Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 10/02/2026, n. 2579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2579 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02579/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08677/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8677 del 2023, proposto da
Credemfactor S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio TE PE in Roma, via Germanico 101;
contro
Comune di Capizzi, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 5384/2021 del 17/03/2021 (n. 16547/2021 R.G.) del Tribunale di Roma notificato al Comune di Capizzi, in uno al ricorso per ingiunzione, in data 6/04/2021, spedito in forma esecutiva in data 14/10/2021 e rinotificato all’Ente, con formula esecutiva, il successivo 26/10/2021, disponendo l’ordine al Comune di Capizzi di pagare (i) la somma di € 17.978,27, oltre agli interessi al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza del pagamento al saldo; nonché (ii) le spese di lite liquidate in decreto in € 830,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre a C.P.A., I.V.A. e rimborso spese generali, (iii) le ulteriori spese successive (e, in particolare, € 535,75 per registrazione decreto) e (iv) la penalità di mora di cui all''art. 114 comma lett. e) c.p.a. nella misura degli interessi legali;
- nonché per la contestuale nomina,
in caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la sentenza di questa Sezione n. 01274 del 23/01/2024
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa NZ CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premette il Collegio che, con sentenza di questa Sezione n. 01274 del 23/01/2024, è stato accolto il ricorso in epigrafe specificato per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 5384/2021 del 17/03/2021 (n. 16547/2021 R.G.), emesso dal Tribunale Ordinario di Roma nei confronti del Comune di Capizzi, con nomina, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza da parte dell’Ente locale, del Commissario ad acta nella persona del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ovvero di un funzionario da lui designato.
2. Dopo essersi insediato, il funzionario delegato – giusta decreto del 30/09/2025, notificato con lettera di trasmissione prot. 17697 del 4/09/2025 -, Dott. TE Orti, ha depositato in giudizio, in data 11/11/2025, una richiesta di chiarimenti con la quale, dopo avere premesso che:
- “ medio tempore era stato dichiarato il Dissesto Finanziario del Comune di Capizzi, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/12/2023, immediatamente esecutiva;
- con D.P.R. del 12/04/2024, era stato nominato Organo Straordinario di Liquidazione il Dott. Alberto Lombardo, per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
[..]
- la società creditrice della controversia in argomento, così, a mezzo del proprio legale, con Pec del 19/06/2024 (prot. n. 7049 del 19/06/2024), aveva presentato istanza di ammissione alla massa passiva, in relazione alle somme di cui alla sentenza del TAR Lazio de qua. ”,
ha chiesto all’intestato Tribunale: “ se il debito per il quale è controversia debba, dunque, essere imputato al bilancio della Gestione liquidatoria sotto il profilo amministrativo-contabile, privando l’Ente comunale, così, della relativa capacità giuridica (sotto il profilo civilistico) e competenza amministrativa, non essendo il medesimo debito più ad esso imputabile ”.
3. Alla Camera di Consiglio del 27 gennaio 2026, fissata per la discussione della predetta richiesta di chiarimenti, il Presidente ha prospettato al difensore della parte ricorrente – che si è rimesso alla decisione del Tribunale - la possibile estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 248 T.U.E.L.; quindi la causa è stata introitata in decisione.
4. Tanto premesso, rileva il Collegio che lo status di dissesto finanziario implica l’applicazione dell’art. 248, comma 2, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (cd. T.U.E.L.), ai sensi del quale: “ dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese ”.
4.1 Sulla base del rilievo che la procedura concorsuale è essenzialmente dominata dal principio della par condicio dei creditori, la costante giurisprudenza amministrativa in materia include lo stesso giudizio di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore, tra le procedure esecutive, con la conseguenza che, a seguito dell’intervenuta dichiarazione, ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. n. 267/2000, dello stato di dissesto finanziario del Comune di Capizzi, il giudizio di ottemperanza in esame deve essere dichiarato estinto d’ufficio, ai sensi dell’art. 248, comma 2, T.U.E.L.
4.2 Come condivisibilmente affermato in giurisprudenza (cfr. CGARS, Sezione giurisdizionale, 27/5/2021, n. 477): “ la fattispecie di cui all’art. 248 comma 2 del d. lgs. n. 267/2000 determina l’estinzione del giudizio di ottemperanza (e costituisce la specifica modalità che il legislatore ha predisposto al fine di gestire i rapporti fra due modalità di soddisfazione dei creditori (la procedura di dissesto e il commissario ad acta nominato dal giudice dell'ottemperanza). […] In base al d. lgs. n. 267/2000 (e per quanto di interesse in questa sede), soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione, incaricato di provvedere al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge, e gli organi istituzionali dell'ente, chiamati ad assicurare condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria e a rimuovere le cause strutturali all'origine del dissesto (art. 245).
Il principio generale è costituito dalla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell'ente locale.
Quindi l'organo straordinario coesiste con gli organi ordinari dell'ente. La sua competenza è limitata al periodo antecedente alla dichiarazione di dissesto ("fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato" ai sensi dell'art. 5 comma 2 d.l. n. 80/2004) e non si estende alle operazioni finanziarie successive.
L'accertamento dei debiti dell'ente locale che rientrano nella procedura di dissesto avviene pertanto per via amministrativa. In particolare l'organo straordinario ha il compito di accertare il complesso dei debiti dell'ente locale relativi al periodo indicato e di determinare l'attivo disponibile per procedere al loro pagamento ("al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge", così l'art. 245 del d. lgs. n. 267/2000). Il piano di rilevazione (art. 254 comma 1 del d. lgs. n. 267/2000) è predisposto dall'organo straordinario includendo infatti, fra l'altro, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 248 comma 2 (come quella di cui al caso di specie). La funzione del dissesto, autonomamente considerata rispetto alla persistenza della persona giuridica pubblica (connotato tipico, come si è detto, della sola procedura di dissesto), non si differenzia da quella degli organi del fallimento, finalizzata a soddisfare i creditori presidiando la par condicio che caratterizza tipicamente la relazione fra questi ultimi.
Il dissesto subentra, infatti, quando "l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte" e serve proprio a garantire che l'adempimento dei crediti avvenga nel rispetto di tutte le posizioni liquide ed esigibili e nella consapevolezza che la capienza dei beni presenti e futuri di cui all'art. 2740 c.c. è comunque limitata (e quindi potenzialmente scarsa). Sicché la mancanza di regole pubblicistiche volte a presidiare un'equa ripartizione dell'attivo rischierebbe di lasciare al caso o comunque a dinamiche non rispondenti ad alcun interesse meritevole di tutela, l'adempimento delle singole obbligazioni.
In tale prospettiva la tutela della classe dei creditori in generale (fatte salve le prerogative pubblicistiche di cui si è accennato sopra) risulta quindi superare la funzione "individualistica" del Commissario ad acta (e in genere del giudizio di ottemperanza), il cui compito è invece quello di eseguire il singolo debito, indipendentemente dall'esistenza di altre posizioni creditorie (che altrimenti supererebbe i limiti del proprio mandato): la procedura di dissesto costituisce proprio la modalità per gestire le richieste adempitive dei singoli creditori quando il debitore non è più in grado di farvi fronte.
Nel concorso fra le due posizioni, entrambe di rilievo pubblicistico, l'art. 248 comma 2 del d. lgs. n. 267/2000 attribuisce prevalenza alla funzione del dissesto. Del resto ciò è in linea con quanto avviene nell'ambito della procedura fallimentare, laddove gli organi fallimentari presidiano la par condicio creditorum intesa quale criterio riassuntivo delle regole che sovraintendono all'ordine di graduazione dei crediti, al fine di evitare che, a fronte di una fisiologica limitatezza delle risorse a disposizione per la soddisfazione dei crediti, solo alcuni vengano soddisfatti e, per di più, in modo casuale o comunque non rispondente ad alcun interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Considerato quanto sopra, la ratio della procedura di dissesto costituisce la ragione della norma contenuta nell'art. 248 comma 2 del d. lgs. n. 267/2000, atteso che, con la dichiarazione che dà avvio alla procedura, viene meno la funzione del Commissario ad acta, al quale è intestato il compito di provvedere al pagamento del debito in un'ottica individuale, cioè del singolo credito insoddisfatto, così come del giudizio di ottemperanza, almeno laddove esso si impernia in una prospettiva meramente esecutiva, come nel caso di specie (si tratta di pagare una somma già liquida ed esigibile). Si rinvengono quindi le ragioni per le quali l'art. 248 comma 2 del d. lgs. n. 267/2000 dispone l'estinzione delle procedure esecutive. ”
5. Ne deriva che il presente giudizio di ottemperanza deve essere dichiarato estinto e l’importo ancora dovuto a titolo di capitale, accessori e spese (al netto di quanto eventualmente già pagato) deve essere inserito nella massa passiva ai sensi dell’art. 248 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000.
6. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali della presente fase esecutiva (incidente di esecuzione).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL LL, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
NZ CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ CA | EL LL |
IL SEGRETARIO