TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1917
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Improcedibile
    Illegittimità derivata per incostituzionalità delle norme di base (art. 17 d.l. 98/2011, art. 1 comma 131 L. 228/2012, art. 9-ter d.l. 78/2015)

    La questione è stata dichiarata cessata per sopravvenuta normativa che ha introdotto un pagamento ridotto e la conseguente estinzione dell'obbligazione, precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per le altre Regioni, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Improcedibile
    Illegittimità derivata per contrasto con CEDU e Carta UE

    La questione è stata dichiarata cessata per sopravvenuta normativa che ha introdotto un pagamento ridotto e la conseguente estinzione dell'obbligazione, precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per le altre Regioni, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Improcedibile
    Illegittimità dell'Accordo CSR 181/2019 per fissazione retroattiva dei tetti di spesa

    La questione è stata dichiarata cessata per sopravvenuta normativa che ha introdotto un pagamento ridotto e la conseguente estinzione dell'obbligazione, precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per le altre Regioni, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Improcedibile
    Violazione norme sul ripiano per scorporo errato del costo del servizio da quello del dispositivo medico

    La questione è stata dichiarata cessata per sopravvenuta normativa che ha introdotto un pagamento ridotto e la conseguente estinzione dell'obbligazione, precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per le altre Regioni, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Improcedibile
    Violazione principi trasparenza amministrativa e difetto di istruttoria/motivazione

    La questione è stata dichiarata cessata per sopravvenuta normativa che ha introdotto un pagamento ridotto e la conseguente estinzione dell'obbligazione, precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per le altre Regioni, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Inammissibile
    Violazione principio partecipazione al procedimento

    Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Violazione principi trasparenza e conoscibilità dati, difetto istruttoria/motivazione

    Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Violazione art. 9-ter d.l. 78/2015 e nota esplicativa Ministero Salute

    Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata per incostituzionalità delle norme di base (art. 17 d.l. 98/2011, art. 1 comma 131 L. 228/2012, art. 9-ter d.l. 78/2015)

    Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata per contrasto con CEDU e Carta UE

    Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Illegittimità dei provvedimenti per contrasto della normativa sul pay back con il principio di neutralità IVA

    Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Illegittimità dell'Accordo CSR 181/2019 per fissazione retroattiva dei tetti di spesa

    Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1917
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1917
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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