Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 1260 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da con il patrocinio dell'Avv. RICCIUTI GIANNI Parte_1
nei confronti di con il patrocinio dell'Avv. ROSSINI ANNA CP_1
con l'intervento del PM
avente ad oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale all'udienza del 28 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni precisate dalla parti nel seguente modo:
la ricorrente e il resistente:
1- I figli minori (nato a [...] il [...]) e Per_1
(nata a [...] il [...]) verranno affidati in forma condivisa, con residenza Per_2 privilegiata presso la madre.
2- Il padre avrà facoltà di tenere e vedere i figli, salvo migliori accordi tra i genitori, secondo il seguente calendario bisettimanale: - Una prima settimana, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 21:00; - La seconda settimana, dal giovedì all'uscita da scuola fino al venerdì alle ore 19:00. 3- Il padre avrà altresì facoltà di tenere e vedere i figli una settimana durante le vacanze natalizie
(alternando il giorno di Natale a quello di Capodanno); tre giorni durante quelle pasquali
(alternando il giorno di Pasqua a quello di Lunedì dell'Angelo); quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il mese di maggio di ogni anno.
4- La casa familiare sita in Ferrara Via Ludovico il Moro n. 17 viene assegnata alla SI.ra 5- Il SI. con decorrenza dal mese di Parte_1 CP_1 novembre 2024, verserà alla SI.ra , entro il giorno venti di ogni mese e Parte_1 quale contributo per il mantenimento della prole, la somma di Euro 600,00 (Euro 300,00 a figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
6- Ciascun genitore provvederà, in ragione del 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie da pagina 1 di 3
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
3) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
3) corsi di specializzazione;
4) gite scolastiche con pernottamento;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby-sitter; 2) campi estivi. La quota delle spese straordinarie andrà rimborsata entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso.
7- Il SI. contestualmente al trasferimento della propria residenza, CP_1 che interverrà entro il 31 dicembre 2024, preleverà i propri beni ed effetti personali, nonché alcuni beni presenti nell'abitazione familiare, e segnatamente: - una poltroncina con poggiapiedi;
un tappeto;
due tavolini di legno e un ulteriore poggiapiedi, un tavolino in Co plexiglass, una tv di marca , oltre sei quadretti ed una specchiera;
- non nell'immediato ma con quattro mesi di anticipo, il Dott. porterà nella nuova abitazione il tavolo CP_1 della cucina e il trumò presente nell'ingresso.
8- Le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate.
il PM: visto
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 18 giugno 2024 ha convenuto in Parte_1 giudizio per ottenere l'affido condiviso dei figli (nato nel 2017) CP_1 Per_1
e (nata nel 2019) ed un contributo di mantenimento nella complessiva somma di Per_2
Euro 800 oltre spese straordinarie;
che l' nel concordare sul regime di affido condiviso, ha chiesto una frequentazione CP_1 paritaria ed il mantenimento diretto;
rilevato che, dopo la pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti con i quali è stata, fra l'altro, regolata la frequentazione ed è stato determinato in Euro 600 il contributo a carico del resistente, le parti hanno trovato un accordo;
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ritenuto che
le condizioni concordate, in quanto conformi all'interesse morale e materiale dei minori ed idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali, debbono essere fatte proprie dal Tribunale;
ritenuto che può quindi provvedersi nei termini di cui al dispositivo con integrale compensazione delle spese processuali;
P.Q.M.
Dispone in conformità alla volontà delle parti quale riportata in epigrafe.
Spese compensate.
Ferrara, 28 gennaio 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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