della partecipazione alla missione, perché gli studi richiamati dimostrano che, in condizioni ambientali compromesse, un significativo quantitativo giornaliero inalato/ingerito si deposita nel corpo umano senza poter essere mai più escreto. Detti studi chiariscono che gli agenti cancerogeni hanno la caratteristica di agire a dosi talmente basse da essere sottostimate, ma una volta colpita una cellula il processo diventa irreversibile causando la serie di eventi degenerativi che conducono alla malattia finale; il cloruro di uranio entra in circolo (pagg.65/66) per poi depositarsi in tutti gli organi e tessuti (Cons. Stato, 6465/22 cit.). La stessa Amministrazione aveva ammesso la pericolosità della contaminazione di cibo ed acqua, invitando il personale a non consumarne per evitare l’ingresso nei tessuti di particelle che “possono causare danni ai tessuti interni nel lungo termine” (nota informativa su contaminazione da uranio impoverito del Comandante della Brigata multinazionale ovest del 26.11.1999, esaminata in Cons. Stato, 6465/22 cit.). ……..>
15.2. Le decisioni dell’Adunanza plenaria, a loro volta, espressamente precisano come <….. l’impiego del prodotto, derivante dallo scarto del processo di arricchimento, se da un lato facilita la capacità offensiva degli armamenti, sotto il profilo della penetrazione di corpi corazzati, dall’altro lato comporta la dispersione nell’area di particelle di metalli pesanti nocive per la salute umana, attraverso l’inalazione o l’ingestione. …….
In linea con il sistema di riparto ricavato dall’art. 2087 del codice civile, il militare è quindi tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge ora richiamata (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio >.
16. Ne consegue che va definitivamente disattesa la tesi riproposta oggi dall’amministrazione, anche sulla base del dato testuale, costituito dall’art. 603 del codice dell’ordinamento militare, che fa riferimento a «particolari condizioni ambientali od operative»; diversamente, la norma avrebbe dovuto riferirsi a condizioni ambientali “ e ” operative.
Ne consegue l’infondatezza delle argomentazioni del Ministero.
17. In conclusione l'appello deve essere accolto e, pertanto, in riforma della gravata sentenza, deve essere accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento degli atti ivi impugnati, fatte salve le ulteriori valutazioni degli organi amministrativi competenti, che andranno effettuate alla luce dell'effetto conformativo della presente pronuncia, non potendo in sede di cognizione il giudice amministrativo sostituirsi alla pubblica amministrazione.
18. In applicazione del principio della soccombenza, temperato dalla considerazione del contrasto giurisprudenziale, che ha condotto alla rimessione del ricorso all’Adunanza plenaria, all'accoglimento dell'appello segue la condanna dell’amministrazione appellate al pagamento, in favore dell'appellante, di metà delle spese processuali di ambedue i gradi di giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall'art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo, con compensazione tra le parti di metà delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e conseguentemente annulla gli atti ivi impugnati.
Condanna il Ministero della difesa al pagamento, in favore dell’appellante, di metà delle spese di lite di entrambi i gradi giudizio, liquidate in euro 3.000 (tremila), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge, compensando l’altra metà.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli articoli 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 9, paragrafi1 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità della parte privata, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelarne lo stato di salute.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO MI, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
AR LL SC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LL SC | IO MI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.