Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00148/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00381/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2025, proposto dal sig. AU Marcoccio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Zaza D’Aulisio e Matteo Macari, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Alfredo Zaza D’Aulisio in Gaeta, alla Salita Casa Tosti, n. 2;
contro
il Comune di Terracina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.ssa Lina Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’annullamento
- della nota del Comune di Terracina n. 19977 del 13 marzo 2025;
- di ogni altro atto antecedente o conseguenziale, conosciuto e non, comunque connesso, ed in particolare, delle note del Comune di Terracina n. 78401 dell’8 novembre 2024 e n. 16835 del 3 marzo 2025.
Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Terracina, nonché i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2026 il dott. MA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso a costruire un muretto, con annessa recinzione sulla sua proprietà.
Il provvedimento è stato adottato in quanto, secondo il Comune di Terracina, nella specie trova applicazione l’art. 3 vigente PRG, a mente del quale “ Gli edifici ricadenti in zona destinata a verde pubblico, a servizi o ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico non potranno essere modificati nelle consistenze attuali né potranno subire trasformazioni od opere di manutenzione straordinaria sino all’approvazione del P.P. nella cui sede verrà valutata l’entità delle demolizioni ”.
Ora, sebbene il PPE relativo al Comprensorio C-1° ambito, approvato con la delibera consiliare n. 431 del 17 novembre 1983, sia divenuto inefficace a motivo della scadenza del termine per la sua esecuzione, in tesi è rimasta salva la destinazione di zona, quale vincolo conformativo.
Ne consegue che l’intervento prospettato dal ricorrente – consistente: i) nella realizzazione di una recinzione sul suo terreno, mediante l’elevazione della muratura per ml. 0,60 con soprastante rete metallica di altezza ml.1,20, per un’altezza complessiva pari a ml.1,80; ii) nella installazione di un cancello carrabile e di uno pedonale – sarebbe in contrasto con la surrichiamata disciplina pianificatoria vigente.
Fin qui il provvedimento avversato.
2 - Il ricorso è stato affidato a due censure:
i) eccesso di potere: il divieto di realizzare qualsiasi intervento nella zona in cui è ricompreso il terreno del ricorrente sarebbe da riferirsi agli edifici esistenti e non già alle nuove costruzioni; in più, il vincolo espropriativo sarebbe decaduto a motivo della scadenza del termine per l’esecuzione del PPE, con la conseguente inconfigurabilità di un vincolo conformativo idoneo ad inibire sine die ogni attività edificatoria sul relativo suolo; l’art. 12 delle NTA del PPE avrebbe previsto, nella predetta zona, la possibilità di costruire recinzioni prospicienti le vie pubbliche o le zone a verde pubblico;
ii) difetto di proporzionalità, tenuto conto che il divieto comunale impugnato avrebbe sacrificato eccessivamente una delle componenti più qualificanti del diritto di proprietà privata del ricorrente, avendogli inibito la costruzione del recinto quale espressione dello ius excludendi alios .
3 - Il Comune si è costituito in resistenza al ricorso e con memoria ha sostenuto:
- che l’intervento in discorso, pur avendo ottenuto il parere favorevole della competente commissione comunale per gli aspetti paesaggistici, è stato ritenuto non eseguibile per motivi urbanistici;
- che la sopravvenuta inefficacia del PPE a motivo della scadenza del termine per la sua esecuzione ha inciso solo sulla permanenza del vincolo espropriativo sulla zona in cui è ricompreso il fondo del ricorrente non ha fatto venir meno il vincolo conformativo recato dallo stesso Piano esecutivo, che vieta in detta zona qualsiasi intervento relativo agli immobili;
- che la struttura che il ricorrente intende costruire (per dimensioni e materiali) costituisce intervento rilevante, abbisognevole del permesso di costruire;
- di aver prospettato al ricorrente la possibilità di costruire senza permesso un recinto costituito da una rete metallica senza alcun muretto;
- che il ricorrente non ha preso in considerazione tale opzione operativa;
- che l’art. 12 delle NTA del PPE va riferito alle zone residenziali e non a quelle di verde pubblico.
4 - Il ricorrente ha anche prodotto foto attestanti la presenza nella zona in discussione di recinzioni simili a quella che egli intenderebbe costruire. Il Comune, per parte sua, ha sostenuto che dette recinzioni sarebbero tutte state poste in essere prima del divieto introdotto dalla normativa pianificatoria.
5 – In vista dell’udienza, il ricorrente ha articolato e ribadito le proprie conclusioni, alla luce delle deduzioni della difesa comunale, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
6 – All’udienza del 9 febbraio 2026, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è passata in decisione.
7 – Il ricorso va accolto, in quanto è fondato nei termini di seguito spiegati.
8 – Ad avviso del Collegio - a prescindere dalla natura espropriativa dei vincoli sulla zona Comprensorio C-1° ambito e della loro sopravvivenza - nella specie risulta dirimente soffermarsi sulla portata e sulla valenza dell’art. 12 delle NTA del PPE.
Quest’ultimo, rubricato “ Recinzioni ”, è chiaro nel precisare che “ le recinzioni prospicienti le strade pubbliche e private e le zone a destinazione pubblica dovranno essere realizzate con muretto altro cm. 60 e sovrastante inferriata non superiore a ml. 1,20 ”.
L’interpretazione logico-sistematica di tale previsione pianificatoria, emblematicamente posta – come correttamente rilevato dal legale del ricorrente – all’interno del Titolo III del PPE, titolo significativamente rubricato “ Norme Generali ”, induce a ritenere che essa:
- introduce una “ prescrizione di zona ”, rientrante a pieno titolo nell’ambito della disciplina conformativa destinata a rimanere efficace e vincolante, anche una volta decorso il termine stabilito per la esecuzione del PPE, a termini dell’art. 17, comma 1 della l. n. 1150/1942, che trova qui applicazione (cfr. ex plurimis , T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, I, n. 112/2023 e in senso analogo T.A.R. Campania, Salerno, III, n. 1560/2021, id., II, n. 79/2019);
- reca una prescrizione di zona specifica, in quanto riferita specificamente alla realizzazione delle recinzioni nel comprensorio di riferimento e pertanto prevalente, per il principio di specialità, su ogni altra limitazione di carattere generale presente nella disciplina pianificatoria, prima fra tutte quella sancita all’art. 3 del PRG;
- rappresenta prescrizione che, per la sua collocazione sistematica, non può avere una portata limitata alla sola parte residenziale della zona di riferimento – come vorrebbe il Comune - tenuto anche conto che detta limitazione neppure emerge dal suo tenore.
A tale stregua, è dirimente considerare, alla stregua dell’esame dell’istanza presentata dal ricorrente, che la stessa ha avuto ad oggetto, non già genericamente la realizzazione di costruzioni o interventi manutentivi sul suo fondo, bensì unicamente la realizzazione di una recinzione per un edificio di proprietà privata, insistente su un terreno di proprietà privata ma confinante, cioè “ prospiciente ” ad una zona a verde pubblico, cioè ad una zona “ a destinazione pubblica ”.
Si tratta di un intervento all’evidenza diverso, per portata, invasività e attitudine ad incidere sulle caratteristiche del territorio, rispetto a quelli considerati all’art. 3 del PRG, con la conseguenza che risulta pienamente giustificata, nella logica pianificatoria, la sua sottoposizione ad una disciplina specifica e meno rigorosa.
Appare allora evidente che la fattispecie all’esame rientra per intero nello spettro applicativo dell’art. 12 del PPE - previsione questa ultrattiva ad onta della sopravvenuta inefficacia del PPE a motivo della scadenza del termine per la sua esecuzione - in quanto recante una prescrizione di zona ratione materiae speciale e quindi prevalente su ogni diversa disciplina pianificatoria generale, prima fra tutte quella recata dall’art. 3 del PRG comunale.
Se così è, il diniego avversato, essendosi basato sull’applicazione di quest’ultima previsione, risulta affetto da illegittimità, in quanto: i) nella specie avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 12 del PPE; ii) le caratteristiche dell’intervento prospettato dal ricorrente risultavano pienamente coerenti con detta previsione.
Di qui l’accoglimento del primo motivo di gravame.
9 – L’acclarata fondatezza del primo motivo di ricorso nei limiti suesposti comporta l’assorbimento del secondo motivo, suggerito dal principio c.d. della ragione più liquida (cfr. par. 9.3.4.3 e 5.2 Ad. Plen. n. 5/2015).
10 – In definitiva il ricorso va accolto, in quanto è fondato sulla base di quanto in precedenza illustrato e, per l’effetto, l’atto impugnato va annullato.
11 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, come identificato in epigrafe.
Condanna il Comune di Terracina al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente, che liquida in euro 3.000 (tremila/00), oltre ad oneri come per legge e alla restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE MO IM NO, Presidente
MA LI, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA LI | NE MO IM NO |
IL SEGRETARIO