Articolo 15 della Legge 10 maggio 1976, n. 352
Articolo 14Articolo 16
Versione
19 giugno 1976
Art. 15.
Ai fini dell'applicazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
a) lire 2 miliardi per l'esercizio 1976 e lire 4,5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977,1978, 1979 e 1980 per la concessione di contributi per la realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 4;
b) lire 13 miliardi per l'esercizio 1976, lire 37 miliardi per l'esercizio 1977 e lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi 1978, 1979 e 1980 per la concessione dell'indennita' compensativa di cui agli articoli 5 e 6;
c) un limite di impegno di lire 500 milioni per l'esercizio 1976, di lire 1 miliardo per l'esercizio 1977, di lire 2 miliardi per l'esercizio 1978 e di lire 2,5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980 per la concessione delle condizioni di maggior favore nel concorso al pagamento degli interessi sui mutui di cui all'articolo 10, lettera a);
d) lire 3 miliardi per l'esercizio 1976, lire 2,5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978, lire 1,5 miliardi per l'esercizio 1979 e lire 500 milioni per l'esercizio 1980 per la concessione dei contributi integrativi di cui al terzo comma dell'articolo 10;
e) lire 1,4 miliardi per l'esercizio 1976, lire 20,4 miliardi per l'esercizio 1977, lire 24,4 miliardi per l'esercizio 1978 e lire 24,9 miliardi per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980 per la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 12.
Le spese come sopra autorizzate hanno, per i territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , carattere aggiuntivo rispetto agli stanziamenti disposti con altre leggi.
Entrata in vigore il 19 giugno 1976