Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 26/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1089/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1089/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- Parte_1
( ), in persona del legale rapp.te p.t., parte rappresentata e difesa P.IVA_1 dagli Avv. BOTTI ALESSIO ( ), GRIFONI FRANCESCO C.F._1
( ), come da procura in calce a atto di citazione, con domicilio C.F._2 eletto presso il suo studio in Montevarchi, viale Diaz n. 158
- parte attrice opponente - CONCLUDE come da memoria ex art. 183, c. VI, n. 1 del c.p.c.: “Accertare in via incidentale ex art 1526 cc, per i motivi espressi in narrativa, il diritto dell'odierna parte attrice alla restituzione di tutti i canoni corrisposti nel corso del contratto di leasing poi risolto e per l'effetto accogliere l'eccezione ricon- venzionale e paralizzare la richiesta di pagamento avversa. - In subordine, ai sensi dell'art 20 n 5 del con- tratto di leasing accertare in via incidentale l'indeterminatezza dell'eventuale credito di controparte non essendo stato venduto il bene e/o nominato l'esperto estimatore, conseguentemente accogliere l'eccezione riconvenzionale e sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e per l'effetto dichiarare inefficace e/o nullo l' atto di precetto. - In ulteriore subordine, in ogni caso accertare in via incidentale la fondatezza dell'ecce- zione riconvenzionale in compensazione onde paralizzare l'avversa pretesa, anche ove essa avesse anche il minimo fondamento. - dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto notificato;
- In via ulteriormente gra- data Voglia…il Giudice adito ex art 1384 cc ridurre equamente la penale contrattualmente prevista poiché manifestamente eccessiva. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei difensori”
1
Giancarlo Catavello ( ) come da procura generale alle liti, con C.F._3 domicilio eletto presso il suo studio in Milano Lgo Donegani 2 - parte convenuta - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta : “ - in via preliminare pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza del Trib. di Arezzo, ex adverso adito, in favore di quello di Milano, quale foro esclusivo, contrattualmente convenuto tra le parti, come documentalmente dimostrato in atti;
- in via preli- minare: (omissis); - nel merito respingere l'opposizione proposta dalla società Parte_2 C
in persona del l.r.p.t., in quanto inammissibile per le ragioni di cui in narrativa ed in ogni
[...] caso infondata in fatto ed in diritto. - in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui il GI ritenesse ammissibile l'odierna opposizione a precetto, in applicazione della penale contrattuale ex art 20 del contratto di leasing n.268696 e del relativo patto di confisca, accertare e dichiarare il diritto di CP_1 ad acquisire in via definitiva i canoni pagati da controparte e, per l'effetto, rigettare l'eccezione di compen- sazione proposta da controparte. (omissis). In ogni caso, con vittoria di competenze e spese del presente giudizio”
[...]
in persona del legale rapp,te p.t., Controparte_4 CP_5
( , in persona del legale rapp,te p.t. -parti convenute contumaci-
[...] P.IVA_2
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la (d'ora innanzi, Parte_1
”), premesso che: aveva ricevuto da (quale cessionaria del credito Pt_1 CP_1 CP_1
da rappresentata da già già Controparte_4 CP_5 CP_6 [...]
notificazione di atto di precetto per € 518.254,14, Controparte_7
oltre interessi e spese, in virtù di Decreto Ingiuntivo n. 2437/16, emesso in data 14.04.2016 dal Tribunale di Brescia nei confronti di (dipoi fusa Controparte_8
nella opponente) e dei garanti e , a titolo canoni di lea- Parte_1 Parte_3
sing immobiliare n. 268696/CS 1556290, stipulato il 30/04/09, avente ad oggetto un immo- bile commerciale in Foiano della Chiana, Loc. Le Forniole, Via del Duca (Arezzo: F. 36 part. 110 sub. 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 91, 92). Nel proporre opposizione all' esecuzione non ancora iniziata, sub specie opposizione al precetto, ne deduceva la
2 nullità/inefficacia per i seguenti motivi: non aveva opposto il D.I. per mancato accertamento della legittimità della risoluzione contrattuale per inadempimento, avvenuta nel 2016, con conseguenti successiva restituzione dell'immobile e suo diritto ad ottenere la restituzione dei canoni pagati nel corso degli anni, salvo un minor importo per equo compenso;
in ipotesi, proponeva eccezione riconvenzionale fondata sulla necessità di decurtare dal credito della precettante la somma ricavata dalla vendita e/o derivante da perizia estimativa (come da contratto), costituente credito certo, non controverso, determinato e/o determinabile, pena ingiustificato arricchimento;
negli anni aveva versato complessivi € 2.583.232,39, somma da restituirsi;
vi era l'obbligo di regolare i rapporti con l'ex utilizzatrice del leasing in con- siderazione del ritiro del bene e della sua ricollocazione sul mercato. Ciò premesso, adiva l' intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta e ribadivano Controparte_1 Controparte_2
che: il contratto di locazione finanziaria, della durata di 216 mesi e per un corrispettivo di €
5.098.208,50 oltre Iva (dipoi aumentato a € 6.387.072,47), prevedeva canoni mensili di €
18.921,90 oltre Iva e prezzo di eventuale acquisto finale di € 882.365,00 oltre Iva, ed era garantito dai fideiussori a prima richiesta fino a € 8.796.009,34; l'utilizzatrice era morosa da aprile 2014, per cui il 23/02/2016 la concedente (e cedente) av- Controparte_4
valendosi di clausola contrattuale risolutiva espressa, aveva comunicato la risoluzione del contratto ed intimato il rilascio dei beni, oltre al pagamento dei canoni scaduti;
la stessa aveva ottenuto dal Tribunale di Brescia il D.I. n. 2437/16, immediatamente esecutivo, per l' importo di € 512.635,14 oltre interessi convenzionali, competenze e spese legali, notificato il 03/05/2016, dichiarato esecutivo e munito di formula esecutiva;
il 03/10/2022 la cedente aveva ottenuto la restituzione del compendio, a seguito di Ordinanza di rilascio del Tribunale di Brescia del 29/01/2020; ne era seguito un primo atto di precetto, sulla cui base era stata instaurata la procedura esecutiva presso terzi n. 744/21 R.G., estinta per infruttuosità, e poi il precetto de qua oppositione agitur. Eccepivano: incompetenza del Giudice adito in favore del Tribunale di Milano;
inammissibilità dell'opposizione a precetto per definitività del D.I. non opposto;
impossibilità di applicare la penale contrattuale, in ipotesi da quantificarsi cor- rettamente. Ciò premesso, chiedevano accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
3 Non si costituivano e (quest'ultima costi- Controparte_4 CP_5
tuitasi solo in qualità di mandante della convenuta , per cui deve esserne Controparte_9
dichiarata la contumacia.
* * *
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di incompetenza per territorio del
Tribunale di Arezzo, in favore del Tribunale di Milano, trattandosi di condizione dell'azione il cui esame è preliminare ad ogni altra questione, in rito e in merito.
Ciò premesso, l'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
In tema di foro relativo alle opposizione all'esecuzione, l'Art 27 del c.p.c. prevede che “le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli Art 615…è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'Art 480 terzo comma”.
L'opposizione al precetto (Art 615, c. I, del c.p.c.) si propone, dunque, davanti al Giu- dice competente secondo le regole normali, ossia quale risulta dalla dichiarazione di resi- denza o dall'elezione di domicilio (Cass, N. 2846 del 17/03/1998; Cass, N. 1229 del 05/02/1992).
In sostanza il creditore precettante, nell'eleggere il proprio domicilio o dichiarare la propria residenza (come dall'Art 480, c. III, del c.p.c.), può scegliere tra i possibili luoghi dell' esecuzione ove presume siano presenti beni pignorabili (Cass, n. 5621 del 15/03/2005).
Tuttavia, ai fini dell'individuazione del Giudice territorialmente competente per l'op- posizione al precetto, è irrilevante che il creditore precettante non abbia scelto uno dei pos- sibili luoghi dell'esecuzione (Cass, n. 16649 del 08/08/2016). Se l'elezione di domicilio non è effettuata, o è effettuata in luogo diverso – come nella specie, ove la precettante ha eletto domicilio presso lo studio dell'Avv. Catavello in Milano, l.go Donegani n.
2 - la competenza spetta al Giudice del luogo di notificazione del precetto - nella specie Foiano della Chiana,
e dunque spetta al Tribunale di Arezzo – e l'eventuale opposizione ad esso può essere noti- ficata al creditore mediante deposito presso la Cancelleria del Giudice (art. 617, c. I, del cpc;
art. 480, c. III, del cpc).
Inoltre se, in contrasto con l'elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza da parte del creditore precettante, l'opponente propone opposizione a precetto davanti al
4 Giudice del luogo di notificazione del precetto - come nella specie – ciò implica contesta- zione del presupposto (presenza di beni da pignorare in Milano) per la suddetta elezione o dichiarazione;
ciò onera il creditore precettante alla prova del suddetto presupposto (cfr.
Cass., N. 9670 del 2008; Cass, N. 5621 del 15/03/2005). In assenza di tale prova - nel caso di specie, neppure richiesta da parte opposta – la competenza territoriale resta in capo al Tri- bunale adito.
***
Passando al merito, si deve esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'opposi- zione per definitività del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 2437/16, non oppo- sto nel termine di legge e perciò dichiarato esecutivo.
In virtù di un principio generale valido in ogni caso di opposizione all'esecuzione, in caso di opposizione ex Art 615, c. I, del c.p.c. la stessa può fondarsi, oltre che su ragioni fondate sulla regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto (art. 617, c. I, del c.p.c.), su motivi di merito inerenti a fatti costitutivi formatisi successivamente al titolo esecutivo. Re- lativamente a motivi concernenti fatti costitutivi formatisi antecedentemente alla formazione del titolo, ogni deduzione è irrimediabilmente preclusa.
In particolare, se il titolo esecutivo è costituito da un Decreto Ingiuntivo, ogni ragione che può essere fatta valere avverso lo stesso provvedimento deve essere dedotta, quale mo- tivo di opposizione, nell'ambito del giudizio di cui all'Art 645 del c.p.c., derivando altri- menti la preclusione dal principio per il quale il giudicato (cui è perfettamente equiparabile la definitività del Decreto Ingiuntivo non opposto nel termine di cui all'Art 641, c. I, del c.p.c.) copre il dedotto, ma anche il deducibile (Art 2909 del c.c.).
In particolare, “il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure im- plicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto in- giuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, preclu- dendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (Cass, I, Ord. n. 25.180 del 19/09/2024).
5 Ne deriva altresì, in linea generale, l'esecutività dello stesso Decreto Ingiuntivo - ove già non concessa nel corso dell'eventuale giudizio di opposizione – salva la prova, da parte dell' opponente tardivo, di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento moni- torio per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore (Art 650, c. I, del c.p.c.). Peraltro, “in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 cpc” (Cass., I, Ord. 06/02/2018 N. 2824; conforme: Cass,
Ord. n. 2819/18).
In disparte l'ipotesi di opposizione tardiva, nel caso che occupa il Decreto Ingiuntivo su cui si fonda il precetto della cui opposizione si tratta è passato in giudicato, formale e sostanziale (Cass., I, Ord. n. 8260 del 27/03/24) a seguito dell'emissione del provvedimento di esecutorietà di cui all'Art 647 del c.p.c., in data 29/07/2017 (doc. 5 opposta).
***
Ciò premesso, ha dedotto, quale unico motivo di opposizione all'esecuzione Pt_1
(nel quale si compendiano entrambe le eccezioni cd. riconvenzionali, riconducibili alla me- desima eccezione di compensazione), la compensazione del credito vantato dalla precettante
- e cristallizzato nel provvedimento monitorio, passato in giudicato – con un proprio
contro
- credito avente quale titolo il contratto di leasing inter partes.
Occorre osservare che la compensazione costituisce fatto estintivo dell'obbligazione e può essere dedotta quale motivo di opposizione all'esecuzione forzata solo qualora il con- trocredito fatto valere sia sorto successivamente alla formazione del titolo, altrimenti la com- pensazione resta preclusa dal giudicato, il quale impedisce la proposizione di fatti estintivi ed impeditivi ad esso contrari (Trib. Roma, 7.11.2018 n. 21319).
Nel caso che occupa, il contratto di leasing inter partes si è risolto, per effetto del meccanismo di cui all'Art 1456 del c.c., nel momento in cui l'opposta-precettante ha dichia- rato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ivi prevista e, cioè, in data
01/03/2016 (doc. 4 opposta). A nulla vale il fatto che tale risoluzione sia stata accertata, in via giudiziale, successivamente all'emissione del provvedimento monitorio, in quanto la risolu- zione opera retroattivamente, ex Art 1458 del c.c..
6 Tale ultima data è precedente rispetto alla notificazione del Decreto Ingiuntivo n.
2437/16, per cui ne consegue che l'odierna opponente avrebbe ben potuto (essendo a cono- scenza della invocata ex adverso risoluzione: doc. 4 opposta) e ben avrebbe dovuto far valere le conseguenze della stessa risoluzione - id est l'esistenza di un proprio controcredito da porre in compensazione rispetto al credito dell'opposta-precettante - nell'ambito di un giu- dizio di opposizione avverso lo stesso D.I., che avrebbe dovuto instaurare nel termine di cui all'Art 641 del c.p.c..
Non avendo ciò fatto il relativo, mancato motivo di opposizione al D.I., non può essere oggi efficacemente dedotto quale motivo di opposizione all'esecuzione, ex Art 615 del c.p.c., operando la preclusione di cui si è dato conto supra.
Per cui non appare corretto sostenere, con l'opponente, che solamente “con la risolu- zione e la restituzione nasce in capo all'utilizzatore , ovvero l'odierna parte attrice, un diritto Pt_1 ad ottenere la restituzione di tutti i canoni pagati nel corso degli anni, ex art. 1526 c.c.” (mem. ex art. 183, n. 1 del cpc, p. 3; comparsa conclusionale, p. 4). Ben al contrario, l'(eventuale, non essendo stato accertato giudizialmente) diritto alla restituzione dei canoni, ove accertato, sarebbe sorto fin dalla data della risoluzione e, cioè, fin dal 01/03/2016.
L'opposizione viene, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte attrice opponente. In mancanza di notula, in applicazione dei valori minimi – considerato il pregio e mole dell'opera prestata – delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, introduttiva, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui
è causa (e pari all'importo di cui all'atto di precetto: € 518.254,14), vengono liquidate in complessivi € 6023, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa o assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna , in persona Parte_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, alle spese di giudizio per € 6.023,00 oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 26/02/2025
Il giudice dr. Fabrizio Pieschi
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