Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 09/02/2026, n. 1177
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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    Nullità della verifica fiscale per carenza di informazioni iniziali

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    Utilizzo di notizie acquisite in indagini di polizia giudiziaria

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    Difetto di contraddittorio durante la verifica fiscale

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  • Altro
    Infondatezza delle pretese dell'Amministrazione finanziaria

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  • Altro
    Inapplicabilità delle sanzioni per incertezza normativa

    Non specificato nel testo fornito.

  • Accolto
    Natura dei contributi in conto esercizio

    I contributi pubblici a ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito e, pertanto, sono sottratti ad imposizione diretta.

  • Accolto
    Natura dei contributi e IVA

    I contributi comunali sono stati erogati per copertura perdite conseguite dall'Ric._1, e non erano determinati in anticipo in base alle risultanze di bilancio. Il contributo non incideva sul corrispettivo della tariffa applicata e non arrecava alcun vantaggio agli utenti del servizio. Pertanto, i contributi non sono assoggettabili ad IVA.

  • Rigettato
    Indeducibilità delle quote di ammortamento per mancanza di titolarità del bene

    I costi concernenti la realizzazione di un bene sono ammortizzabili quando il bene entra nel patrimonio della società. Nel caso di specie, l'immobile è stato realizzato su terreno non di proprietà dell'ente e mancava un contratto di diritto di superficie o altra forma di utilizzo del terreno. Pertanto, i costi di costruzione non sono ammortizzabili e le quote portate in detrazione sono indeducibili.

  • Altro
    Sanzioni pecuniarie

    Le sanzioni pecuniarie contenute nell'avviso di accertamento sono annullate e dovranno essere riliquidate, tenuto conto di quanto sopra esposto, con particolare riferimento al punto 2.1.), che prevede l'annullamento del recupero IVA: sanzioni pecuniarie al minimo edittale.

  • Altro
    Motivi di appello

    La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di secondo grado e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per nuovo esame.

  • Altro
    Conferma delle pretese iniziali

    Non specificato nel testo fornito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 09/02/2026, n. 1177
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1177
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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