Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00280/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01936/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1936 del 2025, proposto da IA SA LI, rappresentata e difesa dagli avvocati Dino Caudullo ed Irene Di Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il MIM – Ministero dell’istruzione e del merito, l’USR Sicilia, l’USR Ambito territoriale di Catania in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso cui domiciliano;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Catania del 6 dicembre 2023, n. 4924.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del MIM, dell’USR Sicilia e dell’Ambito territoriale di Catania;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. DI IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con ricorso, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente chiede l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe, con cui è stato dichiarato il diritto della parte odierna ricorrente di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente;
- l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con comparsa di mera forma in data 30 settembre 2025; quindi, in data 20 novembre 2025 ha depositato provvedimento dirigenziale n. 1501 del 23 gennaio 2024, inerente il pagamento delle spese legali portate dalla sentenza per cui si ricorre in ottemperanza;
- con nota depositata il 26 gennaio 2026, parte ricorrente ha dichiarato essere cessata la materia del contendere, insistendo per le spese, sul presupposto che l’Amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato successivamente alla proposizione del giudizio di ottemperanza;
Ritenuto, nel silenzio dell’Amministrazione in ordine a quanto dedotto da parte ricorrente, che:
- vada dichiarata cessata la materia del contendere;
- il Ministero resistente, in ragione del criterio della soccombenza virtuale, vada condannato alle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) dichiara cessata la materia del contendere; b) condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida, in via equitativa, in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari, nonché alla integrale rifusione di quanto corrisposto da parte ricorrente a titolo di contributo unificato per il presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DI IN, Presidente FF, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
Andrea Maisano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DI IN |
IL SEGRETARIO