Art. 9. Indici di funzionalita' didattica, edilizia e urbanistica
Per la emanazione, entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delle nuove norme relative agli indici di funzionalita' didattica, edilizia e urbanistica per i diversi tipi di scuola, da osservarsi nella realizzazione delle opere di edilizia scolastica, si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell' articolo 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641 .
Per tutte le opere di edilizia scolastica, comprese quelle di completamento, e' abrogato il disposto di cui all' articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717 .
Per la emanazione, entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delle nuove norme relative agli indici di funzionalita' didattica, edilizia e urbanistica per i diversi tipi di scuola, da osservarsi nella realizzazione delle opere di edilizia scolastica, si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell' articolo 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641 .
Per tutte le opere di edilizia scolastica, comprese quelle di completamento, e' abrogato il disposto di cui all' articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717 .