CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 451/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1538/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229003920213000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229003920213000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229003920213000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03020229003920213000 notificata da Agenzia delle Entrate OS in data 26.1.2024 relativa ad un credito tributario complessivo di € 741,30 portato da due cartelle esattoriali afferente il mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni
2012/2014.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato non preceduto dalla notifica della prodromica cartella di pagamento e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si sono costituiti in giudizio Agenzia delle Entrate OS e la Regione Calabria che hanno contestato la fondatezza delle pretese avversarie in quanto la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata, come era possibile dedurre dalle copie delle ricevute di ritorno prodotte in copia.
All'udienza del 22.1.2026 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, nel ricorso proposto dalla ricorrente, viene sollevata quale principale eccezione riguardante la richiesta di nullità e/o illegittimità dell'avviso di intimazione, la mancata notifica delle cartelle di pagamento quali atti presupposti e prodromici.
L'oggetto della controversia, pertanto, è la riscossione dell'imposta dovuta dal ricorrente, il quale ricorre alla
Commissione Tributaria Provinciale (Ctp) chiedendone l'annullamento poiché non preceduta dalla notifica degli atti presupposti e non idonei a permettere un adeguato esercizio del diritto di difesa in quanto privi degli elementi necessari per determinare la pretesa impositiva e risalire agli uffici competenti per l'accertamento e la riscossione.
Nella risoluzione della questione sottoposta all'esame di codesta Commissione, non è inutile prendere le mosse dai principi ormai sanciti dalla giurisprudenza della Suprema Corte ovvero che l'avviso di intimazione
è nullo se prima non c'è stata la notifica della cartella di pagamento o di un altro atto impositivo, quale l'avviso di accertamento (cfr. Cass.
8.2.2006 n. 2798; Cass. 30.7.2002 n. 11227).
Con tale orientamento si è inteso richiamare la correttezza delle forme, sottolineando un principio sicuramente condivisibile secondo cui l'amministrazione finanziaria non è libera di agire a suo piacimento ma deve rispettare le disposizioni procedimentali imposte dalla legge quale quella che prevede la preventiva notifica della cartella esattoriale.
La Suprema Corte ha quindi più volte affermato che la mancanza della preventiva notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di accertamento) comporta la nullità dell'atto successivamente emesso.
Il principio che si trae dalla lettura dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, pertanto, è nel senso che la mancanza nella cartella esattoriale di pagamento, notificata al contribuente, degli elementi previsti dalla norma – il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata ecc – comportando l'impossibilità di effettuare il controllo sulla pretesa tributaria genera la nullità della cartella stessa. Tale principio vale, a maggior ragione, anche per il preavviso di fermo, quando non è preceduto dalla notifica della cartella esattoriale.
In tal senso, del resto, si è pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite, enunciando il seguente principio di diritto: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere ed a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per quest'ultimi un efficace esercizio di difesa. Nella predetta sequenza l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare , per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto – o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato), per contestare radicalmente la pretesa tributaria”. Cfr. Cass. S.U. 25.7.2012 n.
16412.
La prova che la cartella esattoriale è stata emessa regolarmente ed è stata regolarmente notificata al contribuente grava sull'amministrazione finanziaria, in base ai principi generali in tema di onere della prova
(applicabili anche in materia tributaria).
Nel caso di specie si ritiene che tale onere probatorio sia assolto da Agenzia OS che ha fornito la prova dell'avvenuta notifica della cartella effettuata rispettivamente in data 2.9.2016 e 12.12.2018 con consegna a mani proprie.
Va, inoltre rigettata, anche l'invocata eccezione di prescrizione del tributo.
La cartella esattoriale, infatti, una volta notificata al contribuente, non può essere efficace in eterno ma è soggetta anch'essa ad un termine di prescrizione o, meglio, di decadenza.
Più precisamente, se la cartella non è seguita dall'esecuzione forzata entro determinati termini, il concessionario perde il diritto di riscuotere le somme intimate.
I termini variano a seconda del tributo/entrata oggetto della cartella.
Infatti, anche la Cassazione ha avuto modo di riconoscere che una cartella esattoriale, essendo un atto amministrativo, non può avere la stessa efficacia decennale di un atto giudiziario a prescindere dal tipo di tributo.
In altri termini i crediti fissati con sentenza si prescrivono in dieci anni ma quelli fissati con cartella possono avere prescrizione decennale solo se quest'ultima è prevista dalla legge (come nel caso dell'IRPEF). La cartella di QU funziona infatti come una sorta di precetto, nel quale viene indicata la somma da pagare insieme ad interessi e sanzioni accessorie.
Successivamente alla cartella, QU potrebbe notificare un avviso di mora e procedere con la riscossione forzata attraverso pignoramenti e fermo amministrativo.
Se entro il termine di prescrizione del tributo, QU non compie alcun atto nei confronti del contribuente, la cartella perde efficacia, il credito si estingue e non è più possibile pretenderne il pagamento.
Un orientamento che è stato anche confermato anche dalle Sezioni Unite con il recente pronunciamento secondo il quale la mancata opposizione alla cartella di pagamento nel termine dei 60 giorni rende effettivo e non più contestabile il credito dell'Ente impositore, ma non comporta gli effetti di natura processuali riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, quindi, l'idoneità al giudicato.
Pertanto, l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei tributi.
Nel caso di specie il credito sotteso all'intimazione di pagamento attiene a credito per tassa automobilistica, soggetta a prescrizione triennale.
Tuttavia, e con riferimento alle cartelle in questione, va osservato che dalla documentazione prodotta dal resistente, risulta che successivamente all'avvenuta notifica della cartella, il concessionario ha provveduto alla notifica di un avviso di intimazione (in data 6.11.2019), determinando così l'interruzione del corso della prescrizione che poi è stata nuovamente e tempestivamente interrotta con l'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnazione.
Va, inoltre considerato quanto previsto dalla normativa emergenziale correlata alla pandemia da Covid 19
e la conseguente sospensione dei termini di decadenza e prescrizione.
Invero, ai sensi dell'art. 68, cc. 1, 2, 2 bis, 4 bis, D.L. n. 18 del 2020: "1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del D.L. 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile
1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della L. 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis.
Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1 marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020".
L'art. 12, c. 1, D.Lgs. n. 159 del 2015 prevede: "1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento... comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.".
Ne consegue che i termini di prescrizione, sospesi dall'8.3.2020 al 31.8.2021, rendono il credito portato dall'intimazione ancora utilmente azionabile.
Il ricorso va quindi rigettato, con condanna alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti che liquida in
€ 280,00 ciascuno, oltre iva ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1538/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229003920213000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229003920213000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229003920213000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03020229003920213000 notificata da Agenzia delle Entrate OS in data 26.1.2024 relativa ad un credito tributario complessivo di € 741,30 portato da due cartelle esattoriali afferente il mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni
2012/2014.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato non preceduto dalla notifica della prodromica cartella di pagamento e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si sono costituiti in giudizio Agenzia delle Entrate OS e la Regione Calabria che hanno contestato la fondatezza delle pretese avversarie in quanto la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata, come era possibile dedurre dalle copie delle ricevute di ritorno prodotte in copia.
All'udienza del 22.1.2026 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, nel ricorso proposto dalla ricorrente, viene sollevata quale principale eccezione riguardante la richiesta di nullità e/o illegittimità dell'avviso di intimazione, la mancata notifica delle cartelle di pagamento quali atti presupposti e prodromici.
L'oggetto della controversia, pertanto, è la riscossione dell'imposta dovuta dal ricorrente, il quale ricorre alla
Commissione Tributaria Provinciale (Ctp) chiedendone l'annullamento poiché non preceduta dalla notifica degli atti presupposti e non idonei a permettere un adeguato esercizio del diritto di difesa in quanto privi degli elementi necessari per determinare la pretesa impositiva e risalire agli uffici competenti per l'accertamento e la riscossione.
Nella risoluzione della questione sottoposta all'esame di codesta Commissione, non è inutile prendere le mosse dai principi ormai sanciti dalla giurisprudenza della Suprema Corte ovvero che l'avviso di intimazione
è nullo se prima non c'è stata la notifica della cartella di pagamento o di un altro atto impositivo, quale l'avviso di accertamento (cfr. Cass.
8.2.2006 n. 2798; Cass. 30.7.2002 n. 11227).
Con tale orientamento si è inteso richiamare la correttezza delle forme, sottolineando un principio sicuramente condivisibile secondo cui l'amministrazione finanziaria non è libera di agire a suo piacimento ma deve rispettare le disposizioni procedimentali imposte dalla legge quale quella che prevede la preventiva notifica della cartella esattoriale.
La Suprema Corte ha quindi più volte affermato che la mancanza della preventiva notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di accertamento) comporta la nullità dell'atto successivamente emesso.
Il principio che si trae dalla lettura dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, pertanto, è nel senso che la mancanza nella cartella esattoriale di pagamento, notificata al contribuente, degli elementi previsti dalla norma – il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata ecc – comportando l'impossibilità di effettuare il controllo sulla pretesa tributaria genera la nullità della cartella stessa. Tale principio vale, a maggior ragione, anche per il preavviso di fermo, quando non è preceduto dalla notifica della cartella esattoriale.
In tal senso, del resto, si è pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite, enunciando il seguente principio di diritto: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere ed a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per quest'ultimi un efficace esercizio di difesa. Nella predetta sequenza l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare , per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto – o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato), per contestare radicalmente la pretesa tributaria”. Cfr. Cass. S.U. 25.7.2012 n.
16412.
La prova che la cartella esattoriale è stata emessa regolarmente ed è stata regolarmente notificata al contribuente grava sull'amministrazione finanziaria, in base ai principi generali in tema di onere della prova
(applicabili anche in materia tributaria).
Nel caso di specie si ritiene che tale onere probatorio sia assolto da Agenzia OS che ha fornito la prova dell'avvenuta notifica della cartella effettuata rispettivamente in data 2.9.2016 e 12.12.2018 con consegna a mani proprie.
Va, inoltre rigettata, anche l'invocata eccezione di prescrizione del tributo.
La cartella esattoriale, infatti, una volta notificata al contribuente, non può essere efficace in eterno ma è soggetta anch'essa ad un termine di prescrizione o, meglio, di decadenza.
Più precisamente, se la cartella non è seguita dall'esecuzione forzata entro determinati termini, il concessionario perde il diritto di riscuotere le somme intimate.
I termini variano a seconda del tributo/entrata oggetto della cartella.
Infatti, anche la Cassazione ha avuto modo di riconoscere che una cartella esattoriale, essendo un atto amministrativo, non può avere la stessa efficacia decennale di un atto giudiziario a prescindere dal tipo di tributo.
In altri termini i crediti fissati con sentenza si prescrivono in dieci anni ma quelli fissati con cartella possono avere prescrizione decennale solo se quest'ultima è prevista dalla legge (come nel caso dell'IRPEF). La cartella di QU funziona infatti come una sorta di precetto, nel quale viene indicata la somma da pagare insieme ad interessi e sanzioni accessorie.
Successivamente alla cartella, QU potrebbe notificare un avviso di mora e procedere con la riscossione forzata attraverso pignoramenti e fermo amministrativo.
Se entro il termine di prescrizione del tributo, QU non compie alcun atto nei confronti del contribuente, la cartella perde efficacia, il credito si estingue e non è più possibile pretenderne il pagamento.
Un orientamento che è stato anche confermato anche dalle Sezioni Unite con il recente pronunciamento secondo il quale la mancata opposizione alla cartella di pagamento nel termine dei 60 giorni rende effettivo e non più contestabile il credito dell'Ente impositore, ma non comporta gli effetti di natura processuali riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, quindi, l'idoneità al giudicato.
Pertanto, l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei tributi.
Nel caso di specie il credito sotteso all'intimazione di pagamento attiene a credito per tassa automobilistica, soggetta a prescrizione triennale.
Tuttavia, e con riferimento alle cartelle in questione, va osservato che dalla documentazione prodotta dal resistente, risulta che successivamente all'avvenuta notifica della cartella, il concessionario ha provveduto alla notifica di un avviso di intimazione (in data 6.11.2019), determinando così l'interruzione del corso della prescrizione che poi è stata nuovamente e tempestivamente interrotta con l'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnazione.
Va, inoltre considerato quanto previsto dalla normativa emergenziale correlata alla pandemia da Covid 19
e la conseguente sospensione dei termini di decadenza e prescrizione.
Invero, ai sensi dell'art. 68, cc. 1, 2, 2 bis, 4 bis, D.L. n. 18 del 2020: "1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del D.L. 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile
1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della L. 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis.
Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1 marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020".
L'art. 12, c. 1, D.Lgs. n. 159 del 2015 prevede: "1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento... comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.".
Ne consegue che i termini di prescrizione, sospesi dall'8.3.2020 al 31.8.2021, rendono il credito portato dall'intimazione ancora utilmente azionabile.
Il ricorso va quindi rigettato, con condanna alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti che liquida in
€ 280,00 ciascuno, oltre iva ed accessori di legge se dovuti.