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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PULEO STEFANO, Giudice
in data 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3503/2023 depositato il 08/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Via Cesare Battisti 5 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1483/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 14/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3952-3845 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3952-3845 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La difesa di parte appellante impugna la sentenza in epigrafe nella parte in cui ha condannato il
Comune di Canicattì, soccombente in primo grado, resistente, a soli € 300,00 quali spese di giudizio.
La parte appellante - vittoriosa in primo grado - si duole della liquidazione delle spese di giudizio , irrispettose dei parametri di legge.
Il Comune di Canicattì no nrisulta costituito in giudizio.
La parte appellante depositava meoria illustrativa insistendo nei motivi di appello e chiedendo la rifusione anche delle spese di secondo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della fondatezza di quanto esposto in relazione alle spese di giudizio liquidate in primo grado si osserva, tuttavia che la domanda è parzialmente fondata infatti il valore della causa deve sere ridimensionato in quanto non ha avuto luogo la fase cautelare la cui voce deve pertanto essere espunta.
Pertanto si liquida quanto segue.:
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase
Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:
€ 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:
€ 357,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:
€ 284,00
Fase decisionale, valore medio:
€ 919,00
Compenso tabellare (valori medi)
€ 2.127,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare
€ 2.127,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale )
€ 319,05
CA VV ( 4% )
€ 97,84
Totale imponibile
€ 2.543,89
IVA 22% su Imponibile € 559,66
TOTALE € 3.103,55
Si compensano le spese di secondo grado tenuto conto del parziale accglimento della domanda .
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello liquida alla parte vittoriosa euro 2.543,89 comprensivi di accessori di legge oltre iva al 22% da distrarsi a favore della dottoressa Difensore_1 dichiaratasi procuratore antistatatario. Compensa le spese di secondo grado
Palermo 17.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PULEO STEFANO, Giudice
in data 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3503/2023 depositato il 08/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Via Cesare Battisti 5 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1483/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 14/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3952-3845 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3952-3845 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La difesa di parte appellante impugna la sentenza in epigrafe nella parte in cui ha condannato il
Comune di Canicattì, soccombente in primo grado, resistente, a soli € 300,00 quali spese di giudizio.
La parte appellante - vittoriosa in primo grado - si duole della liquidazione delle spese di giudizio , irrispettose dei parametri di legge.
Il Comune di Canicattì no nrisulta costituito in giudizio.
La parte appellante depositava meoria illustrativa insistendo nei motivi di appello e chiedendo la rifusione anche delle spese di secondo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della fondatezza di quanto esposto in relazione alle spese di giudizio liquidate in primo grado si osserva, tuttavia che la domanda è parzialmente fondata infatti il valore della causa deve sere ridimensionato in quanto non ha avuto luogo la fase cautelare la cui voce deve pertanto essere espunta.
Pertanto si liquida quanto segue.:
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase
Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:
€ 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:
€ 357,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:
€ 284,00
Fase decisionale, valore medio:
€ 919,00
Compenso tabellare (valori medi)
€ 2.127,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare
€ 2.127,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale )
€ 319,05
CA VV ( 4% )
€ 97,84
Totale imponibile
€ 2.543,89
IVA 22% su Imponibile € 559,66
TOTALE € 3.103,55
Si compensano le spese di secondo grado tenuto conto del parziale accglimento della domanda .
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello liquida alla parte vittoriosa euro 2.543,89 comprensivi di accessori di legge oltre iva al 22% da distrarsi a favore della dottoressa Difensore_1 dichiaratasi procuratore antistatatario. Compensa le spese di secondo grado
Palermo 17.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE