Versione
8 settembre 1990
8 settembre 1990
Art. 3. 1. La competenza per la concessione delle pensioni di riversibilita' a favore degli aventi causa dei titolari di trattamento di quiescenza gia' dipendenti dell'Azienda e' attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1990 il trattamento provvisorio di pensione e' attribuito ed erogato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138 , e successive modificazioni ed integrazioni, dalle direzioni provinciali del Tesoro.
3. I trattamenti provvisori gia' attribuiti ed erogati dall'Azienda sono fatti salvi sino all'emanazione del provvedimento definitivo e saranno oggetto di regolamento dei rapporti finanziari con il Tesoro di cui al comma 4 dell'articolo 1.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1982, la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale dell'Azienda titolare di pensione diretta e' ridotta, a cura della competente direzione provinciale del Tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.122.
5. L'importo di cui al comma 4, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.
6. Dalla data di cui al comma 4, ai titolari di pensione di riversibilita' aventi causa dei predetti dipendenti, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.122 va operata in proporzione all'aliquota di riversibilita' della pensione spettante, osservando le modalita' di cui al comma 1.
7. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascun compartecipe.
Nota all' art. 3:
- Il D.P.R. n. 138/1986 , e successive modificazioni e integrazioni, reca: "Parziale attuazione della delega di cui alle lettere a) , b) e d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428 , in materia di semplificazione delle procedure relative al pagamento di stipendi e pensioni".
2. A decorrere dal 1 gennaio 1990 il trattamento provvisorio di pensione e' attribuito ed erogato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138 , e successive modificazioni ed integrazioni, dalle direzioni provinciali del Tesoro.
3. I trattamenti provvisori gia' attribuiti ed erogati dall'Azienda sono fatti salvi sino all'emanazione del provvedimento definitivo e saranno oggetto di regolamento dei rapporti finanziari con il Tesoro di cui al comma 4 dell'articolo 1.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1982, la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale dell'Azienda titolare di pensione diretta e' ridotta, a cura della competente direzione provinciale del Tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.122.
5. L'importo di cui al comma 4, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.
6. Dalla data di cui al comma 4, ai titolari di pensione di riversibilita' aventi causa dei predetti dipendenti, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.122 va operata in proporzione all'aliquota di riversibilita' della pensione spettante, osservando le modalita' di cui al comma 1.
7. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascun compartecipe.
Nota all' art. 3:
- Il D.P.R. n. 138/1986 , e successive modificazioni e integrazioni, reca: "Parziale attuazione della delega di cui alle lettere a) , b) e d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428 , in materia di semplificazione delle procedure relative al pagamento di stipendi e pensioni".
Giurisprudenza • 1
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