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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 6982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6982 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45054/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 45054, decisa in seguito alla scadenza, in data 26.5.2025, del termine ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso, dall'Avv. Parte_1
UC MA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, Viale Trastevere 6
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale, in Roma, via Cesare Beccaria 29, con l'Avv. Simonetta Zannini Quirini, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti, per atto notarile, in atti
RESISTENTE
OGGETTO: indebita percezione prestazione assistenziale pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: per entrambe le parti, quelle del proprio atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.12.2024, si è rivolto al Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo di “dichiarare ed accertare che il credito dell' così come descritto nella missiva del 20 novembre 2024, non sussiste CP_1
o che lo stesso è da dichiararsi estinto, illegittimo o improduttivo di effetti giuridici”.
Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1
rigetto.
All'esito della scadenza in data 26.5.2025 del termine ex art. 127 ter c.p.c., acquisite le note depositate da entrambe le parti, in data odierna, la causa è stata decisa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. è titolare della prestazione cat. INVCIV N. 044-7001- Parte_1
07143789 (segnatamente pensione ex art. 12 L. 118/1971), con decorrenza 01/06/2021 in quanto invalido civile totale.
La pensione di invalidità civile spetta in presenza, oltre che del requisito sanitario, anche di un preciso requisito reddituale. In particolare, per quel che qui interessa, il limite di redditi previsto per gli anni 2023 e 2024 era, rispettivamente, di euro 17.920,00 ed euro
19.461,12.
In data 20 novembre 2024, il ricorrente si è visto recapitare, da parte dell sede di CP_1
Roma Eur, nota di indebito del seguente tenore: “Gentile Signore, la sua pensione n.
700107143789 cat invciv è stata ricalcolata dal 1° gennaio 2022 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2022. Pertanto da gennaio 2023 a novembre 2024 sulla prestazione 700107143789 cat invciv l' ha corrisposto un pagamento CP_1
superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 7777,88”.
Sostiene il ricorrente l'irripetibilità di tale somma, per assenza di dolo. pagina 2 di 5 Le argomentazioni difensive attoree sono condivisibili.
L'indebito in questione è relativo ad una provvidenza di natura assistenziale, in quanto finalizzata “a soddisfare esigenze fondamentali della persona a prescindere dalla stessa esistenza del rapporto previdenziale fondato su attività di lavoro” (Cass. 31 agosto 2021
n. 23616) e non attinente ad “alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale” (Cass. 10 agosto 2022 n. 24617). Come detto, esso è stato infatti rilevato dall' in relazione alla pensione d'inabilità (di invalidità civile) erogata al ricorrente. CP_1
Come ritenuto da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 30 giugno 2020 n.
13223 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 13915 del 20/05/2021), le prestazioni assistenziali revocate a causa del venir meno del requisito reddituale sono ripetibili per la sola parte erogata successivamente al provvedimento con il quale è stata accertata l'insussistenza del diritto alla prestazione stessa. La Corte ha, in particolare, rilevato che, in assenza di una specifica e puntuale previsione normativa deputata a disciplinare le sorti dell'indebito assistenziale collegato al superamento dei limiti reddituali, vanno applicate le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale, ovvero l'art. 3-ter del d.l. 23 dicembre 1976 n. 850, conv. con modif. dalla l. 21 febbraio 1977 n. 29, e l'art. 3, c. 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv. con modif. dalla l. 26 luglio 1988 n. 291, a termini delle quali l'indebito è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che abbia accertato il venir meno delle condizioni di legge (Cass. 9 novembre 2018 n. 28771).
I succitati limiti alla ripetibilità della prestazione sono superabili solo nel caso in cui l'indebito sia dovuto al dolo del percettore, non dovendosi, in tal caso, tutelare il legittimo affidamento dell'assistito.
Si è infatti affermato che l'irripetibilità presuppone la buona fede del percettore, conformemente ai doveri di correttezza gravanti sull'assistito, in coerenza con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (così Cass. 16 aprile 2019 n. 10642).
pagina 3 di 5 Pertanto, configura una condotta dolosa, che legittima la ripetizione dei ratei erogati anche in epoca anteriore all'accertamento compiuto dall'istituto, l'omessa comunicazione dei dati reddituali che l'assistito sia obbligato a comunicare all'ente, dovendosi peraltro tener conto di quanto disposto dall'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, che ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all' i dati reddituali dei CP_1
titolari di prestazioni pensionistiche od assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari. Pertanto, l'obbligo di rendere all' informazioni relative alle condizioni economiche sussiste oramai per i soli CP_1
assistiti che non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in relazione a quei redditi la cui produzione non risulti già nota all'istituto (Cass. 25 giugno
2020 n. 12608).
Tanto chiarito, deve osservarsi che l' , nel costituirsi in giudizio ha chiarito che, CP_1
“Con ricostituzione automatizzata del 09/11/2024, è stato accertato il superamento da parte del ricorrente del limite reddituale previsto per la pensione di invalidità civile, in quanto lo stesso risultava possedere, oltre la pensione IO n. 002700115625117 con importo annuo per l'anno 2023 di 10.583,44 (cfr. all. 1 CUD 2024 relativo all'anno
2023), redditi diversi da quelli noti al Casellario delle pensioni (in particolare, redditi da lavoro dipendente e redditi fondiari) per Euro 11.926,00 nel 2022 (cfr. all. 2 Modello
730 2022) ed nel 2023 Euro 14.843,00 (cfr. all. 3 Modello 730 2023), oltre sempre ai redditi dell'Assegno Ordinario di Invalidità per circa Euro 11.155,00 (cfr. all. 4 cedolino rata IO 1_24)”.
Ora, però, esaminando la documentazione prodotta dall' , emerge che il Modello CP_1
730 relativo ai redditi 2022 è stato presentato dal ricorrente in data 3.7.2023 e che il
Modello 730 relativo ai redditi 2023 è stato presentato dal ricorrente in data 24.6.2024.
Considerata la tempestività della presentazione delle dichiarazioni reddituali e rilevato che gli ulteriori redditi percepito sono redditi da Assegno Ordinario di Invalidità erogato dall' stesso, non vi sono margini per ritenere una qualche condotta dolosa o CP_1
contraria a buona fede da parte del ricorrente.
pagina 4 di 5 Per quanto sin qui osservato, deve ritenersi che al ricorrente potesse essere chiesta la restituzione dei soli ratei percepiti successivamente alla data del provvedimento ablatore, mentre restava esclusa la ripetibilità delle somme precedentemente corrisposte
(invece richieste con la nota di indebito impugnata).
Va dichiarata quindi l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme erogate di cui al provvedimento di accertamento dell'indebito impugnato nel presente giudizio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme erogate di cui al provvedimento di accertamento di indebito impugnato;
2. Condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
spese che si liquidano in euro
2.300,00, oltre IVA e CPA.
Si comunichi.
Roma, 16.6.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 45054, decisa in seguito alla scadenza, in data 26.5.2025, del termine ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso, dall'Avv. Parte_1
UC MA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, Viale Trastevere 6
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale, in Roma, via Cesare Beccaria 29, con l'Avv. Simonetta Zannini Quirini, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti, per atto notarile, in atti
RESISTENTE
OGGETTO: indebita percezione prestazione assistenziale pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: per entrambe le parti, quelle del proprio atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.12.2024, si è rivolto al Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo di “dichiarare ed accertare che il credito dell' così come descritto nella missiva del 20 novembre 2024, non sussiste CP_1
o che lo stesso è da dichiararsi estinto, illegittimo o improduttivo di effetti giuridici”.
Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1
rigetto.
All'esito della scadenza in data 26.5.2025 del termine ex art. 127 ter c.p.c., acquisite le note depositate da entrambe le parti, in data odierna, la causa è stata decisa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. è titolare della prestazione cat. INVCIV N. 044-7001- Parte_1
07143789 (segnatamente pensione ex art. 12 L. 118/1971), con decorrenza 01/06/2021 in quanto invalido civile totale.
La pensione di invalidità civile spetta in presenza, oltre che del requisito sanitario, anche di un preciso requisito reddituale. In particolare, per quel che qui interessa, il limite di redditi previsto per gli anni 2023 e 2024 era, rispettivamente, di euro 17.920,00 ed euro
19.461,12.
In data 20 novembre 2024, il ricorrente si è visto recapitare, da parte dell sede di CP_1
Roma Eur, nota di indebito del seguente tenore: “Gentile Signore, la sua pensione n.
700107143789 cat invciv è stata ricalcolata dal 1° gennaio 2022 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2022. Pertanto da gennaio 2023 a novembre 2024 sulla prestazione 700107143789 cat invciv l' ha corrisposto un pagamento CP_1
superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 7777,88”.
Sostiene il ricorrente l'irripetibilità di tale somma, per assenza di dolo. pagina 2 di 5 Le argomentazioni difensive attoree sono condivisibili.
L'indebito in questione è relativo ad una provvidenza di natura assistenziale, in quanto finalizzata “a soddisfare esigenze fondamentali della persona a prescindere dalla stessa esistenza del rapporto previdenziale fondato su attività di lavoro” (Cass. 31 agosto 2021
n. 23616) e non attinente ad “alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale” (Cass. 10 agosto 2022 n. 24617). Come detto, esso è stato infatti rilevato dall' in relazione alla pensione d'inabilità (di invalidità civile) erogata al ricorrente. CP_1
Come ritenuto da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 30 giugno 2020 n.
13223 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 13915 del 20/05/2021), le prestazioni assistenziali revocate a causa del venir meno del requisito reddituale sono ripetibili per la sola parte erogata successivamente al provvedimento con il quale è stata accertata l'insussistenza del diritto alla prestazione stessa. La Corte ha, in particolare, rilevato che, in assenza di una specifica e puntuale previsione normativa deputata a disciplinare le sorti dell'indebito assistenziale collegato al superamento dei limiti reddituali, vanno applicate le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale, ovvero l'art. 3-ter del d.l. 23 dicembre 1976 n. 850, conv. con modif. dalla l. 21 febbraio 1977 n. 29, e l'art. 3, c. 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv. con modif. dalla l. 26 luglio 1988 n. 291, a termini delle quali l'indebito è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che abbia accertato il venir meno delle condizioni di legge (Cass. 9 novembre 2018 n. 28771).
I succitati limiti alla ripetibilità della prestazione sono superabili solo nel caso in cui l'indebito sia dovuto al dolo del percettore, non dovendosi, in tal caso, tutelare il legittimo affidamento dell'assistito.
Si è infatti affermato che l'irripetibilità presuppone la buona fede del percettore, conformemente ai doveri di correttezza gravanti sull'assistito, in coerenza con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (così Cass. 16 aprile 2019 n. 10642).
pagina 3 di 5 Pertanto, configura una condotta dolosa, che legittima la ripetizione dei ratei erogati anche in epoca anteriore all'accertamento compiuto dall'istituto, l'omessa comunicazione dei dati reddituali che l'assistito sia obbligato a comunicare all'ente, dovendosi peraltro tener conto di quanto disposto dall'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, che ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all' i dati reddituali dei CP_1
titolari di prestazioni pensionistiche od assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari. Pertanto, l'obbligo di rendere all' informazioni relative alle condizioni economiche sussiste oramai per i soli CP_1
assistiti che non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in relazione a quei redditi la cui produzione non risulti già nota all'istituto (Cass. 25 giugno
2020 n. 12608).
Tanto chiarito, deve osservarsi che l' , nel costituirsi in giudizio ha chiarito che, CP_1
“Con ricostituzione automatizzata del 09/11/2024, è stato accertato il superamento da parte del ricorrente del limite reddituale previsto per la pensione di invalidità civile, in quanto lo stesso risultava possedere, oltre la pensione IO n. 002700115625117 con importo annuo per l'anno 2023 di 10.583,44 (cfr. all. 1 CUD 2024 relativo all'anno
2023), redditi diversi da quelli noti al Casellario delle pensioni (in particolare, redditi da lavoro dipendente e redditi fondiari) per Euro 11.926,00 nel 2022 (cfr. all. 2 Modello
730 2022) ed nel 2023 Euro 14.843,00 (cfr. all. 3 Modello 730 2023), oltre sempre ai redditi dell'Assegno Ordinario di Invalidità per circa Euro 11.155,00 (cfr. all. 4 cedolino rata IO 1_24)”.
Ora, però, esaminando la documentazione prodotta dall' , emerge che il Modello CP_1
730 relativo ai redditi 2022 è stato presentato dal ricorrente in data 3.7.2023 e che il
Modello 730 relativo ai redditi 2023 è stato presentato dal ricorrente in data 24.6.2024.
Considerata la tempestività della presentazione delle dichiarazioni reddituali e rilevato che gli ulteriori redditi percepito sono redditi da Assegno Ordinario di Invalidità erogato dall' stesso, non vi sono margini per ritenere una qualche condotta dolosa o CP_1
contraria a buona fede da parte del ricorrente.
pagina 4 di 5 Per quanto sin qui osservato, deve ritenersi che al ricorrente potesse essere chiesta la restituzione dei soli ratei percepiti successivamente alla data del provvedimento ablatore, mentre restava esclusa la ripetibilità delle somme precedentemente corrisposte
(invece richieste con la nota di indebito impugnata).
Va dichiarata quindi l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme erogate di cui al provvedimento di accertamento dell'indebito impugnato nel presente giudizio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme erogate di cui al provvedimento di accertamento di indebito impugnato;
2. Condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
spese che si liquidano in euro
2.300,00, oltre IVA e CPA.
Si comunichi.
Roma, 16.6.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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