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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/12/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1674/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1674/2024 promossa da:
con sede in Livorno, Via Pisa, n. 46 Parte_1
(P.IVA ), in persona del suo Amministratore delegato e legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Ing. rappresentata e difesa, anche Parte_2
disgiuntamente dagli Avv.ti Giovanni Cristoffanini e Andrea Demarchi, presso lo studio dei quali in Genova, Salita Santa Caterina, n. 1 int. 2, è elettivamente domiciliata,
ATTRICE OPPONENTE
contro
, con sede in Zwycięstwa (PL), 40/60 Controparte_1
Koszalin – 75-037 (PL P.IVA: PL8393004305), in persona del legale rappresentante pro tempore,
CONVENUTA OPPOSTA - CONTUMACE
In punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 319/2024 (R.G. n. 677/2024),
emesso dal Tribunale di Livorno il 4 aprile 2024
1 Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 11.12.2025
dal procuratore di parte attrice:
“➢ nel merito, in via principale: dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace e comunque
revocare il decreto ingiuntivo n. 319/2024 (R.G. n. 677/2024), emesso dal Tribunale di
Livorno il 4 aprile 2024, G.U. dott.ssa Simona Capurso per i motivi tutti esposti in
narrativa ed in ogni caso dichiarare che nessuna somma è dovuta a
[...]
➢ sempre nel merito, in via Parte_3
riconvenzionale: per i fatti e i titoli di cui in atti, ovvero in ogni caso, condannare
[...]
al risarcimento dei danni da inadempimento e da penale Controparte_1
contrattuale pari ad Euro 206.092,72 o altra meglio vista somma all'esito dell'istruttoria,
oltre I.V.A. di legge, rivalutazione e interessi moratori;
➢ in via di gradato subordine, sempre in via riconvenzionale: compensare qualsiasi
eventuale somma risultasse dovuta da a Parte_1 [...]
in forza del decreto ingiuntivo opposto in ammontare pari al Controparte_1
maggiore credito che verrà accertato in favore di con Parte_1
condanna di a corrispondere il residuo a Controparte_1 Pt_1
oltre I.V.A. di legge, rivalutazione e interessi moratori;
Parte_1
➢ il tutto con vittoria integrale nelle spese di lite, incluso il rimborso forfettario, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, nulla escluso od eccettuato.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Co 1. In data 28 maggio 2024 l'opposta G&G (in breve) notificava all'opponente
(in breve) il decreto ingiuntivo opposto, con il quale veniva intimato alla seconda il pagamento de “
1. la somma di € 77.171,00; 2. gli interessi come da domanda;
3. le
spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2242,00 per compensi di
avvocati, € 406,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre
alle successive occorrende”.
Co Con atto di citazione del 4 luglio 2024, proponeva rituale opposizione al decreto
Parte ingiuntivo predetto, contestando il credito avanzato da e proponendo domanda
Parte riconvenzionale affinché questo Tribunale condannasse alla refusione dei danni causati dal proprio gravissimo inadempimento alle obbligazioni assunte nei confronti del cantiere.
, nonostante regolare notificazione dell'atto introduttivo, è rimasta contumace per tutto il processo.
Co In seguito al deposito da parte di delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.,
Co veniva escusso il testimone di cui aveva richiesto l'ammissione.
Successivamente, il Tribunale ha mandato la causa in decisione ex art. 281 sexies
c.p.c., assegnando termine per il deposito di note conclusionali.
Co 2. Parte opponente allegava quanto segue.
Essa è società che gestisce un cantiere navale sito nel porto di e che si Pt_1
occupa prevalentemente di attività di demolizione, costruzione, manutenzione,
riparazione e refitting in campo navale.
Co Parte Tra il 2023 ed il 2024 si è rivolta all'odierna convenuta opposta per la realizzazione, in regime di subappalto, di porzioni di scafo in metallo (c.d. “blocchi”,
3 che poi, mediante saldature fra di loro, vanno a formare lo scafo di imbarcazioni dalle dimensioni notevoli) per alcune imbarcazioni in costruzione presso il proprio cantiere di . Pt_1
Nel complesso G&G ha lavorato su quattro imbarcazioni in costruzione da parte di
Co
, e per ogni specifica attività assegnata all'odierna opposta le parti hanno concluso un apposito contratto (complessivamente, dunque, sei contratti) e segnatamente:
- la commessa sulla nave n. 10253, consistente nella realizzazione di n. 2 Blocchi
(doc. n. 3 di parte opposta - Ordine PO230224, doc. n.
4 - Ordine PO230475);
- la commessa sulla nave n. 10259, consistente nella realizzazione di un Blocco (doc n.
5 - Ordine PO230419);
- la commessa sulla nave n. 20072, consistente nella realizzazione di n. 2 Blocchi
(doc. n.
6 - Ordine PO230170 e doc. n.
7 - Ordine PO230123);
- la commessa sulla nave n. 21073 consistente nella realizzazione di un Blocco (doc.
n.
8 - Ordine PO230579).
Parte Secondo l'opponente si è resa inadempiente nei suoi confronti in relazione alle obbligazioni assunte ai sensi dei contratti citati e ciò sia a causa di ritardi, sia a causa
Parte Co di gravi vizi e non-conformità nei blocchi realizzati da tali per cui , per poter effettivamente utilizzare ed unire fra loro le porzioni di scafo realizzate da
Parte
si trovava costretta ad effettuare lavori di manutenzione ed aggiustamenti
(talvolta in proprio, e talvolta trovandosi costretta a rivolgersi a ditte terze) che avrebbero comportato un aumento vertiginoso di costi, oltre che un aggravamento dei ritardi nella consegna delle imbarcazioni al cliente finale.
4 Parte Infine, alcuni dei lavori inizialmente affidati a sarebbero stati completamente
Co abbandonati, circostanza che ha costretto , a partire dai primi mesi del 2024, a
Parte revocare l'incarico a e rivolgersi direttamente ad una ditta terza (o, in un caso,
provvedere in autonomia) per il completamento dei Pt_5
Ancora, G&G Avrebbe dato segnali preoccupanti di instabilità ed insolvenza.
Co Alla luce delle circostanze di cui sopra, stessa allegava di avere ritenuto legittimo, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., sospendere qualsiasi pagamento nei
Parte confronti di
Parte Le lavorazioni originariamente affidate a seppur con ritardo, si sono concluse
(anche con il coinvolgimento di ditte terze, stante l'abbandono della commessa da
Parte parte di e le imbarcazioni sono state consegnate ai vari armatori/clienti finali di
Co
, i quali hanno denunciato diverse criticità nei lavori svolti dall'odierna opposta.
Co
, dunque, contestava il credito azionato in via monitoria e chiedeva altresì la
Co condanna di controparte al ristoro di tutti i danni patiti da stessa in ragione dei
Parte ritardi accumulati da nella consegna dei blocchi ad essa affidati, nonché delle non-conformità dei blocchi consegnati rispetto ai parametri contrattuali di riferimento.
3. Il rapporto contrattuale tra le parti in causa è dimostrato documentalmente dai cd.
ordini sopra citati (docc. da 3 a 8).
Giova pure rammentare in via preliminare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto, rimasto qui contumace, è attore sostanziale ed è
onerato della prova del titolo e del corretto adempimento alle obbligazioni scaturenti dal titolo e su di lui gravanti, involgendo, in sintesi, il processo il merito delle pretese
5 azionate originariamente in via monitoria (vedasi Cass. Sez. U., 13/01/2022, n. 927,
Rv. 663586 – 02: “L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio
nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un
ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del
procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore -
anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto
ingiuntivo”; Cass. Sez. 3, 17/12/2024, n. 32959, Rv. 673177 – 01: “La "plena
cognitio" che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la
produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia
retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve
limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con
riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo
esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della
propria pretesa e dall'opponente per contestarla”).
****
Va pure ricordato il principio, cui deve darsi seguito, statuito dalle Sezioni Unite della
Corte di cassazione secondo cui “l'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo
introdotto dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30
aprile 1995) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di
decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638,
terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti nuovamente nella fase di
opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del
principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo, e non
6 possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto
di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere
ritenuti ammissibili. (in questi termini Cass. Sez. U., 10/07/2015, n. 14475, Rv.
635758 - 01).
Questo Giudice, dunque, deve fondare senz'altro la sua decisione anche sulla scorta della documentazione prodotta nella fase monitoria dall'ingiungente poi rimasto contumace.
Senonché, provato il titolo (segnatamente i contratti di cui sopra), la parte opposta
(attore sostanziale) dinnanzi all'allegato (da parte dell'opponente) inadempimento,
nulla provava in quanto contumace.
Anzi, dagli elementi documentali e dall'istruttoria orale emergeva, viceversa, prova dell'inadempimento e dei pregiudizi patiti, per via di esso, dall'opponente stessa.
È in particolare emerso che:
Parte 1) ha lasciato il cantiere abbandonando alcune commesse senza completarle;
Co 2) conseguentemente era costretta a completare i lavori abbandonati e a gestire i ritardi nelle consegne dei blocchi;
Co 3) la stessa ha poi dovuto porre rimedio a gravi errori di realizzazione delle opere condotte dalla opposta;
i vizi si sono rivelati sì gravi da impedire, in alcuni casi, il collegamento dei blocchi fra loro e da imporre quindi la necessità di un intervento correttivo, i cui costi dovevano essere sostenuti da
Co
.
7 Queste circostanze sono state puntualmente confermate, all'udienza del 2.4.2025 dal
Co testimone ingegnere meccanico impiegato presso . Testimone_1
Il teste, nelle sue dichiarazioni contraddistinte da coerenza e logicità, confermava in toto i capitoli di parte attrice e, dunque, le circostanze dianzi significate, con puntuali riferimenti alla documentazione riversata in atti e, segnatamente, alle ore di lavori necessitate per rimediare ai gravi inadempimenti della opposta, agli interventi richiesti da parte di ditte terzi, ai costi di ogni singolo intervento, il tutto con preciso riferimento a tutti i singoli e specifici contratti (ordini) di cui prima si è detto.
Co E' stata quindi raggiunta la prova che , a causa dell'inadempimento da parte di
Parte ha dovuto provvedere, direttamente, o tramite terzi, con conseguenti costi sia nell'uno che nell'altro caso, a rimuovere i vizi o a completare le opere.
In sintesi, grazie al collegamento tra dichiarazioni testimoniali e singoli documenti prodotti, risulta provato il danno patrimoniale riassunto nel riepilogo di cui al doc. 10
dell'opponente
Più analiticamente:
a) il blocco n. S1-01 per l'imbarcazione n. 10253 al momento della consegna
Parte Co non era stato completato da ed è stato completato da a proprie spese;
b) Il blocco n. RO01 per l'imbarcazione n. 10253 (poi riutilizzato su imbarcazione 10259, relativo all'ordine G&G n. PO230475, ns. prod. n. 4) al momento della consegna non era stato completato e presentava delle non-
Parte Co conformità per la parte di lavoro eseguito da ha dovuto rivolgersi quindi alla sia per il completamento sia per Controparte_3
8 l'adeguamento ai parametri contrattuali;
c) Il blocco n. S1-01 per l'imbarcazione n. 10259 al momento della consegna,
Parte relativo all'ordine G&G n. PO230419, non era stato completato da
Co anche in tal caso ha dovuto rivolgersi alla ditta terza Controparte_3
per il completamento;
[...]
d) Il blocco n. SB01 per l'imbarcazione n. 20072 presentava delle non-
conformità, risolte dal cliente finale, con conseguente addebito dei costi a
Co ;
e) Il blocco n. SB03 per l'imbarcazione n. 20072 al momento della consegna
Co presentava delle difformità, in fase di risoluzione da parte e da parte del
Co cliente finale: anche in tal caso con addebito dei costi a;
f) Il blocco n. SB03 per l'imbarcazione n. 21073, oltre ad essere contraddistinto
Parte da difformità rispetto a quanto promesso, non è stato completato da al
Co momento della consegna, sicché ha dovuto rivolgersi alla ditta terza
Global Ita UAB per il completamento.
L'importo totale dei costi ad oggi maturati e, dunque, già assurgenti al rango di
Parte danno subito a causa dell'inadempimento di ammonta, ad oggi, a Euro
177.283,60.
****
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda relativa alle penali derivanti dai ritardi.
Co Se è vero, infatti, che nelle condizioni generali di acquisto e fornitura di (allegate all'ordine per ciascuna commessa), all'art. 8 si legge che “nel caso in cui la consegna
9 dei lavori, oggetto del presente Contratto, avvenga con un ritardo superiore a
quindici (15) giorni solari rispetto alla data finale riportate nel programma lavori
contrattuale, per fatti imputabili al OR (leggasi: G&G), senza necessità di
Con preventiva messa in mora, la (ovvero ) avrà diritto ad Parte_6
applicare al OR una penale pari al 0,5% del valore del contratto per ogni
giorno di ritardo sulla consegna. L'importo della penale complessivamente non potrà
comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto”, è altrettanto vero che pare mancare prova certa dell'entità dei ritardi, giacché il prospetto
Co riepilogativo predisposto da (cfr. all. 10), non fornisce, in quanto mera produzione di parte (e dalla stessa parte formata), sicura definizione dell'entità dei ritardi, punto, peraltro, nemmeno chiarito dall'escusso testimone.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d.m. n. 55/2014, tenendo conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità
delle questioni trattate. Nella fattispecie trattasi di causa di valore tra i 52.001,00 ed i
260.000,00 euro, dovendosi pure tenere conto della esiguità della fase istruttoria (un solo teste escusso).
P.Q.M.
1) accertato l'inadempimento da parte della convenuta opposta rispetto alle obbligazioni nascenti dai contratti de quibus,
2) revoca l'opposto decreto ingiuntivo nulla essendo dovuto dall'opponente all'opposta;
3) accertato che l'opponente subiva, a causa dell'inadempimento dell'opposta,
10 danni quantificati, ad oggi, in euro 177.283,60;
4) condanna la convenuta opposta , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare all'attrice opponente in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, l'importo ad oggi rivalutato di euro
177.283,60, oltre ad interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda sino al saldo effettivo;
5) condanna parte convenuta opposta a rifondere all'attrice opponente le spese di lite, che si liquidano in euro 11.268,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre a euro 787,00 per anticipazioni, oltre al
15% per rimborso spese generali come per legge, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza dell'11 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1674/2024 promossa da:
con sede in Livorno, Via Pisa, n. 46 Parte_1
(P.IVA ), in persona del suo Amministratore delegato e legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Ing. rappresentata e difesa, anche Parte_2
disgiuntamente dagli Avv.ti Giovanni Cristoffanini e Andrea Demarchi, presso lo studio dei quali in Genova, Salita Santa Caterina, n. 1 int. 2, è elettivamente domiciliata,
ATTRICE OPPONENTE
contro
, con sede in Zwycięstwa (PL), 40/60 Controparte_1
Koszalin – 75-037 (PL P.IVA: PL8393004305), in persona del legale rappresentante pro tempore,
CONVENUTA OPPOSTA - CONTUMACE
In punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 319/2024 (R.G. n. 677/2024),
emesso dal Tribunale di Livorno il 4 aprile 2024
1 Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 11.12.2025
dal procuratore di parte attrice:
“➢ nel merito, in via principale: dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace e comunque
revocare il decreto ingiuntivo n. 319/2024 (R.G. n. 677/2024), emesso dal Tribunale di
Livorno il 4 aprile 2024, G.U. dott.ssa Simona Capurso per i motivi tutti esposti in
narrativa ed in ogni caso dichiarare che nessuna somma è dovuta a
[...]
➢ sempre nel merito, in via Parte_3
riconvenzionale: per i fatti e i titoli di cui in atti, ovvero in ogni caso, condannare
[...]
al risarcimento dei danni da inadempimento e da penale Controparte_1
contrattuale pari ad Euro 206.092,72 o altra meglio vista somma all'esito dell'istruttoria,
oltre I.V.A. di legge, rivalutazione e interessi moratori;
➢ in via di gradato subordine, sempre in via riconvenzionale: compensare qualsiasi
eventuale somma risultasse dovuta da a Parte_1 [...]
in forza del decreto ingiuntivo opposto in ammontare pari al Controparte_1
maggiore credito che verrà accertato in favore di con Parte_1
condanna di a corrispondere il residuo a Controparte_1 Pt_1
oltre I.V.A. di legge, rivalutazione e interessi moratori;
Parte_1
➢ il tutto con vittoria integrale nelle spese di lite, incluso il rimborso forfettario, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, nulla escluso od eccettuato.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Co 1. In data 28 maggio 2024 l'opposta G&G (in breve) notificava all'opponente
(in breve) il decreto ingiuntivo opposto, con il quale veniva intimato alla seconda il pagamento de “
1. la somma di € 77.171,00; 2. gli interessi come da domanda;
3. le
spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2242,00 per compensi di
avvocati, € 406,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre
alle successive occorrende”.
Co Con atto di citazione del 4 luglio 2024, proponeva rituale opposizione al decreto
Parte ingiuntivo predetto, contestando il credito avanzato da e proponendo domanda
Parte riconvenzionale affinché questo Tribunale condannasse alla refusione dei danni causati dal proprio gravissimo inadempimento alle obbligazioni assunte nei confronti del cantiere.
, nonostante regolare notificazione dell'atto introduttivo, è rimasta contumace per tutto il processo.
Co In seguito al deposito da parte di delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.,
Co veniva escusso il testimone di cui aveva richiesto l'ammissione.
Successivamente, il Tribunale ha mandato la causa in decisione ex art. 281 sexies
c.p.c., assegnando termine per il deposito di note conclusionali.
Co 2. Parte opponente allegava quanto segue.
Essa è società che gestisce un cantiere navale sito nel porto di e che si Pt_1
occupa prevalentemente di attività di demolizione, costruzione, manutenzione,
riparazione e refitting in campo navale.
Co Parte Tra il 2023 ed il 2024 si è rivolta all'odierna convenuta opposta per la realizzazione, in regime di subappalto, di porzioni di scafo in metallo (c.d. “blocchi”,
3 che poi, mediante saldature fra di loro, vanno a formare lo scafo di imbarcazioni dalle dimensioni notevoli) per alcune imbarcazioni in costruzione presso il proprio cantiere di . Pt_1
Nel complesso G&G ha lavorato su quattro imbarcazioni in costruzione da parte di
Co
, e per ogni specifica attività assegnata all'odierna opposta le parti hanno concluso un apposito contratto (complessivamente, dunque, sei contratti) e segnatamente:
- la commessa sulla nave n. 10253, consistente nella realizzazione di n. 2 Blocchi
(doc. n. 3 di parte opposta - Ordine PO230224, doc. n.
4 - Ordine PO230475);
- la commessa sulla nave n. 10259, consistente nella realizzazione di un Blocco (doc n.
5 - Ordine PO230419);
- la commessa sulla nave n. 20072, consistente nella realizzazione di n. 2 Blocchi
(doc. n.
6 - Ordine PO230170 e doc. n.
7 - Ordine PO230123);
- la commessa sulla nave n. 21073 consistente nella realizzazione di un Blocco (doc.
n.
8 - Ordine PO230579).
Parte Secondo l'opponente si è resa inadempiente nei suoi confronti in relazione alle obbligazioni assunte ai sensi dei contratti citati e ciò sia a causa di ritardi, sia a causa
Parte Co di gravi vizi e non-conformità nei blocchi realizzati da tali per cui , per poter effettivamente utilizzare ed unire fra loro le porzioni di scafo realizzate da
Parte
si trovava costretta ad effettuare lavori di manutenzione ed aggiustamenti
(talvolta in proprio, e talvolta trovandosi costretta a rivolgersi a ditte terze) che avrebbero comportato un aumento vertiginoso di costi, oltre che un aggravamento dei ritardi nella consegna delle imbarcazioni al cliente finale.
4 Parte Infine, alcuni dei lavori inizialmente affidati a sarebbero stati completamente
Co abbandonati, circostanza che ha costretto , a partire dai primi mesi del 2024, a
Parte revocare l'incarico a e rivolgersi direttamente ad una ditta terza (o, in un caso,
provvedere in autonomia) per il completamento dei Pt_5
Ancora, G&G Avrebbe dato segnali preoccupanti di instabilità ed insolvenza.
Co Alla luce delle circostanze di cui sopra, stessa allegava di avere ritenuto legittimo, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., sospendere qualsiasi pagamento nei
Parte confronti di
Parte Le lavorazioni originariamente affidate a seppur con ritardo, si sono concluse
(anche con il coinvolgimento di ditte terze, stante l'abbandono della commessa da
Parte parte di e le imbarcazioni sono state consegnate ai vari armatori/clienti finali di
Co
, i quali hanno denunciato diverse criticità nei lavori svolti dall'odierna opposta.
Co
, dunque, contestava il credito azionato in via monitoria e chiedeva altresì la
Co condanna di controparte al ristoro di tutti i danni patiti da stessa in ragione dei
Parte ritardi accumulati da nella consegna dei blocchi ad essa affidati, nonché delle non-conformità dei blocchi consegnati rispetto ai parametri contrattuali di riferimento.
3. Il rapporto contrattuale tra le parti in causa è dimostrato documentalmente dai cd.
ordini sopra citati (docc. da 3 a 8).
Giova pure rammentare in via preliminare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto, rimasto qui contumace, è attore sostanziale ed è
onerato della prova del titolo e del corretto adempimento alle obbligazioni scaturenti dal titolo e su di lui gravanti, involgendo, in sintesi, il processo il merito delle pretese
5 azionate originariamente in via monitoria (vedasi Cass. Sez. U., 13/01/2022, n. 927,
Rv. 663586 – 02: “L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio
nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un
ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del
procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore -
anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto
ingiuntivo”; Cass. Sez. 3, 17/12/2024, n. 32959, Rv. 673177 – 01: “La "plena
cognitio" che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la
produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia
retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve
limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con
riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo
esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della
propria pretesa e dall'opponente per contestarla”).
****
Va pure ricordato il principio, cui deve darsi seguito, statuito dalle Sezioni Unite della
Corte di cassazione secondo cui “l'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo
introdotto dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30
aprile 1995) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di
decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638,
terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti nuovamente nella fase di
opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del
principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo, e non
6 possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto
di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere
ritenuti ammissibili. (in questi termini Cass. Sez. U., 10/07/2015, n. 14475, Rv.
635758 - 01).
Questo Giudice, dunque, deve fondare senz'altro la sua decisione anche sulla scorta della documentazione prodotta nella fase monitoria dall'ingiungente poi rimasto contumace.
Senonché, provato il titolo (segnatamente i contratti di cui sopra), la parte opposta
(attore sostanziale) dinnanzi all'allegato (da parte dell'opponente) inadempimento,
nulla provava in quanto contumace.
Anzi, dagli elementi documentali e dall'istruttoria orale emergeva, viceversa, prova dell'inadempimento e dei pregiudizi patiti, per via di esso, dall'opponente stessa.
È in particolare emerso che:
Parte 1) ha lasciato il cantiere abbandonando alcune commesse senza completarle;
Co 2) conseguentemente era costretta a completare i lavori abbandonati e a gestire i ritardi nelle consegne dei blocchi;
Co 3) la stessa ha poi dovuto porre rimedio a gravi errori di realizzazione delle opere condotte dalla opposta;
i vizi si sono rivelati sì gravi da impedire, in alcuni casi, il collegamento dei blocchi fra loro e da imporre quindi la necessità di un intervento correttivo, i cui costi dovevano essere sostenuti da
Co
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7 Queste circostanze sono state puntualmente confermate, all'udienza del 2.4.2025 dal
Co testimone ingegnere meccanico impiegato presso . Testimone_1
Il teste, nelle sue dichiarazioni contraddistinte da coerenza e logicità, confermava in toto i capitoli di parte attrice e, dunque, le circostanze dianzi significate, con puntuali riferimenti alla documentazione riversata in atti e, segnatamente, alle ore di lavori necessitate per rimediare ai gravi inadempimenti della opposta, agli interventi richiesti da parte di ditte terzi, ai costi di ogni singolo intervento, il tutto con preciso riferimento a tutti i singoli e specifici contratti (ordini) di cui prima si è detto.
Co E' stata quindi raggiunta la prova che , a causa dell'inadempimento da parte di
Parte ha dovuto provvedere, direttamente, o tramite terzi, con conseguenti costi sia nell'uno che nell'altro caso, a rimuovere i vizi o a completare le opere.
In sintesi, grazie al collegamento tra dichiarazioni testimoniali e singoli documenti prodotti, risulta provato il danno patrimoniale riassunto nel riepilogo di cui al doc. 10
dell'opponente
Più analiticamente:
a) il blocco n. S1-01 per l'imbarcazione n. 10253 al momento della consegna
Parte Co non era stato completato da ed è stato completato da a proprie spese;
b) Il blocco n. RO01 per l'imbarcazione n. 10253 (poi riutilizzato su imbarcazione 10259, relativo all'ordine G&G n. PO230475, ns. prod. n. 4) al momento della consegna non era stato completato e presentava delle non-
Parte Co conformità per la parte di lavoro eseguito da ha dovuto rivolgersi quindi alla sia per il completamento sia per Controparte_3
8 l'adeguamento ai parametri contrattuali;
c) Il blocco n. S1-01 per l'imbarcazione n. 10259 al momento della consegna,
Parte relativo all'ordine G&G n. PO230419, non era stato completato da
Co anche in tal caso ha dovuto rivolgersi alla ditta terza Controparte_3
per il completamento;
[...]
d) Il blocco n. SB01 per l'imbarcazione n. 20072 presentava delle non-
conformità, risolte dal cliente finale, con conseguente addebito dei costi a
Co ;
e) Il blocco n. SB03 per l'imbarcazione n. 20072 al momento della consegna
Co presentava delle difformità, in fase di risoluzione da parte e da parte del
Co cliente finale: anche in tal caso con addebito dei costi a;
f) Il blocco n. SB03 per l'imbarcazione n. 21073, oltre ad essere contraddistinto
Parte da difformità rispetto a quanto promesso, non è stato completato da al
Co momento della consegna, sicché ha dovuto rivolgersi alla ditta terza
Global Ita UAB per il completamento.
L'importo totale dei costi ad oggi maturati e, dunque, già assurgenti al rango di
Parte danno subito a causa dell'inadempimento di ammonta, ad oggi, a Euro
177.283,60.
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Non può, invece, trovare accoglimento la domanda relativa alle penali derivanti dai ritardi.
Co Se è vero, infatti, che nelle condizioni generali di acquisto e fornitura di (allegate all'ordine per ciascuna commessa), all'art. 8 si legge che “nel caso in cui la consegna
9 dei lavori, oggetto del presente Contratto, avvenga con un ritardo superiore a
quindici (15) giorni solari rispetto alla data finale riportate nel programma lavori
contrattuale, per fatti imputabili al OR (leggasi: G&G), senza necessità di
Con preventiva messa in mora, la (ovvero ) avrà diritto ad Parte_6
applicare al OR una penale pari al 0,5% del valore del contratto per ogni
giorno di ritardo sulla consegna. L'importo della penale complessivamente non potrà
comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto”, è altrettanto vero che pare mancare prova certa dell'entità dei ritardi, giacché il prospetto
Co riepilogativo predisposto da (cfr. all. 10), non fornisce, in quanto mera produzione di parte (e dalla stessa parte formata), sicura definizione dell'entità dei ritardi, punto, peraltro, nemmeno chiarito dall'escusso testimone.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d.m. n. 55/2014, tenendo conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità
delle questioni trattate. Nella fattispecie trattasi di causa di valore tra i 52.001,00 ed i
260.000,00 euro, dovendosi pure tenere conto della esiguità della fase istruttoria (un solo teste escusso).
P.Q.M.
1) accertato l'inadempimento da parte della convenuta opposta rispetto alle obbligazioni nascenti dai contratti de quibus,
2) revoca l'opposto decreto ingiuntivo nulla essendo dovuto dall'opponente all'opposta;
3) accertato che l'opponente subiva, a causa dell'inadempimento dell'opposta,
10 danni quantificati, ad oggi, in euro 177.283,60;
4) condanna la convenuta opposta , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare all'attrice opponente in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, l'importo ad oggi rivalutato di euro
177.283,60, oltre ad interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda sino al saldo effettivo;
5) condanna parte convenuta opposta a rifondere all'attrice opponente le spese di lite, che si liquidano in euro 11.268,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre a euro 787,00 per anticipazioni, oltre al
15% per rimborso spese generali come per legge, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza dell'11 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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