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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/07/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 02/07/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 446 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Sante Palumbo C.F._1
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.2.2025, – all'esito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, contestando le conclusioni rassegnate dalla dott.ssa quale C.T.U. nominata nel Persona_1
procedimento ex art. 445-bis, comma 1, c.p.c., iscritto al n. 5413/2024 R.G.L., e deducendo, in particolare, anche attraverso il richiamo alla relazione redatta dal proprio consulente tecnico, di essere affetta da un complessivo quadro clinico, caratterizzato da malattia di
Alzheimer, da un decadimento cognitivo moderato-severo e da “una compromissione funzionale motoria dovuta alla poliartrosi ed atassia”, di per sé idoneo ad integrare il requisito sotteso alla fruizione della suddetta prestazione. Invocata, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali, per il tramite di altro ausiliare, la parte ricorrente concludeva per il riconoscimento del requisito sanitario in questione, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 2.7.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, sulla scorta delle ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del c.t.u., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e quindi muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, da ultimo, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Giova poi rammentare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980, l'indennità di accompagnamento è concessa ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge
30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua...”.
2.3. Nel caso di specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – oltre che formulate in termini eccessivamente generici – s'appalesano, altresì, destituite di fondamento.
Invero, secondo quanto accertato dalla C.T.U. nominata in fase di accertamento tecnico preventivo, all'esito di un accurato esame clinico ed obiettivo (al quale non risulta aver partecipato alcun consulente tecnico di parte ricorrente), è affetta da Parte_1
“Cardiopatia ipertensiva con fibrillazione atriale;
insufficienza cardiaca I stadio;
insufficienza valvolare della tricuspide e della mitrale;
ateromasia carotidea non stenosante;
sindrome mieloproliferativa idiopatica;
insufficienza renale cronica;
malattia di Alzheimer con lieve decadimento cognitivo”.
In sede di esame obiettivo l'assistibile veniva descritta come “Soggetto in condizioni generali buone, bella presenza, collaborante al racconto anamnestico, ben orientata nel tempo e nello spazio, deambulazione e cambi posturali autonomi”, con conseguente esclusione del requisito sanitario previsto dalla legge ai fini della erogazione dell'indennità di accompagnamento (cfr.,
2 in tal senso, l'elaborato a firma della dott.ssa depositato in data Persona_1
14.12.2024).
L'ausiliare replicava pure alle osservazioni critiche formulate dal consulente tecnico di parte ricorrente (e sostanzialmente riprodotte nel ricorso introduttivo del presente giudizio), fornendo una risposta del seguente tenore: “In visita peritale la ricorrente non ha mostrato alcun segno che potesse ricondurre ad una malattia di Alzheimer di grado severo. E' stata positivamente collaborante, raccontando episodi riguardanti la sua vita, i figli e la famiglia e il tono dell'umore non è apparso deflesso;
la deambulazione e i cambi posturali sono stati possibili in totale autonomia. Dalla documentazione agli atti non emerge la gravità della malattia così come relazionata dal Dott. Palumbo. Infatti il certificato del 10/07/2017 a firma del Dott. recita nella valutazione neurologica: “deficit memoria episodica” e Per_2 nelle conclusioni: “Disturbo cognitivo lieve tipo anamnestico -MCIa-”; il certificato del
22/11/2018 a firma del Dott. recita nella valutazione neurologica: “deficit Per_2 memoria episodica senza variazioni rispetto alla visita precedente” e nelle conclusioni:
“Disturbo cognitivo lieve tipo anamnestico-MCIa-”; il certificato del 19/04/2019 a firma del
Dott. recita nella valutazione neurologica: “deficit memoria episodica senza Per_2 variazioni rispetto alla visita precedente” e nelle conclusioni: “Disturbo cognitivo lieve tipo anamnestico-MCIa-”; il certificato senza data, identificabile dalla dicitura visita numero 6, a firma del Dott. recita nella valutazione neurologica: “deficit memoria episodica Per_2 senza variazioni rispetto alla visita precedente” e nella diagnosi neurologica “Disturbo cognitivo minore anamnestico”; il certificato senza data, identificabile dalla dicitura visita numero 7, a firma del Dott. recita nella valutazione neurologica: “deficit Per_2 memoria episodica senza variazioni rispetto alla visita precedente” e nella diagnosi neurologica “Disturbo cognitivo minore anamnestico”. Si noti come non si evidenzia una progressione della malattia che rimane stabile sino alla emissione degli ultimi due certificati non datati e non collocabili temporalmente;
(da notare però che data la frequenza delle emissioni dei certificati sembrerebbe che sia sfuggito di allegare il certificato relativo alla visita n. 4 e alla visita n. 5, in logica cronologia rispetto agli altri ed è logico supporre con le stesse conclusioni, almeno per quanto riguarda il certificato visita n.5). Si giunge infine al certificato del 9 febbraio 2024 a firma della Dott.ssa dove si Persona_3 registra “…un decadimento cognitivo moderato-severo con associati disturbi psico- comportamentali già in trattamento” che contrasta nettamente con quanto emerso in sede di visita peritale. Dunque si ribadisce quanto già espresso nell'elaborato peritale vale a dire
3 non si ritengono sussistenti i requisiti sanitari per riconoscere alla parte ricorrente
l'indennità di accompagnamento”.
2.4. Le conclusioni rassegnate dalla C.T.U. possono essere condivise, in quanto privilegiano le risultanze dell'indagine condotta in sede di visita peritale, all'esito della quale non era emersa alcuna impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, unica condizione - questa - alternativamente all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, prevista dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della L. n. 21 novembre 1988, n. 508), per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento.
In tal senso, del resto, depone la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità” (Cass. Sez. Lav. n. 20825/2014).
2.5. In definitiva, non ravvisandosi palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica e risolvendosi le perduranti contestazioni della parte ricorrente in un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni dell'ausiliare, non occorre avanzare richieste di chiarimenti, né, tanto meno, disporre la rinnovazione dell'elaborato peritale (Cass Sez. 1,
Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, ricorrendo le condizioni di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 446/2025 R.G.L., così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 02/07/2025 Il Giudice
Ivano Caputo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 02/07/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 446 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Sante Palumbo C.F._1
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.2.2025, – all'esito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, contestando le conclusioni rassegnate dalla dott.ssa quale C.T.U. nominata nel Persona_1
procedimento ex art. 445-bis, comma 1, c.p.c., iscritto al n. 5413/2024 R.G.L., e deducendo, in particolare, anche attraverso il richiamo alla relazione redatta dal proprio consulente tecnico, di essere affetta da un complessivo quadro clinico, caratterizzato da malattia di
Alzheimer, da un decadimento cognitivo moderato-severo e da “una compromissione funzionale motoria dovuta alla poliartrosi ed atassia”, di per sé idoneo ad integrare il requisito sotteso alla fruizione della suddetta prestazione. Invocata, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali, per il tramite di altro ausiliare, la parte ricorrente concludeva per il riconoscimento del requisito sanitario in questione, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 2.7.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, sulla scorta delle ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del c.t.u., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e quindi muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, da ultimo, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Giova poi rammentare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980, l'indennità di accompagnamento è concessa ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge
30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua...”.
2.3. Nel caso di specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – oltre che formulate in termini eccessivamente generici – s'appalesano, altresì, destituite di fondamento.
Invero, secondo quanto accertato dalla C.T.U. nominata in fase di accertamento tecnico preventivo, all'esito di un accurato esame clinico ed obiettivo (al quale non risulta aver partecipato alcun consulente tecnico di parte ricorrente), è affetta da Parte_1
“Cardiopatia ipertensiva con fibrillazione atriale;
insufficienza cardiaca I stadio;
insufficienza valvolare della tricuspide e della mitrale;
ateromasia carotidea non stenosante;
sindrome mieloproliferativa idiopatica;
insufficienza renale cronica;
malattia di Alzheimer con lieve decadimento cognitivo”.
In sede di esame obiettivo l'assistibile veniva descritta come “Soggetto in condizioni generali buone, bella presenza, collaborante al racconto anamnestico, ben orientata nel tempo e nello spazio, deambulazione e cambi posturali autonomi”, con conseguente esclusione del requisito sanitario previsto dalla legge ai fini della erogazione dell'indennità di accompagnamento (cfr.,
2 in tal senso, l'elaborato a firma della dott.ssa depositato in data Persona_1
14.12.2024).
L'ausiliare replicava pure alle osservazioni critiche formulate dal consulente tecnico di parte ricorrente (e sostanzialmente riprodotte nel ricorso introduttivo del presente giudizio), fornendo una risposta del seguente tenore: “In visita peritale la ricorrente non ha mostrato alcun segno che potesse ricondurre ad una malattia di Alzheimer di grado severo. E' stata positivamente collaborante, raccontando episodi riguardanti la sua vita, i figli e la famiglia e il tono dell'umore non è apparso deflesso;
la deambulazione e i cambi posturali sono stati possibili in totale autonomia. Dalla documentazione agli atti non emerge la gravità della malattia così come relazionata dal Dott. Palumbo. Infatti il certificato del 10/07/2017 a firma del Dott. recita nella valutazione neurologica: “deficit memoria episodica” e Per_2 nelle conclusioni: “Disturbo cognitivo lieve tipo anamnestico -MCIa-”; il certificato del
22/11/2018 a firma del Dott. recita nella valutazione neurologica: “deficit Per_2 memoria episodica senza variazioni rispetto alla visita precedente” e nelle conclusioni:
“Disturbo cognitivo lieve tipo anamnestico-MCIa-”; il certificato del 19/04/2019 a firma del
Dott. recita nella valutazione neurologica: “deficit memoria episodica senza Per_2 variazioni rispetto alla visita precedente” e nelle conclusioni: “Disturbo cognitivo lieve tipo anamnestico-MCIa-”; il certificato senza data, identificabile dalla dicitura visita numero 6, a firma del Dott. recita nella valutazione neurologica: “deficit memoria episodica Per_2 senza variazioni rispetto alla visita precedente” e nella diagnosi neurologica “Disturbo cognitivo minore anamnestico”; il certificato senza data, identificabile dalla dicitura visita numero 7, a firma del Dott. recita nella valutazione neurologica: “deficit Per_2 memoria episodica senza variazioni rispetto alla visita precedente” e nella diagnosi neurologica “Disturbo cognitivo minore anamnestico”. Si noti come non si evidenzia una progressione della malattia che rimane stabile sino alla emissione degli ultimi due certificati non datati e non collocabili temporalmente;
(da notare però che data la frequenza delle emissioni dei certificati sembrerebbe che sia sfuggito di allegare il certificato relativo alla visita n. 4 e alla visita n. 5, in logica cronologia rispetto agli altri ed è logico supporre con le stesse conclusioni, almeno per quanto riguarda il certificato visita n.5). Si giunge infine al certificato del 9 febbraio 2024 a firma della Dott.ssa dove si Persona_3 registra “…un decadimento cognitivo moderato-severo con associati disturbi psico- comportamentali già in trattamento” che contrasta nettamente con quanto emerso in sede di visita peritale. Dunque si ribadisce quanto già espresso nell'elaborato peritale vale a dire
3 non si ritengono sussistenti i requisiti sanitari per riconoscere alla parte ricorrente
l'indennità di accompagnamento”.
2.4. Le conclusioni rassegnate dalla C.T.U. possono essere condivise, in quanto privilegiano le risultanze dell'indagine condotta in sede di visita peritale, all'esito della quale non era emersa alcuna impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, unica condizione - questa - alternativamente all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, prevista dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della L. n. 21 novembre 1988, n. 508), per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento.
In tal senso, del resto, depone la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità” (Cass. Sez. Lav. n. 20825/2014).
2.5. In definitiva, non ravvisandosi palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica e risolvendosi le perduranti contestazioni della parte ricorrente in un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni dell'ausiliare, non occorre avanzare richieste di chiarimenti, né, tanto meno, disporre la rinnovazione dell'elaborato peritale (Cass Sez. 1,
Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, ricorrendo le condizioni di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 446/2025 R.G.L., così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 02/07/2025 Il Giudice
Ivano Caputo
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