CASS
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON UE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/07/2025 della Corte di appello di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere DA LL;
letta la memoria, depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 44 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 02/12/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con ordinanza emessa in data 16/07/2025, rigettava la richiesta di restituzione in termini, ex art. 175, comma 1, cod. proc. pen., avanzata nell’interesse di UE ON, al fine di impugnare la sentenza emessa a carico della predetta dal Tribunale di Roma in data 11/12/2024, divenuta irrevocabile in data 07/03/2025, che, all’esito di giudizio abbreviato, l’aveva con- dannata alla pena di anni 2, mesi 3 di reclusione ed euro 600,00 di multa (poi ridotta ad anni 1, mesi 10, giorni 15 di reclusione ed euro 500,00 di multa ex art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen.) per il reato di cui agli artt. 624-bis, 625 cod. pen. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, UE ON, articolando un unico motivo, con cui la- menta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., difetto e illogicità di moti- vazione in ordine al rigetto della richiesta. 2.1. Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale, nel rigettare l’istanza, avrebbe omesso di motivare sulla circostanza che la nomina, quale difensore di fiducia, dell’Avv. Alessia LI, regolarmente depositata via PEC in data 19/02/2025, veniva inserita nel portale PDP solo in data 27/06/2025 (allorché veniva avvisata da una collega dell’avvenuto arresto della ON e si recava in Cancelleria) e che ciò aveva impedito al suddetto difensore di prendere tempesti- vamente visione del fascicolo relativo al procedimento in oggetto. La motivazione sarebbe invece illogica, laddove aveva ritenuto che il mancato accesso al fascicolo fosse addebitabile al difensore, tralasciando di valutare la condotta in concreto posta in essere sin dal 12/02/2025 (data in cui aveva effettuato il primo deposito della nomina non andato a buon fine), che rendeva plausibile che avesse confidato sulla proposizione della impuIO da parte del precedente difensore. Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. In linea di principio, occorre ricordare che, in materia di restituzione nel termine, la forza maggiore deve presentarsi come un particolare impedimento allo svolgimento di una certa azione e deve essere tale da rendere vano ogni sforzo dell'agente per il suo superamento ed inoltre non deve essere a lui imputabile in 3 nessuna maniera. Per sua stessa definizione, la forza maggiore deve essere asso- luta e, cioè, non vincibile né superabile in alcuna maniera. E tale non può consi- derarsi quella situazione che, con intensità di impegno e di diligenza tipico o nor- male, avrebbe potuto essere altrimenti superata (Sez. 4, n. 18409 del 25/01/2022 Rv. 283210 – 01; Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Rv. 278706 - 01; Sez. 6, n. 26833 del 24/3/2015, Rv. 263841 - 01; Sez. 5, n. 965 del 28/2/1997, Rv. 207387 - 01). Costituisce, altresì, principio pacifico che, in tema di restituzione nel ter- mine, grava sul richiedente che adduce un'ipotesi di forza maggiore l'onere di pro- vare il verificarsi del fatto ostativo al tempestivo esercizio della facoltà di impu- IO (Sez. 1, n. 44568 del 9/12/2010, Rv. 249281 - 01). 2.1. In tale cornice normativa si colloca il consolidato e risalente orientamento (Sez.2, n.16066 del 02/04/2015, Rv. 263761-01; Sez.4, n.20655 del 14/03/2012, Rv. 254072-01; Sez.5, n.43277 del 06/07/2011, Rv. 251695-01; Sez. 2, n. 48243 del 11/11/2003, Rv. 227085-01; Sez. 5, n. 626 del 01/02/2000, Rv. 215490-01)., ribadito anche di recente (Sez. 4, Sentenza n. 13360 del 28/02/2025 Rv. 287903- 01), che il Collegio condivide e fa proprio, secondo il quale «il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugna- zione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sia idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore - che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini - poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed atten- zione. Né può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell'as- sistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nelle ipotesi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo». Nell’affermare tali principi questa Corte ne ha evidenziato la conformità alla giurisprudenza della Grande Camera della Corte EDU, ricordando la sentenza RN c/ Italia del 18 ottobre 2006, secondo cui lo Stato non è tenuto a svolgere un'attività di supplenza per colmare le eventuali mancanze della parte o della di- fesa, nonché la sentenza KI c/ Italia del 2 settembre 2004, per la quale è onere dell'imputato prendere contatto con il difensore per essere messo a cono- scenza degli sviluppi processuali ed il fatto che l'imputato se ne disinteressi equi- vale ad una rinuncia ad esercitare i suoi diritti processuali, sottolineando, al con- tempo, la profonda differenza tra l'ipotesi regolata dall'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., qui in esame, e la diversa ed autonoma ipotesi in cui la parte non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento da impugnare, disciplinata dall'ar- ticolo 175, comma 2, cod. proc. pen. che si propone di ovviare alla mancanza di conoscenza effettiva [del giudizio] da parte dell'imputato, quando quest'ultima non 4 è il risultato di comportamento intenzionale (doloso), la cui possibile esistenza deve essere debitamente motivata dal giudice (così sentenza n. 13360/2025, cit.). 3. L’ordinanza impugnata risulta del tutto conforme al quadro di principi sopra delineato ed immune dai denunciati vizi logici. 3.1. La Corte territoriale ha ripercorso analiticamente le varie scansioni che hanno caratterizzato l’iter procedimentale della sentenza di condanna emessa a carico della ON dal Tribunale di Roma in data 11/12/2024, divenuta irrevocabile in data 07/03/2025, e le vicende che hanno riguardato, specificamente, la nomina, quale difensore di fiducia, dell’Avv. LI, che, qui di seguito, si riportano nei punti ritenuti di rilievo. Il procedimento a carico della ON, assistita all’epoca dall’Avv. Carlo Carli, originato da una richiesta di convalida e rito direttissimo, veniva definito con giu- dizio abbreviato all’udienza dell’11/12/2024: la sentenza di condanna veniva de- positata entro il termine di 40 giorni indicato al momento della sua emissione e, non essendo stata proposta impuIO nel termine di 45 giorni (scaduto il 06/03/2025), diveniva irrevocabile il 07/03/2025. L’esecuzione della pena (ridotta ex art. 676, comma 3 bis, cod. proc. pen.) aveva inizio il 29/05/2025 allorché la ON era tratta in arresto per tale titolo. La nomina dell’Avv. Alessia LI (con revoca del precedente difensore e procura speciale per chiedere il giudizio abbreviato) interveniva in data 04/02/2024. L’Avv. LI provvedeva al deposito della suddetta nomina in data 12/02/2025 (presso l’indirizzo ), ma tale tentativo non aveva effetto in quanto l’atto veniva rifiutato con motivazione “Uffi- cio destinatario sbagliato”. In data 14/02/2025 l’Avv. LI avanzava richiesta telematica al fine di conoscere lo stato del procedimento (la richiesta veniva evasa in data 19/03/2025 con la comunicazione che il procedimento era stato definito con sentenza dell’11/12/2024). In data 19/02/2025 l’Avv. LI, dopo aver ap- preso in cancelleria che il procedimento era stato deciso con sentenza dell’11/12/2024 (dati richiamati nell’oggetto della mail) provvedeva al deposito della nomina (unitamente all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato) a mezzo PEC all’indirizzo . Nella mail di accompagnamento si chiedeva di sapere se fosse stata depositata la sentenza indicata in oggetto al fine di presentare impuIO. In data 25/03/2025 l’Avv. LI inviava al precedente difensore della Me- loni (Avv. Carli) una mail, a mezzo PEC, con cui chiedeva di conoscere (non es- sendone al corrente la sua assistita) lo stato del procedimento, («che immagi- nava» fosse in appello). 5 In data 27/06/2025, dopo aver appreso da una collega che difendeva la ON in altro procedimento, che la predetta era stata tratta in arresto in esecuzione della sentenza in oggetto, l’Avv. LI si era recata in Cancelleria e, constatato che la nomina depositata in data 19/02/2025 non era stata caricata sul portale, aveva chiesto ed ottenuto che vi provvedessero, così potendo prendere visione del fascicolo. Così ricostruiti i fatti, la Corte territoriale, con ragionamento privo di illogicità e del tutto conforme ai principi sopra esposti, ha ritenuto che la mancata proposi- zione dell’impuIO non fosse dipesa da caso fortuito o forza maggiore. Nel provvedimento impugnato si ritiene accertato che il caricamento della no- mina sul portale sia avvenuto in data 27/06/2025, come risultante per tabulas − il che rivela la infondatezza delle censure relative ad una carenza di motivazione − ma si osserva, seguendo un percorso giuridico coerente e logico, che l’Avv. LI era informata della emissione della sentenza a carico della ON oltre che della data di tale pronuncia, sin dal 19/02/2024 (quando aveva depositato la nomina, poi non caricata sul portale per un disservizio della cancelleria), sicché era suo preciso onere, senza attendere una eventuale risposta della cancelleria che sarebbe potuta arrivare in ritardo, considerata la data della sentenza e la pos- sibile imminente scadenza dei termini di impuIO, chiedere subito di visio- nare gli atti e, in caso di rifiuto, attivarsi perché vi provvedessero, come di fatto avvenuto in data 27/06/2025. Si rilevava, di contro, che dopo il 19/02/2025 l’Avv. LI si era limitata ad inviare una PEC al precedente difensore, senza ricevere risposta, nel convincimento, privo di fondamenti oggettivi, che avesse proposto impuIO, per poi attivarsi solo dopo l’arresto della sua assistita. Tanto escludeva il carattere assoluto del lamentato disservizio, fronteggiabile con l’ordinario impegno e diligenza, giustificando il rigetto della richiesta. 3. Al rigetto del ricorso, segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 02/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente DA LL RE MO
letta la memoria, depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 44 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 02/12/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con ordinanza emessa in data 16/07/2025, rigettava la richiesta di restituzione in termini, ex art. 175, comma 1, cod. proc. pen., avanzata nell’interesse di UE ON, al fine di impugnare la sentenza emessa a carico della predetta dal Tribunale di Roma in data 11/12/2024, divenuta irrevocabile in data 07/03/2025, che, all’esito di giudizio abbreviato, l’aveva con- dannata alla pena di anni 2, mesi 3 di reclusione ed euro 600,00 di multa (poi ridotta ad anni 1, mesi 10, giorni 15 di reclusione ed euro 500,00 di multa ex art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen.) per il reato di cui agli artt. 624-bis, 625 cod. pen. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, UE ON, articolando un unico motivo, con cui la- menta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., difetto e illogicità di moti- vazione in ordine al rigetto della richiesta. 2.1. Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale, nel rigettare l’istanza, avrebbe omesso di motivare sulla circostanza che la nomina, quale difensore di fiducia, dell’Avv. Alessia LI, regolarmente depositata via PEC in data 19/02/2025, veniva inserita nel portale PDP solo in data 27/06/2025 (allorché veniva avvisata da una collega dell’avvenuto arresto della ON e si recava in Cancelleria) e che ciò aveva impedito al suddetto difensore di prendere tempesti- vamente visione del fascicolo relativo al procedimento in oggetto. La motivazione sarebbe invece illogica, laddove aveva ritenuto che il mancato accesso al fascicolo fosse addebitabile al difensore, tralasciando di valutare la condotta in concreto posta in essere sin dal 12/02/2025 (data in cui aveva effettuato il primo deposito della nomina non andato a buon fine), che rendeva plausibile che avesse confidato sulla proposizione della impuIO da parte del precedente difensore. Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. In linea di principio, occorre ricordare che, in materia di restituzione nel termine, la forza maggiore deve presentarsi come un particolare impedimento allo svolgimento di una certa azione e deve essere tale da rendere vano ogni sforzo dell'agente per il suo superamento ed inoltre non deve essere a lui imputabile in 3 nessuna maniera. Per sua stessa definizione, la forza maggiore deve essere asso- luta e, cioè, non vincibile né superabile in alcuna maniera. E tale non può consi- derarsi quella situazione che, con intensità di impegno e di diligenza tipico o nor- male, avrebbe potuto essere altrimenti superata (Sez. 4, n. 18409 del 25/01/2022 Rv. 283210 – 01; Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Rv. 278706 - 01; Sez. 6, n. 26833 del 24/3/2015, Rv. 263841 - 01; Sez. 5, n. 965 del 28/2/1997, Rv. 207387 - 01). Costituisce, altresì, principio pacifico che, in tema di restituzione nel ter- mine, grava sul richiedente che adduce un'ipotesi di forza maggiore l'onere di pro- vare il verificarsi del fatto ostativo al tempestivo esercizio della facoltà di impu- IO (Sez. 1, n. 44568 del 9/12/2010, Rv. 249281 - 01). 2.1. In tale cornice normativa si colloca il consolidato e risalente orientamento (Sez.2, n.16066 del 02/04/2015, Rv. 263761-01; Sez.4, n.20655 del 14/03/2012, Rv. 254072-01; Sez.5, n.43277 del 06/07/2011, Rv. 251695-01; Sez. 2, n. 48243 del 11/11/2003, Rv. 227085-01; Sez. 5, n. 626 del 01/02/2000, Rv. 215490-01)., ribadito anche di recente (Sez. 4, Sentenza n. 13360 del 28/02/2025 Rv. 287903- 01), che il Collegio condivide e fa proprio, secondo il quale «il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugna- zione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sia idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore - che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini - poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed atten- zione. Né può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell'as- sistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nelle ipotesi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo». Nell’affermare tali principi questa Corte ne ha evidenziato la conformità alla giurisprudenza della Grande Camera della Corte EDU, ricordando la sentenza RN c/ Italia del 18 ottobre 2006, secondo cui lo Stato non è tenuto a svolgere un'attività di supplenza per colmare le eventuali mancanze della parte o della di- fesa, nonché la sentenza KI c/ Italia del 2 settembre 2004, per la quale è onere dell'imputato prendere contatto con il difensore per essere messo a cono- scenza degli sviluppi processuali ed il fatto che l'imputato se ne disinteressi equi- vale ad una rinuncia ad esercitare i suoi diritti processuali, sottolineando, al con- tempo, la profonda differenza tra l'ipotesi regolata dall'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., qui in esame, e la diversa ed autonoma ipotesi in cui la parte non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento da impugnare, disciplinata dall'ar- ticolo 175, comma 2, cod. proc. pen. che si propone di ovviare alla mancanza di conoscenza effettiva [del giudizio] da parte dell'imputato, quando quest'ultima non 4 è il risultato di comportamento intenzionale (doloso), la cui possibile esistenza deve essere debitamente motivata dal giudice (così sentenza n. 13360/2025, cit.). 3. L’ordinanza impugnata risulta del tutto conforme al quadro di principi sopra delineato ed immune dai denunciati vizi logici. 3.1. La Corte territoriale ha ripercorso analiticamente le varie scansioni che hanno caratterizzato l’iter procedimentale della sentenza di condanna emessa a carico della ON dal Tribunale di Roma in data 11/12/2024, divenuta irrevocabile in data 07/03/2025, e le vicende che hanno riguardato, specificamente, la nomina, quale difensore di fiducia, dell’Avv. LI, che, qui di seguito, si riportano nei punti ritenuti di rilievo. Il procedimento a carico della ON, assistita all’epoca dall’Avv. Carlo Carli, originato da una richiesta di convalida e rito direttissimo, veniva definito con giu- dizio abbreviato all’udienza dell’11/12/2024: la sentenza di condanna veniva de- positata entro il termine di 40 giorni indicato al momento della sua emissione e, non essendo stata proposta impuIO nel termine di 45 giorni (scaduto il 06/03/2025), diveniva irrevocabile il 07/03/2025. L’esecuzione della pena (ridotta ex art. 676, comma 3 bis, cod. proc. pen.) aveva inizio il 29/05/2025 allorché la ON era tratta in arresto per tale titolo. La nomina dell’Avv. Alessia LI (con revoca del precedente difensore e procura speciale per chiedere il giudizio abbreviato) interveniva in data 04/02/2024. L’Avv. LI provvedeva al deposito della suddetta nomina in data 12/02/2025 (presso l’indirizzo ), ma tale tentativo non aveva effetto in quanto l’atto veniva rifiutato con motivazione “Uffi- cio destinatario sbagliato”. In data 14/02/2025 l’Avv. LI avanzava richiesta telematica al fine di conoscere lo stato del procedimento (la richiesta veniva evasa in data 19/03/2025 con la comunicazione che il procedimento era stato definito con sentenza dell’11/12/2024). In data 19/02/2025 l’Avv. LI, dopo aver ap- preso in cancelleria che il procedimento era stato deciso con sentenza dell’11/12/2024 (dati richiamati nell’oggetto della mail) provvedeva al deposito della nomina (unitamente all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato) a mezzo PEC all’indirizzo . Nella mail di accompagnamento si chiedeva di sapere se fosse stata depositata la sentenza indicata in oggetto al fine di presentare impuIO. In data 25/03/2025 l’Avv. LI inviava al precedente difensore della Me- loni (Avv. Carli) una mail, a mezzo PEC, con cui chiedeva di conoscere (non es- sendone al corrente la sua assistita) lo stato del procedimento, («che immagi- nava» fosse in appello). 5 In data 27/06/2025, dopo aver appreso da una collega che difendeva la ON in altro procedimento, che la predetta era stata tratta in arresto in esecuzione della sentenza in oggetto, l’Avv. LI si era recata in Cancelleria e, constatato che la nomina depositata in data 19/02/2025 non era stata caricata sul portale, aveva chiesto ed ottenuto che vi provvedessero, così potendo prendere visione del fascicolo. Così ricostruiti i fatti, la Corte territoriale, con ragionamento privo di illogicità e del tutto conforme ai principi sopra esposti, ha ritenuto che la mancata proposi- zione dell’impuIO non fosse dipesa da caso fortuito o forza maggiore. Nel provvedimento impugnato si ritiene accertato che il caricamento della no- mina sul portale sia avvenuto in data 27/06/2025, come risultante per tabulas − il che rivela la infondatezza delle censure relative ad una carenza di motivazione − ma si osserva, seguendo un percorso giuridico coerente e logico, che l’Avv. LI era informata della emissione della sentenza a carico della ON oltre che della data di tale pronuncia, sin dal 19/02/2024 (quando aveva depositato la nomina, poi non caricata sul portale per un disservizio della cancelleria), sicché era suo preciso onere, senza attendere una eventuale risposta della cancelleria che sarebbe potuta arrivare in ritardo, considerata la data della sentenza e la pos- sibile imminente scadenza dei termini di impuIO, chiedere subito di visio- nare gli atti e, in caso di rifiuto, attivarsi perché vi provvedessero, come di fatto avvenuto in data 27/06/2025. Si rilevava, di contro, che dopo il 19/02/2025 l’Avv. LI si era limitata ad inviare una PEC al precedente difensore, senza ricevere risposta, nel convincimento, privo di fondamenti oggettivi, che avesse proposto impuIO, per poi attivarsi solo dopo l’arresto della sua assistita. Tanto escludeva il carattere assoluto del lamentato disservizio, fronteggiabile con l’ordinario impegno e diligenza, giustificando il rigetto della richiesta. 3. Al rigetto del ricorso, segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 02/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente DA LL RE MO