CA
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/12/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri -Presidente
Dott.ssa Enrica Drago -Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 945/2023 R.G. promossa da elettivamente domiciliata presso il difensore in GALLERIA Parte_1
MAZZINI 5/10 16121 GENOVA
rappresentata e difesa dall'Avv. SPOTORNO RAFFAELLA appellante nei confronti di
nata in GENOVA (GE) il 31/05/1958 Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA XX SETTEMBRE, 19/6 16121 GENOVA rappresentata e difesa dall'Avv. GHIGLIOTTI LEOPOLDO appellato
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante “Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte, respinta ogni Parte_1
contraria istanza, previa conferma della revoca del Decreto Ingiuntivo n. 1447/2019 reso dal Tribunale di Genova in data 30.04.2019, in accoglimento dell'appello proposto a mezzo del presente atto e in parziale riforma della sentenza n. 1967 resa dal Tribunale di Genova in data 07.08.2023 a definizione del giudizio N.R.G. 7545/2019, per i motivi di cui in narrativa, determinare i compensi spettanti all'Ing. per Controparte_1
l'incarico effettivamente svolto.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Per l'appellata : “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Genova, CP_1
contrariis reiectis:
-se del caso dopo accoglimento dell'appello incidentale che si formula in questa sede per il deposito della corrispondenza che il Tribunale di Genova non aveva consentito di produrre in prime cure e per la reiterazione dell'istanza di C.T.U., confermare la sentenza inter-partes n. 1967/2023 del Tribunale di Genova e in particolare la statuizione di accoglimento della domanda ingiuntiva dell'Ing. nella misura CP_1
di 3/4 oltre che per le spese di lite liquidate in tale sentenza;
-dare atto che dopo quella sentenza la ha corrisposto all'Ing. Parte_1 CP_1
solo la somma per cui quest'ultima ha emesso la fattura in acconto n. 2/2024 (v. prod.
2 di seconde cure).
Per l'effetto dichiarare la sussistenza di un credito a saldo dell'Ing. verso la CP_1
per la differenza fra quanto esposto in tale fattura e il maggior importo che Parte_1
la Corte d'Appello riconoscesse nella prossima sentenza, mettendo in conto che il compenso dell'appellata va/andava addebitato con gli oneri fiscali e previdenziali ricompresi nella domanda ingiuntiva (facente rimando all'avviso di fattura n. 4/2018 sub prod. 8 fase monitoria), ma a cui non si fa espresso riferimento nella sentenza gravata (verosimilmente perché ritenuti impliciti);
2 -condannare la al pagamento di spese e competenze di lite di questo Parte_1
grado di giudizio. Si dichiara che anche in questo grado l'Ing. formula CP_1
istanza di C.T.U. per accertare le manchevolezze della Perizia d'Ufficio nella causa n.
530/2015 R.G. nanti alla Corte d'Appello di Genova, a valere per l'ipotesi che la Corte
d'Appello non ritenesse sufficientemente provato e/o quantificato il credito dell'Ing.
verso la istanza emergente dalle conclusioni di lite del CP_1 Parte_1
procedimento di prime cure, che potrebbe giovarsi anche delle considerazioni tecniche svolte in questa comparsa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata: “Con atto di citazione del 10/06/2019,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
si è opposta al decreto ingiuntivo n. 1447/2019 emesso dal Tribunale di Genova in data
30/04/2019, con il quale le era stato ingiunto di pagare all'ing. la Controparte_1
somma di euro 13.755,76, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale da quest'ultima prestata in qualità di CTP in un procedimento giudiziario dinanzi la Corte d'Appello di Genova che vedeva coinvolto l'opponente.
A sostegno dell'opposizione adduceva l'illegittimità del parere di congruità Pt_1
espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Genova in relazione al preavviso di fattura emesso dall'opposta, stigmatizzando l'errata applicazione del criterio orario a vacazione in luogo dei parametri di cui al D.M. 140/2012, l'aumento ingiustificato delle ore di vacazione, nonchè l'errata individuazione, da parte dell'ing. , del CP_1
valore di causa sul quale erano stati svolti i calcoli percentuali. L'opponente, inoltre, contestava all'opposta di aver fatturato, applicando il criterio orario a vacazioni, diverse attività non richieste e non necessarie per lo svolgimento dell'incarico affidatole, nonché diverse ore di un collaboratore di cui l'opponente non era a conoscenza. A tal proposito, rappresentava che la prestazione professionale Pt_1
dell'ing. era stata richiesta nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto il CP_1
risarcimento del danno subito da per il mancato guadagno che questa avrebbe Pt_1
3 potuto realizzare dalla vendita di un immobile, qualora il Comune di Genova non avesse ritardato la conclusione dei lavori di ristrutturazione;
l'incarico conferito dall'opponente all'ing. , pertanto, doveva consistere unicamente nel CP_1
partecipare al calcolo delle superfici vendibili ed alla valutazione dell'utile medio teoricamente ricavabile nell'ambito della TU disposta dalla Corte d'Appello di
Genova. L'ing. , invece, secondo l'opponente, avrebbe fatturato attività non CP_1
necessarie per l'espletamento di tale incarico, come la lettura di tutti gli atti di causa dalla fase di primo grado alla fase dinanzi la Corte di Cassazione e della successiva fase di rinvio dinanzi la Corte d'Appello, l'esame del contratto intercorso tra e Pt_1
il e l'esame delle tavole del progetto architettonico. Infine, Controparte_3
l'opponente addebitava all'ing. di aver tenuto un atteggiamento scarsamente CP_1
collaborativo nei confronti della parte assistita, in contrasto con la finalità squisitamente difensiva che dovrebbe informare l'attività del consulente tecnico di parte. Con comparsa del 2/10/2019 si costituiva in giudizio l'ing. Controparte_1
domandando la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi e spese, previa concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo.
A sostegno delle proprie domande, l'opposta rilevava che il Consiglio dell'Ordine degli
Ingegneri aveva fornito esaustivi chiarimenti circa i metodi impiegati per rendere il contestato parere di conformità evidenziando in particolare che, sulla base della documentazione da lei fornita aveva simulato l'attività professionale eseguita, giungendo ad una quantificazione addirittura superiore al compenso da lei stessa richiesto, e che aveva ritenuto del tutto legittimo l'addebito di un costo per l'intervento di un collaboratore. Circa l'assenza di un preventivo approvato dalle parti, l'opposta rilevava che alla data di conferimento dell'incarico non sussisteva per gli ingegneri alcun obbligo di pattuire preventivamente con il cliente la misura del compenso. Per quanto riguarda invece l'individuazione del valore di causa da utilizzare come base di calcolo per i propri compensi, l'ing. adduceva di aver preso in CP_1
considerazione il valore che lo stesso difensore di aveva espressamente Pt_1
richiesto di indicare nelle osservazioni alla bozza di TU depositate in data 17-
4 19/01/2018. Infine, circa l'espletamento delle attività pretesamente inutili ai fini dell'espletamento dell'incarico, l'opposta osservava che: per quanto riguarda l'esame degli atti di causa di tutti i gradi di giudizio, tale documentazione le era stata fornita dallo stesso difensore della mentre, per quanto concerne l'esame delle tavole Pt_1
progettuali, tale attività era strettamente funzionale alla quantificazione della
“superficie vendibile” richiesta dal quesito peritale. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività, la causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali per interpello e testi sui capitoli di prova articolati da parte opposta;
dopodiché veniva trattenuta in decisione” (sentenza impugnata pagg. 3 e s.).
Con sentenza definitiva n. 1967/2023 del 7/08/2023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva: “definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione del 10.6.2019 nei confronti di , ingegnere, avverso decreto ingiuntivo n. 1447/2019 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Genova in data 30/04/2019, contrariis reiectis, previa revoca del decreto ingiuntivo, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta, per le causali di cui in motivazione della somma di € 11.680,00, oltre interessi legali.
Condanna l'opponente al pagamento dei tre quarti delle spese di lite in favore dell'opposta liquidati in € 3.807,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15%
a titolo rimborso forfettario spese generali e compensando nel restante quarto”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
con atto notificato in data 20/10/2023.
Con comparsa si costituiva , la quale instava per il rigetto Controparte_1
dell'appello e proponeva appello incidentale.
Con ordinanza del 4.06.2024 il C.I. formulava proposta conciliativa, fissando l'udienza del 12.09.2024, in vista dell'auspicata conciliazione. Con ordinanza del 28.11.2024, stante il mancato accordo delle parti, visto l'art. 350 bis c.p.c., il CI rinviava all'udienza del 19.03.2025, per precisazione delle conclusioni, disponendo la modalità in
5 trattazione scritta, all'esito della quale ai sensi dell'art. 350 bis comma 2 c.p.c., veniva assegnato alle parti termine per il deposito di note conclusionali antecedente all'udienza collegiale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., fissata al 19.11.2025.
All'esito della discussione orale, la Corte riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui motivi di appello principale
1.1 PRIMO MOTIVO: “Sull'obbligo di preventivo di massima”
Per parte appellante (appello pagg. II ed s.): “L'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, come sostituito dalla legge di conversione con modificazioni 24 marzo 2012 n. 27 (in GU n. 71 del 24/03/2012) in vigore dal 25/03/2012 dispone, tra l'altro: “Art.9 ...4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.” Il DM 140/2012 del 24 luglio 2012 all'art. 1 dispone che l'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'art. 9 del d.l. 24 /1/2012, n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. L'art. 1 co. 150 della legge 124 del 2017, al quale fanno riferimento l'Ordine ed il Giudice, ha solamente rafforzato l'obbligo del preventivo di massima inserendo all'art. 9 di cui sopra, le parole
“obbligatoriamente in forma scritta o digitale”. Quindi l'obbligo di fornire al cliente tutte le informazioni utili ed il preventivo di massima di cui all'art. 9 del D.L. 1/2012 come sostituito dalla legge di conversione con modificazioni 24 marzo 2012 n. 27, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, esisteva al momento del conferimento dell'incarico e l'assenza di prova del suo adempimento doveva costituire elemento di valutazione negativa da parte del Giudice.”.
Il motivo non è fondato.
6 Come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, il testo dell'art 1 co.6 DM.
140/2012 vigente all'epoca dei fatti, ovvero al momento del conferimento dell'incarico formalizzato all'udienza del 7.07.2017, non prevedeva l'obbligatorietà del preventivo ma esclusivamente che l'assenza dello stesso potesse costituire elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
(“6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”). Nella specie tale valutazione deve essere esclusa alla luce dei pregressi rapporti tra le parti come dedotto da parte appellata e non contestato specificamente dall'appellante.
1.2 SECONDO MOTIVO: “Erronea valutazione del compenso”
Per parte appellante, (appello pagg. III e segg.) “I criteri di valutazione del compenso adottati dal giudice non possono essere condivisi”. L'appellante deduce sul punto che:
i) il giudice avrebbe dovuto applicare “analogicamente le disposizioni del DM. (che ad esempio nell'allegata “Tavola Z-2 - Prestazioni e parametri di incidenza” inserisce la voce “Stime e valutazioni” nel settore dell'edilizia)” oppure “l'art. 13 ex lege n.
319/1980 e DM 30.5.2002 cui ha fatto riferimento l'opposta nel proprio avviso di fattura per il calcolo degli onorari (attività di consulenza tecnica in merito a costruzioni edilizie)- che il Giudice ha invece ritenuto non applicabile in quanto la normativa citata
è quella relativa ai compensi spettanti ai periti e consulenti tecnici, in particolare per il calcolo dell'onorario a percentuale per scaglioni, per le operazioni eseguite su disposizione dell'Autorità Giudiziaria in materia civile e penale”; ii) “Quello ritenuto dal Giudice non applicabile è il metodo applicato dalla Corte d'Appello per la determinazione del compenso spettante al TU nella causa tra la ed il Parte_1
nella quale l'Ing. , nella sua qualità di CTP, ha Controparte_3 CP_1
partecipato con impegno corrispondente a quello del TU;
ma per tale analogo impegno al TU è stato liquidato dalla Corte d'Appello un compenso pari ad un quarto
7 rispetto a quello liquidato al CTP dal giudice con l'impugnata sentenza!”; iii) “La liquidazione effettuata dal Giudice oltre che erronea è anche contrastante con le indicazioni e richieste dell'Ing. che nell'avviso di fattura ha CP_1
dettagliatamente descritto le operazioni da lei svolte e quelle invece affidate alla collaboratrice con indicazione del rispettivo monte orario e relativo compenso orario
(rispettivamente € 55 ed € 41,25 ora), oltre ad aver dimenticato di detrarre l'importo versato a titolo di acconto di € 400,00.” Per l'appellante “dall'esame dell'avviso di fattura si rileva: a. per le operazioni inerenti il suo operato come CTP, l'Ing. CP_1
ha conteggiato onorari in percentuale a scaglioni sul valore della pratica (art. 13 ex lege
319/80 e D.M. 30/5/2002) per complessivi € 2.164,92 b. poi, nonostante che le norme in questione dispongano che solamente “se non è possibile applicare i criteri per la determinazione a percentuale gli onorari sono determinati in base alle vacazioni” (art.1
L 319/80) e che “tutti gli onorari sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, dell'esame degli atti processuali, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti” (art. 29 L. 319/80) ha anche indicato e conteggiato vacazioni per un totale di 90 ore (gg. 20x 4 ore giorno X € 55 =
€ 4.400,00 più ore 10 x € 55 = € 550,00 per riunioni comprese quelle con il TU); c.
Quindi il totale dei suoi onorari è stato da lei indicato in € 7.114,92
(2.164,92+4.400,00+550,00). d. L'attività di importazione in via informatica di parte delle tavole di progetto, calcolo delle superfici con l'impiego di Autocad, la redazione di tabulati…e la scannerizzazione dei documenti è dall'Ing. attribuita alla CP_1
sua collaboratrice per la quale ha indicato vacazioni per un totale di 72 ore X € 41,25, per un totale di € 2'970,00. Il Giudice, a fronte di tali specifiche indicazioni, ha invece così proceduto nelle sue determinazioni: a) Dopo aver premesso di non ritenere applicabile l'art.13 ex lege 319/1980 e D.M. 30/5/2002 ed aver quindi escluso l'importo di € 2.164,92 calcolato in percentuale a scaglioni, ha immotivatamente stabilito, in evidente contrasto anche con la normativa citata, che “il compenso che l'opposta ha calcolato a scaglioni ex art 13 l. n. 31971980 vada valutato in € 900,00 pari a gg.4xore/gg4x55,00” . b) Ha ridotto le vacazioni indicate dall'Ing. CP_1
8 per l'attività di CTP calcolando le 4 ore al giorno per giorni 15 in luogo dei giorni 20 indicati (per un totale di 60 ore) per un compenso di € 3.300,00 (anziché € 4.400), confermando peraltro le ulteriori 10 ore per riunioni per un ulteriore compenso di €
550,00. c) Quindi, in base ai criteri adottati dal Giudice, l'ammontare degli onorari per la consulente tecnica di parte ammonterebbe ad € 4.750,00 (900+3.300+550). Ma il
Giudice ha immotivatamente, erroneamente e contraddittoriamente deciso: “il compenso per le prestazioni di consulenza dell'opposta viene dunque liquidato in €
8.710,00” (oltre spese forfettarie ed € 2.970,00 costo dell'ausiliario incaricato). con una maggiorazione di ben € 3.960,00 che non trova riscontro alcuno nell'avviso di fattura dell'Ing. . La motivazione della maggiorazione di € 3.960,00, non CP_1
esposta nell'avviso di fattura e non richiesta dall'Ing. , conteggiata ma non CP_1
spiegata dal Giudice, emerge da un calcolo matematico: 3.960 : 55,00 = 72; cioè il
Giudice, di sua iniziativa, ha liquidato all'Ing. 72 ore di vacazioni non CP_1
richieste a 55 euro ora per le attività che la stessa nell'avviso di fattura ha elencato e conteggiato come affidate ed eseguite dalla collaboratrice in 72 ore ad euro 41,25 ora.
d) In merito a tali attività che dall'avviso di fattura risultano eseguite dalla collaboratrice (importazione in via informatica di parte delle tavole di progetto, calcolo delle superfici con l'impiego di Autocad, redazione di tabulati… la scannerizzazione dei documenti ecc.) va rilevato:
1- L'erronea attribuzione del Giudice (ultra petitum) di 72 ore di vacazioni all'Ing. (oltre a quelle della collaboratrice) determina CP_1
l'assurdità di attribuire a tali attività un monte di 144 ore con compensi per un totale di
€ 6.124,00 (72x55 + 72x41,5).
2- La documentazione relativa all'attività elencata non risulta allegata alle osservazioni alla bozza di TU e non è stata neppure prodotta nella presente causa;
3- Come ribadito nelle precedenti difese, ma non recepito dal Giudice, si tratta di attività non richieste dalla difesa della non preventivamente Parte_1
indicate, non autorizzate dalla stato comunicato dall'Ing. Controparte_4 Pt_2
che intendeva ricorrere all'attività di un collaboratore.
4- Trattasi inoltre di CP_1
attività assolutamente inutili oltre che inutilizzate: la precedentemente al Parte_1
ricorso in Cassazione aveva prodotto in giudizio proprie perizie di parte redatte dal
9 Dott. e dall'Ing. . In particolare, la perizia del Dott. conteneva Per_1 Per_2 Per_1
l'indicazione delle superfici degli immobili in questione, ricavate dal progetto dell'Ing.
Alla mail del 26/4/2017 ,(prodotta in causa) inviata all'Ing. per Per_3 CP_1
esame dei documenti per l'accettazione dell'incarico di TU, erano stati allegati copia del ricorso in Cassazione, la successiva ordinanza della Corte d'Appello con nomina del TU e formulazione del quesito, e la perizia del Dott. , prodotta in giudizio, Per_1
con indicazione (a pagina 8 e segg.) delle superfici degli immobili specificate al fine della determinazione del loro valore, in base alla loro ubicazione di piano e della destinazione commerciale o residenziale. In data 11 dicembre 2017 l'Ing. CP_1
ha ricevuto dal TU la bozza della consulenza tecnica d'ufficio per le eventuali osservazioni;
in tale bozza le superfici degli immobili in questione (poi riportate anche nella stesura finale della TU e non contestate dalla difesa del Controparte_3
risultavano esattamente quelle della perizia prodotta dalla Non Per_1 Parte_1
sussisteva motivo alcuno quindi perché, un mese dopo aver ricevuto la bozza della
TU , la CTP Ing. incaricasse la collaboratrice di svolgere le attività relative CP_1
al calcolo delle superfici degli immobili;
attività che la collaboratrice ha riferito di aver svolto tra il 10 ed il 19 gennaio 2018. A quel punto era sufficiente calcolare il valore degli immobili (euro a metro quadro x superfice) come poi è stato fatto dal TU (e non occorrevano certo 72 ore con il ricorso al programma Autocad !!!).”
Il secondo motivo di appello principale deve essere esaminato unitamente all'appello incidentale. Parte appellata ha dedotto che (cfr. comparsa pag. 7) “vi sono stati errori materiali nella sentenza del Tribunale per cui l'Ing. aveva prospettato CP_1
tramite lo scrivente un'istanza di correzione come da PEC 25.8.2023 che si versa sub prod. 1 di seconde cure, che la non ha neppure riscontrato nel merito. Invero Parte_1
a pag. 8 della sentenza (che si versa nella copia notificata il 20.9.2023 sub prod. 2 di seconde cure) si dichiarava che il compenso dell'Ing. andava liquidato in € CP_1
8.710,00 oltre a spese generali del 25% e che a quell'importo andavano aggiunte spese di € 2.970,00 per il costo dell'ausiliario incaricato Arch. (quindi il compenso in Per_4
questione doveva logicamente intendersi come pari ad € 13.857,50 oltre ad oneri fiscali
10 e previdenziali), chiedendo alla Corte di “dichiarare la sussistenza di un credito a saldo dell'Ing. verso la per la differenza fra quanto esposto in tale CP_1 Parte_1
fattura e il maggior importo che la Corte d'Appello riconoscesse nella prossima sentenza, mettendo in conto che il compenso dell'appellata va/andava addebitato con gli oneri fiscali e previdenziali ricompresi nella domanda ingiuntiva (facente rimando all'avviso di fattura n. 4/2018 sub prod. 8 fase monitoria), ma a cui non si fa espresso riferimento nella sentenza gravata (verosimilmente perché ritenuti impliciti)”
(comparsa pag. 15).
Il secondo motivo è fondato, così come l'appello incidentale, nei limiti infra specificati.
I) Si legge nella sentenza impugnata che “Trovano applicazione le disposizioni di cui al. “A norma dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012 n. 140, che ha dato attuazione alla prescrizione contenuta nell'art. 9, 2 comma del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 271, le disposizioni con cui detto decreto ha determinato i parametri ai quali devono essere commisurati i compensi dei professionisti, in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono destinate a trovare applicazione quando la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto avvenuta il 23 agosto 2012”. Hanno fatto applicazione di detta norma le due pertinenti sentenze citate dall'opponente (Cass. Sezioni unite Civili
12 ottobre 2012 n. 17406 e Cass. 21 novembre 2012 n. 20421). Lo stesso CP_5
nel “chiarimento” reso in data 12.9.2019 riferito al passaggio del parere di
[...]
congruità del 10.9.2018 in cui si legge “e per le pratiche in oggetto non potendo ricorrere all'utilizzo dei parametri di cui al D.M. 140/2012” ha precisato che “non è stato scritto di non avere utilizzato il D.M. 140/2012, bensì di non avere utilizzato i parametri di cui al D.M. 140/2012 previsti dall'art. 34, applicando l'art. 38 che si riferisce proprio alle consulenze e agli accertamenti in cui mancano i parametri di riferimento, consentendo di operare con altri metodi, compreso quello residuale del compenso orario che consente di valutare l'impegno del professionista in termini di tempo impiegato”. Non si ritiene applicabile l'art. 13 ex lege n. 319/1980 e D.M.
11 30.5.2002 cui ha fatto riferimento l'opposta nel proprio avviso di fattura “per il calcolo degli onorari mediante applicazione della Tariffa giudiziaria in accordo con il DPR
27.7.1988 - attività di consulenza tecnica in merito a costruzioni edilizie: art. 13 ex lege n. 319/80 e D.M. 30.5.2002” in quanto la normativa citata è quella relativa ai compensi spettanti ai periti e consulenti tecnici, in particolare per il calcolo dell'onorario a percentuale per scaglioni, per le operazioni eseguite su disposizione dell'Autorità
Giudiziaria in materia civile e penale. Per l'effetto, non si pone la questione di quale sia il “valore della controversia” da prendere a riferimento nel caso di specie.
Nondimeno, si ritiene valida l'indicazione di metodo, ricavabile dal chiarimento dell'Ordine, di ripiegare sul criterio di cui all'art. 38 che consente di operare con altri metodi, compreso quello residuale del compenso orario, dato che per l'incarico, infra riportato, si ritiene sia stato imprescindibile per il consulente di parte prendere in considerazione l'immobile, quantomeno sotto il profilo del calcolo delle superfici vendibili. L'art. 1 del D.M. richiamato stabilisce del resto “che l'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso”.
(sottolineature dell'estensore).
II) Correttamente il Tribunale ha applicato per la determinazione dei compensi il combinato disposto degli artt.1 co. 1 (1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.) e 38 (1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, è liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione) del D.M. 140 del 2012. In specie, vista la particolarità delle prestazioni rese nella qualità di consulente tecnico di parte, implicanti giudizi tecnici in ordine ad una vertenza pluriennale dinanzi alla Corte
12 d'Appello di Genova, non appare possibile applicare analogicamente i criteri stabiliti dagli artt. 33 e segg. dallo stesso D.M., restando preluso all'interprete di utilizzare altri e diversi criteri, come si recava dalla lettura piana delle norme sopra riprodotte.
III) Il Giudice di prime cure ha vagliato le singole voci ed ha proceduto alla revisione degli importi sulla base della corretta applicazione del D.M 140/2002 e della taratura dell'Ordine degli Ingegneri.
Il Tribunale, in applicazione di detti criteri, ha rideterminato il compenso oggetto di ingiunzione sulla base dell'avviso di fattura 4/2018 pari ad € 13.584,87 (dato dalla somma di € 10.084,92 per compensi ovvero € 2.164 + € 4.400+ €550 € 2.970 per spese collaboratore. oltre spese forfettarie al 30% sull'intero importo per € 3.025,48, detratto acconto di euro 400, aumentato di € 508,42 per contributo Inarcasse ed € 366,06 per oneri fiscali) nel modo seguente:
a) con riferimento alla voce “attività di consulenza tecnica” per la quale era stato applicato il criterio previsto dall'art. 13 D.M. 30.05.2002 il Tribunale ha ritenuto che
“il compenso che l'opposta ha calcolato a scaglioni ex art. 13 l. n. 319/1980 “per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato” vada valutato in € 900,00 pari gg. 4 x ore/gg 4 x € 55,00.”;
b) con riguardo ai compensi per la voce n. 1 (lettura atti studio predisposizione bozze..) pari ad € 4.400 (“gg20xore/gg 4,00x€/ora 55,00”), per il Tribunale “Le considerazioni sin qui svolte, conducono, pertanto ad una riduzione del compenso a vacazioni di cui al punto 1) dell'avviso di fattura calcolandosi in luogo di giorni 20 in ragione di 4 ore giornaliere al costo ciascuna di € 55, giorni 15 per un compenso, ritenuto spettante, di
€ 3.300,00”;
c) per la voce 2 “riunioni” per la quale era stato richiesto il compenso così determinato
(ore 10 x €/ora 55,00) secondo il Tribunale “La contestazione relativa alla pretesa erroneità del numero di incontri che si sono svolti presso lo studio dell'avv. Spotorno
13 rimane generica dopo che controparte ha dato atto, sin dalla prima memoria, dell'annullamento dell'incontro del 5.10.2017. In sostanza detti incontri diventano quattro, di tre ore ciascuno, e poi vi sono le altre due riunioni di altrettante ore in studio con il cliente e due riunioni di O.P. presso lo studio del TU, ma in fattura il consulente ha conteggiato, per difetto, 10 ore al costo di € 55,00 l'una, per un totale di € 550,00 che si ritiene, vadano, dunque riconosciuti”;
d) per quanto riguarda i compensi del collaboratore per i quali erano state inserite 72 ore per le seguenti attività:
“Va da sé che € 2.970,00 in ragione di €/h 41,25 vadano riconosciuti all'opposta quale spesa per essersi avvalsa della collaborazione dell'arch. che su tale Per_4
collaborazione ha deposto spiegando con cognizione di causa la complessità della riproduzione delle tavole di progetto per il calcolo della superficie commerciale con il programma Autocad.”
e) per quanto concerne le “spese forfettarie” per il primo giudice le stesse debbono essere riconosciute nella misura del 25% “come ritenuto dall'Ordine”.
IV) Le voci riportate esauriscono quelle indicate nell'avviso di fattura e oggetto del decreto ingiuntivo opposto, alle quali si aggiungono (come si vedrà infra trattando dell'appello incidentale) gli oneri previdenziali e fiscali.
14 Il totale delle voci oggetto di revisione è dunque pari a: € 4.750 dato dalla somma di a)
(900) +b) (550) +c) (3.300) per compensi CTP;
€ 1.187,50 per spese forfettarie 25% del compenso;
€ 2.970 per spese collaboratore per un totale di € 8.907,50.
All'importo del compenso oggetto di revisione il giudice di prime cure ha sommato per mero errore, come rilevato da parte appellante, la ulteriore somma di euro 3.960
(4750 +3960=8710): “Il compenso orario di € 55,00 indicato dall'opposta nelle proposta di parcella non è stato contestato ed è addirittura inferiore a quello di €/h 60,00 adottato dall'Ordine nel parere, per cui lo si ha per qui recepito, il che porta ad un compenso di € 3.960,00”. Il Tribunale ha ritenuta corretta l'indicazione contenuta in fattura relativa al compenso orario pari ed € 55, inferiore a quanto stimato dall'ordine, ma ha poi incrementato i compensi aggiungendo € 3.960,00 per attività svolte dal collaboratore del CTP.
Le 72 vacazioni, infatti, erano state richieste dall'odierna appellata per l'attività della collaboratrice di cui sopra alla lettera d) nn. 1, 2 3 dell'avviso di fattura per un totale di € 2.970 (72 ore x € 41,25). L'indicazione di ulteriori € 3.960,00, come rilevato da parte appellante, appare dunque frutto di un refuso.
V) Quanto agli errori evidenziati nell'appello incidentale relativamente agli oneri previdenziali e fiscali, si rileva che, né nella motivazione della sentenza, né nel dispositivo è contenuto alcun riferimento al contributo (denominato CP_6
C.N.P.A.I.A.) oggetto del ricorso monitorio voce sulla quale, peraltro, non erano stati avanzati motivi di opposizione. Lo stesso è a dirsi per gli oneri fiscali così come determinati nel ricorso monitorio. Tali oneri debbono pertanto essere riconosciuti nella misura del 4%, per quanto concerne il contributo sulla somma di € 8.907 CP_6
e nella misura richiesta per quanto riguarda gli oneri fiscali. Quanto invece alle spese forfettarie le stesse sono state rideterminate in sentenza “nella misura del 25% del compenso”.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale deve essere pertanto condannata al pagamento Parte_1
15 della minor somma di € 8.907,50 per compensi, spese collaboratore, spese forfettarie oltre oneri previdenziali e fiscali. Su tale minor somma devono essere riconosciuti gli interessi legali, come richiesto nel ricorso monitorio, dal dovuto al saldo.
1.3 TERZO MOTIVO: “Sull'onere probatorio e le risultanze istruttorie”
Parte appellante lamenta che il giudice ha respinto l'opposizione pur in assenza di prove relative ore fatturate per lo svolgimento dell'incarico ed alla necessità di attività svolte nelle operazioni peritali dalla collaboratrice.
Il motivo non è fondato.
I) Preliminarmente si osserva che l'appellante non si confronta con la motivazione della sentenza e con i puntuali rilievi del giudice limitandosi genericamente a reiterare le doglianze già avanzate senza addurre alcun elemento dal quale evincere la rilevanza di tali istanze e senza censurare la motivazione della sentenza.
II) Il Tribunale, infatti, ha dato conto di tutte le ragioni per quali ha ritenuto adeguate provate le attività descritte nell'avviso di fattura 4/18, rilevando che (pagg. 6 e segg. sentenza impugnata): “L'opposta ha svolto l'attività di consulente tecnico della contro il in causa n. 530/2015 R.G davanti alla Parte_1 Controparte_3
Corte d'Appello di Genova cui la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso di aveva rinviato la causa con sentenza n. 1190/2015 (v. prod. 2 fase monitoria) Parte_1
“per la quantificazione del risarcimento previa indagine peritale con funzione percipiente” (v. pag. 6 della motivazione), annullando la sentenza n. 765/2008 della
Corte d'Appello di Genova (v. prod. 3 fase monitoria) di rigetto della domanda risarcitoria del danno per “mancato utile di bloccata commercializzazione per circa 15 anni di porzione di in Genova”. La Corte aveva quindi disposto Parte_3
TU chiedendo di “accertare l'utile ricavabile dall'operazione di recupero e riuso della parte dell'immobile rimasta nella libera disponibilità della previo calcolo Parte_1
delle superfici vendibili e del prezzo medio di vendita per il periodo dal 11.2.1980 (data dell'impegno del ed anche in alternativa dall'8.8.1980 (data della stipula del CP_3
16 contratto al 4.10.1994; di “indicare, se sussistente, l'aumento di valore che l'immobile ha ottenuto in seguito alla scadenza del vincolo urbanistico da cui era gravato per lo stesso periodo”. La aveva nominato CTP l'Ing. chiedendole di Parte_1 CP_1
partecipare al calcolo delle superfici ed alla valutazione dell'utile teoricamente ricavabile nel periodo in questione sul quale poi si sarebbe determinato il risarcimento del danno consistente negli interessi compensativi per la mancata disponibilità di tale somma. Venendo ai singoli motivi di opposizione, l'opponente lamenta che “la maggior parte delle elencate ore di vacazione sarebbe riferita a importazione via informatica di parte delle tavole di progetto, calcolo delle superfici, redazione di tabulati, scannerizzazione di documenti”. Sul giudizio di parte per cui “tale attività sarebbe assolutamente inutile e non richiesta” si ritiene debba prevalere la considerazione che detta attività è stata svolta perché così risulta dalla testimonianza resa dal teste architetto e collaboratrice dell'opposta. Piuttosto, si Testimone_1
reputa contraddittorio da parte della difesa dell'opponente, avvalersi di tale testimonianza “per inciso” laddove conferma che è stata svolta insieme all'ing.
nei giorni compresi tra il 10 ed il 19 gennaio 2018 e che le ore impegnate CP_1
sono state, il primo giorno 13, nei successivi giorni, dal giorno 11 al giorno 17, 8 ore al giorno x 7 = 56 ; il giorno 18, 1 ora ed il giorno 19, 2 ore per un totale di 72 ore”, come indicato nell'avviso di fattura, e non 90 come conteggiato dall'Ordine Ingegneri,
e mostrare di tenerla, invece, in nessun cale allorchè si bolla di “inutilità” lo svolgimento di tale attività che la testimonianza va appunto a confermare. Trattasi, inoltre, di attività della quale non è revocabile in dubbio la funzionalità al quesito, per come sopra riportato, per cui si ritiene che debba essere riconosciuta al consulente.(…)
Va da sé che € 2.970,00 in ragione di €/h 41,25 vadano riconosciuti all'opposta quale spesa per essersi avvalsa della collaborazione dell'arch. che su tale Per_4
collaborazione ha deposto spiegando con cognizione di causa la complessità della riproduzione delle tavole di progetto per il calcolo della superficie commerciale con il programma Autocad: “Era una attività complessa per la storicità dell'edificio e perché dai disegni andavano ricavate aree di zone particolari da studiare (mq), necessari per la
17 valutazione dell'immobile”. “La superficie commerciale si calcola direttamente in
Autocad, ma per determinarne il valore è necessario moltiplicare la superficie delle aree con particolari e diversi coefficienti;
ad esempio un locale adibito a magazzino ha un coefficiente diverso da un locale di vendita o abitazione”. Dopo questa deposizione detta attività non può passarsi per “asserita”, ma va conteggiata. La contestazione relativa alla pretesa erroneità del numero di incontri che si sono svolti presso lo studio dell'avv. Spotorno rimane generica dopo che controparte ha dato atto, sin dalla prima memoria, dell'annullamento dell'incontro del 5.10.2017. In sostanza detti incontri diventano quattro, di tre ore ciascuno, e poi vi sono le altre due riunioni di altrettante ore in studio con il cliente e due riunioni di O.P. presso lo studio del TU, ma in fattura il consulente ha conteggiato, per difetto, 10 ore al costo di € 55,00 l'una, per un totale di € 550,00 che si ritiene, vadano, dunque riconosciuti. Non si ritiene che un consulente di parte sia tenuto a giustificarsi per avere voluto dare “lettura di tutti gli atti causa”, una volta che erano stati messi a sue mani, e per aver voluto “esaminare il contratto intercorso tra I.r.ce,s e , che sono le due attività delle quali si Controparte_3
contesta la necessità tra quelle calcolate a vacazioni, avendo ognuno il proprio discrezionale metodo di lavoro, non necessariamente confinato “a quanto espressamente richiestogli”, tanto più che nel caso in esame non è stato accordato alcun differimento dei termini per il deposito delle osservazioni peritali. Non si vede, invece, come possa conciliarsi la sottolineata “capacità diplomatica dell'ing. nel CP_1
passare sotto traccia le rilevate inesattezze della prerelazione del TU” con la pretesa di conteggiare vacazioni per la redazione delle osservazioni in “due versioni differenti”, che travalica la pur comprensibile necessità di dare conto della ragioni del proprio dissenso. Le considerazioni sin qui svolte, conducono, pertanto ad una riduzione del compenso a vacazioni di cui al punto 1) dell'avviso di fattura calcolandosi in luogo di giorni 20 in ragione di 4 ore giornaliere al costo ciascuna di €
55, giorni 15 per un compenso, ritenuto spettante, di € 3.300,00. Di converso, non si condivide il giudizio sminuente l'impegno dell'ing. basato sul malinteso CP_1
principio, che si riporta con diversa evidenziatura, secondo cui “il consulente tecnico
18 di parte svolge, nell'ambito del processo, attività di natura squisitamente difensiva, ancorché di carattere tecnico, mirando a sottoporre al giudicante rilievi a sostegno della tesi difensiva della parte assistita”, per il solo fatto di non avere passato sotto silenzio le ragioni del proprio dissenso alle valutazioni del TU. E' proprio il “carattere tecnico” dell'attività del consulente tecnico di parte a rendere non censurabile l'ing.
per una quantificazione di superfici commerciali che andava a contraddire CP_1
quella indicata dal TU. Non si vede, infine, come la difesa dell'opponente possa spingersi ad imputare alle osservazioni critiche del proprio consulente tecnico di parte
“una modifica in senso peggiorativo per la della quantificazione Parte_1
dell'ipotetico utile medio netto ricavabile dalla vendita delle porzioni dell'immobile de quo sul quale poi conteggiare gli interessi compensativi per la mancata disponibilità - da Lit.
4.318.330.922 indicati bozza di relazione inviata ai CTP a Lit.
4.006.688.655 indicati nella relazione definitiva, con una differenza di Lit. 311.641.267 pari ad Euro
160.949,28 – quando la stessa sentenza di accoglimento dell'appello proposto ad
, (n. 1756/18) su di esse così si è espressa: “le censure delle parti costituiscono CP_7
mero dissenso: esse non sono attinenti ai vizi del processo logico formale della relazione, ma solo alle conclusioni, manifestando disapprovazione rispetto ad esse come formulate dal consulente d'ufficio. In forza di tale mero dissenso non si può giungere ad una decisione che si ponga in contrasto no gli esiti della TU”. (sentenza impugnata pagg. 6 ed s.).
III) Sul punto è sufficiente richiamare la Giurisprudenza della Suprema Corte che “a proposito del riesame della controversia di cui è ritualmente investito il giudice di secondo grado, l'evoluzione giurisprudenziale è ferma ai principi dettati nella sentenza di queste Sezioni Unite 16 novembre 2017, n. 27199, secondo cui gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo risultante dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. Sez.
19 U., 16/02/2023, n. 4835, Rv. 666889 - 05 in motivazione). Nella specie tale onere di specificazione degli errori in cui sarebbe incorso in Giudice di primo grado non è stato assolto da parte appellante, il che è di per sé ragione sufficiente a giustificare il rigetto dell'appello, in quanto palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità.
IV) In ogni caso nella specie emerge dalla lettura della sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1756/2018 che ha ritenuto fondato l'appello di condannando Parte_1
il al pagamento della somma di € 1.664.347,44 oltre a rivalutazione Controparte_3
monetaria dal 24.04.1995 alla data della sentenza (doc. 4 monitorio parte opposta) che per determinare il valore dell'immobile il TU (doc. 7 monitorio) abbia fatto riferimento proprio alle tabelle del “consulente immobiliare” in conseguenza dell'accoglimento di una osservazione del CTP di parte così determinando Parte_1
un notevole incremento di valore dell'immobile oggetto di causa e di conseguenza nell'entità del risarcimento del danno (cfr. sentenza C.d.A. n. 1756/2018, cit. pag. 4).
2. Sui motivi di appello incidentale
2.1 “ appello incidentale”. CP_8
L'appello incidentale è stato esaminato unitamente al secondo motivo di appello, per quanto concerne la deduzione degli errori di calcolo contenuti nella sentenza.
Per il resto l'appellante incidentale si limita a chiedere la conferma della sentenza e, qualora ritenuto necessario dalla Corte, formula istanza di TU “per accertare le manchevolezze della Perizia d'Ufficio nella causa 530/2015” (pag. 15 comparsa).
La Corte osserva sul punto che non si tratta di un appello incidentale, non contenendo alcuna autonoma censura ma della riproposizione delle medesime istanze istruttorie già avanzate nel giudizio di prime cure.
3. Sulle spese di giudizio
Valutato l'esito complessivo della vicenda processuale e considerata la sostanziale soccombenza reciproca, debbono essere integralmente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti. 20
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale, in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
1.dichiara tenuta e condanna al pagamento della somma di € 8.907,50 Parte_1
a titolo di corrispettivo, oltre oneri previdenziali e fiscali come per legge, e interessi legali dal dovuto al saldo;
2. conferma per il resto la sentenza;
3. spese di lite interamente compensate tra le parti.
Genova, 19 novembre 2025.
Minuta redatta con la collaborazione della m.o.t. Dott.ssa Ilaria Tori
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
21
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri -Presidente
Dott.ssa Enrica Drago -Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 945/2023 R.G. promossa da elettivamente domiciliata presso il difensore in GALLERIA Parte_1
MAZZINI 5/10 16121 GENOVA
rappresentata e difesa dall'Avv. SPOTORNO RAFFAELLA appellante nei confronti di
nata in GENOVA (GE) il 31/05/1958 Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA XX SETTEMBRE, 19/6 16121 GENOVA rappresentata e difesa dall'Avv. GHIGLIOTTI LEOPOLDO appellato
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante “Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte, respinta ogni Parte_1
contraria istanza, previa conferma della revoca del Decreto Ingiuntivo n. 1447/2019 reso dal Tribunale di Genova in data 30.04.2019, in accoglimento dell'appello proposto a mezzo del presente atto e in parziale riforma della sentenza n. 1967 resa dal Tribunale di Genova in data 07.08.2023 a definizione del giudizio N.R.G. 7545/2019, per i motivi di cui in narrativa, determinare i compensi spettanti all'Ing. per Controparte_1
l'incarico effettivamente svolto.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Per l'appellata : “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Genova, CP_1
contrariis reiectis:
-se del caso dopo accoglimento dell'appello incidentale che si formula in questa sede per il deposito della corrispondenza che il Tribunale di Genova non aveva consentito di produrre in prime cure e per la reiterazione dell'istanza di C.T.U., confermare la sentenza inter-partes n. 1967/2023 del Tribunale di Genova e in particolare la statuizione di accoglimento della domanda ingiuntiva dell'Ing. nella misura CP_1
di 3/4 oltre che per le spese di lite liquidate in tale sentenza;
-dare atto che dopo quella sentenza la ha corrisposto all'Ing. Parte_1 CP_1
solo la somma per cui quest'ultima ha emesso la fattura in acconto n. 2/2024 (v. prod.
2 di seconde cure).
Per l'effetto dichiarare la sussistenza di un credito a saldo dell'Ing. verso la CP_1
per la differenza fra quanto esposto in tale fattura e il maggior importo che Parte_1
la Corte d'Appello riconoscesse nella prossima sentenza, mettendo in conto che il compenso dell'appellata va/andava addebitato con gli oneri fiscali e previdenziali ricompresi nella domanda ingiuntiva (facente rimando all'avviso di fattura n. 4/2018 sub prod. 8 fase monitoria), ma a cui non si fa espresso riferimento nella sentenza gravata (verosimilmente perché ritenuti impliciti);
2 -condannare la al pagamento di spese e competenze di lite di questo Parte_1
grado di giudizio. Si dichiara che anche in questo grado l'Ing. formula CP_1
istanza di C.T.U. per accertare le manchevolezze della Perizia d'Ufficio nella causa n.
530/2015 R.G. nanti alla Corte d'Appello di Genova, a valere per l'ipotesi che la Corte
d'Appello non ritenesse sufficientemente provato e/o quantificato il credito dell'Ing.
verso la istanza emergente dalle conclusioni di lite del CP_1 Parte_1
procedimento di prime cure, che potrebbe giovarsi anche delle considerazioni tecniche svolte in questa comparsa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata: “Con atto di citazione del 10/06/2019,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
si è opposta al decreto ingiuntivo n. 1447/2019 emesso dal Tribunale di Genova in data
30/04/2019, con il quale le era stato ingiunto di pagare all'ing. la Controparte_1
somma di euro 13.755,76, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale da quest'ultima prestata in qualità di CTP in un procedimento giudiziario dinanzi la Corte d'Appello di Genova che vedeva coinvolto l'opponente.
A sostegno dell'opposizione adduceva l'illegittimità del parere di congruità Pt_1
espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Genova in relazione al preavviso di fattura emesso dall'opposta, stigmatizzando l'errata applicazione del criterio orario a vacazione in luogo dei parametri di cui al D.M. 140/2012, l'aumento ingiustificato delle ore di vacazione, nonchè l'errata individuazione, da parte dell'ing. , del CP_1
valore di causa sul quale erano stati svolti i calcoli percentuali. L'opponente, inoltre, contestava all'opposta di aver fatturato, applicando il criterio orario a vacazioni, diverse attività non richieste e non necessarie per lo svolgimento dell'incarico affidatole, nonché diverse ore di un collaboratore di cui l'opponente non era a conoscenza. A tal proposito, rappresentava che la prestazione professionale Pt_1
dell'ing. era stata richiesta nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto il CP_1
risarcimento del danno subito da per il mancato guadagno che questa avrebbe Pt_1
3 potuto realizzare dalla vendita di un immobile, qualora il Comune di Genova non avesse ritardato la conclusione dei lavori di ristrutturazione;
l'incarico conferito dall'opponente all'ing. , pertanto, doveva consistere unicamente nel CP_1
partecipare al calcolo delle superfici vendibili ed alla valutazione dell'utile medio teoricamente ricavabile nell'ambito della TU disposta dalla Corte d'Appello di
Genova. L'ing. , invece, secondo l'opponente, avrebbe fatturato attività non CP_1
necessarie per l'espletamento di tale incarico, come la lettura di tutti gli atti di causa dalla fase di primo grado alla fase dinanzi la Corte di Cassazione e della successiva fase di rinvio dinanzi la Corte d'Appello, l'esame del contratto intercorso tra e Pt_1
il e l'esame delle tavole del progetto architettonico. Infine, Controparte_3
l'opponente addebitava all'ing. di aver tenuto un atteggiamento scarsamente CP_1
collaborativo nei confronti della parte assistita, in contrasto con la finalità squisitamente difensiva che dovrebbe informare l'attività del consulente tecnico di parte. Con comparsa del 2/10/2019 si costituiva in giudizio l'ing. Controparte_1
domandando la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi e spese, previa concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo.
A sostegno delle proprie domande, l'opposta rilevava che il Consiglio dell'Ordine degli
Ingegneri aveva fornito esaustivi chiarimenti circa i metodi impiegati per rendere il contestato parere di conformità evidenziando in particolare che, sulla base della documentazione da lei fornita aveva simulato l'attività professionale eseguita, giungendo ad una quantificazione addirittura superiore al compenso da lei stessa richiesto, e che aveva ritenuto del tutto legittimo l'addebito di un costo per l'intervento di un collaboratore. Circa l'assenza di un preventivo approvato dalle parti, l'opposta rilevava che alla data di conferimento dell'incarico non sussisteva per gli ingegneri alcun obbligo di pattuire preventivamente con il cliente la misura del compenso. Per quanto riguarda invece l'individuazione del valore di causa da utilizzare come base di calcolo per i propri compensi, l'ing. adduceva di aver preso in CP_1
considerazione il valore che lo stesso difensore di aveva espressamente Pt_1
richiesto di indicare nelle osservazioni alla bozza di TU depositate in data 17-
4 19/01/2018. Infine, circa l'espletamento delle attività pretesamente inutili ai fini dell'espletamento dell'incarico, l'opposta osservava che: per quanto riguarda l'esame degli atti di causa di tutti i gradi di giudizio, tale documentazione le era stata fornita dallo stesso difensore della mentre, per quanto concerne l'esame delle tavole Pt_1
progettuali, tale attività era strettamente funzionale alla quantificazione della
“superficie vendibile” richiesta dal quesito peritale. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività, la causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali per interpello e testi sui capitoli di prova articolati da parte opposta;
dopodiché veniva trattenuta in decisione” (sentenza impugnata pagg. 3 e s.).
Con sentenza definitiva n. 1967/2023 del 7/08/2023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva: “definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione del 10.6.2019 nei confronti di , ingegnere, avverso decreto ingiuntivo n. 1447/2019 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Genova in data 30/04/2019, contrariis reiectis, previa revoca del decreto ingiuntivo, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta, per le causali di cui in motivazione della somma di € 11.680,00, oltre interessi legali.
Condanna l'opponente al pagamento dei tre quarti delle spese di lite in favore dell'opposta liquidati in € 3.807,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15%
a titolo rimborso forfettario spese generali e compensando nel restante quarto”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
con atto notificato in data 20/10/2023.
Con comparsa si costituiva , la quale instava per il rigetto Controparte_1
dell'appello e proponeva appello incidentale.
Con ordinanza del 4.06.2024 il C.I. formulava proposta conciliativa, fissando l'udienza del 12.09.2024, in vista dell'auspicata conciliazione. Con ordinanza del 28.11.2024, stante il mancato accordo delle parti, visto l'art. 350 bis c.p.c., il CI rinviava all'udienza del 19.03.2025, per precisazione delle conclusioni, disponendo la modalità in
5 trattazione scritta, all'esito della quale ai sensi dell'art. 350 bis comma 2 c.p.c., veniva assegnato alle parti termine per il deposito di note conclusionali antecedente all'udienza collegiale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., fissata al 19.11.2025.
All'esito della discussione orale, la Corte riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui motivi di appello principale
1.1 PRIMO MOTIVO: “Sull'obbligo di preventivo di massima”
Per parte appellante (appello pagg. II ed s.): “L'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, come sostituito dalla legge di conversione con modificazioni 24 marzo 2012 n. 27 (in GU n. 71 del 24/03/2012) in vigore dal 25/03/2012 dispone, tra l'altro: “Art.9 ...4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.” Il DM 140/2012 del 24 luglio 2012 all'art. 1 dispone che l'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'art. 9 del d.l. 24 /1/2012, n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. L'art. 1 co. 150 della legge 124 del 2017, al quale fanno riferimento l'Ordine ed il Giudice, ha solamente rafforzato l'obbligo del preventivo di massima inserendo all'art. 9 di cui sopra, le parole
“obbligatoriamente in forma scritta o digitale”. Quindi l'obbligo di fornire al cliente tutte le informazioni utili ed il preventivo di massima di cui all'art. 9 del D.L. 1/2012 come sostituito dalla legge di conversione con modificazioni 24 marzo 2012 n. 27, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, esisteva al momento del conferimento dell'incarico e l'assenza di prova del suo adempimento doveva costituire elemento di valutazione negativa da parte del Giudice.”.
Il motivo non è fondato.
6 Come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, il testo dell'art 1 co.6 DM.
140/2012 vigente all'epoca dei fatti, ovvero al momento del conferimento dell'incarico formalizzato all'udienza del 7.07.2017, non prevedeva l'obbligatorietà del preventivo ma esclusivamente che l'assenza dello stesso potesse costituire elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
(“6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”). Nella specie tale valutazione deve essere esclusa alla luce dei pregressi rapporti tra le parti come dedotto da parte appellata e non contestato specificamente dall'appellante.
1.2 SECONDO MOTIVO: “Erronea valutazione del compenso”
Per parte appellante, (appello pagg. III e segg.) “I criteri di valutazione del compenso adottati dal giudice non possono essere condivisi”. L'appellante deduce sul punto che:
i) il giudice avrebbe dovuto applicare “analogicamente le disposizioni del DM. (che ad esempio nell'allegata “Tavola Z-2 - Prestazioni e parametri di incidenza” inserisce la voce “Stime e valutazioni” nel settore dell'edilizia)” oppure “l'art. 13 ex lege n.
319/1980 e DM 30.5.2002 cui ha fatto riferimento l'opposta nel proprio avviso di fattura per il calcolo degli onorari (attività di consulenza tecnica in merito a costruzioni edilizie)- che il Giudice ha invece ritenuto non applicabile in quanto la normativa citata
è quella relativa ai compensi spettanti ai periti e consulenti tecnici, in particolare per il calcolo dell'onorario a percentuale per scaglioni, per le operazioni eseguite su disposizione dell'Autorità Giudiziaria in materia civile e penale”; ii) “Quello ritenuto dal Giudice non applicabile è il metodo applicato dalla Corte d'Appello per la determinazione del compenso spettante al TU nella causa tra la ed il Parte_1
nella quale l'Ing. , nella sua qualità di CTP, ha Controparte_3 CP_1
partecipato con impegno corrispondente a quello del TU;
ma per tale analogo impegno al TU è stato liquidato dalla Corte d'Appello un compenso pari ad un quarto
7 rispetto a quello liquidato al CTP dal giudice con l'impugnata sentenza!”; iii) “La liquidazione effettuata dal Giudice oltre che erronea è anche contrastante con le indicazioni e richieste dell'Ing. che nell'avviso di fattura ha CP_1
dettagliatamente descritto le operazioni da lei svolte e quelle invece affidate alla collaboratrice con indicazione del rispettivo monte orario e relativo compenso orario
(rispettivamente € 55 ed € 41,25 ora), oltre ad aver dimenticato di detrarre l'importo versato a titolo di acconto di € 400,00.” Per l'appellante “dall'esame dell'avviso di fattura si rileva: a. per le operazioni inerenti il suo operato come CTP, l'Ing. CP_1
ha conteggiato onorari in percentuale a scaglioni sul valore della pratica (art. 13 ex lege
319/80 e D.M. 30/5/2002) per complessivi € 2.164,92 b. poi, nonostante che le norme in questione dispongano che solamente “se non è possibile applicare i criteri per la determinazione a percentuale gli onorari sono determinati in base alle vacazioni” (art.1
L 319/80) e che “tutti gli onorari sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, dell'esame degli atti processuali, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti” (art. 29 L. 319/80) ha anche indicato e conteggiato vacazioni per un totale di 90 ore (gg. 20x 4 ore giorno X € 55 =
€ 4.400,00 più ore 10 x € 55 = € 550,00 per riunioni comprese quelle con il TU); c.
Quindi il totale dei suoi onorari è stato da lei indicato in € 7.114,92
(2.164,92+4.400,00+550,00). d. L'attività di importazione in via informatica di parte delle tavole di progetto, calcolo delle superfici con l'impiego di Autocad, la redazione di tabulati…e la scannerizzazione dei documenti è dall'Ing. attribuita alla CP_1
sua collaboratrice per la quale ha indicato vacazioni per un totale di 72 ore X € 41,25, per un totale di € 2'970,00. Il Giudice, a fronte di tali specifiche indicazioni, ha invece così proceduto nelle sue determinazioni: a) Dopo aver premesso di non ritenere applicabile l'art.13 ex lege 319/1980 e D.M. 30/5/2002 ed aver quindi escluso l'importo di € 2.164,92 calcolato in percentuale a scaglioni, ha immotivatamente stabilito, in evidente contrasto anche con la normativa citata, che “il compenso che l'opposta ha calcolato a scaglioni ex art 13 l. n. 31971980 vada valutato in € 900,00 pari a gg.4xore/gg4x55,00” . b) Ha ridotto le vacazioni indicate dall'Ing. CP_1
8 per l'attività di CTP calcolando le 4 ore al giorno per giorni 15 in luogo dei giorni 20 indicati (per un totale di 60 ore) per un compenso di € 3.300,00 (anziché € 4.400), confermando peraltro le ulteriori 10 ore per riunioni per un ulteriore compenso di €
550,00. c) Quindi, in base ai criteri adottati dal Giudice, l'ammontare degli onorari per la consulente tecnica di parte ammonterebbe ad € 4.750,00 (900+3.300+550). Ma il
Giudice ha immotivatamente, erroneamente e contraddittoriamente deciso: “il compenso per le prestazioni di consulenza dell'opposta viene dunque liquidato in €
8.710,00” (oltre spese forfettarie ed € 2.970,00 costo dell'ausiliario incaricato). con una maggiorazione di ben € 3.960,00 che non trova riscontro alcuno nell'avviso di fattura dell'Ing. . La motivazione della maggiorazione di € 3.960,00, non CP_1
esposta nell'avviso di fattura e non richiesta dall'Ing. , conteggiata ma non CP_1
spiegata dal Giudice, emerge da un calcolo matematico: 3.960 : 55,00 = 72; cioè il
Giudice, di sua iniziativa, ha liquidato all'Ing. 72 ore di vacazioni non CP_1
richieste a 55 euro ora per le attività che la stessa nell'avviso di fattura ha elencato e conteggiato come affidate ed eseguite dalla collaboratrice in 72 ore ad euro 41,25 ora.
d) In merito a tali attività che dall'avviso di fattura risultano eseguite dalla collaboratrice (importazione in via informatica di parte delle tavole di progetto, calcolo delle superfici con l'impiego di Autocad, redazione di tabulati… la scannerizzazione dei documenti ecc.) va rilevato:
1- L'erronea attribuzione del Giudice (ultra petitum) di 72 ore di vacazioni all'Ing. (oltre a quelle della collaboratrice) determina CP_1
l'assurdità di attribuire a tali attività un monte di 144 ore con compensi per un totale di
€ 6.124,00 (72x55 + 72x41,5).
2- La documentazione relativa all'attività elencata non risulta allegata alle osservazioni alla bozza di TU e non è stata neppure prodotta nella presente causa;
3- Come ribadito nelle precedenti difese, ma non recepito dal Giudice, si tratta di attività non richieste dalla difesa della non preventivamente Parte_1
indicate, non autorizzate dalla stato comunicato dall'Ing. Controparte_4 Pt_2
che intendeva ricorrere all'attività di un collaboratore.
4- Trattasi inoltre di CP_1
attività assolutamente inutili oltre che inutilizzate: la precedentemente al Parte_1
ricorso in Cassazione aveva prodotto in giudizio proprie perizie di parte redatte dal
9 Dott. e dall'Ing. . In particolare, la perizia del Dott. conteneva Per_1 Per_2 Per_1
l'indicazione delle superfici degli immobili in questione, ricavate dal progetto dell'Ing.
Alla mail del 26/4/2017 ,(prodotta in causa) inviata all'Ing. per Per_3 CP_1
esame dei documenti per l'accettazione dell'incarico di TU, erano stati allegati copia del ricorso in Cassazione, la successiva ordinanza della Corte d'Appello con nomina del TU e formulazione del quesito, e la perizia del Dott. , prodotta in giudizio, Per_1
con indicazione (a pagina 8 e segg.) delle superfici degli immobili specificate al fine della determinazione del loro valore, in base alla loro ubicazione di piano e della destinazione commerciale o residenziale. In data 11 dicembre 2017 l'Ing. CP_1
ha ricevuto dal TU la bozza della consulenza tecnica d'ufficio per le eventuali osservazioni;
in tale bozza le superfici degli immobili in questione (poi riportate anche nella stesura finale della TU e non contestate dalla difesa del Controparte_3
risultavano esattamente quelle della perizia prodotta dalla Non Per_1 Parte_1
sussisteva motivo alcuno quindi perché, un mese dopo aver ricevuto la bozza della
TU , la CTP Ing. incaricasse la collaboratrice di svolgere le attività relative CP_1
al calcolo delle superfici degli immobili;
attività che la collaboratrice ha riferito di aver svolto tra il 10 ed il 19 gennaio 2018. A quel punto era sufficiente calcolare il valore degli immobili (euro a metro quadro x superfice) come poi è stato fatto dal TU (e non occorrevano certo 72 ore con il ricorso al programma Autocad !!!).”
Il secondo motivo di appello principale deve essere esaminato unitamente all'appello incidentale. Parte appellata ha dedotto che (cfr. comparsa pag. 7) “vi sono stati errori materiali nella sentenza del Tribunale per cui l'Ing. aveva prospettato CP_1
tramite lo scrivente un'istanza di correzione come da PEC 25.8.2023 che si versa sub prod. 1 di seconde cure, che la non ha neppure riscontrato nel merito. Invero Parte_1
a pag. 8 della sentenza (che si versa nella copia notificata il 20.9.2023 sub prod. 2 di seconde cure) si dichiarava che il compenso dell'Ing. andava liquidato in € CP_1
8.710,00 oltre a spese generali del 25% e che a quell'importo andavano aggiunte spese di € 2.970,00 per il costo dell'ausiliario incaricato Arch. (quindi il compenso in Per_4
questione doveva logicamente intendersi come pari ad € 13.857,50 oltre ad oneri fiscali
10 e previdenziali), chiedendo alla Corte di “dichiarare la sussistenza di un credito a saldo dell'Ing. verso la per la differenza fra quanto esposto in tale CP_1 Parte_1
fattura e il maggior importo che la Corte d'Appello riconoscesse nella prossima sentenza, mettendo in conto che il compenso dell'appellata va/andava addebitato con gli oneri fiscali e previdenziali ricompresi nella domanda ingiuntiva (facente rimando all'avviso di fattura n. 4/2018 sub prod. 8 fase monitoria), ma a cui non si fa espresso riferimento nella sentenza gravata (verosimilmente perché ritenuti impliciti)”
(comparsa pag. 15).
Il secondo motivo è fondato, così come l'appello incidentale, nei limiti infra specificati.
I) Si legge nella sentenza impugnata che “Trovano applicazione le disposizioni di cui al. “A norma dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012 n. 140, che ha dato attuazione alla prescrizione contenuta nell'art. 9, 2 comma del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 271, le disposizioni con cui detto decreto ha determinato i parametri ai quali devono essere commisurati i compensi dei professionisti, in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono destinate a trovare applicazione quando la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto avvenuta il 23 agosto 2012”. Hanno fatto applicazione di detta norma le due pertinenti sentenze citate dall'opponente (Cass. Sezioni unite Civili
12 ottobre 2012 n. 17406 e Cass. 21 novembre 2012 n. 20421). Lo stesso CP_5
nel “chiarimento” reso in data 12.9.2019 riferito al passaggio del parere di
[...]
congruità del 10.9.2018 in cui si legge “e per le pratiche in oggetto non potendo ricorrere all'utilizzo dei parametri di cui al D.M. 140/2012” ha precisato che “non è stato scritto di non avere utilizzato il D.M. 140/2012, bensì di non avere utilizzato i parametri di cui al D.M. 140/2012 previsti dall'art. 34, applicando l'art. 38 che si riferisce proprio alle consulenze e agli accertamenti in cui mancano i parametri di riferimento, consentendo di operare con altri metodi, compreso quello residuale del compenso orario che consente di valutare l'impegno del professionista in termini di tempo impiegato”. Non si ritiene applicabile l'art. 13 ex lege n. 319/1980 e D.M.
11 30.5.2002 cui ha fatto riferimento l'opposta nel proprio avviso di fattura “per il calcolo degli onorari mediante applicazione della Tariffa giudiziaria in accordo con il DPR
27.7.1988 - attività di consulenza tecnica in merito a costruzioni edilizie: art. 13 ex lege n. 319/80 e D.M. 30.5.2002” in quanto la normativa citata è quella relativa ai compensi spettanti ai periti e consulenti tecnici, in particolare per il calcolo dell'onorario a percentuale per scaglioni, per le operazioni eseguite su disposizione dell'Autorità
Giudiziaria in materia civile e penale. Per l'effetto, non si pone la questione di quale sia il “valore della controversia” da prendere a riferimento nel caso di specie.
Nondimeno, si ritiene valida l'indicazione di metodo, ricavabile dal chiarimento dell'Ordine, di ripiegare sul criterio di cui all'art. 38 che consente di operare con altri metodi, compreso quello residuale del compenso orario, dato che per l'incarico, infra riportato, si ritiene sia stato imprescindibile per il consulente di parte prendere in considerazione l'immobile, quantomeno sotto il profilo del calcolo delle superfici vendibili. L'art. 1 del D.M. richiamato stabilisce del resto “che l'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso”.
(sottolineature dell'estensore).
II) Correttamente il Tribunale ha applicato per la determinazione dei compensi il combinato disposto degli artt.1 co. 1 (1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.) e 38 (1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, è liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione) del D.M. 140 del 2012. In specie, vista la particolarità delle prestazioni rese nella qualità di consulente tecnico di parte, implicanti giudizi tecnici in ordine ad una vertenza pluriennale dinanzi alla Corte
12 d'Appello di Genova, non appare possibile applicare analogicamente i criteri stabiliti dagli artt. 33 e segg. dallo stesso D.M., restando preluso all'interprete di utilizzare altri e diversi criteri, come si recava dalla lettura piana delle norme sopra riprodotte.
III) Il Giudice di prime cure ha vagliato le singole voci ed ha proceduto alla revisione degli importi sulla base della corretta applicazione del D.M 140/2002 e della taratura dell'Ordine degli Ingegneri.
Il Tribunale, in applicazione di detti criteri, ha rideterminato il compenso oggetto di ingiunzione sulla base dell'avviso di fattura 4/2018 pari ad € 13.584,87 (dato dalla somma di € 10.084,92 per compensi ovvero € 2.164 + € 4.400+ €550 € 2.970 per spese collaboratore. oltre spese forfettarie al 30% sull'intero importo per € 3.025,48, detratto acconto di euro 400, aumentato di € 508,42 per contributo Inarcasse ed € 366,06 per oneri fiscali) nel modo seguente:
a) con riferimento alla voce “attività di consulenza tecnica” per la quale era stato applicato il criterio previsto dall'art. 13 D.M. 30.05.2002 il Tribunale ha ritenuto che
“il compenso che l'opposta ha calcolato a scaglioni ex art. 13 l. n. 319/1980 “per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato” vada valutato in € 900,00 pari gg. 4 x ore/gg 4 x € 55,00.”;
b) con riguardo ai compensi per la voce n. 1 (lettura atti studio predisposizione bozze..) pari ad € 4.400 (“gg20xore/gg 4,00x€/ora 55,00”), per il Tribunale “Le considerazioni sin qui svolte, conducono, pertanto ad una riduzione del compenso a vacazioni di cui al punto 1) dell'avviso di fattura calcolandosi in luogo di giorni 20 in ragione di 4 ore giornaliere al costo ciascuna di € 55, giorni 15 per un compenso, ritenuto spettante, di
€ 3.300,00”;
c) per la voce 2 “riunioni” per la quale era stato richiesto il compenso così determinato
(ore 10 x €/ora 55,00) secondo il Tribunale “La contestazione relativa alla pretesa erroneità del numero di incontri che si sono svolti presso lo studio dell'avv. Spotorno
13 rimane generica dopo che controparte ha dato atto, sin dalla prima memoria, dell'annullamento dell'incontro del 5.10.2017. In sostanza detti incontri diventano quattro, di tre ore ciascuno, e poi vi sono le altre due riunioni di altrettante ore in studio con il cliente e due riunioni di O.P. presso lo studio del TU, ma in fattura il consulente ha conteggiato, per difetto, 10 ore al costo di € 55,00 l'una, per un totale di € 550,00 che si ritiene, vadano, dunque riconosciuti”;
d) per quanto riguarda i compensi del collaboratore per i quali erano state inserite 72 ore per le seguenti attività:
“Va da sé che € 2.970,00 in ragione di €/h 41,25 vadano riconosciuti all'opposta quale spesa per essersi avvalsa della collaborazione dell'arch. che su tale Per_4
collaborazione ha deposto spiegando con cognizione di causa la complessità della riproduzione delle tavole di progetto per il calcolo della superficie commerciale con il programma Autocad.”
e) per quanto concerne le “spese forfettarie” per il primo giudice le stesse debbono essere riconosciute nella misura del 25% “come ritenuto dall'Ordine”.
IV) Le voci riportate esauriscono quelle indicate nell'avviso di fattura e oggetto del decreto ingiuntivo opposto, alle quali si aggiungono (come si vedrà infra trattando dell'appello incidentale) gli oneri previdenziali e fiscali.
14 Il totale delle voci oggetto di revisione è dunque pari a: € 4.750 dato dalla somma di a)
(900) +b) (550) +c) (3.300) per compensi CTP;
€ 1.187,50 per spese forfettarie 25% del compenso;
€ 2.970 per spese collaboratore per un totale di € 8.907,50.
All'importo del compenso oggetto di revisione il giudice di prime cure ha sommato per mero errore, come rilevato da parte appellante, la ulteriore somma di euro 3.960
(4750 +3960=8710): “Il compenso orario di € 55,00 indicato dall'opposta nelle proposta di parcella non è stato contestato ed è addirittura inferiore a quello di €/h 60,00 adottato dall'Ordine nel parere, per cui lo si ha per qui recepito, il che porta ad un compenso di € 3.960,00”. Il Tribunale ha ritenuta corretta l'indicazione contenuta in fattura relativa al compenso orario pari ed € 55, inferiore a quanto stimato dall'ordine, ma ha poi incrementato i compensi aggiungendo € 3.960,00 per attività svolte dal collaboratore del CTP.
Le 72 vacazioni, infatti, erano state richieste dall'odierna appellata per l'attività della collaboratrice di cui sopra alla lettera d) nn. 1, 2 3 dell'avviso di fattura per un totale di € 2.970 (72 ore x € 41,25). L'indicazione di ulteriori € 3.960,00, come rilevato da parte appellante, appare dunque frutto di un refuso.
V) Quanto agli errori evidenziati nell'appello incidentale relativamente agli oneri previdenziali e fiscali, si rileva che, né nella motivazione della sentenza, né nel dispositivo è contenuto alcun riferimento al contributo (denominato CP_6
C.N.P.A.I.A.) oggetto del ricorso monitorio voce sulla quale, peraltro, non erano stati avanzati motivi di opposizione. Lo stesso è a dirsi per gli oneri fiscali così come determinati nel ricorso monitorio. Tali oneri debbono pertanto essere riconosciuti nella misura del 4%, per quanto concerne il contributo sulla somma di € 8.907 CP_6
e nella misura richiesta per quanto riguarda gli oneri fiscali. Quanto invece alle spese forfettarie le stesse sono state rideterminate in sentenza “nella misura del 25% del compenso”.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale deve essere pertanto condannata al pagamento Parte_1
15 della minor somma di € 8.907,50 per compensi, spese collaboratore, spese forfettarie oltre oneri previdenziali e fiscali. Su tale minor somma devono essere riconosciuti gli interessi legali, come richiesto nel ricorso monitorio, dal dovuto al saldo.
1.3 TERZO MOTIVO: “Sull'onere probatorio e le risultanze istruttorie”
Parte appellante lamenta che il giudice ha respinto l'opposizione pur in assenza di prove relative ore fatturate per lo svolgimento dell'incarico ed alla necessità di attività svolte nelle operazioni peritali dalla collaboratrice.
Il motivo non è fondato.
I) Preliminarmente si osserva che l'appellante non si confronta con la motivazione della sentenza e con i puntuali rilievi del giudice limitandosi genericamente a reiterare le doglianze già avanzate senza addurre alcun elemento dal quale evincere la rilevanza di tali istanze e senza censurare la motivazione della sentenza.
II) Il Tribunale, infatti, ha dato conto di tutte le ragioni per quali ha ritenuto adeguate provate le attività descritte nell'avviso di fattura 4/18, rilevando che (pagg. 6 e segg. sentenza impugnata): “L'opposta ha svolto l'attività di consulente tecnico della contro il in causa n. 530/2015 R.G davanti alla Parte_1 Controparte_3
Corte d'Appello di Genova cui la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso di aveva rinviato la causa con sentenza n. 1190/2015 (v. prod. 2 fase monitoria) Parte_1
“per la quantificazione del risarcimento previa indagine peritale con funzione percipiente” (v. pag. 6 della motivazione), annullando la sentenza n. 765/2008 della
Corte d'Appello di Genova (v. prod. 3 fase monitoria) di rigetto della domanda risarcitoria del danno per “mancato utile di bloccata commercializzazione per circa 15 anni di porzione di in Genova”. La Corte aveva quindi disposto Parte_3
TU chiedendo di “accertare l'utile ricavabile dall'operazione di recupero e riuso della parte dell'immobile rimasta nella libera disponibilità della previo calcolo Parte_1
delle superfici vendibili e del prezzo medio di vendita per il periodo dal 11.2.1980 (data dell'impegno del ed anche in alternativa dall'8.8.1980 (data della stipula del CP_3
16 contratto al 4.10.1994; di “indicare, se sussistente, l'aumento di valore che l'immobile ha ottenuto in seguito alla scadenza del vincolo urbanistico da cui era gravato per lo stesso periodo”. La aveva nominato CTP l'Ing. chiedendole di Parte_1 CP_1
partecipare al calcolo delle superfici ed alla valutazione dell'utile teoricamente ricavabile nel periodo in questione sul quale poi si sarebbe determinato il risarcimento del danno consistente negli interessi compensativi per la mancata disponibilità di tale somma. Venendo ai singoli motivi di opposizione, l'opponente lamenta che “la maggior parte delle elencate ore di vacazione sarebbe riferita a importazione via informatica di parte delle tavole di progetto, calcolo delle superfici, redazione di tabulati, scannerizzazione di documenti”. Sul giudizio di parte per cui “tale attività sarebbe assolutamente inutile e non richiesta” si ritiene debba prevalere la considerazione che detta attività è stata svolta perché così risulta dalla testimonianza resa dal teste architetto e collaboratrice dell'opposta. Piuttosto, si Testimone_1
reputa contraddittorio da parte della difesa dell'opponente, avvalersi di tale testimonianza “per inciso” laddove conferma che è stata svolta insieme all'ing.
nei giorni compresi tra il 10 ed il 19 gennaio 2018 e che le ore impegnate CP_1
sono state, il primo giorno 13, nei successivi giorni, dal giorno 11 al giorno 17, 8 ore al giorno x 7 = 56 ; il giorno 18, 1 ora ed il giorno 19, 2 ore per un totale di 72 ore”, come indicato nell'avviso di fattura, e non 90 come conteggiato dall'Ordine Ingegneri,
e mostrare di tenerla, invece, in nessun cale allorchè si bolla di “inutilità” lo svolgimento di tale attività che la testimonianza va appunto a confermare. Trattasi, inoltre, di attività della quale non è revocabile in dubbio la funzionalità al quesito, per come sopra riportato, per cui si ritiene che debba essere riconosciuta al consulente.(…)
Va da sé che € 2.970,00 in ragione di €/h 41,25 vadano riconosciuti all'opposta quale spesa per essersi avvalsa della collaborazione dell'arch. che su tale Per_4
collaborazione ha deposto spiegando con cognizione di causa la complessità della riproduzione delle tavole di progetto per il calcolo della superficie commerciale con il programma Autocad: “Era una attività complessa per la storicità dell'edificio e perché dai disegni andavano ricavate aree di zone particolari da studiare (mq), necessari per la
17 valutazione dell'immobile”. “La superficie commerciale si calcola direttamente in
Autocad, ma per determinarne il valore è necessario moltiplicare la superficie delle aree con particolari e diversi coefficienti;
ad esempio un locale adibito a magazzino ha un coefficiente diverso da un locale di vendita o abitazione”. Dopo questa deposizione detta attività non può passarsi per “asserita”, ma va conteggiata. La contestazione relativa alla pretesa erroneità del numero di incontri che si sono svolti presso lo studio dell'avv. Spotorno rimane generica dopo che controparte ha dato atto, sin dalla prima memoria, dell'annullamento dell'incontro del 5.10.2017. In sostanza detti incontri diventano quattro, di tre ore ciascuno, e poi vi sono le altre due riunioni di altrettante ore in studio con il cliente e due riunioni di O.P. presso lo studio del TU, ma in fattura il consulente ha conteggiato, per difetto, 10 ore al costo di € 55,00 l'una, per un totale di € 550,00 che si ritiene, vadano, dunque riconosciuti. Non si ritiene che un consulente di parte sia tenuto a giustificarsi per avere voluto dare “lettura di tutti gli atti causa”, una volta che erano stati messi a sue mani, e per aver voluto “esaminare il contratto intercorso tra I.r.ce,s e , che sono le due attività delle quali si Controparte_3
contesta la necessità tra quelle calcolate a vacazioni, avendo ognuno il proprio discrezionale metodo di lavoro, non necessariamente confinato “a quanto espressamente richiestogli”, tanto più che nel caso in esame non è stato accordato alcun differimento dei termini per il deposito delle osservazioni peritali. Non si vede, invece, come possa conciliarsi la sottolineata “capacità diplomatica dell'ing. nel CP_1
passare sotto traccia le rilevate inesattezze della prerelazione del TU” con la pretesa di conteggiare vacazioni per la redazione delle osservazioni in “due versioni differenti”, che travalica la pur comprensibile necessità di dare conto della ragioni del proprio dissenso. Le considerazioni sin qui svolte, conducono, pertanto ad una riduzione del compenso a vacazioni di cui al punto 1) dell'avviso di fattura calcolandosi in luogo di giorni 20 in ragione di 4 ore giornaliere al costo ciascuna di €
55, giorni 15 per un compenso, ritenuto spettante, di € 3.300,00. Di converso, non si condivide il giudizio sminuente l'impegno dell'ing. basato sul malinteso CP_1
principio, che si riporta con diversa evidenziatura, secondo cui “il consulente tecnico
18 di parte svolge, nell'ambito del processo, attività di natura squisitamente difensiva, ancorché di carattere tecnico, mirando a sottoporre al giudicante rilievi a sostegno della tesi difensiva della parte assistita”, per il solo fatto di non avere passato sotto silenzio le ragioni del proprio dissenso alle valutazioni del TU. E' proprio il “carattere tecnico” dell'attività del consulente tecnico di parte a rendere non censurabile l'ing.
per una quantificazione di superfici commerciali che andava a contraddire CP_1
quella indicata dal TU. Non si vede, infine, come la difesa dell'opponente possa spingersi ad imputare alle osservazioni critiche del proprio consulente tecnico di parte
“una modifica in senso peggiorativo per la della quantificazione Parte_1
dell'ipotetico utile medio netto ricavabile dalla vendita delle porzioni dell'immobile de quo sul quale poi conteggiare gli interessi compensativi per la mancata disponibilità - da Lit.
4.318.330.922 indicati bozza di relazione inviata ai CTP a Lit.
4.006.688.655 indicati nella relazione definitiva, con una differenza di Lit. 311.641.267 pari ad Euro
160.949,28 – quando la stessa sentenza di accoglimento dell'appello proposto ad
, (n. 1756/18) su di esse così si è espressa: “le censure delle parti costituiscono CP_7
mero dissenso: esse non sono attinenti ai vizi del processo logico formale della relazione, ma solo alle conclusioni, manifestando disapprovazione rispetto ad esse come formulate dal consulente d'ufficio. In forza di tale mero dissenso non si può giungere ad una decisione che si ponga in contrasto no gli esiti della TU”. (sentenza impugnata pagg. 6 ed s.).
III) Sul punto è sufficiente richiamare la Giurisprudenza della Suprema Corte che “a proposito del riesame della controversia di cui è ritualmente investito il giudice di secondo grado, l'evoluzione giurisprudenziale è ferma ai principi dettati nella sentenza di queste Sezioni Unite 16 novembre 2017, n. 27199, secondo cui gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo risultante dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. Sez.
19 U., 16/02/2023, n. 4835, Rv. 666889 - 05 in motivazione). Nella specie tale onere di specificazione degli errori in cui sarebbe incorso in Giudice di primo grado non è stato assolto da parte appellante, il che è di per sé ragione sufficiente a giustificare il rigetto dell'appello, in quanto palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità.
IV) In ogni caso nella specie emerge dalla lettura della sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1756/2018 che ha ritenuto fondato l'appello di condannando Parte_1
il al pagamento della somma di € 1.664.347,44 oltre a rivalutazione Controparte_3
monetaria dal 24.04.1995 alla data della sentenza (doc. 4 monitorio parte opposta) che per determinare il valore dell'immobile il TU (doc. 7 monitorio) abbia fatto riferimento proprio alle tabelle del “consulente immobiliare” in conseguenza dell'accoglimento di una osservazione del CTP di parte così determinando Parte_1
un notevole incremento di valore dell'immobile oggetto di causa e di conseguenza nell'entità del risarcimento del danno (cfr. sentenza C.d.A. n. 1756/2018, cit. pag. 4).
2. Sui motivi di appello incidentale
2.1 “ appello incidentale”. CP_8
L'appello incidentale è stato esaminato unitamente al secondo motivo di appello, per quanto concerne la deduzione degli errori di calcolo contenuti nella sentenza.
Per il resto l'appellante incidentale si limita a chiedere la conferma della sentenza e, qualora ritenuto necessario dalla Corte, formula istanza di TU “per accertare le manchevolezze della Perizia d'Ufficio nella causa 530/2015” (pag. 15 comparsa).
La Corte osserva sul punto che non si tratta di un appello incidentale, non contenendo alcuna autonoma censura ma della riproposizione delle medesime istanze istruttorie già avanzate nel giudizio di prime cure.
3. Sulle spese di giudizio
Valutato l'esito complessivo della vicenda processuale e considerata la sostanziale soccombenza reciproca, debbono essere integralmente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti. 20
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale, in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
1.dichiara tenuta e condanna al pagamento della somma di € 8.907,50 Parte_1
a titolo di corrispettivo, oltre oneri previdenziali e fiscali come per legge, e interessi legali dal dovuto al saldo;
2. conferma per il resto la sentenza;
3. spese di lite interamente compensate tra le parti.
Genova, 19 novembre 2025.
Minuta redatta con la collaborazione della m.o.t. Dott.ssa Ilaria Tori
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
21