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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/12/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1044/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1044/2024 avente ad oggetto: la separazione personale dei coniugi promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
HI (SR), in Via La Marmora n. 83, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore
Giurdanella come da procura in atti;
contro nato a [...] il [...], residente in [...] CP_1
(cf: ), rappresentato e difeso dall'avv. Ornella Burgaretta, come da C.F._2 procura in atti;
con l'intervento:
pagina 1 di 14 dell'Avv. , nata a [...] il [...], nella qualità di curatore speciale CP_2 delle minori , nata a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 nata a [...] il [...]2
e del Pubblico Ministero (visto del 30.04.2024).
All'udienza del 2.12.2025, svoltasi con le modalità ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del procedimento.
Con ricorso depositato il 15.03.2024 , premesso che: Parte_1
- dalla relazione sentimentale instaurata con CP_1 nascevano le figlie e , rispettivamente il 15/04/2010 ed il Per_1 Per_2
16/07/2012, riconosciute da entrambi i genitori;
- le parti in seguito contraevano matrimonio con rito civile in data
18/12/2015, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di HI, al numero
43, anno 2015, parte I, in regime di separazione dei beni;
chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, con addebito allo stesso;
di disporre l'affidamento esclusivo in suo favore delle figlie e e di porre a carico del Per_1 Per_2 signor l'obbligo di contribuire al mantenimento per la ricorrente, nella misura di CP_1
400,00 euro mensili, e, per le figlie, nella misura di 350,00 euro ciascuna, oltre al 100% delle spese straordinarie per le minori, o in subordine l'80% delle stesse.
Chiedeva infine di prevedere che l'intero Assegno Unico per le figlie venisse percepito interamente dalla madre.
pagina 2 di 14 A sostegno della domanda di addebito rilevava che la relazione matrimoniale era entrata in crisi a causa dei comportamenti aggressivi, prepotenti e minacciosi di CP_1 militare della Marina Militare, divenuti più frequenti negli ultimi tempi, determinando l'intollerabilità della convivenza e costringendo la ad allontanarsi, insieme alla due Pt_1 figlie, dalla casa coniugale sita a HI e a trasferirsi presso l'abitazione dei suoi genitori a Scicli.
In merito all'affidamento esclusivo la ricorrente evidenziava che i comportamenti posti in essere da ivi compresa la violazione degli obblighi di mantenimento, CP_1 fossero pregiudizievoli per le figlie e dimostrassero l'inadeguatezza genitoriale del padre.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il CP_1 quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione svolta dalla ricorrente, chiedeva rigettarsi tutto quando richiesto da in quanto infondato in fatto e in diritto. Parte_2
In particolare, il resistente, pur non negando che in occasione di qualche discussione fosse andato in escandescenza compiendo anche atti di violenza su cose, a causa dei comportamenti provocatori e offensivi della moglie, escludeva di aver posto in essere qualunque forma di violenza fisica verso la stessa o verso le figlie.
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi, il Giudice istruttore, rimasto vano il tentativo di conciliazione tra le parti, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, ex art. 473 bis 22 c.p.c., disponendo l'affidamento delle figlie minori, e , ai Per_1 Persona_2
Servizi Sociali del Comune di Scicli e il loro collocamento presso la madre;
quindi, incaricava i Servizi Sociali di calendarizzare gli incontri tra le minori ed il padre, prevedendo almeno un incontro a settimana, e di monitorare il nucleo familiare;
nominava, poi, curatore speciale delle minori l'avv. al fine della rappresentanza dei loro CP_2 interessi nel presente giudizio;
disponeva che con decorrenza dalla CP_1 domanda, versasse a l'assegno di € 400,00 per il mantenimento delle due Parte_1 figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondi il protocollo vigente presso questo Tribunale e che l'intero Assegno Unico fosse percepito interamente dalla madre. Quindi fissava l'udienza per l'audizione delle minori.
pagina 3 di 14 Con comparsa del 13.09.2024 si costituiva in giudizio il curatore speciale delle minori,
Avv. , la quale chiedeva di adottare i provvedimenti opportuni nell'interesse CP_2 delle ragazzine.
L'attività istruttoria proseguiva con l'ascolto di e con l'acquisizione delle Per_2 Per_1 relazioni del Servizio sociale incaricato del monitoraggio, della documentazione presentata dalle parti (ivi compresi file audio e messaggi whatsapp tra le parti) e con l'assunzione della testimonianza di , madre della ricorrente, e degli zii del resistente Testimone_1
e Controparte_3 Persona_3
Quindi conclusa l'istruttoria la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La separazione personale dei coniugi.
Tanto premesso in fatto, osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e come tale va accolta. È pacifico, infatti, che ormai da tempo è venuta meno la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi. Gli stessi, infatti, concordano sulla pronuncia della loro separazione personale attesa l'intollerabilità della loro convivenza cessata ormai da tempo e non più ripristinata.
Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151, primo comma, c.c. per pronunciare la separazione personale tra le parti.
La domanda di addebito della separazione
Va accolta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente.
Deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, la addebita al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non é richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
pagina 4 di 14 In particolare, come osservato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, "le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti
l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore", non essendo in tal caso necessario provare l'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio ed essendo il giudice del merito "esonerato dal dovere di comparare con tali condotte, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale", in quanto tali condotte, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, sono insuscettibili di qualsivoglia giustificazione (Cass., 22/03/2017,
n.7388; Cass., 21/03/2018, n.6997; Cass. 10/12/2018, n. 31901).
La giurisprudenza di merito (si veda ex multis Trib. Milano, sent. n. 4669/2015) é altresì concorde nel ritenere anche la violenza psicologica una causa di addebito della separazione, allorquando il coniuge si sia reso colpevole di ripetuti atteggiamenti ostili, insulti, minacce e vessazioni nei confronti dell'altro che abbiano di fatto reso impossibile la convivenza e causato una insanabile frattura nel rapporto coniugale.
Ebbene l'istruttoria svolta ha consentito di rilevare che le condotte minacciose, prepotenti, e aggressive poste in essere in più occasioni da nei confronti della moglie e il CP_1 clima di tensione da lui provocato anche alla presenza delle figlie, abbiano via via determinato una degenerazione dei rapporti intra familiari e l'impossibilità della prosecuzione della vita matrimoniale.
Invero, le deduzioni di parte ricorrente, secondo cui il marito, soprattutto nell'ultimo anno, era solito minacciarla ed intimorirla, ovvero assumere comportamenti aggressivi e di rabbia, hanno trovato riscontro nelle testimonianze acquisite, nella documentazione in atti
(comprensiva di messaggistica), e sono state avvalorate dalle stesse dichiarazioni delle figlie della coppia.
pagina 5 di 14 Invero sulle minacce subite dalla ha riferito innanzitutto la teste, Pt_1 Tes_1
madre della ricorrente, che ha confermato che il 7.01.2024, alla
[...] CP_1 sua presenza, credendo di non essere visto, aveva gesticolato all'indirizzo della moglie, mimando il gesto di sgozzarla e annunciando che avrebbero fatto “i conti successivamente”.
Ed ancora, le intimidazioni ai danni della ricorrente risultano specificamente confermate dal messaggio whatsapp prodotto dalla , indirizzatole dal marito il 16.02.2024 (non Pt_1 contestato né disconosciuto dal resistente), ritraente l'immagine di una zappa con sotto scritto: “questo è un bel regalino per te, per tuo suocero e per chi ti viene a difendere” ; mentre la circostanza ulteriormente riferita dalla teste in ordine Testimone_2 all'episodio del 20.01.2024 allorquando il signor fu da lei rinvenuto disteso al suolo e CP_1 in stato confusionale, a causa dell'abuso di alcool, se, di per sé, non può ritenersi influente ai fini dell'addebito separazione, tuttavia, unitamente alle altre condotte descritte, è ulteriore elemento a riprova di una inadeguatezza comportamentale dello che ha CP_1 determinato la rottura della relazione coniugale.
D'altra parte, il fatto che il resistente avesse assunto in più occasioni atteggiamenti iracondi e violenti (seppure, a suo dire, solo verso le cose) risulta provato dal contenuto dei suoi stessi atti difensivi ove ha ammesso, di avere, in più di una occasioni, lanciato oggetti e suppellettili, seppur giustificando tali comportamenti - lesivi della dignità coniugale – con una presunta mancanza di affetto fisico da parte della moglie.
e per altro verso, in sede di audizione hanno avvalorato con le loro Per_2 Per_4 dichiarazioni quanto sopra emerso, rappresentando di aver vissuto per tanto tempo in un clima di tensione e ansia a causa dei comportamenti paterni aggressivi e violenti nei confronti della madre, dell'abituale condizione di ubriachezza del signor , del suo CP_1 atteggiamento offensivo e di non comprensione nei loro confronti e soprattutto nei confronti di che aveva problematiche psicologiche. Per_1
pagina 6 di 14 Infine, risulta accertato che il 21.01.2024 “dopo l'ennesima lite tra le parti”, come riferito dai testi e zii dello , quest'ultimo, in loro Persona_3 Controparte_3 CP_1 presenza aveva intimato alla moglie e alle figlie di andare via da casa entro il mese di aprile
2024, creando uno stato di imbarazzo alla coniuge, la quale in quell'occasione gli aveva chiesto di attendere che trovasse una abitazione dove sistemarsi con le figlie.
Per cui è evidente che l'allontanamento da casa della non è stato un atto Pt_1 volontario e libero ma frutto anche in questo caso dell'ennesima condotta prepotente e prevaricante del marito.
Da ultimo, l'audio prodotto dalla ricorrente e non disconosciuto dalla controparte, (ove si sentono delle voci femminili urlare e una voce maschile richiedere ripetutamente le chiavi dell'automobile e minacciare od offendere l'altra parte con le frasi “Agghia mannari o
, ”, “Ci vediamo domani quando loro (le figlie) sono a scuola”; “Viri Persona_5 Per_6 ca nun te fazzu crisciri”. “Ti ammazzo”, “Mi devi dare le chiavi perché ti ammazzo”.
“Nun t'avastaru chiddi ri ieri”; Nun t'avastaru chiddi ri ieri, chi vuoi a replica?”) e riconducibile, all'ennesima lite tra i coniugi in data 8.02.2024, alla presenza della figlia
(nell'audio si sente la donna preoccuparsi per la figlia minore che sentendo i Per_1 genitori litigare inizia a sentirsi male), seppure non dimostra le asserite violenze fisiche dello ai danni della moglie, e che lo stesso, come da lei riferito, brandisse un bastone, CP_1 dà comunque conto di una condizione familiare di grande disagio e tensione e dell'atteggiamento ancora una volta minaccioso e offensivo del marito nei confronti della alla presenza della minore. Pt_1
Ebbene, valutate tutte le risultanze probatorie del giudizio, nel caso di specie, deve ritenersi che siano emersi elementi sufficienti ad addebitare la separazione a come CP_1 richiesto in via principale ricorrente, in quanto lo stesso si é reso responsabile comportamenti minacciosi e lesivi della dignità altrui, culminati da ultimo nell'aver intimato alla moglie e alle figlie di lasciare la casa coniugale.
Affidamento delle figlie minori.
Per quanto concerne il regime di affidamento delle figlie della coppia, in punto di diritto, si pagina 7 di 14 ricorda che a partire dalla legge di riforma 154/2006, ed oggi secondo il disposto dell'art. 337 ter comma 2 c.c., il giudice della crisi familiare è chiamato a valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, oppure stabilisce a quale di essi i figli debbano essere affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore ed, altresì, fissando la misura ed il modo in cui ciascuno di essi deve contribuire alla loro cura, mantenimento, istruzione ed educazione.
In altre parole, l'affidamento condiviso costituisce il criterio preferenziale dell'affidamento dei minori nelle situazioni di crisi e di disgregazione della convivenza familiare e, non a caso, l'art. 337 quater c.c. specifica che solo nel caso in cui l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore è possibile scegliere di affidarlo a soltanto uno dei due.
Ciononostante all'affidamento condiviso dei figli può derogarsi ove la sua applicazione sia pregiudizievole per l'interesse del minore al quale il Giudice deve sempre attenersi quale criterio fondamentale di orientamento “..privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa le capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulla modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole
è rimessa alla valutazione discrezionale del Giudice di merito il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità” (Cass. Sez. 6, ordinanza n. 28244 del 4.11.2019).
La Giurisprudenza e la dottrina hanno elaborato, in mancanza di specifica previsione normativa, dei casi in cui l'affidamento condiviso del minore risulterebbe pregiudizievole pagina 8 di 14 per lo stesso tra i quali figura la violenza sul coniuge anche in presenza del figlio o comunque un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro, forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore).
Nel caso di specie, pur dandosi atto del comportamento collaborativo assunto nell'odierno giudizio dal signor , il quale si è sempre presentato puntale agli incontri con le figlie CP_1 calendarizzati dal Servizio sociale, tuttavia, non può non rilevarsi come le condotte prevaricatrici, intimidatorie, minacciose, assunte dallo stesso, durante la vita matrimoniale, anche alla presenza delle figlie, nei confronti della coniuge, e il conseguente stato di sofferenza e di ansia a cui le minori sono state sottoposte e a motivo del quale hanno interrotto volontariamente qualsiasi tipo di rapporto con il padre (come da loro dichiarato in udienza e come riferito anche dal SS), la conflittualità e l'atteggiamento offensivo e denigratorio ancora oggi assunto dal resistente, tramite il suo profilo facebook nei confronti dell'ex coniuge (cfr. estratto profilo facebook del resistente, allegato alla memoria del
21.05.2024, ove si legge in data 13 maggio: “vergogna ieri domenica anziché andartene in giro in moto dovevi far uscire le bimbe, anzichè andartene e zivillitiari e le bimbe dentro a cada da sole che hai 45 anni e devi insegnarti a fare la mamma, te ne vai in Per_7 giro e mi lasci le bimbe a casa che ti vai a divertire tu”, in data 12 maggio: “scelgo mille volte litigare con te, piuttosto che amare qualcun'altra, ci sono persone che hanno scelto di litigare per amare un altro da tempo e altre che fanno entrambe le cose per uscirne pulite secondo loro”) sono tutte circostanze idonee ad escludere la fattibilità di una gestione condivisa della responsabilità genitoriale che presuppone la collaborazione dei genitori nelle scelte di vita riguardanti le figlie.
Per cui alla luce di quanto, sopra deve disporsi, previa revoca dell'affidamento delle minori al Servizio sociale, il loro affidamento esclusivo alla madre, con collocamento presso la stessa.
Diritto di visita.
Preso atto della circostanza che nonostante i diversi tentativi del Servizio sociale le figlie,
pagina 9 di 14 allo stato, non intendono in alcun modo avere rapporti con il padre e che le ragioni dalle stesse addotte (i comportamenti inadeguati, minacciosi e aggressivi del genitore), espresse chiaramente e spontaneamente anche in udienza, fanno ritenere che la loro sia una scelta volontaria e consapevole, deve disporsi che tali incontri si realizzino, solo previo consenso delle minori, capaci di autodeterminarsi per l'età, se e quando le stesse decideranno di riallacciare i rapporti con il genitore.
Mantenimento coniuge
La domanda di mantenimento per sé, avanzata dalla ricorrente, va accolta, seppur nei limiti di seguito indicati.
L'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo il consolidato – oltre che condivisibile - orientamento della giurisprudenza di legittimità, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. n.
28938/2017).
A ciò va aggiunto che, in ogni caso, certamente “la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento e tale prova ha ad oggetto anche
l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando - come nella specie - sia accertato in
pagina 10 di 14 fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale” (Cass. n. 6886/2018).
Orbene, nel caso di specie, risulta provato, da un lato, che dipendente della CP_1
Marina Militare, abbia un reddito netto di circa 30.000/33.000 euro annui, che suddiviso nelle dodici mensilità è pari a circa € 2.500/2.700 (v. mod 730 prodotte in atti), da cui vanno detratte le ritenute di € 320,00 e di € 295,00 risultanti in busta paga, nonché la rata del mutuo di € 537,00 al mese, per cui operate le superiori decurtazioni al resistente residua una disponibilità mensile di € 1.348/ 1.548,00 circa al mese;
e dall'altro, che la è Pt_1 titolare sin dal 16.09.2022 di una ditta individuale e che in conseguenza dell'esercizio dell'attività di impresa percepisca degli introiti (come da prospetto delle ricariche postepay
a suo favore, non oggetto di contestazione), cosicchè l'autodichiarazione di non aver presentato dichiarazione dei redditi non vale a provare l'assenza di entrate.
Ciò posto, tenuto conto della durata del matrimonio (circa 15 anni) comprensiva anche del periodo di convivenza tra le parti almeno dal 2010 (data di nascita della prima figlia), del tenore di vita goduto dal nucleo familiare nel corso del matrimonio, fondato, evidentemente, sui redditi del resistente, se si considera che la ditta individuale della
è stata avviata solo nel 2022 e che gli introiti documentati (ricariche postepay Pt_1 sono di poche centinaia di euro), non consentono di ritenere la sussistenza di un flusso economico tale da escludere il diritto a ricevere una somma a titolo di mantenimento da parte del marito, che risulta “coniuge forte”.
pagina 11 di 14 Tuttavia, nella determinazione del quantum non può non tenersi conto della potenziale capacità lavorativa della , appunto in ragione della titolarità della suddetta ditta, Pt_1 dell'età ancora abbastanza giovane (45 anni) della donna che le consente di operare nel mercato del lavoro, e dei redditi non particolarmente elevati del marito con i quali deve provvedere anche al mantenimento delle figlie, come di seguito meglio descritto. Per cui appare equo porre a carico di l'obbligo di versare a per il CP_1 Parte_1 suo mantenimento la somma di 100,00 euro, rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat, con decorrenza dalla domanda.
Mantenimento dei figli.
Ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e ispirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 315 bis”. In particolare, l'art. 337 ter comma IV c.c. prevede che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito ed anche l'assegno fissato dal Giudice deve rispettare detto principio di proporzionalità, tenendo conto delle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ognuno di essi, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (cfr. Cass. Civ. n. 4811/2018).
Tenuto conto delle concrete capacità economiche delle parti, dell'età delle figlie, delle loro specifiche esigenze di vita, della circostanza che le stesse sono affidate in via esclusiva alla madre, l'assegno che il padre dovrà versare alla moglie per il mantenimento delle figlie va determinato in € 400 (€ 200 per ciascuna) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione annua su base Istat. Ad integrazione del mantenimento va disposto che l'assegno unico per le figlie sia interamente percepito dalla madre, . Le spese straordinarie relative alle figlie vanno poste a carico dei Parte_1 genitori per metà ciascuno.
pagina 12 di 14 Spese di lite
In applicazione del principio della soccombenza, il resistente va condannato a pagare le spese di lite in favore di , da versarsi all'Erario, stante l'ammissione della Parte_1 ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato da DM
147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori medi (dati dalla media aritmetica tra il valore minimo e quello medio) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
PQM
Il Tribunale, di Siracusa, Prima sezione civile, definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così statuisce: pronuncia la separazione personale dei coniugi parti in causa, con addebito a carico di
CP_1 dispone l'affidamento esclusivo delle figlie e alla madre, con Per_1 Per_2 collocamento presso la stessa;
regolamenta il diritto di visita come in parte motiva;
dispone che provveda al mantenimento della moglie e delle figlie, CP_1 versando entro il giorno 5 di ogni mese a la somma complessiva di Parte_1
500,00 euro mensili (100,00 per la moglie e 200,00 euro a figlia)– da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT – oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui individuazione si richiamano le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al
Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Siracusa; dispone che l'Assegno Unico per le figlie sia interamente percepito dalla madre;
condanna a corrispondere in favore di le spese di lite, CP_1 Parte_1
pagina 13 di 14 liquidate complessivamente nella somma di €. 5.712,00, da versarsi all'Erario, per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Cosi deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, del giorno
11.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott. ssa Veronica Milone
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1044/2024 avente ad oggetto: la separazione personale dei coniugi promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
HI (SR), in Via La Marmora n. 83, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore
Giurdanella come da procura in atti;
contro nato a [...] il [...], residente in [...] CP_1
(cf: ), rappresentato e difeso dall'avv. Ornella Burgaretta, come da C.F._2 procura in atti;
con l'intervento:
pagina 1 di 14 dell'Avv. , nata a [...] il [...], nella qualità di curatore speciale CP_2 delle minori , nata a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 nata a [...] il [...]2
e del Pubblico Ministero (visto del 30.04.2024).
All'udienza del 2.12.2025, svoltasi con le modalità ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del procedimento.
Con ricorso depositato il 15.03.2024 , premesso che: Parte_1
- dalla relazione sentimentale instaurata con CP_1 nascevano le figlie e , rispettivamente il 15/04/2010 ed il Per_1 Per_2
16/07/2012, riconosciute da entrambi i genitori;
- le parti in seguito contraevano matrimonio con rito civile in data
18/12/2015, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di HI, al numero
43, anno 2015, parte I, in regime di separazione dei beni;
chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, con addebito allo stesso;
di disporre l'affidamento esclusivo in suo favore delle figlie e e di porre a carico del Per_1 Per_2 signor l'obbligo di contribuire al mantenimento per la ricorrente, nella misura di CP_1
400,00 euro mensili, e, per le figlie, nella misura di 350,00 euro ciascuna, oltre al 100% delle spese straordinarie per le minori, o in subordine l'80% delle stesse.
Chiedeva infine di prevedere che l'intero Assegno Unico per le figlie venisse percepito interamente dalla madre.
pagina 2 di 14 A sostegno della domanda di addebito rilevava che la relazione matrimoniale era entrata in crisi a causa dei comportamenti aggressivi, prepotenti e minacciosi di CP_1 militare della Marina Militare, divenuti più frequenti negli ultimi tempi, determinando l'intollerabilità della convivenza e costringendo la ad allontanarsi, insieme alla due Pt_1 figlie, dalla casa coniugale sita a HI e a trasferirsi presso l'abitazione dei suoi genitori a Scicli.
In merito all'affidamento esclusivo la ricorrente evidenziava che i comportamenti posti in essere da ivi compresa la violazione degli obblighi di mantenimento, CP_1 fossero pregiudizievoli per le figlie e dimostrassero l'inadeguatezza genitoriale del padre.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il CP_1 quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione svolta dalla ricorrente, chiedeva rigettarsi tutto quando richiesto da in quanto infondato in fatto e in diritto. Parte_2
In particolare, il resistente, pur non negando che in occasione di qualche discussione fosse andato in escandescenza compiendo anche atti di violenza su cose, a causa dei comportamenti provocatori e offensivi della moglie, escludeva di aver posto in essere qualunque forma di violenza fisica verso la stessa o verso le figlie.
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi, il Giudice istruttore, rimasto vano il tentativo di conciliazione tra le parti, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, ex art. 473 bis 22 c.p.c., disponendo l'affidamento delle figlie minori, e , ai Per_1 Persona_2
Servizi Sociali del Comune di Scicli e il loro collocamento presso la madre;
quindi, incaricava i Servizi Sociali di calendarizzare gli incontri tra le minori ed il padre, prevedendo almeno un incontro a settimana, e di monitorare il nucleo familiare;
nominava, poi, curatore speciale delle minori l'avv. al fine della rappresentanza dei loro CP_2 interessi nel presente giudizio;
disponeva che con decorrenza dalla CP_1 domanda, versasse a l'assegno di € 400,00 per il mantenimento delle due Parte_1 figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondi il protocollo vigente presso questo Tribunale e che l'intero Assegno Unico fosse percepito interamente dalla madre. Quindi fissava l'udienza per l'audizione delle minori.
pagina 3 di 14 Con comparsa del 13.09.2024 si costituiva in giudizio il curatore speciale delle minori,
Avv. , la quale chiedeva di adottare i provvedimenti opportuni nell'interesse CP_2 delle ragazzine.
L'attività istruttoria proseguiva con l'ascolto di e con l'acquisizione delle Per_2 Per_1 relazioni del Servizio sociale incaricato del monitoraggio, della documentazione presentata dalle parti (ivi compresi file audio e messaggi whatsapp tra le parti) e con l'assunzione della testimonianza di , madre della ricorrente, e degli zii del resistente Testimone_1
e Controparte_3 Persona_3
Quindi conclusa l'istruttoria la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La separazione personale dei coniugi.
Tanto premesso in fatto, osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e come tale va accolta. È pacifico, infatti, che ormai da tempo è venuta meno la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi. Gli stessi, infatti, concordano sulla pronuncia della loro separazione personale attesa l'intollerabilità della loro convivenza cessata ormai da tempo e non più ripristinata.
Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151, primo comma, c.c. per pronunciare la separazione personale tra le parti.
La domanda di addebito della separazione
Va accolta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente.
Deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, la addebita al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non é richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
pagina 4 di 14 In particolare, come osservato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, "le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti
l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore", non essendo in tal caso necessario provare l'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio ed essendo il giudice del merito "esonerato dal dovere di comparare con tali condotte, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale", in quanto tali condotte, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, sono insuscettibili di qualsivoglia giustificazione (Cass., 22/03/2017,
n.7388; Cass., 21/03/2018, n.6997; Cass. 10/12/2018, n. 31901).
La giurisprudenza di merito (si veda ex multis Trib. Milano, sent. n. 4669/2015) é altresì concorde nel ritenere anche la violenza psicologica una causa di addebito della separazione, allorquando il coniuge si sia reso colpevole di ripetuti atteggiamenti ostili, insulti, minacce e vessazioni nei confronti dell'altro che abbiano di fatto reso impossibile la convivenza e causato una insanabile frattura nel rapporto coniugale.
Ebbene l'istruttoria svolta ha consentito di rilevare che le condotte minacciose, prepotenti, e aggressive poste in essere in più occasioni da nei confronti della moglie e il CP_1 clima di tensione da lui provocato anche alla presenza delle figlie, abbiano via via determinato una degenerazione dei rapporti intra familiari e l'impossibilità della prosecuzione della vita matrimoniale.
Invero, le deduzioni di parte ricorrente, secondo cui il marito, soprattutto nell'ultimo anno, era solito minacciarla ed intimorirla, ovvero assumere comportamenti aggressivi e di rabbia, hanno trovato riscontro nelle testimonianze acquisite, nella documentazione in atti
(comprensiva di messaggistica), e sono state avvalorate dalle stesse dichiarazioni delle figlie della coppia.
pagina 5 di 14 Invero sulle minacce subite dalla ha riferito innanzitutto la teste, Pt_1 Tes_1
madre della ricorrente, che ha confermato che il 7.01.2024, alla
[...] CP_1 sua presenza, credendo di non essere visto, aveva gesticolato all'indirizzo della moglie, mimando il gesto di sgozzarla e annunciando che avrebbero fatto “i conti successivamente”.
Ed ancora, le intimidazioni ai danni della ricorrente risultano specificamente confermate dal messaggio whatsapp prodotto dalla , indirizzatole dal marito il 16.02.2024 (non Pt_1 contestato né disconosciuto dal resistente), ritraente l'immagine di una zappa con sotto scritto: “questo è un bel regalino per te, per tuo suocero e per chi ti viene a difendere” ; mentre la circostanza ulteriormente riferita dalla teste in ordine Testimone_2 all'episodio del 20.01.2024 allorquando il signor fu da lei rinvenuto disteso al suolo e CP_1 in stato confusionale, a causa dell'abuso di alcool, se, di per sé, non può ritenersi influente ai fini dell'addebito separazione, tuttavia, unitamente alle altre condotte descritte, è ulteriore elemento a riprova di una inadeguatezza comportamentale dello che ha CP_1 determinato la rottura della relazione coniugale.
D'altra parte, il fatto che il resistente avesse assunto in più occasioni atteggiamenti iracondi e violenti (seppure, a suo dire, solo verso le cose) risulta provato dal contenuto dei suoi stessi atti difensivi ove ha ammesso, di avere, in più di una occasioni, lanciato oggetti e suppellettili, seppur giustificando tali comportamenti - lesivi della dignità coniugale – con una presunta mancanza di affetto fisico da parte della moglie.
e per altro verso, in sede di audizione hanno avvalorato con le loro Per_2 Per_4 dichiarazioni quanto sopra emerso, rappresentando di aver vissuto per tanto tempo in un clima di tensione e ansia a causa dei comportamenti paterni aggressivi e violenti nei confronti della madre, dell'abituale condizione di ubriachezza del signor , del suo CP_1 atteggiamento offensivo e di non comprensione nei loro confronti e soprattutto nei confronti di che aveva problematiche psicologiche. Per_1
pagina 6 di 14 Infine, risulta accertato che il 21.01.2024 “dopo l'ennesima lite tra le parti”, come riferito dai testi e zii dello , quest'ultimo, in loro Persona_3 Controparte_3 CP_1 presenza aveva intimato alla moglie e alle figlie di andare via da casa entro il mese di aprile
2024, creando uno stato di imbarazzo alla coniuge, la quale in quell'occasione gli aveva chiesto di attendere che trovasse una abitazione dove sistemarsi con le figlie.
Per cui è evidente che l'allontanamento da casa della non è stato un atto Pt_1 volontario e libero ma frutto anche in questo caso dell'ennesima condotta prepotente e prevaricante del marito.
Da ultimo, l'audio prodotto dalla ricorrente e non disconosciuto dalla controparte, (ove si sentono delle voci femminili urlare e una voce maschile richiedere ripetutamente le chiavi dell'automobile e minacciare od offendere l'altra parte con le frasi “Agghia mannari o
, ”, “Ci vediamo domani quando loro (le figlie) sono a scuola”; “Viri Persona_5 Per_6 ca nun te fazzu crisciri”. “Ti ammazzo”, “Mi devi dare le chiavi perché ti ammazzo”.
“Nun t'avastaru chiddi ri ieri”; Nun t'avastaru chiddi ri ieri, chi vuoi a replica?”) e riconducibile, all'ennesima lite tra i coniugi in data 8.02.2024, alla presenza della figlia
(nell'audio si sente la donna preoccuparsi per la figlia minore che sentendo i Per_1 genitori litigare inizia a sentirsi male), seppure non dimostra le asserite violenze fisiche dello ai danni della moglie, e che lo stesso, come da lei riferito, brandisse un bastone, CP_1 dà comunque conto di una condizione familiare di grande disagio e tensione e dell'atteggiamento ancora una volta minaccioso e offensivo del marito nei confronti della alla presenza della minore. Pt_1
Ebbene, valutate tutte le risultanze probatorie del giudizio, nel caso di specie, deve ritenersi che siano emersi elementi sufficienti ad addebitare la separazione a come CP_1 richiesto in via principale ricorrente, in quanto lo stesso si é reso responsabile comportamenti minacciosi e lesivi della dignità altrui, culminati da ultimo nell'aver intimato alla moglie e alle figlie di lasciare la casa coniugale.
Affidamento delle figlie minori.
Per quanto concerne il regime di affidamento delle figlie della coppia, in punto di diritto, si pagina 7 di 14 ricorda che a partire dalla legge di riforma 154/2006, ed oggi secondo il disposto dell'art. 337 ter comma 2 c.c., il giudice della crisi familiare è chiamato a valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, oppure stabilisce a quale di essi i figli debbano essere affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore ed, altresì, fissando la misura ed il modo in cui ciascuno di essi deve contribuire alla loro cura, mantenimento, istruzione ed educazione.
In altre parole, l'affidamento condiviso costituisce il criterio preferenziale dell'affidamento dei minori nelle situazioni di crisi e di disgregazione della convivenza familiare e, non a caso, l'art. 337 quater c.c. specifica che solo nel caso in cui l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore è possibile scegliere di affidarlo a soltanto uno dei due.
Ciononostante all'affidamento condiviso dei figli può derogarsi ove la sua applicazione sia pregiudizievole per l'interesse del minore al quale il Giudice deve sempre attenersi quale criterio fondamentale di orientamento “..privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa le capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulla modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole
è rimessa alla valutazione discrezionale del Giudice di merito il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità” (Cass. Sez. 6, ordinanza n. 28244 del 4.11.2019).
La Giurisprudenza e la dottrina hanno elaborato, in mancanza di specifica previsione normativa, dei casi in cui l'affidamento condiviso del minore risulterebbe pregiudizievole pagina 8 di 14 per lo stesso tra i quali figura la violenza sul coniuge anche in presenza del figlio o comunque un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro, forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore).
Nel caso di specie, pur dandosi atto del comportamento collaborativo assunto nell'odierno giudizio dal signor , il quale si è sempre presentato puntale agli incontri con le figlie CP_1 calendarizzati dal Servizio sociale, tuttavia, non può non rilevarsi come le condotte prevaricatrici, intimidatorie, minacciose, assunte dallo stesso, durante la vita matrimoniale, anche alla presenza delle figlie, nei confronti della coniuge, e il conseguente stato di sofferenza e di ansia a cui le minori sono state sottoposte e a motivo del quale hanno interrotto volontariamente qualsiasi tipo di rapporto con il padre (come da loro dichiarato in udienza e come riferito anche dal SS), la conflittualità e l'atteggiamento offensivo e denigratorio ancora oggi assunto dal resistente, tramite il suo profilo facebook nei confronti dell'ex coniuge (cfr. estratto profilo facebook del resistente, allegato alla memoria del
21.05.2024, ove si legge in data 13 maggio: “vergogna ieri domenica anziché andartene in giro in moto dovevi far uscire le bimbe, anzichè andartene e zivillitiari e le bimbe dentro a cada da sole che hai 45 anni e devi insegnarti a fare la mamma, te ne vai in Per_7 giro e mi lasci le bimbe a casa che ti vai a divertire tu”, in data 12 maggio: “scelgo mille volte litigare con te, piuttosto che amare qualcun'altra, ci sono persone che hanno scelto di litigare per amare un altro da tempo e altre che fanno entrambe le cose per uscirne pulite secondo loro”) sono tutte circostanze idonee ad escludere la fattibilità di una gestione condivisa della responsabilità genitoriale che presuppone la collaborazione dei genitori nelle scelte di vita riguardanti le figlie.
Per cui alla luce di quanto, sopra deve disporsi, previa revoca dell'affidamento delle minori al Servizio sociale, il loro affidamento esclusivo alla madre, con collocamento presso la stessa.
Diritto di visita.
Preso atto della circostanza che nonostante i diversi tentativi del Servizio sociale le figlie,
pagina 9 di 14 allo stato, non intendono in alcun modo avere rapporti con il padre e che le ragioni dalle stesse addotte (i comportamenti inadeguati, minacciosi e aggressivi del genitore), espresse chiaramente e spontaneamente anche in udienza, fanno ritenere che la loro sia una scelta volontaria e consapevole, deve disporsi che tali incontri si realizzino, solo previo consenso delle minori, capaci di autodeterminarsi per l'età, se e quando le stesse decideranno di riallacciare i rapporti con il genitore.
Mantenimento coniuge
La domanda di mantenimento per sé, avanzata dalla ricorrente, va accolta, seppur nei limiti di seguito indicati.
L'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo il consolidato – oltre che condivisibile - orientamento della giurisprudenza di legittimità, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. n.
28938/2017).
A ciò va aggiunto che, in ogni caso, certamente “la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento e tale prova ha ad oggetto anche
l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando - come nella specie - sia accertato in
pagina 10 di 14 fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale” (Cass. n. 6886/2018).
Orbene, nel caso di specie, risulta provato, da un lato, che dipendente della CP_1
Marina Militare, abbia un reddito netto di circa 30.000/33.000 euro annui, che suddiviso nelle dodici mensilità è pari a circa € 2.500/2.700 (v. mod 730 prodotte in atti), da cui vanno detratte le ritenute di € 320,00 e di € 295,00 risultanti in busta paga, nonché la rata del mutuo di € 537,00 al mese, per cui operate le superiori decurtazioni al resistente residua una disponibilità mensile di € 1.348/ 1.548,00 circa al mese;
e dall'altro, che la è Pt_1 titolare sin dal 16.09.2022 di una ditta individuale e che in conseguenza dell'esercizio dell'attività di impresa percepisca degli introiti (come da prospetto delle ricariche postepay
a suo favore, non oggetto di contestazione), cosicchè l'autodichiarazione di non aver presentato dichiarazione dei redditi non vale a provare l'assenza di entrate.
Ciò posto, tenuto conto della durata del matrimonio (circa 15 anni) comprensiva anche del periodo di convivenza tra le parti almeno dal 2010 (data di nascita della prima figlia), del tenore di vita goduto dal nucleo familiare nel corso del matrimonio, fondato, evidentemente, sui redditi del resistente, se si considera che la ditta individuale della
è stata avviata solo nel 2022 e che gli introiti documentati (ricariche postepay Pt_1 sono di poche centinaia di euro), non consentono di ritenere la sussistenza di un flusso economico tale da escludere il diritto a ricevere una somma a titolo di mantenimento da parte del marito, che risulta “coniuge forte”.
pagina 11 di 14 Tuttavia, nella determinazione del quantum non può non tenersi conto della potenziale capacità lavorativa della , appunto in ragione della titolarità della suddetta ditta, Pt_1 dell'età ancora abbastanza giovane (45 anni) della donna che le consente di operare nel mercato del lavoro, e dei redditi non particolarmente elevati del marito con i quali deve provvedere anche al mantenimento delle figlie, come di seguito meglio descritto. Per cui appare equo porre a carico di l'obbligo di versare a per il CP_1 Parte_1 suo mantenimento la somma di 100,00 euro, rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat, con decorrenza dalla domanda.
Mantenimento dei figli.
Ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e ispirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 315 bis”. In particolare, l'art. 337 ter comma IV c.c. prevede che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito ed anche l'assegno fissato dal Giudice deve rispettare detto principio di proporzionalità, tenendo conto delle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ognuno di essi, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (cfr. Cass. Civ. n. 4811/2018).
Tenuto conto delle concrete capacità economiche delle parti, dell'età delle figlie, delle loro specifiche esigenze di vita, della circostanza che le stesse sono affidate in via esclusiva alla madre, l'assegno che il padre dovrà versare alla moglie per il mantenimento delle figlie va determinato in € 400 (€ 200 per ciascuna) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione annua su base Istat. Ad integrazione del mantenimento va disposto che l'assegno unico per le figlie sia interamente percepito dalla madre, . Le spese straordinarie relative alle figlie vanno poste a carico dei Parte_1 genitori per metà ciascuno.
pagina 12 di 14 Spese di lite
In applicazione del principio della soccombenza, il resistente va condannato a pagare le spese di lite in favore di , da versarsi all'Erario, stante l'ammissione della Parte_1 ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato da DM
147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori medi (dati dalla media aritmetica tra il valore minimo e quello medio) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
PQM
Il Tribunale, di Siracusa, Prima sezione civile, definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così statuisce: pronuncia la separazione personale dei coniugi parti in causa, con addebito a carico di
CP_1 dispone l'affidamento esclusivo delle figlie e alla madre, con Per_1 Per_2 collocamento presso la stessa;
regolamenta il diritto di visita come in parte motiva;
dispone che provveda al mantenimento della moglie e delle figlie, CP_1 versando entro il giorno 5 di ogni mese a la somma complessiva di Parte_1
500,00 euro mensili (100,00 per la moglie e 200,00 euro a figlia)– da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT – oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui individuazione si richiamano le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al
Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Siracusa; dispone che l'Assegno Unico per le figlie sia interamente percepito dalla madre;
condanna a corrispondere in favore di le spese di lite, CP_1 Parte_1
pagina 13 di 14 liquidate complessivamente nella somma di €. 5.712,00, da versarsi all'Erario, per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Cosi deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, del giorno
11.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott. ssa Veronica Milone
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