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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/12/2025, n. 5827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5827 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10830/2021
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V civile
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice AV AF, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 10830/2021 promossa da:
Parte_1
[...] con l'avv. P. Brandi e l'avv. M. Castagnetti;
ATTORI contro incorporante Controparte_1 Controparte_2 con l'avv. A. Azzini;
CONVENUTA
CP_3 con l'avv. R. Ronchi;
INTERVENUTA
Oggetto: leasing;
rapporti dare/avere tra le parti;
Conclusioni: per gli attori:
Piaccia all'On.le Tribunale di Brescia, contrariis reiectis, Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, con riferimento al contratto di locazione finanziaria inter partes n. 19004 del 3.2.2006: in via istruttoria ammettersi CTU volta ad accertare il valore del bene immobile oggetto del contratto di leasing di cui è causa nell'anno 2015 ovvero in altra data stabilita dal giudice e volta altresì a stabilire se sia pagina 1 di 11 congruo il prezzo di vendita di euro 80.000,00 al quale il bene immobile è stato venduto a terzi in data
8.3.2021; nel merito a) accertare e dichiarare che la convenuta è creditrice di parte attrice della complessiva somma di euro 114.080,00 (96.880,87 per canoni non ancora scaduti alla data di risoluzione contrattuale + 17.200,00 di opzione di acquisto) e che, contestualmente, parte attrice è creditrice della convenuta della somma di euro 160.000,00, quale valore del bene immobile riconsegnato alla concedente in data 27.1.2015) e/o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia ed operata la compensazione fra le contrapposte ragioni di credito, dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma differenziale di euro 45.920,00 (114.080 – 160.000) e/o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
b) accertare e dichiarare la conseguente illegittimità delle annotazioni contenute nella Centrale Rischi della
Banca d'Italia riportanti un debito di parte attrice anche dopo l'avvenuta consegna del bene alla concedente in data 27.1.2015. c) accertare e dichiarare il conseguente obbligo della convenuta di aggiornare e conformare le annotazioni della Centrale Rischi della Banca d'Italia alla declaratoria sub a) e b); g) respingersi le domande tutte della convenuta.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio e accessori di legge.
Per la convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Brescia, per le ragioni meglio esposte in narrativa.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale:
In via principale: respingere le domande formulate da controparte in quanto inammissibili e, in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse applicabile l'art. 1526 c.c., condannare la società attrice al pagamento dell'equo indennizzo per il godimento dell'immobile dalla stipula del contratto di leasing e sino all'effettiva restituzione dello stesso libero da cose e/o persone, anche interposte, oltre al risarcimento del danno (emergente e lucro cessante), da quantificarsi in corso di causa.
In via istruttoria: fermo restando la natura assorbente delle eccezioni preliminari meglio esposte in comparsa di costituzione e risposta depositata dinanzi al Tribunale di Bologna e da intendersi qui integralmente richiamata nonché l'infondatezza della tesi avversaria, pur ritenendo la causa matura per la decisione, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse applicabile l'art. 1526 c.c. al caso di specie, si chiede, in subordine, ove ritenuto necessario, disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare quanto spettante alla concedente a titolo di equo compenso per il godimento dell'immobile sino alla data di riconsegna e totale liberazione dello stesso, oltre al risarcimento del danno emergente e lucro cessante, da pagina 2 di 11 quantificarsi in modo tale da porre la concedente nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto ovvero conteggiando in favore di tutte le somme CP_2 dovute dall'utilizzatore a termini di contratto, compresa l'opzione di acquisto, mentre a favore dell'utilizzatore i canoni versati ed il valore di mercato del bene (Cass. Civ. n. 15202/2018; principio definitivamente sancito dalle Sezioni Unite n. 2061/2021). Sempre in subordine e ove ritenuto necessario, senza con ciò voler invertire l'onere della prova pacificamente incombente in capo a parte attrice, è quindi solo per mero scrupolo difensivo che si chiede l'ammissione di prova per testi sui capitoli di prova di seguito articolati:
1) Vero che l'immobile sito in Bologna, Via Saffi n. 12-10/2D-E (già oggetto del contratto di leasing n. 19004/IM del 03.02.2006) è rimasto occupato da beni di proprietà di Parte_1 sino all'ottobre 2016?
Si indica a teste la signora c/o Tes_1 CP_4
2) Vero che, con riferimento all'immobile sito in Bologna, Via Saffi n. 12- 10/2D-E (già oggetto del contratto di leasing n. 19004/IM del 03.02.2006), ha ricevuto solo l'offerta del signor
(cui successivamente l'immobile è stato venduto)? Persona_1
Si indica a teste la dott.ssa c/o RE/MAX Prestige 2, Via Guelfa n. 76 – Bologna Testimone_2
(ossia l'agente immobiliare che ha curato, per conto di la commercializzazione CP_2 dell'immobile).
3) Vero che, in relazione all'immobile sito in Bologna, Via Saffi n. 12- 10/2D-E (già oggetto del contratto di leasing n. 19004/IM del 03.02.2006), ha ricevuto solo otto contatti telefonici, di cui solo tre hanno chiesto di poter visionare l'immobile, e nessuna si è tradotta in proposta concreta?
Si indica a teste la dott.ssa c/o RE/MAX Prestige 2, Via Guelfa n. 76 – Bologna Testimone_2
(ossia l'agente immobiliare che ha curato, per conto di la commercializzazione CP_2 dell'immobile).
4) Vero che, nella stessa zona ove è ubicato l'immobile sito in Bologna, Via Saffi n. 12-
10/2D-E (già oggetto del contratto di leasing n. 19004/IM del 03.02.2006), vi è un'offerta di immobili simili superiore alla domanda?
Si indica a teste la dott.ssa c/o RE/MAX Prestige 2, Via Guelfa n. 76 – Bologna Testimone_2
(ossia l'agente immobiliare che ha curato, per conto di la commercializzazione CP_2 dell'immobile).
5) Vero che il signor - acquirente dell'immobile sito in Bologna, Via Persona_1
Saffi n. 12-10/2D-E (già oggetto del contratto di leasing n. 19004/IM del 03.02.2006) – le ha riferito che l'interesse all'acquisto era maturato solo al fine di ampliare la propria attività?
pagina 3 di 11 Si indica a teste la dott.ssa c/o RE/MAX Prestige 2, Via Guelfa n. 76 – Bologna Testimone_2
(ossia l'agente immobiliare che ha curato, per conto di la commercializzazione CP_2 dell'immobile). Si chiede, inoltre, sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova formulati da controparte, con i testi che ci si riserva di indicare.
Compensi professionali e spese integralmente rifusi.
Per CP_3
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
In via preliminare:
- dichiarare la propria competenza territoriale nel presente giudizio
- inviare le parti costituite tutte in mediazione stante la mancata proposizione sia da parte dell'attore ma anche da parte della banca;
Nel merito:
1) accertare e dichiarare con riferimento al contratto di locazione finanziaria n. 19004 del 3.2.2006 intervenuto fra e l'entità del credito di al Parte_1 Controparte_2 Parte_2 momento della risoluzione contrattuale dell'agosto 2013, il valore dell'immobile oggetto del contratto di leasing 3.2.2006, alla data della sua riconsegna il 27.1.2015 e/o successivamente, nonchè il saldo fra le parti dopo la riconsegna del bene immobile avvenuta il 27.1.2015, applicando i principi di cui all'art. 1526 c.c. ovvero quelli di cui all'art. 1, commi 136-140 della Legge 124/2017; 2) per l'effetto dichiarare tenuta e condannare le convenute al pagamento di quella eventuale somma che dovesse risultare a credito a seguito dell'accertamento sub c); in ogni caso Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o risoluzione della fideiussione sottoscritta dalla signora in favore di a garanzia dei debiti verso CP_3 CP_5 quest'ultima di con conseguente liberazione della medesima da ogni richiesta con riserva Parte_1 di procedere in separato giudizio alle richieste restitutorie di quanto versato in qualità di fideiussore nei confronti dell'attore e della banca convenuta. Accertare per l'effetto che la Banca convenuta si è resa inadempiente alle obbligazioni contrattuali ed ha violato le regole di diligenza, correttezza e buona fede nelle trattative, nella formazione e nella esecuzione del suddetto contratto di locazione finanziaria aggravando la posizione economica della garantita e dei garanti e conseguentemente dichiarare la risoluzione e/o inefficacia del contratto di fideiussione per cui è causa, per inadempimento della convenuta con liberazione della garante in conformità alle previsioni di legge. Con vittoria di spese e CP_3 compensi del giudizio e accessori di legge.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
pagina 4 di 11 utilizzatrice, e , fideiussore, hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_1 [...]
Cont (“ ) al fine di accertare il rapporto dare/avere tra le parti relativo al contratto di leasing CP_2
n. 19004 del 2006 stipulato il 3.2.2006. Cont A seguito dell'inadempimento dell'utilizzatrice, in data 23.8.2013, – in forza di clausola risolutiva espressa ex art. 18 cgc - ha risolto in via stragiudiziale il contratto e ha ottenuto in data 9.1.2014 nei confronti di e dei garanti ed un decreto ingiuntivo per la Parte_1 Parte_1 CP_3 somma di € 13.179,62, per l'appunto pari ai canoni scaduti ed insoluti alla data di risoluzione del contratto.
Il provvedimento monitorio è stato opposto soltanto da e da;
all'esito del Parte_1 Parte_1 giudizio di opposizione, in forza dell'avvenuto pagamento parziale, medio tempore, dell'importo di €
1.406,42, il decreto ingiuntivo è stato revocato, con conseguente condanna degli opponenti al pagamento della differenza, pari a € 11.773,20 (sentenza n. 2828/2015 del tribunale di Brescia). L'immobile è stato restituito il 27.1.2015.
A sostegno delle domande in questa sede, gli attori hanno dedotto: a) l'inerzia della concedente nella riallocazione del bene sul mercato, restituito dall'utilizzatrice nel 2015 e venduto nel 2021; b) la necessità di detrarre dall'importo richiesto dalla concedente non il prezzo di vendita dell'immobile, bensì il valore del bene al momento del rilascio e/o il valore di mercato;
c) la necessità di ricalcolare i rapporti dare/avere tra le parti dopo la vendita dell'immobile, in applicazione dell'art. 1526 c.c. o della disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140 della Legge n. 124/2017; d) l'illegittimità delle annotazioni alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia. Cont a sollevato eccezione di giudicato e ha comunque chiesto il rigetto delle pretese avversarie.
È, infine, intervenuta – sostanzialmente ad adiuvandum - ai sensi dell'art. 105 c.p.c. che ha CP_3 chiesto anche la nullità, la declaratoria di inefficacia, la risoluzione della fideiussione sottoscritta.
Nelle more del giudizio, è stata incorporata da (“ ”); l'immobile è CP_2 Controparte_1 CP_1 stato venduto l'8.3.2021 al prezzo di € 80.000,00.
***
Le domande attoree non possono essere accolte, per le ragioni di seguito esposte.
Sull'eccezione di giudicato
Come noto, il giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa entro i limiti oggettivi che sono segnati dai suoi elementi costitutivi, come tali rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si fonda, costituiti dal titolo della stessa azione
(causa petendi) e dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro tali limiti, l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e pagina 5 di 11 comunque esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, tuttavia, un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato (cfr. Cass. 17078/2007; più recentemente Cass.15.6.2022 n. 19302).
Posto che la sentenza emessa dal tribunale di Brescia ha avuto ad oggetto i canoni scaduti del contratto di leasing, deve ritenersi che il giudicato formatosi sia esteso alla validità del contratto e ad ogni pattuizione riguardante la regolamentazione del rapporto dare/avere, alla data della risoluzione, limitatamente ai canoni scaduti.
Da questo punto di vista, non potranno essere oggetto di esame le censure attoree (in vero generiche i) in ordine a “canoni, indicizzazione degli interessi, spese varie, interessi di mora”.
Possono invece costituire oggetto di accertamento – perché non relativi ad antecedenti logici necessari della pronuncia citata – i rapporti di credito residui tra le parti, discendenti dall'applicazione della penale e del patto di deduzione, tenuto conto quindi dell'avvenuta vendita dell'immobile (ciò che rende esigibile il diritto della concedente ad ottenere il risarcimento forfettario).
Sulla natura della garanzia
La convenuta ha contestato l'ammissibilità delle censure di evidenziando che la garanzia da Parte_1 questi sottoscritta è un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione;
conseguentemente, all'odierno attore sarebbe precluso di sollevare eccezioni riservate esclusivamente al debitore principale, aventi ad oggetto il rapporto principale tra utilizzatrice e concedente.
Sul punto si osserva che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. civ. Sez. Unite, 18/02/2010, n.
3947).
Nel caso in esame, è sì prevista la clausola “a prima richiesta” (art. 7), ma non è esclusa la facoltà del fideiussore di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale. Inoltre, dalla disamina della garanzia per intero, non emergono quelle che sono le caratteristiche fondamentali del contratto autonomo di garanzia e cioè la carenza dell'elemento dell'accessorietà e la causa del trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico connesso all'inadempimento di una prestazione. Al contrario, è ravvisabile il vincolo dell'accessorietà che caratterizza la fideiussione, come si ricava dal fatto che il fideiussore si è obbligato ad adempiere esattamente alla stessa prestazione e alle medesime condizioni alle quali si era obbligato il debitore principale, e non ad effettuare una prestazione equivalente. Oltre al nomen iuris, infatti, dal tenore letterale della garanzia emerge che si è costituto garante “per Parte_1 pagina 6 di 11 l'adempimento delle obbligazioni verso SBS Leasing S.p.A., dipendenti dal contratto stipulato da codesta
Società e dalla in data 3.2.2006, contratto n. 19004 per l'adempimento di qualsiasi Parte_1 obbligazione dipendente dall'operazione di leasing” oggetto del presente giudizio e che “la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore principale per capitale, per interessi, anche se moratori, per ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa, anche di carattere giudiziario, e per ogni onere tributario”.
In definitiva, la garanzia sottoscritta da è una fideiussione, talché all'odierno attore non è Parte_1 preclusa la proposizione di censure sul rapporto principale, nei limiti di ciò che non è coperto da giudicato.
Le medesime considerazioni valgono altresì per la garanzia rilasciata dall'intervenuta analoga a CP_3 quella sottoscritta da . Parte_1
Sulla restituzione dei canoni ex art. 1526 c.c.
Gli attori hanno chiesto di calcolare i rapporti dare/avere tra le parti, prendendo in considerazione il valore dell'immobile oggetto di leasing al momento del rilascio (e non al momento della vendita) e applicando l'art. 1526 c.c. o l'art. 1, commi 136-140 L.124/2017.
In proposito si evidenzia innanzitutto che l'accertamento sulla restituzione dei canoni è precluso dal giudicato formatosi con la sentenza del 2015, con cui, si ribadisce, l'utilizzatrice è stata condannata a pagare i canoni scaduti e insoluti alla data di risoluzione.
Ad ogni modo, anche a voler applicare analogicamente l'art. 1526 c.c., si osserva che la norma prevede al comma 2 la possibilità per le parti di convenire che i canoni già pagati dall'utilizzatore restino acquisiti al concedente, a titolo di equo indennizzo per il godimento della cosa, e che il venditore possa pretendere altresì il pagamento del danno ai sensi del comma 1. L'art. 1382 c.c. consente poi alle parti di predeterminare la quantificazione del danno: in astratto, dunque, nulla vieta che il danno sia quantificato in misura pari al lucro cessante derivante dal mancato pagamento dei canoni a scadere, attualizzati, oltre al prezzo di opzione, fatte salve le precisazioni che verranno offerte in ordine alla necessarietà, ai fini della validità della penale, del patto di deduzione. Nel caso di specie, una simile pattuizione è contenuta nell'art. 18 cgc, che disciplina gli effetti della risoluzione anticipata del contratto.
La pattuizione prescrive che, qualora intervenga la risoluzione anticipata del contratto, a titolo di penale,
l'utilizzatore è tenuto a corrispondere immediatamente alla Concedente, in unica soluzione, anche un importo pari al restante corrispettivo contrattuale complessivamente pattuito a carico dell'utilizzatore per tutta la durata del contratto attualizzato ad un tasso pari all'indice di riferimento di cui al punto H) delle condizioni particolari, vigente al momento della sottoscrizione del presente contratto, meno un punto, maggiorato del prezzo previsto per l'opzione più la quota di premio assicurativo non ancora rimborsata dall'utilizzatore alla concedente mandataria e detratto quanto sarà stato eventualmente ricavato dalla concedente con la vendita dell'immobile ovvero per indennizzo assicurativo o di terzi al netto di spese, pagina 7 di 11 imposte, tasse e tributi, ivi comprese tutte le spese per il ripristino dell'immobile e la vendita dello stesso. In ogni caso è fatto salvo per il concedente il diritto di risarcimento dei maggiori danni.
Una simile pattuizione, avente natura di clausola penale, è coerente con la natura del contratto di leasing nella misura in cui la penale risulta parametrata al lucro che la concedente avrebbe realizzato se il contratto avesse avuto puntuale esecuzione;
analizzata nel suo insieme, inoltre, detta clausola non altera l'equilibrio economico del sinallagma, atteso che il regolamento negoziale prevede anche che dall'importo dovuto dall'utilizzatrice inadempiente a titolo di penale venga detratto il valore del bene da ricollocare sul mercato.
Sulle censure in ordine alla vendita dell'immobile
Le doglianze attoree sul punto risultano generiche.
Gli attori hanno lamentato l'inerzia della concedente nella vendita del bene, avvenuta circa sei anni dopo il rilascio.
Sul punto è sufficiente osservare che non risultano allegazioni secondo cui la pretesa inerzia abbia di per sé cagionato una svalutazione del valore del bene.
Le contestazioni stesse sul valore di vendita appaiono generiche, non essendo stati offerti elementi in concreto idonei a ravvisarne l'inadeguatezza. A ben vedere, il prezzo di riallocazione del bene risulta sostanzialmente coincidente (più precisamente, di poco superiore) con quello offerto dall'utilizzatrice stessa.
Sugli esiti della CTU
Al fine di accertare i rapporti credito/debito tra le parti in applicazione della clausola penale e del patto di deduzione è stata disposta c.t.u.
La consulenza ha prodotto i seguenti esiti a) un importo attualizzato del totale dei canoni a scadere pari ad
€ 96.880,97, cui si aggiunge il prezzo pattuito per l'opzione (€ 17.200,00 + IVA), per un totale di €
114.080,87; b) l'impossibilità di attestare l'eventuale mancato rimborso della quota assicurativa, pari ad €
1.504,71+IVA, importo che non è quindi stato conteggiato, nonostante menzionato nella clausola contrattuale;
c) un valore dell'immobile al momento della vendita pari ad € 80.000,00, come risultante dall'atto notarile di compravendita;
d) un importo pari ad € 28.918,64 per le spese sostenute dalla concedente dal 2015 al 2021, principalmente per imposte IMU, spese di gestione ordinaria e straordinaria dell'immobile, spese condominiali, spese di sopralluogo e perizia.
Sulla base di questi dati, ricavati dalla documentazione fornita dalle parti, in definitiva il CTU ha accertato la sussistenza di un credito pari ad € 62.999,51 a favore di per penale (detratto il valore dell'immobile CP_1 riallocato) e per spese ulteriori (principalmente IMU).
pagina 8 di 11 La c.t.u. è immune da vizi di ordine logico o metodologico, nonché sorretta da un iter argomentativo adeguato, talché i suoi esiti devono essere integralmente recepiti, al netto delle precisazioni che vengono ora offerte.
Parte attrice ha dedotto, ancorché in sede di contraddittorio tecnico, la non debenza della somma di €
28.918,64, poiché riferita a imposte e costi di gestione dell'immobile, relative ad un periodo successivo al rilascio del bene, tra il 2015 e il 2021.
Con specifico riferimento all'IMU, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, sia pur ad altri fini, che
“con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore” (cfr Cass. civ., sez. VI, sent. n. 27631/2020; Cass. civ., sez. V, ord. n. 6232/2024, Cass. civ., sez. trib., sent. n. 13793/2019).
Nei limiti di interesse in questa sede, per ragioni analoghe a quelle indicate, ad altri fini, dalla giurisprudenza evocata, ritiene questo giudice che l'ex utilizzatore non sia tenuto a sopportare - tanto più una volta che abbia già rilasciato l'immobile - spese ulteriori connesse alla titolarità altrui dell'immobile, incluse le imposte patrimoniali. Un'eventuale pattuizione del regolamento negoziale in senso difforme risulterebbe priva di giustificazione, assumendo una connotazione sanzionatoria che, in buona sostanza, andrebbe a sommarsi al risarcimento del danno già assicurato dall'applicazione della clausola penale.
Dal credito complessivamente indicato dal c.t.u., pertanto, deve essere sottratta la somma di € 28.918,64.
Sulle domande proposte da CP_3
Oltre a insistere per l'accoglimento delle domande formulate dagli attori, ha chiesto la CP_3 declaratoria di “nullità, inefficacia, risoluzione” della fideiussione, senza peraltro fornire allegazioni a sostegno. Soltanto in note difensive conclusive ha invocato la liberazione dal vincolo fideiussorio ex art. 1956 c.c., lamentando altresì la violazione, da parte della concedente, della buona fede.
Quanto all'intervento ad adiuvandum, sono assorbenti le considerazioni finora svolta nei confronti di e di . Quanto alle domande autonome svolte da si osserva che il Parte_1 Parte_1 CP_3 decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti non è stato opposto, talché deve ritenersi formato il giudicato sulla validità ed efficacia del titolo invocato in sede monitoria (fideiussione qui genericamente contestata).
Tardive, oltre che generiche, le censure in punto di violazione della buona fede nonché le allegazioni relative all'invocata liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.
Sulle segnalazioni presso la Centrali Rischi di Banca d'Italia pagina 9 di 11 Sussistendo un debito a carico di , ed deve ritenersi Parte_1 Parte_1 CP_3 legittima la segnalazione (o annotazione) a sofferenza effettuata dalla concedente. Ne consegue l'infondatezza delle domande sul punto proposte da debitrice principale e garanti, che comunque non hanno chiesto alcun risarcimento derivante da tale segnalazione.
In sintesi
Alla data di vendita dell'immobile, 8.3.2021, l'ex utilizzatrice risultava debitrice nei confronti dell'ex concedente per la somma di € 34.080,87 (62.999,51-28.918,64). Trattandosi di debito di valore, stante la funzione risarcitoria della penale, tale somma va rivalutata secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di esigibilità del credito risarcitorio (8.3.2021) e maggiorata di interessi in misura pari al tasso legale, secondo equo apprezzamento ex art. 2056 c.c., precisandosi che tali interessi si applicano sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data suindicata sino a quella di deposito della sentenza. Per la medesima somma sono tenuti a rispondere, in forza di fideiussione, ed Parte_1 CP_3
Sulle spese
Stante l'accoglimento soltanto parziale delle ragioni attoree, le spese devono essere compensate per 1/3, incluse quelle di di c.t.u.
Data la sostanziale identità delle difese di e da un lato, e di Parte_1 Parte_1
dall'altro, gli stessi sono tenuti al pagamento in solido. Le spese vengono liquidate, tenuto CP_3 conto dell'attività effettivamente espletata, avendo riguardo ai valori medi dei compensi previsti dallo scaglione di riferimento, individuato in base al valore della causa.
Nei rapporti interni, le spese di c.t.u. devono essere poste a carico degli attori e dell'intervenuta, in solido tra loro, in misura pari a 2/3 e compensate per il residuo 1/3.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, accerta che gli ed sono debitori, per i rispettivi Parte_1 Parte_1 CP_3 titoli, di della somma di € 34.080,87 oltre interessi come in parte motiva;
Controparte_1 dichiara inammissibili le domande proposte da volte ad ottenere “la nullità e/o inefficacia e/o CP_3 risoluzione della fideiussione”; rigetta le ulteriori domande degli attori e dell'intervenuta; liquida le spese di lite in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 10 di 11 condanna gli attori e l'intervenuta, in solido tra loro, al pagamento di 2/3 delle spese di lite, e conseguentemente condanna gli attori e l'intervenuta, in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta della somma di € 9.402 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
compensa le spese per il residuo 1/3; pone le spese di c.t.u., liquidate come da decreto del 21.1.2025, a carico delle parti in solido tra loro, e, nei rapporti interni, per 2/3 a carico degli attori, in solido tra loro, e per 1/3 a carico della convenuta.
Brescia, 24.12.2025
Il giudice
AV AF
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V civile
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice AV AF, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 10830/2021 promossa da:
Parte_1
[...] con l'avv. P. Brandi e l'avv. M. Castagnetti;
ATTORI contro incorporante Controparte_1 Controparte_2 con l'avv. A. Azzini;
CONVENUTA
CP_3 con l'avv. R. Ronchi;
INTERVENUTA
Oggetto: leasing;
rapporti dare/avere tra le parti;
Conclusioni: per gli attori:
Piaccia all'On.le Tribunale di Brescia, contrariis reiectis, Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, con riferimento al contratto di locazione finanziaria inter partes n. 19004 del 3.2.2006: in via istruttoria ammettersi CTU volta ad accertare il valore del bene immobile oggetto del contratto di leasing di cui è causa nell'anno 2015 ovvero in altra data stabilita dal giudice e volta altresì a stabilire se sia pagina 1 di 11 congruo il prezzo di vendita di euro 80.000,00 al quale il bene immobile è stato venduto a terzi in data
8.3.2021; nel merito a) accertare e dichiarare che la convenuta è creditrice di parte attrice della complessiva somma di euro 114.080,00 (96.880,87 per canoni non ancora scaduti alla data di risoluzione contrattuale + 17.200,00 di opzione di acquisto) e che, contestualmente, parte attrice è creditrice della convenuta della somma di euro 160.000,00, quale valore del bene immobile riconsegnato alla concedente in data 27.1.2015) e/o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia ed operata la compensazione fra le contrapposte ragioni di credito, dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma differenziale di euro 45.920,00 (114.080 – 160.000) e/o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
b) accertare e dichiarare la conseguente illegittimità delle annotazioni contenute nella Centrale Rischi della
Banca d'Italia riportanti un debito di parte attrice anche dopo l'avvenuta consegna del bene alla concedente in data 27.1.2015. c) accertare e dichiarare il conseguente obbligo della convenuta di aggiornare e conformare le annotazioni della Centrale Rischi della Banca d'Italia alla declaratoria sub a) e b); g) respingersi le domande tutte della convenuta.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio e accessori di legge.
Per la convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Brescia, per le ragioni meglio esposte in narrativa.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale:
In via principale: respingere le domande formulate da controparte in quanto inammissibili e, in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse applicabile l'art. 1526 c.c., condannare la società attrice al pagamento dell'equo indennizzo per il godimento dell'immobile dalla stipula del contratto di leasing e sino all'effettiva restituzione dello stesso libero da cose e/o persone, anche interposte, oltre al risarcimento del danno (emergente e lucro cessante), da quantificarsi in corso di causa.
In via istruttoria: fermo restando la natura assorbente delle eccezioni preliminari meglio esposte in comparsa di costituzione e risposta depositata dinanzi al Tribunale di Bologna e da intendersi qui integralmente richiamata nonché l'infondatezza della tesi avversaria, pur ritenendo la causa matura per la decisione, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse applicabile l'art. 1526 c.c. al caso di specie, si chiede, in subordine, ove ritenuto necessario, disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare quanto spettante alla concedente a titolo di equo compenso per il godimento dell'immobile sino alla data di riconsegna e totale liberazione dello stesso, oltre al risarcimento del danno emergente e lucro cessante, da pagina 2 di 11 quantificarsi in modo tale da porre la concedente nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto ovvero conteggiando in favore di tutte le somme CP_2 dovute dall'utilizzatore a termini di contratto, compresa l'opzione di acquisto, mentre a favore dell'utilizzatore i canoni versati ed il valore di mercato del bene (Cass. Civ. n. 15202/2018; principio definitivamente sancito dalle Sezioni Unite n. 2061/2021). Sempre in subordine e ove ritenuto necessario, senza con ciò voler invertire l'onere della prova pacificamente incombente in capo a parte attrice, è quindi solo per mero scrupolo difensivo che si chiede l'ammissione di prova per testi sui capitoli di prova di seguito articolati:
1) Vero che l'immobile sito in Bologna, Via Saffi n. 12-10/2D-E (già oggetto del contratto di leasing n. 19004/IM del 03.02.2006) è rimasto occupato da beni di proprietà di Parte_1 sino all'ottobre 2016?
Si indica a teste la signora c/o Tes_1 CP_4
2) Vero che, con riferimento all'immobile sito in Bologna, Via Saffi n. 12- 10/2D-E (già oggetto del contratto di leasing n. 19004/IM del 03.02.2006), ha ricevuto solo l'offerta del signor
(cui successivamente l'immobile è stato venduto)? Persona_1
Si indica a teste la dott.ssa c/o RE/MAX Prestige 2, Via Guelfa n. 76 – Bologna Testimone_2
(ossia l'agente immobiliare che ha curato, per conto di la commercializzazione CP_2 dell'immobile).
3) Vero che, in relazione all'immobile sito in Bologna, Via Saffi n. 12- 10/2D-E (già oggetto del contratto di leasing n. 19004/IM del 03.02.2006), ha ricevuto solo otto contatti telefonici, di cui solo tre hanno chiesto di poter visionare l'immobile, e nessuna si è tradotta in proposta concreta?
Si indica a teste la dott.ssa c/o RE/MAX Prestige 2, Via Guelfa n. 76 – Bologna Testimone_2
(ossia l'agente immobiliare che ha curato, per conto di la commercializzazione CP_2 dell'immobile).
4) Vero che, nella stessa zona ove è ubicato l'immobile sito in Bologna, Via Saffi n. 12-
10/2D-E (già oggetto del contratto di leasing n. 19004/IM del 03.02.2006), vi è un'offerta di immobili simili superiore alla domanda?
Si indica a teste la dott.ssa c/o RE/MAX Prestige 2, Via Guelfa n. 76 – Bologna Testimone_2
(ossia l'agente immobiliare che ha curato, per conto di la commercializzazione CP_2 dell'immobile).
5) Vero che il signor - acquirente dell'immobile sito in Bologna, Via Persona_1
Saffi n. 12-10/2D-E (già oggetto del contratto di leasing n. 19004/IM del 03.02.2006) – le ha riferito che l'interesse all'acquisto era maturato solo al fine di ampliare la propria attività?
pagina 3 di 11 Si indica a teste la dott.ssa c/o RE/MAX Prestige 2, Via Guelfa n. 76 – Bologna Testimone_2
(ossia l'agente immobiliare che ha curato, per conto di la commercializzazione CP_2 dell'immobile). Si chiede, inoltre, sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova formulati da controparte, con i testi che ci si riserva di indicare.
Compensi professionali e spese integralmente rifusi.
Per CP_3
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
In via preliminare:
- dichiarare la propria competenza territoriale nel presente giudizio
- inviare le parti costituite tutte in mediazione stante la mancata proposizione sia da parte dell'attore ma anche da parte della banca;
Nel merito:
1) accertare e dichiarare con riferimento al contratto di locazione finanziaria n. 19004 del 3.2.2006 intervenuto fra e l'entità del credito di al Parte_1 Controparte_2 Parte_2 momento della risoluzione contrattuale dell'agosto 2013, il valore dell'immobile oggetto del contratto di leasing 3.2.2006, alla data della sua riconsegna il 27.1.2015 e/o successivamente, nonchè il saldo fra le parti dopo la riconsegna del bene immobile avvenuta il 27.1.2015, applicando i principi di cui all'art. 1526 c.c. ovvero quelli di cui all'art. 1, commi 136-140 della Legge 124/2017; 2) per l'effetto dichiarare tenuta e condannare le convenute al pagamento di quella eventuale somma che dovesse risultare a credito a seguito dell'accertamento sub c); in ogni caso Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o risoluzione della fideiussione sottoscritta dalla signora in favore di a garanzia dei debiti verso CP_3 CP_5 quest'ultima di con conseguente liberazione della medesima da ogni richiesta con riserva Parte_1 di procedere in separato giudizio alle richieste restitutorie di quanto versato in qualità di fideiussore nei confronti dell'attore e della banca convenuta. Accertare per l'effetto che la Banca convenuta si è resa inadempiente alle obbligazioni contrattuali ed ha violato le regole di diligenza, correttezza e buona fede nelle trattative, nella formazione e nella esecuzione del suddetto contratto di locazione finanziaria aggravando la posizione economica della garantita e dei garanti e conseguentemente dichiarare la risoluzione e/o inefficacia del contratto di fideiussione per cui è causa, per inadempimento della convenuta con liberazione della garante in conformità alle previsioni di legge. Con vittoria di spese e CP_3 compensi del giudizio e accessori di legge.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
pagina 4 di 11 utilizzatrice, e , fideiussore, hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_1 [...]
Cont (“ ) al fine di accertare il rapporto dare/avere tra le parti relativo al contratto di leasing CP_2
n. 19004 del 2006 stipulato il 3.2.2006. Cont A seguito dell'inadempimento dell'utilizzatrice, in data 23.8.2013, – in forza di clausola risolutiva espressa ex art. 18 cgc - ha risolto in via stragiudiziale il contratto e ha ottenuto in data 9.1.2014 nei confronti di e dei garanti ed un decreto ingiuntivo per la Parte_1 Parte_1 CP_3 somma di € 13.179,62, per l'appunto pari ai canoni scaduti ed insoluti alla data di risoluzione del contratto.
Il provvedimento monitorio è stato opposto soltanto da e da;
all'esito del Parte_1 Parte_1 giudizio di opposizione, in forza dell'avvenuto pagamento parziale, medio tempore, dell'importo di €
1.406,42, il decreto ingiuntivo è stato revocato, con conseguente condanna degli opponenti al pagamento della differenza, pari a € 11.773,20 (sentenza n. 2828/2015 del tribunale di Brescia). L'immobile è stato restituito il 27.1.2015.
A sostegno delle domande in questa sede, gli attori hanno dedotto: a) l'inerzia della concedente nella riallocazione del bene sul mercato, restituito dall'utilizzatrice nel 2015 e venduto nel 2021; b) la necessità di detrarre dall'importo richiesto dalla concedente non il prezzo di vendita dell'immobile, bensì il valore del bene al momento del rilascio e/o il valore di mercato;
c) la necessità di ricalcolare i rapporti dare/avere tra le parti dopo la vendita dell'immobile, in applicazione dell'art. 1526 c.c. o della disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140 della Legge n. 124/2017; d) l'illegittimità delle annotazioni alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia. Cont a sollevato eccezione di giudicato e ha comunque chiesto il rigetto delle pretese avversarie.
È, infine, intervenuta – sostanzialmente ad adiuvandum - ai sensi dell'art. 105 c.p.c. che ha CP_3 chiesto anche la nullità, la declaratoria di inefficacia, la risoluzione della fideiussione sottoscritta.
Nelle more del giudizio, è stata incorporata da (“ ”); l'immobile è CP_2 Controparte_1 CP_1 stato venduto l'8.3.2021 al prezzo di € 80.000,00.
***
Le domande attoree non possono essere accolte, per le ragioni di seguito esposte.
Sull'eccezione di giudicato
Come noto, il giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa entro i limiti oggettivi che sono segnati dai suoi elementi costitutivi, come tali rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si fonda, costituiti dal titolo della stessa azione
(causa petendi) e dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro tali limiti, l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e pagina 5 di 11 comunque esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, tuttavia, un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato (cfr. Cass. 17078/2007; più recentemente Cass.15.6.2022 n. 19302).
Posto che la sentenza emessa dal tribunale di Brescia ha avuto ad oggetto i canoni scaduti del contratto di leasing, deve ritenersi che il giudicato formatosi sia esteso alla validità del contratto e ad ogni pattuizione riguardante la regolamentazione del rapporto dare/avere, alla data della risoluzione, limitatamente ai canoni scaduti.
Da questo punto di vista, non potranno essere oggetto di esame le censure attoree (in vero generiche i) in ordine a “canoni, indicizzazione degli interessi, spese varie, interessi di mora”.
Possono invece costituire oggetto di accertamento – perché non relativi ad antecedenti logici necessari della pronuncia citata – i rapporti di credito residui tra le parti, discendenti dall'applicazione della penale e del patto di deduzione, tenuto conto quindi dell'avvenuta vendita dell'immobile (ciò che rende esigibile il diritto della concedente ad ottenere il risarcimento forfettario).
Sulla natura della garanzia
La convenuta ha contestato l'ammissibilità delle censure di evidenziando che la garanzia da Parte_1 questi sottoscritta è un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione;
conseguentemente, all'odierno attore sarebbe precluso di sollevare eccezioni riservate esclusivamente al debitore principale, aventi ad oggetto il rapporto principale tra utilizzatrice e concedente.
Sul punto si osserva che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. civ. Sez. Unite, 18/02/2010, n.
3947).
Nel caso in esame, è sì prevista la clausola “a prima richiesta” (art. 7), ma non è esclusa la facoltà del fideiussore di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale. Inoltre, dalla disamina della garanzia per intero, non emergono quelle che sono le caratteristiche fondamentali del contratto autonomo di garanzia e cioè la carenza dell'elemento dell'accessorietà e la causa del trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico connesso all'inadempimento di una prestazione. Al contrario, è ravvisabile il vincolo dell'accessorietà che caratterizza la fideiussione, come si ricava dal fatto che il fideiussore si è obbligato ad adempiere esattamente alla stessa prestazione e alle medesime condizioni alle quali si era obbligato il debitore principale, e non ad effettuare una prestazione equivalente. Oltre al nomen iuris, infatti, dal tenore letterale della garanzia emerge che si è costituto garante “per Parte_1 pagina 6 di 11 l'adempimento delle obbligazioni verso SBS Leasing S.p.A., dipendenti dal contratto stipulato da codesta
Società e dalla in data 3.2.2006, contratto n. 19004 per l'adempimento di qualsiasi Parte_1 obbligazione dipendente dall'operazione di leasing” oggetto del presente giudizio e che “la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore principale per capitale, per interessi, anche se moratori, per ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa, anche di carattere giudiziario, e per ogni onere tributario”.
In definitiva, la garanzia sottoscritta da è una fideiussione, talché all'odierno attore non è Parte_1 preclusa la proposizione di censure sul rapporto principale, nei limiti di ciò che non è coperto da giudicato.
Le medesime considerazioni valgono altresì per la garanzia rilasciata dall'intervenuta analoga a CP_3 quella sottoscritta da . Parte_1
Sulla restituzione dei canoni ex art. 1526 c.c.
Gli attori hanno chiesto di calcolare i rapporti dare/avere tra le parti, prendendo in considerazione il valore dell'immobile oggetto di leasing al momento del rilascio (e non al momento della vendita) e applicando l'art. 1526 c.c. o l'art. 1, commi 136-140 L.124/2017.
In proposito si evidenzia innanzitutto che l'accertamento sulla restituzione dei canoni è precluso dal giudicato formatosi con la sentenza del 2015, con cui, si ribadisce, l'utilizzatrice è stata condannata a pagare i canoni scaduti e insoluti alla data di risoluzione.
Ad ogni modo, anche a voler applicare analogicamente l'art. 1526 c.c., si osserva che la norma prevede al comma 2 la possibilità per le parti di convenire che i canoni già pagati dall'utilizzatore restino acquisiti al concedente, a titolo di equo indennizzo per il godimento della cosa, e che il venditore possa pretendere altresì il pagamento del danno ai sensi del comma 1. L'art. 1382 c.c. consente poi alle parti di predeterminare la quantificazione del danno: in astratto, dunque, nulla vieta che il danno sia quantificato in misura pari al lucro cessante derivante dal mancato pagamento dei canoni a scadere, attualizzati, oltre al prezzo di opzione, fatte salve le precisazioni che verranno offerte in ordine alla necessarietà, ai fini della validità della penale, del patto di deduzione. Nel caso di specie, una simile pattuizione è contenuta nell'art. 18 cgc, che disciplina gli effetti della risoluzione anticipata del contratto.
La pattuizione prescrive che, qualora intervenga la risoluzione anticipata del contratto, a titolo di penale,
l'utilizzatore è tenuto a corrispondere immediatamente alla Concedente, in unica soluzione, anche un importo pari al restante corrispettivo contrattuale complessivamente pattuito a carico dell'utilizzatore per tutta la durata del contratto attualizzato ad un tasso pari all'indice di riferimento di cui al punto H) delle condizioni particolari, vigente al momento della sottoscrizione del presente contratto, meno un punto, maggiorato del prezzo previsto per l'opzione più la quota di premio assicurativo non ancora rimborsata dall'utilizzatore alla concedente mandataria e detratto quanto sarà stato eventualmente ricavato dalla concedente con la vendita dell'immobile ovvero per indennizzo assicurativo o di terzi al netto di spese, pagina 7 di 11 imposte, tasse e tributi, ivi comprese tutte le spese per il ripristino dell'immobile e la vendita dello stesso. In ogni caso è fatto salvo per il concedente il diritto di risarcimento dei maggiori danni.
Una simile pattuizione, avente natura di clausola penale, è coerente con la natura del contratto di leasing nella misura in cui la penale risulta parametrata al lucro che la concedente avrebbe realizzato se il contratto avesse avuto puntuale esecuzione;
analizzata nel suo insieme, inoltre, detta clausola non altera l'equilibrio economico del sinallagma, atteso che il regolamento negoziale prevede anche che dall'importo dovuto dall'utilizzatrice inadempiente a titolo di penale venga detratto il valore del bene da ricollocare sul mercato.
Sulle censure in ordine alla vendita dell'immobile
Le doglianze attoree sul punto risultano generiche.
Gli attori hanno lamentato l'inerzia della concedente nella vendita del bene, avvenuta circa sei anni dopo il rilascio.
Sul punto è sufficiente osservare che non risultano allegazioni secondo cui la pretesa inerzia abbia di per sé cagionato una svalutazione del valore del bene.
Le contestazioni stesse sul valore di vendita appaiono generiche, non essendo stati offerti elementi in concreto idonei a ravvisarne l'inadeguatezza. A ben vedere, il prezzo di riallocazione del bene risulta sostanzialmente coincidente (più precisamente, di poco superiore) con quello offerto dall'utilizzatrice stessa.
Sugli esiti della CTU
Al fine di accertare i rapporti credito/debito tra le parti in applicazione della clausola penale e del patto di deduzione è stata disposta c.t.u.
La consulenza ha prodotto i seguenti esiti a) un importo attualizzato del totale dei canoni a scadere pari ad
€ 96.880,97, cui si aggiunge il prezzo pattuito per l'opzione (€ 17.200,00 + IVA), per un totale di €
114.080,87; b) l'impossibilità di attestare l'eventuale mancato rimborso della quota assicurativa, pari ad €
1.504,71+IVA, importo che non è quindi stato conteggiato, nonostante menzionato nella clausola contrattuale;
c) un valore dell'immobile al momento della vendita pari ad € 80.000,00, come risultante dall'atto notarile di compravendita;
d) un importo pari ad € 28.918,64 per le spese sostenute dalla concedente dal 2015 al 2021, principalmente per imposte IMU, spese di gestione ordinaria e straordinaria dell'immobile, spese condominiali, spese di sopralluogo e perizia.
Sulla base di questi dati, ricavati dalla documentazione fornita dalle parti, in definitiva il CTU ha accertato la sussistenza di un credito pari ad € 62.999,51 a favore di per penale (detratto il valore dell'immobile CP_1 riallocato) e per spese ulteriori (principalmente IMU).
pagina 8 di 11 La c.t.u. è immune da vizi di ordine logico o metodologico, nonché sorretta da un iter argomentativo adeguato, talché i suoi esiti devono essere integralmente recepiti, al netto delle precisazioni che vengono ora offerte.
Parte attrice ha dedotto, ancorché in sede di contraddittorio tecnico, la non debenza della somma di €
28.918,64, poiché riferita a imposte e costi di gestione dell'immobile, relative ad un periodo successivo al rilascio del bene, tra il 2015 e il 2021.
Con specifico riferimento all'IMU, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, sia pur ad altri fini, che
“con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore” (cfr Cass. civ., sez. VI, sent. n. 27631/2020; Cass. civ., sez. V, ord. n. 6232/2024, Cass. civ., sez. trib., sent. n. 13793/2019).
Nei limiti di interesse in questa sede, per ragioni analoghe a quelle indicate, ad altri fini, dalla giurisprudenza evocata, ritiene questo giudice che l'ex utilizzatore non sia tenuto a sopportare - tanto più una volta che abbia già rilasciato l'immobile - spese ulteriori connesse alla titolarità altrui dell'immobile, incluse le imposte patrimoniali. Un'eventuale pattuizione del regolamento negoziale in senso difforme risulterebbe priva di giustificazione, assumendo una connotazione sanzionatoria che, in buona sostanza, andrebbe a sommarsi al risarcimento del danno già assicurato dall'applicazione della clausola penale.
Dal credito complessivamente indicato dal c.t.u., pertanto, deve essere sottratta la somma di € 28.918,64.
Sulle domande proposte da CP_3
Oltre a insistere per l'accoglimento delle domande formulate dagli attori, ha chiesto la CP_3 declaratoria di “nullità, inefficacia, risoluzione” della fideiussione, senza peraltro fornire allegazioni a sostegno. Soltanto in note difensive conclusive ha invocato la liberazione dal vincolo fideiussorio ex art. 1956 c.c., lamentando altresì la violazione, da parte della concedente, della buona fede.
Quanto all'intervento ad adiuvandum, sono assorbenti le considerazioni finora svolta nei confronti di e di . Quanto alle domande autonome svolte da si osserva che il Parte_1 Parte_1 CP_3 decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti non è stato opposto, talché deve ritenersi formato il giudicato sulla validità ed efficacia del titolo invocato in sede monitoria (fideiussione qui genericamente contestata).
Tardive, oltre che generiche, le censure in punto di violazione della buona fede nonché le allegazioni relative all'invocata liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.
Sulle segnalazioni presso la Centrali Rischi di Banca d'Italia pagina 9 di 11 Sussistendo un debito a carico di , ed deve ritenersi Parte_1 Parte_1 CP_3 legittima la segnalazione (o annotazione) a sofferenza effettuata dalla concedente. Ne consegue l'infondatezza delle domande sul punto proposte da debitrice principale e garanti, che comunque non hanno chiesto alcun risarcimento derivante da tale segnalazione.
In sintesi
Alla data di vendita dell'immobile, 8.3.2021, l'ex utilizzatrice risultava debitrice nei confronti dell'ex concedente per la somma di € 34.080,87 (62.999,51-28.918,64). Trattandosi di debito di valore, stante la funzione risarcitoria della penale, tale somma va rivalutata secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di esigibilità del credito risarcitorio (8.3.2021) e maggiorata di interessi in misura pari al tasso legale, secondo equo apprezzamento ex art. 2056 c.c., precisandosi che tali interessi si applicano sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data suindicata sino a quella di deposito della sentenza. Per la medesima somma sono tenuti a rispondere, in forza di fideiussione, ed Parte_1 CP_3
Sulle spese
Stante l'accoglimento soltanto parziale delle ragioni attoree, le spese devono essere compensate per 1/3, incluse quelle di di c.t.u.
Data la sostanziale identità delle difese di e da un lato, e di Parte_1 Parte_1
dall'altro, gli stessi sono tenuti al pagamento in solido. Le spese vengono liquidate, tenuto CP_3 conto dell'attività effettivamente espletata, avendo riguardo ai valori medi dei compensi previsti dallo scaglione di riferimento, individuato in base al valore della causa.
Nei rapporti interni, le spese di c.t.u. devono essere poste a carico degli attori e dell'intervenuta, in solido tra loro, in misura pari a 2/3 e compensate per il residuo 1/3.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, accerta che gli ed sono debitori, per i rispettivi Parte_1 Parte_1 CP_3 titoli, di della somma di € 34.080,87 oltre interessi come in parte motiva;
Controparte_1 dichiara inammissibili le domande proposte da volte ad ottenere “la nullità e/o inefficacia e/o CP_3 risoluzione della fideiussione”; rigetta le ulteriori domande degli attori e dell'intervenuta; liquida le spese di lite in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 10 di 11 condanna gli attori e l'intervenuta, in solido tra loro, al pagamento di 2/3 delle spese di lite, e conseguentemente condanna gli attori e l'intervenuta, in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta della somma di € 9.402 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
compensa le spese per il residuo 1/3; pone le spese di c.t.u., liquidate come da decreto del 21.1.2025, a carico delle parti in solido tra loro, e, nei rapporti interni, per 2/3 a carico degli attori, in solido tra loro, e per 1/3 a carico della convenuta.
Brescia, 24.12.2025
Il giudice
AV AF
pagina 11 di 11