Sentenza 3 gennaio 2023
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 03/02/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
21/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
NR TO Presidente Fabio Gaetano Galeffi Consigliere Natale Longo Consigliere TE TR Consigliere relatore Beatrice Meniconi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. 61300 del registro di segreteria, proposto da INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Sergio Preden (c.f.
[...], pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it);
TO TE (c.f. [...], posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it); EP NN (c.f. [...], posta elettronica certificata:
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it); DI VA (c.f.
[...], posta elettronica certificata:
avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) ed NT TT (c.f.
[...], pec: antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Centrale INPS, in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da procura in calce all’atto di appello;
contro Omissis (c.f. OMISSIS) nato a [...], il omissis e residente in omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Amelia Cuomo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, alla Piazza San Bernardo, n. 101, in virtù di procura in calce all’atto di costituzione avverso
la sentenza n. 1/2023 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, depositata in data 3 gennaio 2023;
VISTI l’atto d’appello, gli atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza del 15 gennaio 2026, con l’assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. TE TR, l’avv. EP NN per l’Inps, parte appellante, e l’avv. Amelia Cuomo per Omissis, parte appellata.
Svolgimento del processo Con atto pervenuto in segreteria il 18 gennaio 2024, l’Inps ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale veniva accolto il ricorso dell’odierno appellato volto ad ottenere, mediante
riscatto, anche oneroso, le maggiorazioni previste dagli articoli 5, comma 3 e 7, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997, per il periodo di servizio prestato dal 24 settembre 1979 al 31 agosto 1980 presso la scuola militare Nunziatella, ovvero in epoca antecedente al 1°
gennaio 1998, data di entrata in vigore del citato d. lgs. n. 165/1997.
Con unico ed articolato motivo di gravame, l’Inps appellante si duole per violazione degli articoli 5 e 7 del d.lgs. n. 165/1997, per aver il Giudice di primo grado riconosciuto la possibilità di “accumulare maggiorazioni in quantità superiore ai 5 anni qualora le stesse siano collocate nell’arco di tempo anteriore al 1° gennaio 1998”.
Secondo la prospettazione dell’Istituto previdenziale, il dettato dell’art. 5 in esame porrebbe un limite tassativo alla possibilità di valutare, a fini pensionistici, gli aumenti del periodo di servizio anche con riferimento all’accredito della maggiorazione per i servizi comunque prestati.
Tale limite massimo quinquennale non potrebbe, ad avviso dell’Inps, essere superato neppure dal disposto dell’art. 7, comma 3 del medesimo decreto legislativo, che non consentirebbe di riscattare maggiorazioni, per periodi anteriori al 1° gennaio 1998, in eccedenza rispetto al limite massimo, ammettendo soltanto “la valutazione - anche oltre il limite dei 5 anni - dei soli aumenti dei periodi di servizio che siano già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità”, connesse all’effettivo svolgimento delle specifiche attività remunerate dall’indennità di impiego operativo ove “il diritto all’incremento sorge per il solo fatto dell’avvenuta prestazione di quella tipologia di servizio”, mentre il servizio comune sarebbe suscettibile di maggiorazione a titolo parzialmente oneroso.
Aggiunge l’Inps appellante che, pertanto, il militare che abbia già maturato almeno cinque anni di aumenti del periodo di servizio non avrebbe più alcun diritto ad effettuare il riscatto, senza che possa assumere rilievo, in assenza di apposita normativa in materia, la collocazione del periodo che intenda riscattare o un’eventuale
“neutralizzazione” o, comunque, espunzione di un periodo di pari durata collocato in epoca successiva.
Inoltre, secondo l’Inps, l’unica ratio sottesa all’erogazione delle maggiorazioni in discorso sarebbe quella di consentire al militare una più sollecita acquisizione del diritto a pensione, mentre esulerebbe del tutto dalle finalità di tale eccezionale beneficio ogni considerazione sull’impatto che esso possa avere sul sistema di calcolo (retributivo, misto o contributivo) di essa, con la conseguenza che, ai fini della valutazione della possibilità di maggiorare periodi di servizio a titolo oneroso, dovrebbe aversi esclusivo riguardo alla data della relativa domanda amministrativa onde verificare se, alla ridetta data, la quantità massima di maggiorazioni valutabili sia stata o meno già integrata.
Né, ad avviso dell’Istituto previdenziale appellato, potrebbe accogliersi una diversa interpretazione, volta a consentire al militare, che pure abbia già conseguito la massima possibile estensione delle supervalutazioni, di sottrarsi al sistema misto per assicurarsi quello interamente retributivo.
In conclusione, l’Istituto previdenziale appellante chiede l’accoglimento del gravame.
Con memoria depositata in data 7 maggio 2025, si è costituito il pensionato eccependo che l’art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 1997, prevede la possibilità di riscattare, ai fini del riconoscimento degli aumenti dei periodi di servizio, i periodi di servizio comunque prestato, anche in posizione di “pre-ruolo” e che lo “spartiacque temporale” per attribuire la supervalutazione, anche oltre il limite massimo dei 5 anni, è rappresentato dalla circostanza che il periodo di servizio in questione sia già stato svolto alla data del 31 dicembre 1997, e, quindi, definitivamente maturato ed acquisito alla posizione contributiva dell’interessato, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda, prima o dopo il conseguimento del limite quantitativo dei cinque anni.
Aggiunge l’appellato che sussisterebbe la possibilità di scegliere di poter riscattare (a titolo oneroso) un determinato periodo ai fini del raggiungimento di una determinata anzianità di servizio, qualora l’esercizio di tale opzione possa comportare maggiori benefici. E, al riguardo, i periodi di servizio prestati presso la Scuola Militare
“Nunziatella” di Napoli richiesti dall’appellato risulterebbero maturati prima del 31 dicembre 1997, ovvero in epoca in cui non era stato ancora raggiunto il tetto massimo di 5 anni.
In conclusione, la parte appellata chiede il rigetto dell’atto di impugnazione, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio a favore dell’avvocato antistatario.
Con memoria difensiva integrativa depositata in data 26 maggio 2025, l’Istituto appellante evidenziava che la Sezione di Appello per la Regione siciliana, con ordinanza n. 2/A/2025 25 depositata in data 4 febbraio 2025, aveva deferito alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale la seguente questione di massima: «1) se il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio e la facoltà di riscatto ex art. 5 e 7 del d.lgs. 165/97 sorga con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa (ossia lo svolgimento dell’attività preruolo da valorizzare, mentre la successiva domanda e il pagamento del c.d.
onere di riscatto sarebbero solo le modalità operative per esercitare il predetto diritto), o se invece sorga con la proposizione della domanda di riscatto; 2) se la facoltà di riscatto ex art. 5 e 7 del d. lgs 165/97 debba essere consentita a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, facendo riferimento alla data di svolgimento dei periodi suddetti o se tale accesso è negato per i servizi operativi, con percezione delle “relative indennità”, nonché per gli aumenti dei periodi di servizio comunque prestato, riscattati in parte a titolo oneroso, già valorizzati al momento della presentazione della domanda di riscatto ai fini del diritto».
Pertanto, l’Inps, rilevato che, per la risoluzione della su richiamata questione di massima, risultava fissata, presso le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, l’udienza del 4 giugno 2025, chiedeva alla Sezione un rinvio dell’udienza.
Con istanza, depositata in data 29 maggio 2025, anche la parte appellata chiedeva un rinvio dell’udienza, ritenendo che la soluzione della questione di massima incidesse direttamente sul proprio trattamento pensionistico.
Stante la concorde richiesta delle parti ed al fine di evitare contrastanti decisioni, con ordinanza a verbale, resa all’udienza del 5 giugno 2025, veniva disposto il rinvio del giudizio in attesa della decisione delle Sezioni Riunite.
Le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, con sentenza n.
8/2025/QM/SEZ depositata in data 2 luglio 2025, provvedevano alla risoluzione della prospettata questione di massima.
All’udienza del 15 gennaio 2026, le parti presenti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione Preliminarmente, il Collegio deve rilevare l’ammissibilità dell’atto di appello, alla luce dei limiti posti dall’art. 170 c.g.c., secondo cui “nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto.
Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”. Nell’atto introduttivo del giudizio, la parte appellante ha, infatti, evidenziato una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l’atto di appello è ammissibile.
Con unico ed articolato motivo di gravame, l’Istituto previdenziale lamenta il riconoscimento in favore dell’appellato, generale di brigata dell’Arma dei Carabinieri, delle maggiorazioni previste dall’art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 165/1997 per i servizi prestati, dal 24 settembre 1979 al 31 agosto 1980, presso la scuola militare Nunziatella di Napoli.
L’atto di impugnazione si appalesa infondato e non merita accoglimento.
L’art. 5, comma 1, del d. lgs. 30 aprile 1997 n. 165 rubricato “computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati preruolo” prevede che gli aumenti del periodo di servizio di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del d.P.R.
n. 1092/1973, all’articolo 8, comma 5, della legge 27 dicembre 1973, n.
838 ed all’articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284 e successive modificazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
Secondo il disposto del successivo comma terzo, gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.
La disciplina transitoria, dettata dall’art. 7, comma 3, del medesimo d. lgs. n. 165/1997, aggiunge che gli aumenti dei periodi di servizio, anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili.
Al fine di pervenire ad un’interpretazione sistematica e congiunta delle richiamate disposizioni, con sentenza n. 8/2025/QM/SEZ, depositata in data 2 luglio 2025, le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale hanno enunciato i seguenti principi di diritto: “il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio e di poter esercitare la facoltà di riscatto ex art. 5 e 7 del d.lgs. 165/97 sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della maggiorazione del periodo di servizio; la facoltà di riscatto ex art. 5 del d. lgs 165/97 dei “periodi di servizio comunque prestato” è consentita a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, secondo un criterio cronologico di svolgimento di detti periodi di servizio, fermo restando il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione; la valorizzazione dei periodi di servizio ex art. 7 del d. lgs 165/97 è consentita esclusivamente con riguardo ai “periodi di servizio con percezione delle relative indennità” a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, anche oltre il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione unicamente con riguardo ai periodi di servizio che si collocano cronologicamente totalmente prima della data dell’entrata in vigore del d.lgs 165/97, fermo restando il divieto di valorizzare periodi successivi a tale data.”
Pertanto, secondo la ricostruzione operata dal Giudice della nomofilachia, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi,
“sorgendo il diritto per il richiedente a poter esercitare la facoltà di riscatto ex art. 5, co. 3, del d.lgs. n. 165/1997 con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto nella norma, ne discende che l’esercizio della facoltà di riscatto del servizio comunque prestato deve essere ammesso anche a favore del militare che, grazie al computo di successivi periodi di servizio, abbia già superato, alla data di presentazione della domanda di riscatto, il limite quinquennale di valorizzazione, potendo questi optare per il computo a titolo oneroso dei periodi di servizio comunque prestato, maturati anche anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 165/1997, in luogo di quelli cronologicamente successivi caratterizzati dalla percezione delle relative indennità, fermo restando il limite massimo dei cinque anni di computabilità”.
Al riguardo, questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che il diritto alla maggiorazione del periodo di servizio non trae origine dalla semplice presentazione della domanda di riscatto, ma dal concretizzarsi del fatto costitutivo sottostante e che la successiva presentazione della domanda ed il versamento dell’onere di riscatto costituiscono soltanto passaggi formali per l’esercizio del diritto (Sez.
I App., sent. n. 211/2025).
Reputa, dunque, il Collegio che l’atto di gravame debba trovare accoglimento alla luce delle su illustrate coordinate ermeneutiche delle Sezioni Riunite che consentono di “optare per il computo a titolo oneroso dei periodi di servizio comunque prestato, maturati anche anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 165/1997”, come verificatosi nella fattispecie in esame afferente a periodi di servizio antecedenti al 31 dicembre 1997.
Pertanto, in conclusione, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, rigetta l’atto di appello proposto dall’Inps, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese possono essere compensate, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c., in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione della domanda giudiziale e che ha comportato il sopravvenuto intervento delle Sezioni Riunite.
Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n.
61300 del ruolo generale, rigetta l’atto di appello promosso da INPS -
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in integrale conferma della sentenza impugnata.
Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
F.to TE TR
IL PRESIDENTE
F.to NR TO Depositata in Segreteria il 03/02/2026
IL DIRIGENTE
F.to Massimo Biagi