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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
TT LE, Relatore
GAUDINO FEDERICA, Giudice
in data 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1917/2024 depositato il 22/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2168/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 1
e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220007403334000 REGISTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1366/2025 depositato il
20/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
- in via pregiudiziale, accogliere il presente ricorso e riformare la sentenza impugnata, provvedere alla declaratoria di inesistenza dell'atto impositivo presupposto nonché di ogni ulteriore atto e presupposto, connesso, collegato e conseguente.
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del provvedimento impositivo discendente dalla inesistenza del procedimento notificatorio dell'atto presupposto effettuato dall'Ufficio finanziario e per l'effetto dichiarare l'inefficacia/nullità dell'atto di intimazione notificato, cartella di pagamento n. 06820220007403334000 per registro 2018 nonché le sottese cartelle di pagamento, avvisi di accertamento ed ogni ulteriore atto prodromico per la somma di euro 1.900,19 ;
- In subordine: accogliere il presente ricorso e, accertata e dichiarata la nullità/inesistenza della notifica dell'avviso di liquidazione quale atto prodromico della cartella impugnata, voler dichiarare la maturazione della decadenza e prescrizione della pretesa tributaria ex art. 76, comma 1, del D.P.R. n.131/86, per il termine di 5 anni ampiamente spirato, e successiva nullità della cartella per esser venuto meno l'atto prodromico per termine di decadenza spirato;
- condannare ex art. 96 I e III comma c.p.c. l'Amministrazione finanziaria per aver agito per una pretesa impositiva “temeraria”, in quanto connotata da mala fede o colpa grave, con conseguente necessità di adire il giudice tributario;
- revocare la condanna alle spese del procedimento cautelare di cui alla ordinanza 794/2024 della CGT di
1° grado di Milano
- condannare le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di entrambi i gradi del procedimento, comprensivo di quello cautelare, con distrazione diretta ai sottoscritti difensori, i quali dichiarano di non aver percepito compensi per l'intestato procedimento ex art. 93 c.p.c., rifusione del contributo unificato del primo e secondo grado per euro 60,00 (30,00+30,00), con Maggiorazione del 50% per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2- septies, D.Lgs.
n. 546 del 1992 e con ulteriore aumento del compenso dovuto dell'avvocato di parte vincitrice nella misura del 30 % per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014.
Resistente/Appellato :
confermare la sentenza di primo grado con vittoria di spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CGT di primo grado di Milano rigettava il ricorso condannando il ricorrente a spese processuali per
€ 800,00 oltre alle spese per la fase cautelare liquidate in € 300,00. Il contenzioso è stato originato dalla notifica di una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo dell'importo di € 1900,19 asseritamente dovuto sulla base del decreto ingiuntivo n.601572018 emesso dal Tribunale di Monza.
Il ricorrente proponeva tempestivo appello ed in seguito memoria illustrativa ,nei quali eccepi va che :
- il prodromico avviso di liquidazione non è mai stato notificato, e pertanto la cartella va annullata.
La parte della sentenza relativa a tale asserzione non è mai stata impugnata da alcuna delle parti, ed è quindi passata in giudicato.
- la cartella va annullata ed essa è inoltre illegittima nel merito anche perché le sanzioni e gli interessi in essa contenuti non sono giustificati,in quanto essi conseguono all'esito del mancato pagamento di un avviso di liquidazione mai ricevuto dal ricorrente.
- la pretesa tributaria, oltre che prescritta e decaduta, è altresì illegittima nel merito in quanto basata su un atto giudiziario esente per materia (recupero crediti da lavoro dipendente) ed il relativo avviso di liquidazione (nullo per difetto di notifica) non avrebbe dovuto mai essere emesso.
Le controdeduzioni dell'Agenza Entrate si basano sui seguenti motivi :
- la sentenza impugnata ha riconosciuto solo la fondatezza dell'irritualità della notifica dell'avviso di liquidazione prodromico, ma ha ritenuto tale elemento ininfluente riguardo alla legittimità della pretesa tributaria. I giudici di primo grado hanno motivato in modo logico e coerente la propria decisione. Ogni eventuale vizio della notificazione deve ritenersi sanato ex art. 156 c.3 e art. 160 CPC,allorquando è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto. Il ricorrente ha instaurato il giudizio difendendosi nel merito.
- Nel merito, si rileva che oggetto di tassazione è un decreto ingiuntivo del giudice ordinario ex art. 633
CPC, e non un provvedimento del giudice del lavoro.
Il decreto ingiuntivo tassato, ed emesso dal giudice ordinario, non qualifica il credito come "da lavoro dipendente" ma si limita a riconoscerne la certezza,liquidità ed esigibilità, per ingiungerne il pagamento a carico della Società_1 srl, quindi nel caso di specie non può operare alcuna esenzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello del contribuente sia meritevole di accoglimento.
Il difetto di notifica dell'atto prodromico è da considerarsi sanato e non implica l'illegittimità integra le della successiva cartella di pagamento, così come statuìto dalla sentenza impugnata. La Corte rileva che la sentenza impugnata deve essere letta ed interpretata nella sua interezza, e che quindi non si può giungere alla conclusione che la irritualità del prodromico avviso di liquidazione possa condurre tout court all'annullamento della cartella di pagamento. I giudici di primo grado hanno spiegato chiaramente che la nullità del suddetto avviso di liquidazione è stata sanata ai sensi degli artt. 156 c.3 e 160 CPC, e che tale sanatoria debba essere applicata anche alla nullità della notifica di atti non processuali , quali gli atti impositivi dell'Amministrazione Finanziaria, con l'unico limite che non sia intervenuta decadenza dal potere di accertamento.
L'Ufficio nelle proprie controdeduzioni ha correttamente rilevato che l'attestazione dell'attività di notifica compiuta dal messo , e riportata sulla relata di notifica,fa piena prova fino a querela di falso da esperire presso le opportune sedi;
tale tema esula dal contenzioso de quo.
La Corte ritiene invece che , nel merito, quanto sostenuto dall'appellante sia da condividere,in quanto la pretesa dell'Ufficio si basa su un atto esente per materia (recupero crediti da lavoro dipendente).
Al di là del "nomen",il decreto ingiuntivo del giudice ordinario ha certamente per oggetto crediti da lavoro dipendente e di conseguenza è stato violato l'art. 10 L. 11.8.73 n.533. L'avviso di liquidazione afferisce ad un decreto ingiuntivo per crediti di lavoro dipendente. Da un'attenta lettura dello stesso decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario di Monza si rileva con certezza che si tratti di ritardate corresponsioni di retribuzioni di lavoro dipendente.
Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma deve essere rispettato.
La Corte non ritiene che sussistano nel caso de quo i presupposti per la condanna dell'Amministrazione Finanziaria ex art. 96 c. 1 e 3 C.P.C. (lite temeraria).
Ogni altro motivo assorbito.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, comprensive di quelle del giudizio cautelare, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado annulla la cartella di pagamento impugnata.
Condanna gli Uffici alla rifusione,in solido tra loro, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e del giudizio cautelare che si liquidano in favore dei difensori distrattari del ricorrente in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
TT LE, Relatore
GAUDINO FEDERICA, Giudice
in data 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1917/2024 depositato il 22/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2168/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 1
e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220007403334000 REGISTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1366/2025 depositato il
20/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
- in via pregiudiziale, accogliere il presente ricorso e riformare la sentenza impugnata, provvedere alla declaratoria di inesistenza dell'atto impositivo presupposto nonché di ogni ulteriore atto e presupposto, connesso, collegato e conseguente.
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del provvedimento impositivo discendente dalla inesistenza del procedimento notificatorio dell'atto presupposto effettuato dall'Ufficio finanziario e per l'effetto dichiarare l'inefficacia/nullità dell'atto di intimazione notificato, cartella di pagamento n. 06820220007403334000 per registro 2018 nonché le sottese cartelle di pagamento, avvisi di accertamento ed ogni ulteriore atto prodromico per la somma di euro 1.900,19 ;
- In subordine: accogliere il presente ricorso e, accertata e dichiarata la nullità/inesistenza della notifica dell'avviso di liquidazione quale atto prodromico della cartella impugnata, voler dichiarare la maturazione della decadenza e prescrizione della pretesa tributaria ex art. 76, comma 1, del D.P.R. n.131/86, per il termine di 5 anni ampiamente spirato, e successiva nullità della cartella per esser venuto meno l'atto prodromico per termine di decadenza spirato;
- condannare ex art. 96 I e III comma c.p.c. l'Amministrazione finanziaria per aver agito per una pretesa impositiva “temeraria”, in quanto connotata da mala fede o colpa grave, con conseguente necessità di adire il giudice tributario;
- revocare la condanna alle spese del procedimento cautelare di cui alla ordinanza 794/2024 della CGT di
1° grado di Milano
- condannare le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di entrambi i gradi del procedimento, comprensivo di quello cautelare, con distrazione diretta ai sottoscritti difensori, i quali dichiarano di non aver percepito compensi per l'intestato procedimento ex art. 93 c.p.c., rifusione del contributo unificato del primo e secondo grado per euro 60,00 (30,00+30,00), con Maggiorazione del 50% per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2- septies, D.Lgs.
n. 546 del 1992 e con ulteriore aumento del compenso dovuto dell'avvocato di parte vincitrice nella misura del 30 % per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014.
Resistente/Appellato :
confermare la sentenza di primo grado con vittoria di spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CGT di primo grado di Milano rigettava il ricorso condannando il ricorrente a spese processuali per
€ 800,00 oltre alle spese per la fase cautelare liquidate in € 300,00. Il contenzioso è stato originato dalla notifica di una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo dell'importo di € 1900,19 asseritamente dovuto sulla base del decreto ingiuntivo n.601572018 emesso dal Tribunale di Monza.
Il ricorrente proponeva tempestivo appello ed in seguito memoria illustrativa ,nei quali eccepi va che :
- il prodromico avviso di liquidazione non è mai stato notificato, e pertanto la cartella va annullata.
La parte della sentenza relativa a tale asserzione non è mai stata impugnata da alcuna delle parti, ed è quindi passata in giudicato.
- la cartella va annullata ed essa è inoltre illegittima nel merito anche perché le sanzioni e gli interessi in essa contenuti non sono giustificati,in quanto essi conseguono all'esito del mancato pagamento di un avviso di liquidazione mai ricevuto dal ricorrente.
- la pretesa tributaria, oltre che prescritta e decaduta, è altresì illegittima nel merito in quanto basata su un atto giudiziario esente per materia (recupero crediti da lavoro dipendente) ed il relativo avviso di liquidazione (nullo per difetto di notifica) non avrebbe dovuto mai essere emesso.
Le controdeduzioni dell'Agenza Entrate si basano sui seguenti motivi :
- la sentenza impugnata ha riconosciuto solo la fondatezza dell'irritualità della notifica dell'avviso di liquidazione prodromico, ma ha ritenuto tale elemento ininfluente riguardo alla legittimità della pretesa tributaria. I giudici di primo grado hanno motivato in modo logico e coerente la propria decisione. Ogni eventuale vizio della notificazione deve ritenersi sanato ex art. 156 c.3 e art. 160 CPC,allorquando è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto. Il ricorrente ha instaurato il giudizio difendendosi nel merito.
- Nel merito, si rileva che oggetto di tassazione è un decreto ingiuntivo del giudice ordinario ex art. 633
CPC, e non un provvedimento del giudice del lavoro.
Il decreto ingiuntivo tassato, ed emesso dal giudice ordinario, non qualifica il credito come "da lavoro dipendente" ma si limita a riconoscerne la certezza,liquidità ed esigibilità, per ingiungerne il pagamento a carico della Società_1 srl, quindi nel caso di specie non può operare alcuna esenzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello del contribuente sia meritevole di accoglimento.
Il difetto di notifica dell'atto prodromico è da considerarsi sanato e non implica l'illegittimità integra le della successiva cartella di pagamento, così come statuìto dalla sentenza impugnata. La Corte rileva che la sentenza impugnata deve essere letta ed interpretata nella sua interezza, e che quindi non si può giungere alla conclusione che la irritualità del prodromico avviso di liquidazione possa condurre tout court all'annullamento della cartella di pagamento. I giudici di primo grado hanno spiegato chiaramente che la nullità del suddetto avviso di liquidazione è stata sanata ai sensi degli artt. 156 c.3 e 160 CPC, e che tale sanatoria debba essere applicata anche alla nullità della notifica di atti non processuali , quali gli atti impositivi dell'Amministrazione Finanziaria, con l'unico limite che non sia intervenuta decadenza dal potere di accertamento.
L'Ufficio nelle proprie controdeduzioni ha correttamente rilevato che l'attestazione dell'attività di notifica compiuta dal messo , e riportata sulla relata di notifica,fa piena prova fino a querela di falso da esperire presso le opportune sedi;
tale tema esula dal contenzioso de quo.
La Corte ritiene invece che , nel merito, quanto sostenuto dall'appellante sia da condividere,in quanto la pretesa dell'Ufficio si basa su un atto esente per materia (recupero crediti da lavoro dipendente).
Al di là del "nomen",il decreto ingiuntivo del giudice ordinario ha certamente per oggetto crediti da lavoro dipendente e di conseguenza è stato violato l'art. 10 L. 11.8.73 n.533. L'avviso di liquidazione afferisce ad un decreto ingiuntivo per crediti di lavoro dipendente. Da un'attenta lettura dello stesso decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario di Monza si rileva con certezza che si tratti di ritardate corresponsioni di retribuzioni di lavoro dipendente.
Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma deve essere rispettato.
La Corte non ritiene che sussistano nel caso de quo i presupposti per la condanna dell'Amministrazione Finanziaria ex art. 96 c. 1 e 3 C.P.C. (lite temeraria).
Ogni altro motivo assorbito.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, comprensive di quelle del giudizio cautelare, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado annulla la cartella di pagamento impugnata.
Condanna gli Uffici alla rifusione,in solido tra loro, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e del giudizio cautelare che si liquidano in favore dei difensori distrattari del ricorrente in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori.