TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/07/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di AM
Il Tribunale, in funzione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Patrizia
Carota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1766/2020 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Stefanelli ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Taurisano, alla Via Regina Elena, n. 1, giusta mandato in atti;
- Attrice in riassunzione - contro
, elettivamente domiciliato in AM (TE), alla Via Galileo Galilei, n. CP_1
118/A – San Nicolò a Tordino, presso e nello studio dell'Avv. Giannicola Scarciolla che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti;
- Convenuto -
OGGETTO: azione di accertamento e risarcimento danni in materia di compravendita di veicoli
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attrice, “1) Ordinare a di procedere immediatamente alla regolarizzazione CP_1 del certificato di proprietà, con rettifica dei dati del veicolo in “ …mezzo speciale sportivo officina mobile …” come stabilito nella ctu eseguita innanzi al Tribunale di Lecce, fissando, contestualmente all'emissione del provvedimento di condanna, ai sensi dell'articolo 614 bis
pagina 1 di 7 cpc, una equa somma di denaro, dovuta per ogni violazione ed inosservanza del provvedimento ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione dello stesso;
2) dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento del e condannarlo alla restituzione della somma di € 19.000,00, CP_1
oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo a causa della mancata consegna del certificato di proprietà con l'indicazione mezzo speciale officina mobile, dando atto della disponibilità della attrice alla restituzione immediata del veicolo oggetto del giudizio;
3) condannare
[...]
al risarcimento di tutti i danni subiti dalla signora CP_1 Parte_1 dovuti per la perdita di chance, come in narrativa dovuti, sulla cui esatta quantificazione questa difesa si rimette, sin da ora, all'equo apprezzamento del Giudice, segnalando che, tuttavia, questi non possono essere ritenuti complessivamente inferiori alla somma di €
20.000,00; 4) in via ancora subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse richieste, condannare alla consegna del certificato di proprietà originale, CP_1
fissando contestualmente all'emissione del provvedimento di condanna, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. una equa somma di denaro, dovuta per ogni violazione ed inosservanza del provvedimento ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione dello stesso;
con condanna al risarcimento dei danni dovuti al ritardo nella consegna del certificato di proprietà sulla cui esatta quantificazione questa difesa si rimette, sin da ora, all'equo apprezzamento del Giudice;
5) sempre in via estremamente subordinata, condannare al risarcimento di CP_1 tutti i danni subiti dalla signora dal 01.10/2007 al 30.12.2008, nel Parte_1
periodo in cui il mezzo era classificato come mezzo speciale per trasporto animali vivi, dovuti per la perdita di chance, come in narrativa dovuti, sulla cui esatta quantificazione questa difesa si rimette, sin da ora, all'equo apprezzamento del Giudice;
6) condannare il convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari di tutte le fasi di questo giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Appello di Lecce, atteso la proposizione di eccezioni preliminari che si sono rivelate solo dilatorie”.
Convenuto, “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa, in via preliminare ed ogni caso: revocare l'ordinanza del 21.11.2023 e, per l'effetto, ammettere tutte le residue istanze istruttorie articolate da parte convenuta nella 2° Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. e 3°
Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. della stessa parte convenuta;
in via principale di merito:
pagina 2 di 7 respingere e rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto come in diritto;
in via riconvenzionale: condannare la Sig.ra a Parte_1 pagare in favore del Sig. la residua somma di € 4.000,00, ovvero quella CP_2
maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dall'inadempimento al saldo;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato il 2.7.2020, Parte_1
citava in giudizio innanzi al Tribunale di AM , per ivi sentirlo condannato, CP_1 previo accertamento dell'inadempimento in ordine alla consegna - in occasione della compravendita del veicolo motore targato CY574TE - del relativo certificato di proprietà difforme – catalogato quale “autoveicolo speciale… uso trasporto specifico animali vivi” anziché “mezzo speciale sportivo - officina mobile”, alla rettifica del documento di proprietà e al risarcimento dei danni patiti e subendi.
Ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'attrice in riassunzione, che: i) acquistava con scrittura privata del 16/09/07, da il veicolo a motore "Mercedes" mod."814", tg CP_2
CY574TE, per € 23.000,00; ii) tale mezzo era acquistato in virtù della sua caratteristica di mezzo speciale, quale officina mobile, che gli avrebbe permesso, nella stagione estiva, di svolgere le suddette attività e, inoltre, avrebbe avuto la funzione di mezzo pubblicitario mobile;
iii) nel contratto di vendita il veicolo veniva espressamente classificato quale "mezzo speciale sportivo -officina mobile"; iv) il 22 dicembre 2008 riscontrava una difformità del certificato di proprietà, ove il motocarro compravenduto veniva specificatamente definito quale "autoveicolo speciale… uso trasporto specifico animali vivi”; v) alla segnalazione a parte convenuta – venditrice ne seguiva il riconoscimento dell'irregolarità del venditore, che procedeva alla rettifica "autoveicolo private attrezzature turistiche" e non "Mezzo Speciale Sportivo - officina mobile"; vi) chiedeva, di nuovo, la rettifica concordata e a seguito delle contestazioni, le parti concordavano di interrompere il pagamento rateizzato, perciò il , che si asteneva da CP_1
mettere all'incasso i titoli in suo possesso non ancora riscossi, ma nel frattempo, non provvedeva a risolvere li problema del certificato di proprietà e 1'11 giugno 2009 le inoltrava pagina 3 di 7 un sollecito di pagamento degli assegni del 30 giugno 2008 e del 30 luglio 2008, tornati insoluti.
Costituitosi in giudizio, il convenuto, ha eccepito e dedotto, in sintesi, che al momento della consegna, l'acquirente a mezzo del suo delegato provvedeva a visionare e provare il predetto automezzo e, quindi, all'esito, il predetto delegato sottoscriveva ampia liberatoria in favore del venditore e che non corrisponde al vero che “…a seguito delle contestazioni della , le Pt_1 parti concordavano di interrompere il pagamento rateizzato;
perciò il si asteneva dal CP_2 mettere all'incasso i titoli in suo possesso non ancora riscossi”.
Istruita la causa a solo mezzo di prove precostituite, il Giudicante, ritenuto correttamente instaurato il procedimento di riassunzione e ritenuta istruita la causa, anche attesa la logica e non contraddittoria consulenza tecnica già espletata, viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, merita l'accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito enunciate.
Giova premettere che, in tema di obblighi scaturenti dalla compravendita di veicoli
(appartenenti al genus dei beni mobili registrati), accanto agli obblighi principali di consegna del veicolo per il venditore e pagamento del prezzo per l'acquirente, vi è l'obbligo, per il primo, di consegna dei documenti necessari alla sua utilizzazione del bene venduto che, essendo preordinati a consentire l'utilizzazione ordinaria del bene, nella specie documenti di circolazione, si pongono rispetto a quest'ultimo, in rapporto di complementarità e funzionalità, costituendone, per l'effetto, pertinenze che, ai sensi dell'art. 818 c.c. vengono “ipso facto” acquistate dalla cosa principale (Cass. civ. III 11 nov. 2002, n. 15810), e che, ai sensi dell'art. 1477, comma 3, c.c, il venditore di un bene iscritto nei pubblici registri è tenuto a consegnare i titoli ed i documenti relativi alla proprietà ed all'uso del bene venduto dei quali abbia il possesso ovvero è obbligato a recuperarli presso eventuali terzi detentori.
pagina 4 di 7 Tale obbligo, attinente alla tradizione della cosa, si sostanzia nella consegna al compratore del libretto di circolazione, del foglio complementare e della dichiarazione, autenticata, di vendita, del titolare del veicolo iscritto nel P.R.A.
Qualora siano stati trasmessi soltanto dei documenti con efficacia provvisoria (ad esempio, targa prova), il venditore deve provvedere, salvo patto contrario, al loro rinnovo, fino a quando non avvenga la consegna dei documenti definitivi (carta di circolazione) alla quale egli è comunque tenuto, costituendo i primi una surrogazione temporanea dei secondi.
Pertanto, il venditore è responsabile se, non essendo in possesso dei documenti da consegnare insieme al bene, non si attivi per entrarne in possesso e provvedere tempestivamente alla loro consegna.
Va innanzitutto precisato che va respinta la modifica della domanda di parte attrice di esatto adempimento, originariamente proposta, costituita dalla esecuzione dei lavori necessari per adeguare il veicolo a officina mobile, dal collaudo e successiva iscrizione come officina mobile e consegna all'acquirente dei documenti, “priva di interesse economico” tenuto conto che non
è consentito proporre domande diverse o nuove domande nuove in sede riassunzione, ed è compito del Giudice, nell'interpretare l'atto di riassunzione, sia quello di stabilire la corrispondenza delle domande riproposte con quelle originarie (Cass. Civ. 181701/2004 –
Cass. Civ. 3640/1981).
Nel merito, come emerso dall'istruttoria, documentale e da consulenza tecnica, il venditore non ha adempiuto agli obblighi di legge sopra richiamati.
Infatti, sull'inadempimento alla consegna dei documenti necessari per l'uso del bene, la prova
è stata avvalorata dall'esplorazione del CTU incaricato dal Tribunale di Lecce, la cui relazione
è allegata al n° 16 e 17 del fascicolo di parte di questo Tribunale e nel fascicolo del Tribunale di Lecce, che si è limitato, in maniera puntuale, a indicare che l'art. 54 del codice della strada alla lettera “g” classifica gli autoveicoli per uso speciale, come quelli muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio.
Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature e di persone o cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse. Indica, inoltre, che l'art. 203 del regolamento di attuazione dell'art. 54 del pagina 5 di 7 codice della strada i veicoli speciali e individua nelle lettere “ff “l'autoveicolo per uso officina e indica la necessità di eliminare la parte abitativa del mezzo ed estendere il vano officina.
In definitiva, il ctu ha fatto emergere la presenza al PRA di un'apposita voce di classificazione del veicolo come officina mobile (classificazione ff), quindi la necessità che il veicolo, prima della iscrizione, sia modificato riducendo la parte abitativa e ampliando il vano officina e sia, ancora, sottoposto a collaudo.
Pertanto, viene così delineato l'inadempimento del convenuto per non aver trascritto sul certificato di proprietà la indicazione di officina mobile e la necessità che, questi, per far ciò, si attivasse adeguando il veicolo con l'ampliamento del vano officina e il successivo collaudo al fine del rilascio del corretto certificato di proprietà, qualora necessario.
Tale difformità riscontrata, sanzionata all'art. 82 del Cds, ha peraltro determinato l'impossibilità per la parte acquirente di utilizzare il bene mobile compravenduto, secondo le potenzialità promesse con l'atto di compravendita, documentalmente volto all'utilizzo per la stagione estiva (v. nota al Comune di Ugento del 15.7.2008 in atti), circostanza peraltro ravvisabile dalle pubblicizzate prestazioni fornite per l'avvenire stagione estiva (doc. 12 fasc. parte attrice).
In ordine alla quantificazione del danno subito e acclarato, provata l'esistenza del danno certo e non solo eventuale od ipotetico, e versandosi nell'ipotesi in cui del pregiudizio non se ne possa determinare l'ammontare (per tabulas, l'attrice infatti avrebbe iniziato l'attività di organizzazione di escursioni turistiche guidate, per gruppi, con l'ausilio di mezzi e motociclisti nell'estate del 2008 e pertanto non vi possono essere prove documentali introiti negli anni precedenti), può farsi ricorso alla valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. (tra le altre
Cass. Civ. Sez. II 1382/98)).
Pertanto, il danno può essere stimato in via equitativa in € 10.000,00 per i mancati introiti per non aver potuto partecipare alle gare e alle esibizioni motociclistiche, ma non per i mancati introiti per non aver potuto organizzare le escursioni turistiche, poiché all'evidenza l'autoveicolo non avrebbe avuto detta funzione.
Parimenti, va rigettata l'esperita domanda riconvenzionale per non aver il convenuto dimostrato di aver adempiuto esattamente alla propria obbligazione, che avrà titolo,
pagina 6 di 7 regolarizzato il certificato di proprietà, ad agire in giudizio per l'adempimento dell'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo residuo.
Per tali ragioni, in definitiva, la domanda va parzialmente accolta.
L'accoglimento soltanto parziale della domanda attorea sul piano quantitativo giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, il restante 50% delle spese di lite viene posto a carico della parte soccombente e si liquida come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di AM, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe avanzata da , disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 così provvede:
1) Accoglie la domanda, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva;
2) Ordina a di regolarizzare il certificato di proprietà dell'autoveicolo CP_1
Mercedes mod. 814 tg. CY574TE, secondo le indicazioni e modalità indicate dal CTU espletata, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, disponendo che il convenuto versi all'attrice la somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
3) Condanna al pagamento, in favore di della somma di CP_1 Parte_1
€ 10.000,00, a titolo di risarcimento del danno subito;
4) Rigetta la domanda riconvenzionale;
5) Condanna il convenuto a corrispondere alla parte attrice in riassunzione a titolo di rimborso del 50% spese di giudizio, per detta frazione, la somma di € 2.538,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario IVA e cap come per legge
Così è deciso in AM, lì data del deposito telematico.
IL GIUDICE ONORARIO
Dott. ssa Patrizia Carota
(firma digitale)
pagina 7 di 7