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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/10/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4084/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa ES AC Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4084/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Antonietta Cicchi
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Guarciariello
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto ex art. 337bis e 337ter c.c. e art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 10.10.2024 le parti, dopo aver premesso che dalla convivenza more uxorio è nato il figlio (Roma, 12.08.2009) e che la loro relazione è definitivamente Persona_1 cessata, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei minori alle seguenti condizioni:
1) “Affidamento e collocazione: il figlio minore sarà affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre, con la quale continuerà a vivere nell'abitazione sita a Fonte Nuova, Via Monte Gran Sasso n.
40;
2) Responsabilità genitoriale: i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse riguardanti il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, da assumersi di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Per quanto attiene le decisioni di ordinaria amministrazione, le stesse potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore nei periodi di permanenza del figlio presso di sé;
3) Frequentazione settimanale: il padre vedrà il figlio liberamente e comunque almeno due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dall'uscita di scuola, sino alle ore
19.30. Durante il periodo estivo potrà restare con il padre la sera a cena non Per_1 avendo impegni scolastici il giorno successivo e in questo caso la frequentazione potrà avere luogo dalle ore 16 alle 21.30. I weekend saranno alternati tra i genitori e pertanto
starà con il padre dal venerdì dopo scuola o dal sabato mattina orientativamente Per_1 dalle ore 11.30 del sabato alla domenica sera ore 19.30 durante il periodo scolastico e
21.30 durante il periodo estivo/di vacanza. Si precisa che il calendario di frequentazione
e visita riportato è puramente orientativo e che i genitori dovranno certamente dare priorità alla volontà di nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del Per_1 minore;
4) Vacanze: le festività da calendario saranno alternate di anno in anno tra i genitori mentre, mentre per quanto concerne le vacanze estive il minore trascorrerà una settimana ad agosto con la madre ed una con il padre - da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
5) Mantenimento: il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra CP_2
, a titolo di mantenimento ordinario del figlio, la somma complessiva di Controparte_1 € 450,00 (quattrocentocinquanta//00) entro il cinque di ogni mese oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
6) Spese straordinarie: le spese straordinarie riferite alle necessità del figlio minore saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. In ordine alle spese straordinarie le parti si impegnano ad osservare ed applicare il protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Tivoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli.”
All'udienza del 13.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle condizioni dell'accordo sottoscritto da entrambe.
Ritiene il Collegio che, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, dell'età e delle esigenze del minore, le condizioni concordate dalle parti siano congrue, conformi a legge, idonee a tutelare l'interesse preminente del minore anche perché coerenti con quanto emerso in atti.
Il Tribunale ritiene quindi che le condizioni concordate dalle parti, in quanto rispettose dei principi fissati dal legislatore in materia di affidamento e contributo al mantenimento dei figli di cui agli artt. 337 bis e seguenti c.c., possano essere recepite nel provvedimento giudiziale.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla proposizione congiunta del ricorso per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Dispone l'affidamento del minore nato a [...] il [...], Persona_1 provvedendo in conformità alle condizioni concordate dalle parti indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte.
- Si dà atto della sottoscrizione di entrambe le parti delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore allegate al ricorso.
- Compensa le spese.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 09-10-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
ES AC.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa ES AC Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa ES AC Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4084/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Antonietta Cicchi
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Guarciariello
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto ex art. 337bis e 337ter c.c. e art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 10.10.2024 le parti, dopo aver premesso che dalla convivenza more uxorio è nato il figlio (Roma, 12.08.2009) e che la loro relazione è definitivamente Persona_1 cessata, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei minori alle seguenti condizioni:
1) “Affidamento e collocazione: il figlio minore sarà affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre, con la quale continuerà a vivere nell'abitazione sita a Fonte Nuova, Via Monte Gran Sasso n.
40;
2) Responsabilità genitoriale: i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse riguardanti il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, da assumersi di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Per quanto attiene le decisioni di ordinaria amministrazione, le stesse potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore nei periodi di permanenza del figlio presso di sé;
3) Frequentazione settimanale: il padre vedrà il figlio liberamente e comunque almeno due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dall'uscita di scuola, sino alle ore
19.30. Durante il periodo estivo potrà restare con il padre la sera a cena non Per_1 avendo impegni scolastici il giorno successivo e in questo caso la frequentazione potrà avere luogo dalle ore 16 alle 21.30. I weekend saranno alternati tra i genitori e pertanto
starà con il padre dal venerdì dopo scuola o dal sabato mattina orientativamente Per_1 dalle ore 11.30 del sabato alla domenica sera ore 19.30 durante il periodo scolastico e
21.30 durante il periodo estivo/di vacanza. Si precisa che il calendario di frequentazione
e visita riportato è puramente orientativo e che i genitori dovranno certamente dare priorità alla volontà di nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del Per_1 minore;
4) Vacanze: le festività da calendario saranno alternate di anno in anno tra i genitori mentre, mentre per quanto concerne le vacanze estive il minore trascorrerà una settimana ad agosto con la madre ed una con il padre - da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
5) Mantenimento: il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra CP_2
, a titolo di mantenimento ordinario del figlio, la somma complessiva di Controparte_1 € 450,00 (quattrocentocinquanta//00) entro il cinque di ogni mese oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
6) Spese straordinarie: le spese straordinarie riferite alle necessità del figlio minore saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. In ordine alle spese straordinarie le parti si impegnano ad osservare ed applicare il protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Tivoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli.”
All'udienza del 13.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle condizioni dell'accordo sottoscritto da entrambe.
Ritiene il Collegio che, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, dell'età e delle esigenze del minore, le condizioni concordate dalle parti siano congrue, conformi a legge, idonee a tutelare l'interesse preminente del minore anche perché coerenti con quanto emerso in atti.
Il Tribunale ritiene quindi che le condizioni concordate dalle parti, in quanto rispettose dei principi fissati dal legislatore in materia di affidamento e contributo al mantenimento dei figli di cui agli artt. 337 bis e seguenti c.c., possano essere recepite nel provvedimento giudiziale.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla proposizione congiunta del ricorso per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Dispone l'affidamento del minore nato a [...] il [...], Persona_1 provvedendo in conformità alle condizioni concordate dalle parti indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte.
- Si dà atto della sottoscrizione di entrambe le parti delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore allegate al ricorso.
- Compensa le spese.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 09-10-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
ES AC.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa ES AC Il Presidente
Dott. Francesco Lupia