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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/11/2025, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice Dott.ssa NA GR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1550 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2017 pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Daniela Boccuti
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
NI MU
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 231/2017 Parte_1
emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 28/3/2017 e notificatole il 6/4/2017, con il quale le è stato ingiunto il pagamento di € 40.978,62, oltre interessi, in favore di
, per avere l'ingiungente pagato in favore di anche Controparte_1 Parte_2
la quota su di essa gravante dei debiti ereditari del comune genitore Persona_1
(pari a complessivi € 122.935,86).
L'opponente ha dedotto l'illegittimità del monitorio opposto per carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo ex artt. 633 e ss. c.p.c., nonché per l'inesistenza del credito;
in particolare, l'opponente ha sostenuto: - che il pagamento di gran parte dei debiti era avvenuta prima del decesso del genitore in data 8/09/2011; Persona_1
- che la quota ereditaria ad essa spettante non era di 1/3 ma di 2/9, essendo ancora in vita la moglie di deceduto ab intestato; Persona_1
- che, infine, l'opposto avrebbe adempiuto i debiti con denaro del de cuius e non avrebbe mai fornito notizie in ordine alla gestione dei beni ereditari.
L'opponente ha, pertanto, concluso chiedendo al Tribunale di: “1) accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto, annullare o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto, siccome infondato per tutte le motivazioni di cui in premessa;
2) condannare l'opposto al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
L'opposto , costituendosi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione e ha concluso chiedendo al Tribunale di: “rigettare l'opposizione proposta da perché infondata e pretestuosa e, per l'effetto, Parte_1
confermare il decreto ingiuntivo n. 231/2017 del 29.03.2017; Condannare la Sig.ra
al pagamento delle spese e competenze di giudizio”. Parte_1
Esperita l'istruttoria mediante prove documentali, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante la rinuncia delle parti.
Il Tribunale osserva: in via preliminare deve rilevarsi la tempestività dell'opposizione; nel merito, occorre premettere in via di principio:
- che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il Giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, e a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr. fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio
1999, n. 5055);
- che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso di specie l'odierno opposto ha prodotto a sostegno dell'istanza di concessione del decreto ingiuntivo (cfr. allegati al ricorso e successive integrazioni):
- proposta di transazione del 13/4/2010 avente ad oggetto i debiti della ditta Per_1
con i quali il creditore si dichiara disponibile ad accettare
[...] Parte_2
a saldo della predetta posizione debitoria, identificata con CodiceFiscale_3
3379724, € 122.935,867;
- prova dell'esecuzione dei seguenti bonifici:
DATA ORDINANTE BENEFICIARIO IMPORTO CAUSALE
E CONTO DA
ADDEBITARE
16/04/2010 € 40.735,86 BIP 156881 Parte_3
IGCI258 NDG Controparte_2
3379724
12/08/2010 € 13.700,00 BIP 156881 Parte_3
IGC1258 Controparte_2
NDG 3379724
22/12/2010 € 13.700,00 BIP 156881 Parte_3
IGC 1258 Controparte_2
NDG 3379724
19/4/2011 € 13.700,00 BIP 156881 Parte_3
IGC 1258 Controparte_2
NDG 3379724
19/8/2011 € 13.700,00 BIP 156881 Parte_3
IGC 1258 Controparte_2
NDG 3379724
20/12/2011 € 13.700,00 BIP 156881 Parte_3
IGC 1258 Controparte_2
NDG 3379724 19/4/2012 € 13.700,00 BIP 156881 Parte_3
IGC 1258 Controparte_2
NDG 3379724
- la quietanza di pagamento rilasciata in data 5/6/2012 da , in Parte_2
relazione al pagamento di quanto previsto nella predetta transazione;
- prova dell'accettazione tacita dell'eredità di da parte di Persona_1 Parte_1
, attraverso il deposito di copia dell'atto di transazione tra Telecom IA
[...]
S.p.A., e gli eredi di ( , nata a [...] il 17 Persona_1 Parte_4
ottobre 1934, , nata a [...] il [...], Parte_1 CP_3
, nato a [...] il [...], , nato a [...] il 5
[...] Controparte_1
novembre 1967) oltre che di ( , nato a [...] il Controparte_4 Controparte_5
7 settembre 1968) con la quale gli eredi di e hanno Persona_1 CP_4 rinunciato all'azione esecutiva dagli stessi intrapresa nei confronti di Telecom IA che si è impegnata a corrispondere complessivamente € 50.000,00, di cui € 25.000,00 agli eredi di ( , , e e € Persona_1 Parte_4 Parte_1 CP_3 CP_2
25.000,00 a , erede di . Controparte_5 Controparte_4
Mediante la predetta produzione documentale l'opposto ha dunque provato di aver pagato:
- prima del decesso di ai fini dell'estinzione di debiti di quest'ultimo, Controparte_1
€ 95.535,86 che costituiscono, pertanto - detratto l'importo corrispondente alla quota di debito a suo carico, quale coerede, per effetto della parziale estinzione, limitatamente a tale quota, del credito in questione per confusione (art. 1253 c.c.) - un credito nei confronti del de cuius e quindi della massa ereditaria;
- successivamente al decesso del de cuius, € 27.400,00 a titolo di debiti ereditari con conseguente diritto di rivalsa nei confronti degli altri coeredi, ciascuno per la propria quota, avendo pagato i creditori oltre la parte a lui spettante.
L'opponente ha dedotto che il pagamento dei predetti debiti sarebbe avvenuto con soldi del de cuius, senza fornirne alcuna prova, non essendo persuasiva la tesi dalla stessa sostenuta secondo cui la predetta prova sarebbe desumibile dalla transazione di cui si è detto, che regolando i rapporti tra gli eredi di la Telecom, Persona_1 nulla prova in ordine ai rapporti interni tra i coeredi.
Ne consegue che ha diritto al pagamento da parte della coerede, Controparte_1
odierna opponente, di quanto allo stesso dovuto dal de cuius e di quanto pagato per l'estinzione dei debiti ereditari, nei limiti della quota ereditaria della predetta opponente di 2/9 (essendo gli eredi legittimi del de cuius la moglie e i tre figli) e quindi di €
27.319,08.
In conclusione, l'opposizione risulta parzialmente fondata e per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 27.319,08 oltre interessi legali dalla scadenza fino al saldo effettivo.
Nulla a titolo di rivalutazione, in assenza di allegazione e prova del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. (Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16565 del
22/06/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'opponente; valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, le spese del giudizio sono liquidate in € 3.809,00 (Fase di studio della controversia: €
851,00; Fase introduttiva del giudizio: € 602,00; Fase istruttoria: € 903,00 Fase decisionale: € 1.453,00); se ne dispone il pagamento in favore dello Stato, stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, come risultante dal Controparte_1
fascicolo del procedimento monitorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1550 Registro Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2017, così provvede:
1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione per l'effetto:
2. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 231/2017;
3. CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
di € 27.319,08 oltre interessi legali dalla scadenza fino al saldo
[...]
effettivo;
4. CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
e per esso dello Stato delle spese di lite che si liquidano negli
[...] eventuali importi prenotati a debito a titolo di esborsi e in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato.
Così deciso in data 30/11/2025.
La Giudice
Dott.ssa NA GR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice Dott.ssa NA GR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1550 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2017 pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Daniela Boccuti
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
NI MU
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 231/2017 Parte_1
emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 28/3/2017 e notificatole il 6/4/2017, con il quale le è stato ingiunto il pagamento di € 40.978,62, oltre interessi, in favore di
, per avere l'ingiungente pagato in favore di anche Controparte_1 Parte_2
la quota su di essa gravante dei debiti ereditari del comune genitore Persona_1
(pari a complessivi € 122.935,86).
L'opponente ha dedotto l'illegittimità del monitorio opposto per carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo ex artt. 633 e ss. c.p.c., nonché per l'inesistenza del credito;
in particolare, l'opponente ha sostenuto: - che il pagamento di gran parte dei debiti era avvenuta prima del decesso del genitore in data 8/09/2011; Persona_1
- che la quota ereditaria ad essa spettante non era di 1/3 ma di 2/9, essendo ancora in vita la moglie di deceduto ab intestato; Persona_1
- che, infine, l'opposto avrebbe adempiuto i debiti con denaro del de cuius e non avrebbe mai fornito notizie in ordine alla gestione dei beni ereditari.
L'opponente ha, pertanto, concluso chiedendo al Tribunale di: “1) accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto, annullare o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto, siccome infondato per tutte le motivazioni di cui in premessa;
2) condannare l'opposto al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
L'opposto , costituendosi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione e ha concluso chiedendo al Tribunale di: “rigettare l'opposizione proposta da perché infondata e pretestuosa e, per l'effetto, Parte_1
confermare il decreto ingiuntivo n. 231/2017 del 29.03.2017; Condannare la Sig.ra
al pagamento delle spese e competenze di giudizio”. Parte_1
Esperita l'istruttoria mediante prove documentali, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante la rinuncia delle parti.
Il Tribunale osserva: in via preliminare deve rilevarsi la tempestività dell'opposizione; nel merito, occorre premettere in via di principio:
- che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il Giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, e a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr. fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio
1999, n. 5055);
- che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso di specie l'odierno opposto ha prodotto a sostegno dell'istanza di concessione del decreto ingiuntivo (cfr. allegati al ricorso e successive integrazioni):
- proposta di transazione del 13/4/2010 avente ad oggetto i debiti della ditta Per_1
con i quali il creditore si dichiara disponibile ad accettare
[...] Parte_2
a saldo della predetta posizione debitoria, identificata con CodiceFiscale_3
3379724, € 122.935,867;
- prova dell'esecuzione dei seguenti bonifici:
DATA ORDINANTE BENEFICIARIO IMPORTO CAUSALE
E CONTO DA
ADDEBITARE
16/04/2010 € 40.735,86 BIP 156881 Parte_3
IGCI258 NDG Controparte_2
3379724
12/08/2010 € 13.700,00 BIP 156881 Parte_3
IGC1258 Controparte_2
NDG 3379724
22/12/2010 € 13.700,00 BIP 156881 Parte_3
IGC 1258 Controparte_2
NDG 3379724
19/4/2011 € 13.700,00 BIP 156881 Parte_3
IGC 1258 Controparte_2
NDG 3379724
19/8/2011 € 13.700,00 BIP 156881 Parte_3
IGC 1258 Controparte_2
NDG 3379724
20/12/2011 € 13.700,00 BIP 156881 Parte_3
IGC 1258 Controparte_2
NDG 3379724 19/4/2012 € 13.700,00 BIP 156881 Parte_3
IGC 1258 Controparte_2
NDG 3379724
- la quietanza di pagamento rilasciata in data 5/6/2012 da , in Parte_2
relazione al pagamento di quanto previsto nella predetta transazione;
- prova dell'accettazione tacita dell'eredità di da parte di Persona_1 Parte_1
, attraverso il deposito di copia dell'atto di transazione tra Telecom IA
[...]
S.p.A., e gli eredi di ( , nata a [...] il 17 Persona_1 Parte_4
ottobre 1934, , nata a [...] il [...], Parte_1 CP_3
, nato a [...] il [...], , nato a [...] il 5
[...] Controparte_1
novembre 1967) oltre che di ( , nato a [...] il Controparte_4 Controparte_5
7 settembre 1968) con la quale gli eredi di e hanno Persona_1 CP_4 rinunciato all'azione esecutiva dagli stessi intrapresa nei confronti di Telecom IA che si è impegnata a corrispondere complessivamente € 50.000,00, di cui € 25.000,00 agli eredi di ( , , e e € Persona_1 Parte_4 Parte_1 CP_3 CP_2
25.000,00 a , erede di . Controparte_5 Controparte_4
Mediante la predetta produzione documentale l'opposto ha dunque provato di aver pagato:
- prima del decesso di ai fini dell'estinzione di debiti di quest'ultimo, Controparte_1
€ 95.535,86 che costituiscono, pertanto - detratto l'importo corrispondente alla quota di debito a suo carico, quale coerede, per effetto della parziale estinzione, limitatamente a tale quota, del credito in questione per confusione (art. 1253 c.c.) - un credito nei confronti del de cuius e quindi della massa ereditaria;
- successivamente al decesso del de cuius, € 27.400,00 a titolo di debiti ereditari con conseguente diritto di rivalsa nei confronti degli altri coeredi, ciascuno per la propria quota, avendo pagato i creditori oltre la parte a lui spettante.
L'opponente ha dedotto che il pagamento dei predetti debiti sarebbe avvenuto con soldi del de cuius, senza fornirne alcuna prova, non essendo persuasiva la tesi dalla stessa sostenuta secondo cui la predetta prova sarebbe desumibile dalla transazione di cui si è detto, che regolando i rapporti tra gli eredi di la Telecom, Persona_1 nulla prova in ordine ai rapporti interni tra i coeredi.
Ne consegue che ha diritto al pagamento da parte della coerede, Controparte_1
odierna opponente, di quanto allo stesso dovuto dal de cuius e di quanto pagato per l'estinzione dei debiti ereditari, nei limiti della quota ereditaria della predetta opponente di 2/9 (essendo gli eredi legittimi del de cuius la moglie e i tre figli) e quindi di €
27.319,08.
In conclusione, l'opposizione risulta parzialmente fondata e per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 27.319,08 oltre interessi legali dalla scadenza fino al saldo effettivo.
Nulla a titolo di rivalutazione, in assenza di allegazione e prova del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. (Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16565 del
22/06/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'opponente; valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, le spese del giudizio sono liquidate in € 3.809,00 (Fase di studio della controversia: €
851,00; Fase introduttiva del giudizio: € 602,00; Fase istruttoria: € 903,00 Fase decisionale: € 1.453,00); se ne dispone il pagamento in favore dello Stato, stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, come risultante dal Controparte_1
fascicolo del procedimento monitorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1550 Registro Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2017, così provvede:
1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione per l'effetto:
2. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 231/2017;
3. CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
di € 27.319,08 oltre interessi legali dalla scadenza fino al saldo
[...]
effettivo;
4. CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
e per esso dello Stato delle spese di lite che si liquidano negli
[...] eventuali importi prenotati a debito a titolo di esborsi e in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato.
Così deciso in data 30/11/2025.
La Giudice
Dott.ssa NA GR