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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2262/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente e Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5403/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1354 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1355 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1356 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 631 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 632 TASI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con unico ricorso, ritualmente notificato in data 3 febbraio 2025 a Roma CA, l'Ricorrente_1
(Ricorrente_1 , fondata nel Data_1 dal sacerdote spagnolo, poi santificato, Nominativo_1) operante senza fini di lucro e dotata di personalità giuridica, canonica e statuale, ha impugnato, innanzi a questa Corte- chiedendone l'integrale annullamento con il contestuale riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento delle imposte richieste, ovvero, in subordine,
l'annullamento e/o la rideterminazione delle sanzioni con applicazione del cumulo giuridico- gli avvisi di accertamento esecutivi in rettifica n. 1354, n. 1355, n.1356, n. 631, n.632, tutti notificati in data 5 dicembre
2024, con i quali Roma CA aveva rideterminato l'imponibile , rispettivamente, ai fini IMU per gli esercizi di imposta 2018,2019 e 2020 e ai fini della TASI per le annualità 2019 e 2020, con riferimento ai seguenti immobili:
1)Indirizzo_1, P.1 Daticatastali_1 rendita 1,545,50);
2)Indirizzo_1, P.2 Daticatastali_2, rendita 1751,57);
3)Indirizzo_1, P.3 (Daticatastali_3, rendita 881,20);
4)Indirizzo_1,P.T. (daticatastali_4, rendita 1.751,57);
5)Indirizzo_1, P.S1 (Daticatastali_5, rendita 1.409,93);
6) Indirizzo_2, P.T. (Daticatastali_6, rendita 209,54);
7)Indirizzo_3, P.T., int.2 Daticatastali_7, rendita 5.487,87);
8)Indirizzo_3 (Daticatastali_8, rendita 17.849,14);
9) Indirizzo_3 (Daticatastali_9, rendita 14.156,22);
10) Indirizzo_3 (Daticatastali_10, rendita 3.579,05);
11) Indirizzo_3, P. S1, int.1 ( Daticatastali_11, rendita 5.487,87);
12) Indirizzo_3, P.T. (daticatastali_12, rendita 244,84).
Per la sola annualità del 2020, a partire dal 7 luglio, Roma CA sottoponeva ad accertamento, ai fini IMU, anche il tredicesimo immobile , sito in Indirizzo_4, SC. AP1, int.1 Daticatastali_13, rendita 1.992,88).
Per l'effetto, tenendo conto del quantum spontaneamente versato dalla contribuente, Roma CA accertava, a carico dell'Associazione, con gli avvisi in rettifica n. 1354, n.1355 e n.1356, rispettivamente:
- l'insufficiente versamento dell'IMU per l'annualità 2018, con differenza di maggiore imposta dovuta, pari ad € 38.153,99, con la ulteriore maggiorazione per infedele dichiarazione, pari ad € 19.077,00 per sanzioni amministrative e ad € 3.600,27 per interessi;
- l'insufficiente versamento dell'IMU per l'annualità 2019, con differenza di maggiore imposta dovuta, pari ad € 38.152,99, con la ulteriore maggiorazione per infedele dichiarazione, pari ad € 19.076,50 per sanzioni amministrative e ad € 3.350,66 per interessi;
- l'insufficiente versamento dell'IMU per l'annualità 2020, con differenza di maggiore imposta dovuta, pari ad € 41.033,21, con la ulteriore maggiorazione per infedele dichiarazione, pari ad € 20.516,61 per sanzioni amministrative e ad € 3.493,48 per interessi;
Analogamente, con gli avvisi di accertamento n. 631 e n. 632, tenendo conto del quantum spontaneamente versato dalla contribuente, Roma CA accertava a carico dell'Associazione una maggiore TASI, rispettivamente:
-per l'anno 2018 per un importo pari ad euro 2.879,66, oltre a sanzioni per euro 1.439,83 ed interessi per euro 271,73;
-per l'anno 2019 per un importo pari ad euro 2.879,66, oltre a sanzioni per euro 1.439,83 ed interessi per euro 252,89.
Tutto ciò premesso, l'Associazione ricorrente lamentava che in detti avvisi di accertamento l'ente impositore avesse inopinatamente inserito anche il valore di tutti i fabbricati esenti dal pagamento delle relative imposte, ai sensi dell'art. 7, co.1, lett. i) del decreto legislativo n.201/2011, in quanto destinati all'esercizio di attività istituzionali non commerciali;
si doleva, inoltre, del fatto che il Comune di Roma, sia ai fini IMU che ai fini
TASI- nonostante che nella parte motiva degli avvisi di accertamento avesse affermato (sia pure in termini apodittici) la insussistenza dei requisiti dell'agevolazione solo per gli immobili di Indirizzo_1 e di Indirizzo_2 – avesse, poi, provveduto al recupero delle imposte asseritamente spettanti, con riferimento a tutti gli immobili oggetto di accertamento, ivi compresi quelli esenti di Indirizzo_3.
Segnatamente, l'Ricorrente_1 riferiva di avere natura di ente privato non commerciale e senza fini di lucro;
rivendicava la propria qualificazione di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, risultando regolarmente iscritto al n. 22/1999 del Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di
Roma; ribadiva, inoltre, di non avere per legge, come oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali quanto, piuttosto, il perseguimento di fini religiosi, di cultura, di educazione, di promozione e di partecipazione alla missione evangelizzatrice della Chiesa cattolica;
sottolineava il fatto che l'immobile di sua proprietà sito in Indirizzo_3 (all'epoca degli accertamenti sede legale dell'Associazione) fosse direttamente utilizzato da esso ente per gli scopi istituzionali di formazione culturale ed assistenza, destinato all'esercizio di attività di religione e di culto, nonché adibito a centro di prima accoglienza e di ospitalità a
Roma per gli associati non italiani giunti in visita nella CA;
insisteva, in via principale, nell'affermazione del suo diritto soggettivo all'esenzione dal pagamento dell'IMU e della TASI.
In sede di motivi di ricorso l'Ricorrente_1 eccepiva, quindi, la violazione del principio del contraddittorio preventivo, la decadenza della potestà di accertamento dell'IMU e della TASI per l'annualità 2018 da parte dell'ente impositore, nonchè il vizio di motivazione degli atti impugnati, non essendo state indicate le ragioni di fatto e di diritto che avevano portato Roma CA a ritenere non spettante l'invocata esenzione, pure in presenza dei relativi requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa di settore ex art. 7, co.1, lett.
i) del d.lgs. n. 504/1992; a conforto della domanda principale la ricorrente menzionava anche i precedenti giudiziari, per essa favorevoli, resi da questa Corte di primo grado nell'ambito dello stesso contenzioso con
Roma CA (v. sentenza n. 13544/22 per IMU- TASI del 2014/2015 e sentenza n. 5488/23 per IMU 2016).
Ancora: ferma restando la domanda principale (ampiamente esplicitata sotto il profilo soggettivo ed oggettivo) di annullamento integrale degli avvisi di accertamento impugnati, per diritto all'esenzione dal pagamento dell'IMU e della TASI, l'Associazione ricorrente eccepiva la inapplicabilità delle sanzioni amministrative - per obiettiva incertezza sulla portata della normativa esentiva in materia - e la non debenza degli interessi moratori;
in subordine chiedeva, quanto meno, l'applicabilità del cumulo giuridico ai sensi dell'art.12, comma
5 del d.lgs. n.472/1997 con conseguente riduzione e/o annullamento delle sanzioni irrogate;
in via istruttoria chiedeva l'ammissione di prova per testi, il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva Roma CA in data 23 dicembre 2025, criticando punto per punto le deduzioni avversarie e sollecitando il rigetto del ricorso con vittoria di spese;
in particolare l'Amministrazione capitolina - contestate le questioni procedurali sollevate da controparte (sulla mancanza del contraddittorio preventivo, sulla decadenza e sulla carenza di motivazione) - negava che vi fossero i presupposti per riconoscere all'Associazione l'invocato esonero dal pagamento dell'IMU e della TASI per le annualità interessate, nonché
i requisiti di legge per l'applicazione del cumulo giuridico alle sanzioni irrogate;
a sua volta anche Roma
CA allegava precedenti giudiziari per essa favorevoli nell'ambito del medesimo contenzioso (sentenza
CGT di primo grado di Roma n. 14490/22 in tema di TASI 2016 e sentenza della CGT di secondo grado del
Lazio n. 2548/2025 in tema di IMU 2016).
All'esito dell'udienza del 20 gennaio 2026, la Corte, in composizione collegiale, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in parte e va accolto, senza necessità di attività istruttoria, nei limiti sotto esposti.
***
Ciò premesso, passando all'esame dei singoli motivi di ricorso, il Collegio osserva quanto segue.
Con il primo motivo l'Ricorrente_1 ha denunziato la violazione del principio del contraddittorio preventivo, codificato dall'art. 6 bis della l. n. 212/2000, come introdotto dal d.lgs. n. 219/2023, ed, in particolare, il dedotto mancato invio, da parte di Roma CA, dello schema d'atto dell'accertamento nella fase precontenziosa, con conseguente impossibilità ad interloquire nella fase endoprocedimentale.
La censura non coglie nel segno.
Per i tributi non armonizzati (quali IMU, ICI, TASI) non esiste per i Comuni un obbligo generalizzato al contraddittorio preventivo, a meno che una specifica norma non lo preveda (non è questo il caso).
In senso conforme sulla non obbligatorietà del contraddittorio preventivo in materia di IMU (e di TASI), si richiamano Cass. SSUU 24823/2015, Cass. 26579/2018, Cass. 26886/2021 alle quali pronunzie il Collegio ritiene di doversi adeguare, senza ulteriori indagini o spiegazioni.
Alla stregua di quanto sopra esposto il primo motivo non può che essere rigettato.
***
Con il secondo motivo la parte ricorrente ha, quindi, eccepito la illegittimità degli avvisi di accertamento, in materia di IMU e TASI , emessi per l'anno 2018, per intervenuta decadenza quinquennale dell'ente impositore capitolino dall'azione di accertamento (arg. ex art.1, comma 161 della legge n. 296/2006) essendo in presenza di una contestata dichiarazione infedele e non già di un omesso versamento dell'imposta.
Ed, invero, in base al dato testuale del citato art.1, comma 161 della legge n. 296/2006 (“gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”) ai fini della individuazione del dies a quo del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento da parte degli enti locali, occorre distinguere l'ipotesi di omesso versamento dell'imposta (in relazione alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui il tributo deve essere pagato) da quella di omessa e/o infedele dichiarazione (di cui qui si discute ed in ordine alla quale deve essere fatto riferimento al termine entro cui deve essere presentata la dichiarazione).
Sul punto v. Cass. 352/2021.
Ciò premesso, a dire dell'Associazione ricorrente, essendo, nella fattispecie, in presenza di una infedele dichiarazione, Roma CA avrebbe dovuto notificare gli avvisi di accertamento in materia di IMU e di
TASI per l'esercizio 2018 entro il 31 dicembre 2023 (p. 15 del ricorso) mentre in concreto la notifica era stata eseguita fuori termine il 5 dicembre 2024.
Il ragionamento della ricorrente non è condivisibile.
All'uopo, nell'ipotesi di infedele dichiarazione, il primo dei cinque anni previsti dall'art. 1, co. 161 cit. coincide con il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, atteso che il termine di presentazione della dichiarazione viene a scadere l'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Pertanto, in base alla normativa di settore, nel caso in cui il ricorrente abbia presentato un dichiarazione infedele, per individuare il dies a quo, occorre fare riferimento al termine entro cui avrebbe dovuto presentarla e che nel caso dell'annualità 2018 era quello del 30 giugno 2019.
Sicchè, se quest'ultimo era il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU, l'Amministrazione capitolina poteva notificare gli avvisi di accertamento per infedele dichiarazione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data del 30 giugno 2024.
Nella fattispecie, anche a non volere considerare la sospensione dei termini per il periodo di emergenza
COVID, la notifica degli avvisi di accertamento per l'anno 2018, avvenuta in data 5 dicembre 2024, è stata, quindi, del tutto tempestiva rispetto ai termini decadenziali perentori, previsti dall'art. 1, co.161, l. n. 504/1992.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte anche il secondo motivo di opposizione deve essere respinto.
***
Passando all'esame del terzo complesso motivo di ricorso, occorre preliminarmente dare atto che non sussiste il dedotto difetto di motivazione dell'atto impugnato, avendo la contribuente ben compreso, contestandole ampiamente e diffusamente, le determinazioni di merito dell'ente impositore.
Ed, invero, dall'esame del contenuto-standard dei singoli avvisi di accertamento è agevole rilevare come il
Comune - garantendo la provocatio ad opponendum di controparte e lungi dal proporre una motivazione di fatto inesistente (p. 19 del ricorso) - abbia esplicitato i presupposti della pretesa impositiva, richiamando la normativa primaria e secondaria di settore, gli estremi catastali necessari all'identificazione degli immobili,
i criteri di liquidazione dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi, le informazioni procedurali di base per l'eventuale ricorso.
Sulla questione della mancata motivazione del diniego dell'esenzione nella fase precontenziosa, sollevata dalla ricorrente, l'Amministrazione capitolina – con identica motivazione per tutti gli avvisi di accertamento in esame – si è effettivamente limitata ad affermare la carenza di requisiti per fruire dell'invocata agevolazione, con esclusivo riferimento agli immobili della contribuente siti in Indirizzo_1 ed in Indirizzo_2
, nulla dicendo sugli altri cespiti di proprietà dell'Associazione, ubicati, rispettivamente, in Indirizzo_3
e n.Indirizzo_5 ed in Indirizzo_4. Più esattamente, sul punto, Roma CA, in sede di avvisi di accertamento, si è così espressa “gli immobili siti in Indirizzo_1 e in Indirizzo_2 sono stati dichiarati esenti da IMU/TASI in quanto gli stessi sono destinati allo svolgimento di attività meritorie ex art. 7, comma 1, lett. i d.lgs. n.504/1992.
Tuttavia l'esenzione non può essere riconosciuta in quanto non vi è prova che gli stessi vengano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività di religione o di culto come previsto dalla normativa”.
Si è, quindi, in presenza di una motivazione sintetica ma sufficiente, in base alla quale l'Amministrazione capitolina, negando formalmente la sussistenza di ogni ipotesi di esenzione per gli immobili di Indirizzo_1
e di Indirizzo_2, ha formulato la richiesta di pagamento dell'IMU e della TASI, per tutti i cespiti di proprietà dell'Associazione, anche per quelli non espressamente menzionati, in relazione alle annualità 2018, 2019 e 2020.
Stando così le cose, non vi era l'obbligo di una motivazione "rafforzata" da parte del Comune – come sostenuto dall'Associazione ricorrente - per spiegare le ragioni del mancato riconoscimento dell'invocata esenzione dal pagamento di IMU e TASI, essendo sufficiente, a giudizio della Corte, la delibazione sommaria sul diniego dell'agevolazione, contenuta nei singoli avvisi di accertamento dell'ente impositore e rimanendo onere probatorio inderogabile del contribuente quello di provare l'esistenza del relativo diritto in giudizio
( Cass. 1694/2018).
Il sub-motivo di impugnazione, relativo alla carenza di motivazione rafforzata degli avvisi di accertamento, deve, quindi, essere disatteso.
Sempre con il terzo complesso motivo è stato, poi, dedotto da parte della contribuente, l'omesso riconoscimento dei requisiti dell'esenzione dal pagamento dell'IMU e della TASI, ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992.
In specie la ricorrente ha sostenuto che tutti gli immobili accertati erano stati direttamente utilizzati per i fini istituzionali dell'Associazione e, più precisamente, negli immobili di Indirizzo_3 era ubicata la sede legale e degli organi di rappresentanza dell'Associazione medesima e vi si trovava un centro di accoglienza per i membri non italiani dell'Ricorrente_1 di passaggio per Roma;
quanto agli immobili di Indirizzo_1 in essi era collocato l'archivio storico dell'Associazione e vi si trovavano anche gli alloggi per i membri associati più anziani;
infine, quanto al cespite di Indirizzo_5, questo era una pertinenza dell'immobile di Indirizzo_1 ed in esso l'Associazione riponeva tutte le attrezzature utilizzate e strumentali all'esercizio delle proprie attività; nulla si è, invece, osservato sull'immobile di Indirizzo_4.
Tanto detto, prima di ogni altra considerazione, va ricordato che per l'accoglimento della domanda di esenzione dal pagamento delle imposte, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992, è necessario che ricorrano contemporaneamente un requisito di carattere soggettivo (questo in concreto sussistente, stante la natura non commerciale dell'Associazione, in assenza di prova di attività vocate al profitto ed alla produzione di reddito all'interno dell'immobile) ed un requisito di natura oggettiva, in base al quale gli immobili utilizzati debbano essere destinati “esclusivamente” allo svolgimento di attività tassativamente elencate dalla norma e non aventi natura esclusivamente commerciale, con utilizzazione immediata e diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore.
Nella fattispecie, una volta dato atto della incontestata sussistenza del requisito soggettivo, si deve, quindi, dibattere unicamente della configurabilità o no dell'elemento oggettivo richiesto per l'esenzione, occorrendo verificare se gli immobili di proprietà dell'Associazione, nei periodi in questione, siano stati esclusivamente impiegati per lo svolgimento di attività specificatamente individuate e fermo restando che l'esenzione non si applica integralmente quando anche solo una parte dell'immobile sia destinata ad attività (ad esempio, amministrative, organizzative ecc.) collaterali rispetto a quelle direttamente istituzionali.
Ne deriva che, ai fini del riconoscimento del godimento del beneficio dell'esenzione dall'IMU e dalla TASI, occorre verificare nel presente giudizio il fatto che gli immobili accertati siano stati direttamente utilizzati dall'ente non commerciale (rectius, dall'Associazione) per l'esercizio di attività ritenute meritevoli sul piano sociale, etico, scientifico o religioso.
Come detto, Roma CA ha accertato, in proposito, una maggiore imposta IMU (2018, 2019 e 2020) e TASI (2019 e 2020) per gli immobili dell'Associazione, ubicati, rispettivamente, in Indirizzo_3, in Indirizzo_1, in Indirizzo_2 e (per una piccola quota di annualità dell'IMU 2020) in Indirizzo_4.
Ciò posto, passando all'esame delle attività svolte dall'Associazione nei singoli immobili di proprietà, la Corte osserva quanto segue, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 7, comma 1, lett.
i) del d.lgs. n. 504/1992 ed invocata dalla contribuente.
Iniziando dall'immobile di Indirizzo_3, inserito in un contesto di particolare rilevanza storico- artistico, giova subito ricordare che esso - nelle annualità oggetto di accertamento (dal 2018 al 2020) – era destinato a sede legale dell'Associazione ed alle attività amministrative degli organi sociali di gestione e di rappresentanza ad essa funzionalmente collegate.
Per la ricorrente l'immobile era, inoltre, utilizzato “…ad esclusivo appannaggio della missione di solidarietà, promozione di messaggio evangelico ed interculturalità…fini precipui dell'Associazione” (p. 32 del ricorso) costituendo anche un centro di accoglienza con l'uso gratuito “di modestissime stanze”, quali alloggi sociali, per i membri non italiani dell'Ricorrente_1 di passaggio a Roma (ibidem, p.33).
Sulla scorta di tali elementi (per i quali era richiesta anche l'ammissione di prova testimoniale, a norma del novellato art.7, comma 4, del d.lgs n. 546/1992, per dimostrare la effettiva fruizione, da parte degli ospiti, degli alloggi messi a disposizione a titolo gratuito dall'Associazione) la ricorrente ha sostenuto che l'immobile di Indirizzo_3 non dovesse essere assoggettato all'IMU (ed alla TASI) trattandosi di cespite esonerato dal pagamento dell'imposta.
Le argomentazioni della ricorrente non sono persuasive.
Ed, in verità, per i locali di Indirizzo_3 -in cui si svolgevano, negli anni in questione, le attività amministrative degli organi statutari dell'Associazione (Assemblea, Consiglio direttivo, Presidente, collegio dei revisori dei conti) - la Corte condivide quanto assunto dal MEF con Risoluzione del 25 giugno 1994 , prot. n. 1242 e richiamato nelle controdeduzioni di Roma CA (pp. 19/20), secondo cui “non possono farsi rientrare, nell'ambito di applicazione della norma esonerativa, gli uffici, siano essi amministrativi che tecnici, atteso che per essi non sussiste il rapporto di stretta immanenza, con lo svolgimento delle attività tassativamente indicate nell'art.7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992”.
In ordine, poi, alle attività ricettive - per l'occasionale attività di ospitalità ed accoglienza di persone di passaggio a Roma (insegnanti, ex-insegnanti e membri stranieri del sodalizio) nei locali dell'immobile di Indirizzo_3 – la Corte non ritiene che la variegata documentazione prodotta da parte ricorrente (fotografie, dichiarazioni rese da soggetti terzi ospiti della struttura, elenco delle conferenze svolte, documentazione statuaria, verbali di assemblea ecc.) sia idonea a comprovare lo svolgimento effettivo ed esclusivo di una qualche attività riconducibile alla previsione dell'art.16 lett. a) della legge n. 222/1985 di svolgimento di attività di religione e di culto.
L'attività tecnico-amministrativa e di ufficio svolta dall'Associazione all'interno della sede di Indirizzo_3
doveva considerarsi assolutamente prevalente e principale e le occasionali prestazioni ricettive di miniforesteria gratuita, erogate a singoli associati (tutti soggetti laici) di passaggio per Roma, non sembrano integrare, qualitativamente e quantitativamente, gli estremi di attività di formazione del clero e dei religiosi richiesti dall'art. 16, lett. a) della legge n. 222/1985 e/o lo svolgimento esclusivo di attività ricettive da parte di enti non commerciali ex art. 87 DPR 917/1986, ai fini dell'esenzione IMU e TASI del cespite immobiliare in questione. L'immobile di Indirizzo_3, per la sua primaria destinazione ammistrativa e per la sua utilizzazione prevalente, è, quindi soggetto all'integrale pagamento dell'IMU e della TASI.
Sorte analoga deve subire il cespite di Indirizzo_2 che - per ammissione della stessa ricorrente (p.39 del ricorso) - risulta essere un mero locale, adibito a deposito di attrezzature e cartelloni e, come tale, non riconducibile ad ipotesi di esenzione dell'immobile dal pagamento dell'IMU e della TASI, in difetto di prova del vincolo pertinenziale con immobile esente e che doveva essere offerta dall'Associazione.
Quest'ultima si è, infatti, limitata apoditticamente a sostenere che l'immobile di Indirizzo_2 non dovesse essere assoggettato ad IMU e TASI, trattandosi di pertinenza dell'immobile di Indirizzo_1 Società_1
) senza però nulla allegare o dimostrare al riguardo.
L'esenzione per tale bene immobile deve, quindi, essere esclusa: si è, infatti, in presenza di un locale adibito a deposito, staccato e separato dalle altre unità immobiliari di proprietà dell'Associazione, e che, in assenza di prova della pertinenzialità e/o della sua strumentalità funzionale rispetto ad un cespite esente, deve ritenersi soggetto al pagamento dell'IMU e della TASI.
Discorso diverso - favorevole per la contribuente - deve, invece, essere fatto per il compendio immobiliare di Indirizzo_1 (composto dai Daticatastali_1, Daticatastali_2, Daticatastali_3, Daticatastali_9) che appare obiettivamente ed intrinsecamente destinato allo svolgimento di attività meritorie ex art.7, comma 1, lett.i) del d.lgs. n. 504/1992 e che deve essere dichiarato esente dal pagamento di IMU e TASI, come richiesto dall'interessata.
Innanzi tutto, nella particella Daticatastali_5, cui corrisponde il seminterrato dell'immobile, è collocato l'archivio storico dell'Associazione, ripieno di scaffali e di libri;
in tali locali non si svolge alcuna attività commerciale e -tramite la biblioteca dell'archivio ed i relativi studi degli associati e di soggetti estranei autorizzati - l'Ricorrente_1 promuove la diffusione del messaggio cristiano del sacerdote fondatore Nominativo_1
, assassinato durante la guerra civile spagnola Data_2).
Tale porzione immobiliare è sicuramente destinata allo svolgimento di attività meritorie ex art. 7, co.1, lett.
i) del d.lgs. n. 504/1992 e, come tale, deve ritenersi esente dal pagamento dell'IMU e della TASI per le annualità in questione.
Nella particella Daticatastali_3, corrispondente al piano terzo dello stabile, sono, poi, situati gli uffici di Postulazione generale per la beatificazione- canonizzazione di membri dell'Ricorrente_1, in linea con la promozione delle finalità religiose e di culto dell'Associazione medesima e con conseguente riconoscimento del diritto all'agevolazione fiscale di cui trattasi in capo all'odierna ricorrente.
In tutti gli altri subalterni, oggetto di accertamento e riferiti all'immobile in esame, sono stati previsti alloggi di permanenza continuativa per gli associati più anziani e per il personale docente, come documentato dalla fotografie dei locali in atti e dalle dichiarazioni rese dalle persone ospitate (e per le quali si è chiesta la conferma testimoniale).
Per tale attività ricettiva di ospitalità stabile e di accoglienza svolta dall'Associazione, in un ambito istituzionale rigorosamente non commerciale (qualità e natura, queste ultime, non contestate dall'ente impositore) la
Corte ritiene che, nel quadro dell'univoco e preciso contesto indiziario offerto documentalmente da parte ricorrente, sussistano gli estremi dell'esenzione invocata ex art. 7, co.1, lett.a. del d.lgs. n. 504/1992 da quest'ultima.
Soccorre al riguardo Cass. 17905/2024 secondo cui “le attività assistenziali e ricettiva possono determinare, al pari di quelle di religione o di culto, l'esenzione ICI/IMU, in base all'invocato art. 7, comma primo, lett.i)
D.lgs n. 504/1992…spettante ad un ente ecclesiastico in relazione ad un immobile destinato ad abitazione di membri della propria comunità religiosa, con modalità assimilabili all'abitazione di un'unità immobiliare da parte del proprietario e dei suoi familiari” e ciò in quanto tale destinazione ha comportato “…lo svolgimento di un'attività non commerciale ma diretta alla formazione del clero e dei religiosi …e da intendersi riferita all'ospitalità ed accoglienza di persone in genere, non necessariamente terze ed estranee all'ente proprietario”.
Stando così le cose, gli avvisi di accertamento in questione devono essere annullati nella parte relativa al cespite immobiliare di Indirizzo_1, di proprietà dell'Associazione, per la riconosciuta sussistenza dei presupposti (di finalità non commerciale e di ricettività residenziale- abitativa gratuita per i laici associati) per l'esenzione dal pagamento dell'IMU e della TASI per le annualità in esame.
Infatti, è configurabile sia il requisito soggettivo (natura non commerciale dell'ente, in assenza di prova di attività vocate al profitto ed alla produzione di reddito all'interno dell'immobile) che quello oggettivo
(destinazione dell'immobile a luogo di attuazione del proprio intento di religione e di cultura, oltreché a residenza abitativa della comunità dei soggetti laici associati ivi alloggiati, a fini di catechesi, studio e vita in comune).
Rimane da esaminare l'immobile di Indirizzo_4 per il quale l'Associazione non ha formulato alcuna richiesta di esenzione e per cui, dunque, non occorre spendere altre parole.
In conclusione, in parziale accoglimento del terzo motivo di ricorso, gli avvisi di accertamenti in esame qui impugnati, con riferimento a tutte le annualità considerate, devono essere annullati in parte, riconoscendo l'esenzione solo per il cespite di Indirizzo_1, con conferma - per il restante compendio immobiliare di proprietà dell'Associazione - delle maggiori imposte evase, oltre a sanzioni aggiornate ed interessi da ricalcolare da parte di Roma CA.
***
Con il quarto complesso motivo di ricorso l'Associazione ha, infine, eccepito in via principale la illegittimità ed inapplicabilità delle sanzioni amministrative, con contestuale non debenza degli interessi moratori e, in subordine, nel caso di riconosciuta irrogazione delle sanzioni, l'applicabilità del cumulo giuridico e della continuazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del d.lgs. n. 472/1997.
Ciò detto, con riferimento alla richiesta principale di inapplicabilità delle sanzioni, l'Associazione ha genericamente negato la sussistenza di profili di colpevolezza ex art. 5 d.lgs. n. 472/1997 ed, al contempo, ha invocato, a titolo di causa di non punibilità, le condizioni di obiettiva incertezza normativa sulla portata della norma esentiva, per chiedere la disapplicazione delle sanzioni medesime (arg. ex artt. 10, comma 3,
Statuto del contribuente, 8 d.lgs. n. 546/1992 e 6, comma 2, dlgs n. 472/1997).
La censura non coglie nel segno
La contribuente non ha, infatti, allegato cause di giustificazione e/o scriminanti atte ad escludere la colpevolezza, limitandosi solo a dedurre l'assoluta genericità della locuzione normativa riguardante la
“natura non commerciale” delle attività meritorie di cui all'art. 7, co.1, lett. a) del d.lgs. n. 504/1992, ma senza indicare fatti concreti, indicatori di confusione normativa e di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme esentive alle quali la pretesa violazione si riferisce (in termini, v.
Cass. 25689/2016).
Se tali sono le risultanze processuali, in difetto di prova di condizioni di non punibilità e di obiettiva incertezza sulla normativa da applicare, le sanzioni (nella misura del 50% del maggiore tributo evaso ed accertato) devono essere comminate al pari degli interessi, previsti per legge.
Passando, poi, all'esame della richiesta subordinata della ricorrente di applicazione del cumulo giuridico, anzichè materiale, al carico sanzionatorio irrogato, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del d.lgs. n. 472/1997 (= sanzione base aumentata dalla metà al triplo in caso di violazioni della stessa indole) il Collegio osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha sostenuto, in particolare, che Roma CA avrebbe dovuto applicare alle sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento emessi per le stesse imposte, per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'istituto della c.d. continuazione e ciò in virtù del fatto che l'Associazione era stata raggiunta da ulteriori avvisi di accertamento (elencati a pp.41/42 del ricorso) con i quali era stato contestato da parte del Comune
l'insufficiente versamento dell'IMU e della TASI per le annualità comprese tra il 2014 ed il 2017.
In altre parole, secondo la prospettazione di parte ricorrente, il Comune avrebbe dovuto comminare all'Associazione un'unica sanzione, determinata secondo la regola giuridica ed i criteri previsti ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, per ciascuna annualità oggetto di contestazione, trattandosi di violazioni della stessa indole.
La doglianza non è accoglibile.
Nella fattispecie si discute, invero, di violazioni sostanziali relative a più periodi di imposta e non già delle violazioni formali della stessa indole, previste dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 472/1997 e per cui è prevista la continuazione ex art. 12, comma 2, d.lgs. cit.
In buona sostanza l'insufficiente versamento dell'IMU e della TASI, imputato all'Associazione, riguarda una imposta già in precedenza liquidata ed in parte evasa dalla contribuente, con la conseguenza che ogni sanzione è autonoma ed avulsa dalle altre e debba essere irrogata, per così dire, automaticamente, per ciascuna annualità interessata.
Del tutto correttamente Roma CA ha, quindi, ritenuto non applicabile il criterio del cumulo giuridico al caso di specie, riguardante l'insufficiente versamento dell'IMU e della TASI per il triennio 2018/2020, stante la natura automatica delle sanzioni in concreto irrogate all'Ricorrente_1.
Ma vi è di più: in subiecta materia soccorre Cass. 10631/2024 secondo cui la violazione degli obblighi di versamento (da infedele dichiarazione come nel caso di specie) non rientra nel campo di applicazione del cumulo giuridico e ciò in quanto “le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo ed omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dall'art.12, comma 2 del d.lgs. n.472 del 1997 perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del
1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun pagamento”.
In realtà, contrariamente a quanto argomentato da parte ricorrente, nella fattispecie trova applicazione non già l'art. 12, comma 2, ma l'art. 13, del d.lgs. n. 546/1992 che impone, nel caso di parziale versamento dell'imposta, l'irrogazione di una sanzione autonoma per ciascuna singola annualità, non essendo previsto in tale ipotesi il cumulo giuridico.
Di tale interpretazione del regime normativo, applicabile al presente contenzioso, si rinviene conferma e riscontro in Cass. 5744/2021, menzionata da parte resistente, secondo cui “..l'art. 12 cit. trova espressa applicazione ai soli casi di violazione che attiene alla determinazione dell'imponibile o alla liquidazione, di contro, nel caso di omesso pagamento, l'imposta è già liquidata, tant'è che l'art. 13 cit. disciplina un diverso criterio di determinazione della sanzione valido per ciascun omesso versamento di imposta, come tale incompatibile con il cumulo giuridico previsto dal D.lgs. n. 472, art.12”
Resta, quindi, inteso che, nella fattispecie, alle sanzioni, irrogate nei singoli avvisi di accertamento, si applica il cumulo materiale e non il cumulo giuridico.
Alla luce di quanto sopra esposto, il quarto complesso motivo va rigettato in toto. ***
In conclusione il ricorso deve essere accolto in parte, nei limiti sopra indicati in motivazione.
L'ente impositore capitolino è tenuto ad emettere a carico dell'Associazione ricorrente nuovi avvisi di accertamento in rettifica IMU (per gli anni 2018, 2019 e 2020) e TASI (per gli anni 2019 e 2020) limitando le maggiori imposte dovute - oltre a sanzioni aggiornate (nella misura del 50% del maggiore tributo evaso ed accertato) e ad interessi - agli immobili di Indirizzo_3, Indirizzo_2 e Indirizzo_4.
La parziale reciproca soccombenza ed il contrasto di giurisprudenza nelle decisioni di merito rese, nell'ambito del medesimo contenzioso, per precedenti annualità IMU e TASI, giustificano la integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso in parte, come da motivazione, limitatamente all'immobile di Indirizzo_1, Roma;
2) spese compensate.
Roma 20 gennaio 2026 Il Presidente relatore dott. Corrado Maffei
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente e Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5403/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1354 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1355 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1356 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 631 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 632 TASI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con unico ricorso, ritualmente notificato in data 3 febbraio 2025 a Roma CA, l'Ricorrente_1
(Ricorrente_1 , fondata nel Data_1 dal sacerdote spagnolo, poi santificato, Nominativo_1) operante senza fini di lucro e dotata di personalità giuridica, canonica e statuale, ha impugnato, innanzi a questa Corte- chiedendone l'integrale annullamento con il contestuale riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento delle imposte richieste, ovvero, in subordine,
l'annullamento e/o la rideterminazione delle sanzioni con applicazione del cumulo giuridico- gli avvisi di accertamento esecutivi in rettifica n. 1354, n. 1355, n.1356, n. 631, n.632, tutti notificati in data 5 dicembre
2024, con i quali Roma CA aveva rideterminato l'imponibile , rispettivamente, ai fini IMU per gli esercizi di imposta 2018,2019 e 2020 e ai fini della TASI per le annualità 2019 e 2020, con riferimento ai seguenti immobili:
1)Indirizzo_1, P.1 Daticatastali_1 rendita 1,545,50);
2)Indirizzo_1, P.2 Daticatastali_2, rendita 1751,57);
3)Indirizzo_1, P.3 (Daticatastali_3, rendita 881,20);
4)Indirizzo_1,P.T. (daticatastali_4, rendita 1.751,57);
5)Indirizzo_1, P.S1 (Daticatastali_5, rendita 1.409,93);
6) Indirizzo_2, P.T. (Daticatastali_6, rendita 209,54);
7)Indirizzo_3, P.T., int.2 Daticatastali_7, rendita 5.487,87);
8)Indirizzo_3 (Daticatastali_8, rendita 17.849,14);
9) Indirizzo_3 (Daticatastali_9, rendita 14.156,22);
10) Indirizzo_3 (Daticatastali_10, rendita 3.579,05);
11) Indirizzo_3, P. S1, int.1 ( Daticatastali_11, rendita 5.487,87);
12) Indirizzo_3, P.T. (daticatastali_12, rendita 244,84).
Per la sola annualità del 2020, a partire dal 7 luglio, Roma CA sottoponeva ad accertamento, ai fini IMU, anche il tredicesimo immobile , sito in Indirizzo_4, SC. AP1, int.1 Daticatastali_13, rendita 1.992,88).
Per l'effetto, tenendo conto del quantum spontaneamente versato dalla contribuente, Roma CA accertava, a carico dell'Associazione, con gli avvisi in rettifica n. 1354, n.1355 e n.1356, rispettivamente:
- l'insufficiente versamento dell'IMU per l'annualità 2018, con differenza di maggiore imposta dovuta, pari ad € 38.153,99, con la ulteriore maggiorazione per infedele dichiarazione, pari ad € 19.077,00 per sanzioni amministrative e ad € 3.600,27 per interessi;
- l'insufficiente versamento dell'IMU per l'annualità 2019, con differenza di maggiore imposta dovuta, pari ad € 38.152,99, con la ulteriore maggiorazione per infedele dichiarazione, pari ad € 19.076,50 per sanzioni amministrative e ad € 3.350,66 per interessi;
- l'insufficiente versamento dell'IMU per l'annualità 2020, con differenza di maggiore imposta dovuta, pari ad € 41.033,21, con la ulteriore maggiorazione per infedele dichiarazione, pari ad € 20.516,61 per sanzioni amministrative e ad € 3.493,48 per interessi;
Analogamente, con gli avvisi di accertamento n. 631 e n. 632, tenendo conto del quantum spontaneamente versato dalla contribuente, Roma CA accertava a carico dell'Associazione una maggiore TASI, rispettivamente:
-per l'anno 2018 per un importo pari ad euro 2.879,66, oltre a sanzioni per euro 1.439,83 ed interessi per euro 271,73;
-per l'anno 2019 per un importo pari ad euro 2.879,66, oltre a sanzioni per euro 1.439,83 ed interessi per euro 252,89.
Tutto ciò premesso, l'Associazione ricorrente lamentava che in detti avvisi di accertamento l'ente impositore avesse inopinatamente inserito anche il valore di tutti i fabbricati esenti dal pagamento delle relative imposte, ai sensi dell'art. 7, co.1, lett. i) del decreto legislativo n.201/2011, in quanto destinati all'esercizio di attività istituzionali non commerciali;
si doleva, inoltre, del fatto che il Comune di Roma, sia ai fini IMU che ai fini
TASI- nonostante che nella parte motiva degli avvisi di accertamento avesse affermato (sia pure in termini apodittici) la insussistenza dei requisiti dell'agevolazione solo per gli immobili di Indirizzo_1 e di Indirizzo_2 – avesse, poi, provveduto al recupero delle imposte asseritamente spettanti, con riferimento a tutti gli immobili oggetto di accertamento, ivi compresi quelli esenti di Indirizzo_3.
Segnatamente, l'Ricorrente_1 riferiva di avere natura di ente privato non commerciale e senza fini di lucro;
rivendicava la propria qualificazione di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, risultando regolarmente iscritto al n. 22/1999 del Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di
Roma; ribadiva, inoltre, di non avere per legge, come oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali quanto, piuttosto, il perseguimento di fini religiosi, di cultura, di educazione, di promozione e di partecipazione alla missione evangelizzatrice della Chiesa cattolica;
sottolineava il fatto che l'immobile di sua proprietà sito in Indirizzo_3 (all'epoca degli accertamenti sede legale dell'Associazione) fosse direttamente utilizzato da esso ente per gli scopi istituzionali di formazione culturale ed assistenza, destinato all'esercizio di attività di religione e di culto, nonché adibito a centro di prima accoglienza e di ospitalità a
Roma per gli associati non italiani giunti in visita nella CA;
insisteva, in via principale, nell'affermazione del suo diritto soggettivo all'esenzione dal pagamento dell'IMU e della TASI.
In sede di motivi di ricorso l'Ricorrente_1 eccepiva, quindi, la violazione del principio del contraddittorio preventivo, la decadenza della potestà di accertamento dell'IMU e della TASI per l'annualità 2018 da parte dell'ente impositore, nonchè il vizio di motivazione degli atti impugnati, non essendo state indicate le ragioni di fatto e di diritto che avevano portato Roma CA a ritenere non spettante l'invocata esenzione, pure in presenza dei relativi requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa di settore ex art. 7, co.1, lett.
i) del d.lgs. n. 504/1992; a conforto della domanda principale la ricorrente menzionava anche i precedenti giudiziari, per essa favorevoli, resi da questa Corte di primo grado nell'ambito dello stesso contenzioso con
Roma CA (v. sentenza n. 13544/22 per IMU- TASI del 2014/2015 e sentenza n. 5488/23 per IMU 2016).
Ancora: ferma restando la domanda principale (ampiamente esplicitata sotto il profilo soggettivo ed oggettivo) di annullamento integrale degli avvisi di accertamento impugnati, per diritto all'esenzione dal pagamento dell'IMU e della TASI, l'Associazione ricorrente eccepiva la inapplicabilità delle sanzioni amministrative - per obiettiva incertezza sulla portata della normativa esentiva in materia - e la non debenza degli interessi moratori;
in subordine chiedeva, quanto meno, l'applicabilità del cumulo giuridico ai sensi dell'art.12, comma
5 del d.lgs. n.472/1997 con conseguente riduzione e/o annullamento delle sanzioni irrogate;
in via istruttoria chiedeva l'ammissione di prova per testi, il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva Roma CA in data 23 dicembre 2025, criticando punto per punto le deduzioni avversarie e sollecitando il rigetto del ricorso con vittoria di spese;
in particolare l'Amministrazione capitolina - contestate le questioni procedurali sollevate da controparte (sulla mancanza del contraddittorio preventivo, sulla decadenza e sulla carenza di motivazione) - negava che vi fossero i presupposti per riconoscere all'Associazione l'invocato esonero dal pagamento dell'IMU e della TASI per le annualità interessate, nonché
i requisiti di legge per l'applicazione del cumulo giuridico alle sanzioni irrogate;
a sua volta anche Roma
CA allegava precedenti giudiziari per essa favorevoli nell'ambito del medesimo contenzioso (sentenza
CGT di primo grado di Roma n. 14490/22 in tema di TASI 2016 e sentenza della CGT di secondo grado del
Lazio n. 2548/2025 in tema di IMU 2016).
All'esito dell'udienza del 20 gennaio 2026, la Corte, in composizione collegiale, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in parte e va accolto, senza necessità di attività istruttoria, nei limiti sotto esposti.
***
Ciò premesso, passando all'esame dei singoli motivi di ricorso, il Collegio osserva quanto segue.
Con il primo motivo l'Ricorrente_1 ha denunziato la violazione del principio del contraddittorio preventivo, codificato dall'art. 6 bis della l. n. 212/2000, come introdotto dal d.lgs. n. 219/2023, ed, in particolare, il dedotto mancato invio, da parte di Roma CA, dello schema d'atto dell'accertamento nella fase precontenziosa, con conseguente impossibilità ad interloquire nella fase endoprocedimentale.
La censura non coglie nel segno.
Per i tributi non armonizzati (quali IMU, ICI, TASI) non esiste per i Comuni un obbligo generalizzato al contraddittorio preventivo, a meno che una specifica norma non lo preveda (non è questo il caso).
In senso conforme sulla non obbligatorietà del contraddittorio preventivo in materia di IMU (e di TASI), si richiamano Cass. SSUU 24823/2015, Cass. 26579/2018, Cass. 26886/2021 alle quali pronunzie il Collegio ritiene di doversi adeguare, senza ulteriori indagini o spiegazioni.
Alla stregua di quanto sopra esposto il primo motivo non può che essere rigettato.
***
Con il secondo motivo la parte ricorrente ha, quindi, eccepito la illegittimità degli avvisi di accertamento, in materia di IMU e TASI , emessi per l'anno 2018, per intervenuta decadenza quinquennale dell'ente impositore capitolino dall'azione di accertamento (arg. ex art.1, comma 161 della legge n. 296/2006) essendo in presenza di una contestata dichiarazione infedele e non già di un omesso versamento dell'imposta.
Ed, invero, in base al dato testuale del citato art.1, comma 161 della legge n. 296/2006 (“gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”) ai fini della individuazione del dies a quo del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento da parte degli enti locali, occorre distinguere l'ipotesi di omesso versamento dell'imposta (in relazione alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui il tributo deve essere pagato) da quella di omessa e/o infedele dichiarazione (di cui qui si discute ed in ordine alla quale deve essere fatto riferimento al termine entro cui deve essere presentata la dichiarazione).
Sul punto v. Cass. 352/2021.
Ciò premesso, a dire dell'Associazione ricorrente, essendo, nella fattispecie, in presenza di una infedele dichiarazione, Roma CA avrebbe dovuto notificare gli avvisi di accertamento in materia di IMU e di
TASI per l'esercizio 2018 entro il 31 dicembre 2023 (p. 15 del ricorso) mentre in concreto la notifica era stata eseguita fuori termine il 5 dicembre 2024.
Il ragionamento della ricorrente non è condivisibile.
All'uopo, nell'ipotesi di infedele dichiarazione, il primo dei cinque anni previsti dall'art. 1, co. 161 cit. coincide con il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, atteso che il termine di presentazione della dichiarazione viene a scadere l'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Pertanto, in base alla normativa di settore, nel caso in cui il ricorrente abbia presentato un dichiarazione infedele, per individuare il dies a quo, occorre fare riferimento al termine entro cui avrebbe dovuto presentarla e che nel caso dell'annualità 2018 era quello del 30 giugno 2019.
Sicchè, se quest'ultimo era il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU, l'Amministrazione capitolina poteva notificare gli avvisi di accertamento per infedele dichiarazione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data del 30 giugno 2024.
Nella fattispecie, anche a non volere considerare la sospensione dei termini per il periodo di emergenza
COVID, la notifica degli avvisi di accertamento per l'anno 2018, avvenuta in data 5 dicembre 2024, è stata, quindi, del tutto tempestiva rispetto ai termini decadenziali perentori, previsti dall'art. 1, co.161, l. n. 504/1992.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte anche il secondo motivo di opposizione deve essere respinto.
***
Passando all'esame del terzo complesso motivo di ricorso, occorre preliminarmente dare atto che non sussiste il dedotto difetto di motivazione dell'atto impugnato, avendo la contribuente ben compreso, contestandole ampiamente e diffusamente, le determinazioni di merito dell'ente impositore.
Ed, invero, dall'esame del contenuto-standard dei singoli avvisi di accertamento è agevole rilevare come il
Comune - garantendo la provocatio ad opponendum di controparte e lungi dal proporre una motivazione di fatto inesistente (p. 19 del ricorso) - abbia esplicitato i presupposti della pretesa impositiva, richiamando la normativa primaria e secondaria di settore, gli estremi catastali necessari all'identificazione degli immobili,
i criteri di liquidazione dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi, le informazioni procedurali di base per l'eventuale ricorso.
Sulla questione della mancata motivazione del diniego dell'esenzione nella fase precontenziosa, sollevata dalla ricorrente, l'Amministrazione capitolina – con identica motivazione per tutti gli avvisi di accertamento in esame – si è effettivamente limitata ad affermare la carenza di requisiti per fruire dell'invocata agevolazione, con esclusivo riferimento agli immobili della contribuente siti in Indirizzo_1 ed in Indirizzo_2
, nulla dicendo sugli altri cespiti di proprietà dell'Associazione, ubicati, rispettivamente, in Indirizzo_3
e n.Indirizzo_5 ed in Indirizzo_4. Più esattamente, sul punto, Roma CA, in sede di avvisi di accertamento, si è così espressa “gli immobili siti in Indirizzo_1 e in Indirizzo_2 sono stati dichiarati esenti da IMU/TASI in quanto gli stessi sono destinati allo svolgimento di attività meritorie ex art. 7, comma 1, lett. i d.lgs. n.504/1992.
Tuttavia l'esenzione non può essere riconosciuta in quanto non vi è prova che gli stessi vengano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività di religione o di culto come previsto dalla normativa”.
Si è, quindi, in presenza di una motivazione sintetica ma sufficiente, in base alla quale l'Amministrazione capitolina, negando formalmente la sussistenza di ogni ipotesi di esenzione per gli immobili di Indirizzo_1
e di Indirizzo_2, ha formulato la richiesta di pagamento dell'IMU e della TASI, per tutti i cespiti di proprietà dell'Associazione, anche per quelli non espressamente menzionati, in relazione alle annualità 2018, 2019 e 2020.
Stando così le cose, non vi era l'obbligo di una motivazione "rafforzata" da parte del Comune – come sostenuto dall'Associazione ricorrente - per spiegare le ragioni del mancato riconoscimento dell'invocata esenzione dal pagamento di IMU e TASI, essendo sufficiente, a giudizio della Corte, la delibazione sommaria sul diniego dell'agevolazione, contenuta nei singoli avvisi di accertamento dell'ente impositore e rimanendo onere probatorio inderogabile del contribuente quello di provare l'esistenza del relativo diritto in giudizio
( Cass. 1694/2018).
Il sub-motivo di impugnazione, relativo alla carenza di motivazione rafforzata degli avvisi di accertamento, deve, quindi, essere disatteso.
Sempre con il terzo complesso motivo è stato, poi, dedotto da parte della contribuente, l'omesso riconoscimento dei requisiti dell'esenzione dal pagamento dell'IMU e della TASI, ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992.
In specie la ricorrente ha sostenuto che tutti gli immobili accertati erano stati direttamente utilizzati per i fini istituzionali dell'Associazione e, più precisamente, negli immobili di Indirizzo_3 era ubicata la sede legale e degli organi di rappresentanza dell'Associazione medesima e vi si trovava un centro di accoglienza per i membri non italiani dell'Ricorrente_1 di passaggio per Roma;
quanto agli immobili di Indirizzo_1 in essi era collocato l'archivio storico dell'Associazione e vi si trovavano anche gli alloggi per i membri associati più anziani;
infine, quanto al cespite di Indirizzo_5, questo era una pertinenza dell'immobile di Indirizzo_1 ed in esso l'Associazione riponeva tutte le attrezzature utilizzate e strumentali all'esercizio delle proprie attività; nulla si è, invece, osservato sull'immobile di Indirizzo_4.
Tanto detto, prima di ogni altra considerazione, va ricordato che per l'accoglimento della domanda di esenzione dal pagamento delle imposte, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992, è necessario che ricorrano contemporaneamente un requisito di carattere soggettivo (questo in concreto sussistente, stante la natura non commerciale dell'Associazione, in assenza di prova di attività vocate al profitto ed alla produzione di reddito all'interno dell'immobile) ed un requisito di natura oggettiva, in base al quale gli immobili utilizzati debbano essere destinati “esclusivamente” allo svolgimento di attività tassativamente elencate dalla norma e non aventi natura esclusivamente commerciale, con utilizzazione immediata e diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore.
Nella fattispecie, una volta dato atto della incontestata sussistenza del requisito soggettivo, si deve, quindi, dibattere unicamente della configurabilità o no dell'elemento oggettivo richiesto per l'esenzione, occorrendo verificare se gli immobili di proprietà dell'Associazione, nei periodi in questione, siano stati esclusivamente impiegati per lo svolgimento di attività specificatamente individuate e fermo restando che l'esenzione non si applica integralmente quando anche solo una parte dell'immobile sia destinata ad attività (ad esempio, amministrative, organizzative ecc.) collaterali rispetto a quelle direttamente istituzionali.
Ne deriva che, ai fini del riconoscimento del godimento del beneficio dell'esenzione dall'IMU e dalla TASI, occorre verificare nel presente giudizio il fatto che gli immobili accertati siano stati direttamente utilizzati dall'ente non commerciale (rectius, dall'Associazione) per l'esercizio di attività ritenute meritevoli sul piano sociale, etico, scientifico o religioso.
Come detto, Roma CA ha accertato, in proposito, una maggiore imposta IMU (2018, 2019 e 2020) e TASI (2019 e 2020) per gli immobili dell'Associazione, ubicati, rispettivamente, in Indirizzo_3, in Indirizzo_1, in Indirizzo_2 e (per una piccola quota di annualità dell'IMU 2020) in Indirizzo_4.
Ciò posto, passando all'esame delle attività svolte dall'Associazione nei singoli immobili di proprietà, la Corte osserva quanto segue, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 7, comma 1, lett.
i) del d.lgs. n. 504/1992 ed invocata dalla contribuente.
Iniziando dall'immobile di Indirizzo_3, inserito in un contesto di particolare rilevanza storico- artistico, giova subito ricordare che esso - nelle annualità oggetto di accertamento (dal 2018 al 2020) – era destinato a sede legale dell'Associazione ed alle attività amministrative degli organi sociali di gestione e di rappresentanza ad essa funzionalmente collegate.
Per la ricorrente l'immobile era, inoltre, utilizzato “…ad esclusivo appannaggio della missione di solidarietà, promozione di messaggio evangelico ed interculturalità…fini precipui dell'Associazione” (p. 32 del ricorso) costituendo anche un centro di accoglienza con l'uso gratuito “di modestissime stanze”, quali alloggi sociali, per i membri non italiani dell'Ricorrente_1 di passaggio a Roma (ibidem, p.33).
Sulla scorta di tali elementi (per i quali era richiesta anche l'ammissione di prova testimoniale, a norma del novellato art.7, comma 4, del d.lgs n. 546/1992, per dimostrare la effettiva fruizione, da parte degli ospiti, degli alloggi messi a disposizione a titolo gratuito dall'Associazione) la ricorrente ha sostenuto che l'immobile di Indirizzo_3 non dovesse essere assoggettato all'IMU (ed alla TASI) trattandosi di cespite esonerato dal pagamento dell'imposta.
Le argomentazioni della ricorrente non sono persuasive.
Ed, in verità, per i locali di Indirizzo_3 -in cui si svolgevano, negli anni in questione, le attività amministrative degli organi statutari dell'Associazione (Assemblea, Consiglio direttivo, Presidente, collegio dei revisori dei conti) - la Corte condivide quanto assunto dal MEF con Risoluzione del 25 giugno 1994 , prot. n. 1242 e richiamato nelle controdeduzioni di Roma CA (pp. 19/20), secondo cui “non possono farsi rientrare, nell'ambito di applicazione della norma esonerativa, gli uffici, siano essi amministrativi che tecnici, atteso che per essi non sussiste il rapporto di stretta immanenza, con lo svolgimento delle attività tassativamente indicate nell'art.7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992”.
In ordine, poi, alle attività ricettive - per l'occasionale attività di ospitalità ed accoglienza di persone di passaggio a Roma (insegnanti, ex-insegnanti e membri stranieri del sodalizio) nei locali dell'immobile di Indirizzo_3 – la Corte non ritiene che la variegata documentazione prodotta da parte ricorrente (fotografie, dichiarazioni rese da soggetti terzi ospiti della struttura, elenco delle conferenze svolte, documentazione statuaria, verbali di assemblea ecc.) sia idonea a comprovare lo svolgimento effettivo ed esclusivo di una qualche attività riconducibile alla previsione dell'art.16 lett. a) della legge n. 222/1985 di svolgimento di attività di religione e di culto.
L'attività tecnico-amministrativa e di ufficio svolta dall'Associazione all'interno della sede di Indirizzo_3
doveva considerarsi assolutamente prevalente e principale e le occasionali prestazioni ricettive di miniforesteria gratuita, erogate a singoli associati (tutti soggetti laici) di passaggio per Roma, non sembrano integrare, qualitativamente e quantitativamente, gli estremi di attività di formazione del clero e dei religiosi richiesti dall'art. 16, lett. a) della legge n. 222/1985 e/o lo svolgimento esclusivo di attività ricettive da parte di enti non commerciali ex art. 87 DPR 917/1986, ai fini dell'esenzione IMU e TASI del cespite immobiliare in questione. L'immobile di Indirizzo_3, per la sua primaria destinazione ammistrativa e per la sua utilizzazione prevalente, è, quindi soggetto all'integrale pagamento dell'IMU e della TASI.
Sorte analoga deve subire il cespite di Indirizzo_2 che - per ammissione della stessa ricorrente (p.39 del ricorso) - risulta essere un mero locale, adibito a deposito di attrezzature e cartelloni e, come tale, non riconducibile ad ipotesi di esenzione dell'immobile dal pagamento dell'IMU e della TASI, in difetto di prova del vincolo pertinenziale con immobile esente e che doveva essere offerta dall'Associazione.
Quest'ultima si è, infatti, limitata apoditticamente a sostenere che l'immobile di Indirizzo_2 non dovesse essere assoggettato ad IMU e TASI, trattandosi di pertinenza dell'immobile di Indirizzo_1 Società_1
) senza però nulla allegare o dimostrare al riguardo.
L'esenzione per tale bene immobile deve, quindi, essere esclusa: si è, infatti, in presenza di un locale adibito a deposito, staccato e separato dalle altre unità immobiliari di proprietà dell'Associazione, e che, in assenza di prova della pertinenzialità e/o della sua strumentalità funzionale rispetto ad un cespite esente, deve ritenersi soggetto al pagamento dell'IMU e della TASI.
Discorso diverso - favorevole per la contribuente - deve, invece, essere fatto per il compendio immobiliare di Indirizzo_1 (composto dai Daticatastali_1, Daticatastali_2, Daticatastali_3, Daticatastali_9) che appare obiettivamente ed intrinsecamente destinato allo svolgimento di attività meritorie ex art.7, comma 1, lett.i) del d.lgs. n. 504/1992 e che deve essere dichiarato esente dal pagamento di IMU e TASI, come richiesto dall'interessata.
Innanzi tutto, nella particella Daticatastali_5, cui corrisponde il seminterrato dell'immobile, è collocato l'archivio storico dell'Associazione, ripieno di scaffali e di libri;
in tali locali non si svolge alcuna attività commerciale e -tramite la biblioteca dell'archivio ed i relativi studi degli associati e di soggetti estranei autorizzati - l'Ricorrente_1 promuove la diffusione del messaggio cristiano del sacerdote fondatore Nominativo_1
, assassinato durante la guerra civile spagnola Data_2).
Tale porzione immobiliare è sicuramente destinata allo svolgimento di attività meritorie ex art. 7, co.1, lett.
i) del d.lgs. n. 504/1992 e, come tale, deve ritenersi esente dal pagamento dell'IMU e della TASI per le annualità in questione.
Nella particella Daticatastali_3, corrispondente al piano terzo dello stabile, sono, poi, situati gli uffici di Postulazione generale per la beatificazione- canonizzazione di membri dell'Ricorrente_1, in linea con la promozione delle finalità religiose e di culto dell'Associazione medesima e con conseguente riconoscimento del diritto all'agevolazione fiscale di cui trattasi in capo all'odierna ricorrente.
In tutti gli altri subalterni, oggetto di accertamento e riferiti all'immobile in esame, sono stati previsti alloggi di permanenza continuativa per gli associati più anziani e per il personale docente, come documentato dalla fotografie dei locali in atti e dalle dichiarazioni rese dalle persone ospitate (e per le quali si è chiesta la conferma testimoniale).
Per tale attività ricettiva di ospitalità stabile e di accoglienza svolta dall'Associazione, in un ambito istituzionale rigorosamente non commerciale (qualità e natura, queste ultime, non contestate dall'ente impositore) la
Corte ritiene che, nel quadro dell'univoco e preciso contesto indiziario offerto documentalmente da parte ricorrente, sussistano gli estremi dell'esenzione invocata ex art. 7, co.1, lett.a. del d.lgs. n. 504/1992 da quest'ultima.
Soccorre al riguardo Cass. 17905/2024 secondo cui “le attività assistenziali e ricettiva possono determinare, al pari di quelle di religione o di culto, l'esenzione ICI/IMU, in base all'invocato art. 7, comma primo, lett.i)
D.lgs n. 504/1992…spettante ad un ente ecclesiastico in relazione ad un immobile destinato ad abitazione di membri della propria comunità religiosa, con modalità assimilabili all'abitazione di un'unità immobiliare da parte del proprietario e dei suoi familiari” e ciò in quanto tale destinazione ha comportato “…lo svolgimento di un'attività non commerciale ma diretta alla formazione del clero e dei religiosi …e da intendersi riferita all'ospitalità ed accoglienza di persone in genere, non necessariamente terze ed estranee all'ente proprietario”.
Stando così le cose, gli avvisi di accertamento in questione devono essere annullati nella parte relativa al cespite immobiliare di Indirizzo_1, di proprietà dell'Associazione, per la riconosciuta sussistenza dei presupposti (di finalità non commerciale e di ricettività residenziale- abitativa gratuita per i laici associati) per l'esenzione dal pagamento dell'IMU e della TASI per le annualità in esame.
Infatti, è configurabile sia il requisito soggettivo (natura non commerciale dell'ente, in assenza di prova di attività vocate al profitto ed alla produzione di reddito all'interno dell'immobile) che quello oggettivo
(destinazione dell'immobile a luogo di attuazione del proprio intento di religione e di cultura, oltreché a residenza abitativa della comunità dei soggetti laici associati ivi alloggiati, a fini di catechesi, studio e vita in comune).
Rimane da esaminare l'immobile di Indirizzo_4 per il quale l'Associazione non ha formulato alcuna richiesta di esenzione e per cui, dunque, non occorre spendere altre parole.
In conclusione, in parziale accoglimento del terzo motivo di ricorso, gli avvisi di accertamenti in esame qui impugnati, con riferimento a tutte le annualità considerate, devono essere annullati in parte, riconoscendo l'esenzione solo per il cespite di Indirizzo_1, con conferma - per il restante compendio immobiliare di proprietà dell'Associazione - delle maggiori imposte evase, oltre a sanzioni aggiornate ed interessi da ricalcolare da parte di Roma CA.
***
Con il quarto complesso motivo di ricorso l'Associazione ha, infine, eccepito in via principale la illegittimità ed inapplicabilità delle sanzioni amministrative, con contestuale non debenza degli interessi moratori e, in subordine, nel caso di riconosciuta irrogazione delle sanzioni, l'applicabilità del cumulo giuridico e della continuazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del d.lgs. n. 472/1997.
Ciò detto, con riferimento alla richiesta principale di inapplicabilità delle sanzioni, l'Associazione ha genericamente negato la sussistenza di profili di colpevolezza ex art. 5 d.lgs. n. 472/1997 ed, al contempo, ha invocato, a titolo di causa di non punibilità, le condizioni di obiettiva incertezza normativa sulla portata della norma esentiva, per chiedere la disapplicazione delle sanzioni medesime (arg. ex artt. 10, comma 3,
Statuto del contribuente, 8 d.lgs. n. 546/1992 e 6, comma 2, dlgs n. 472/1997).
La censura non coglie nel segno
La contribuente non ha, infatti, allegato cause di giustificazione e/o scriminanti atte ad escludere la colpevolezza, limitandosi solo a dedurre l'assoluta genericità della locuzione normativa riguardante la
“natura non commerciale” delle attività meritorie di cui all'art. 7, co.1, lett. a) del d.lgs. n. 504/1992, ma senza indicare fatti concreti, indicatori di confusione normativa e di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme esentive alle quali la pretesa violazione si riferisce (in termini, v.
Cass. 25689/2016).
Se tali sono le risultanze processuali, in difetto di prova di condizioni di non punibilità e di obiettiva incertezza sulla normativa da applicare, le sanzioni (nella misura del 50% del maggiore tributo evaso ed accertato) devono essere comminate al pari degli interessi, previsti per legge.
Passando, poi, all'esame della richiesta subordinata della ricorrente di applicazione del cumulo giuridico, anzichè materiale, al carico sanzionatorio irrogato, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del d.lgs. n. 472/1997 (= sanzione base aumentata dalla metà al triplo in caso di violazioni della stessa indole) il Collegio osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha sostenuto, in particolare, che Roma CA avrebbe dovuto applicare alle sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento emessi per le stesse imposte, per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'istituto della c.d. continuazione e ciò in virtù del fatto che l'Associazione era stata raggiunta da ulteriori avvisi di accertamento (elencati a pp.41/42 del ricorso) con i quali era stato contestato da parte del Comune
l'insufficiente versamento dell'IMU e della TASI per le annualità comprese tra il 2014 ed il 2017.
In altre parole, secondo la prospettazione di parte ricorrente, il Comune avrebbe dovuto comminare all'Associazione un'unica sanzione, determinata secondo la regola giuridica ed i criteri previsti ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, per ciascuna annualità oggetto di contestazione, trattandosi di violazioni della stessa indole.
La doglianza non è accoglibile.
Nella fattispecie si discute, invero, di violazioni sostanziali relative a più periodi di imposta e non già delle violazioni formali della stessa indole, previste dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 472/1997 e per cui è prevista la continuazione ex art. 12, comma 2, d.lgs. cit.
In buona sostanza l'insufficiente versamento dell'IMU e della TASI, imputato all'Associazione, riguarda una imposta già in precedenza liquidata ed in parte evasa dalla contribuente, con la conseguenza che ogni sanzione è autonoma ed avulsa dalle altre e debba essere irrogata, per così dire, automaticamente, per ciascuna annualità interessata.
Del tutto correttamente Roma CA ha, quindi, ritenuto non applicabile il criterio del cumulo giuridico al caso di specie, riguardante l'insufficiente versamento dell'IMU e della TASI per il triennio 2018/2020, stante la natura automatica delle sanzioni in concreto irrogate all'Ricorrente_1.
Ma vi è di più: in subiecta materia soccorre Cass. 10631/2024 secondo cui la violazione degli obblighi di versamento (da infedele dichiarazione come nel caso di specie) non rientra nel campo di applicazione del cumulo giuridico e ciò in quanto “le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo ed omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dall'art.12, comma 2 del d.lgs. n.472 del 1997 perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del
1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun pagamento”.
In realtà, contrariamente a quanto argomentato da parte ricorrente, nella fattispecie trova applicazione non già l'art. 12, comma 2, ma l'art. 13, del d.lgs. n. 546/1992 che impone, nel caso di parziale versamento dell'imposta, l'irrogazione di una sanzione autonoma per ciascuna singola annualità, non essendo previsto in tale ipotesi il cumulo giuridico.
Di tale interpretazione del regime normativo, applicabile al presente contenzioso, si rinviene conferma e riscontro in Cass. 5744/2021, menzionata da parte resistente, secondo cui “..l'art. 12 cit. trova espressa applicazione ai soli casi di violazione che attiene alla determinazione dell'imponibile o alla liquidazione, di contro, nel caso di omesso pagamento, l'imposta è già liquidata, tant'è che l'art. 13 cit. disciplina un diverso criterio di determinazione della sanzione valido per ciascun omesso versamento di imposta, come tale incompatibile con il cumulo giuridico previsto dal D.lgs. n. 472, art.12”
Resta, quindi, inteso che, nella fattispecie, alle sanzioni, irrogate nei singoli avvisi di accertamento, si applica il cumulo materiale e non il cumulo giuridico.
Alla luce di quanto sopra esposto, il quarto complesso motivo va rigettato in toto. ***
In conclusione il ricorso deve essere accolto in parte, nei limiti sopra indicati in motivazione.
L'ente impositore capitolino è tenuto ad emettere a carico dell'Associazione ricorrente nuovi avvisi di accertamento in rettifica IMU (per gli anni 2018, 2019 e 2020) e TASI (per gli anni 2019 e 2020) limitando le maggiori imposte dovute - oltre a sanzioni aggiornate (nella misura del 50% del maggiore tributo evaso ed accertato) e ad interessi - agli immobili di Indirizzo_3, Indirizzo_2 e Indirizzo_4.
La parziale reciproca soccombenza ed il contrasto di giurisprudenza nelle decisioni di merito rese, nell'ambito del medesimo contenzioso, per precedenti annualità IMU e TASI, giustificano la integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso in parte, come da motivazione, limitatamente all'immobile di Indirizzo_1, Roma;
2) spese compensate.
Roma 20 gennaio 2026 Il Presidente relatore dott. Corrado Maffei