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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12020 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NAPOLI N…………………...rep. VIII SEZIONE CIVILE
OGGETTO……………....
Udienza del 18/12/2025
………………………….
G.M. Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
NOTIF. SENTENZA
Il Giudice
………………………….
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
NOTIF. APPELLO
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.;
………………………….
- disposta la discussione della causa con note di trattazione scritta,
decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6624/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto LESIONE PERSONALE, pendente
TRA
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
, C.F. Parte_3 C.F._3
, C.F. Parte_4 C.F._4 in qualità di eredi legittimi di , C.F. Persona_1
, elettivamente domiciliati in VIA PADRE C.F._5
RAIMONDO SORRENTINO N.23 SANT'ANASTASIA, presso lo studio dell'Avv. CELATI ANTONIO, C.F. , che C.F._6 li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
ATTORI
N.R.G. 6624/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 1 E
C.F. , in persona del Parte_5 P.IVA_1
Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. NUVOLA DI MAURO, C.F. , C.F._7 giusta procura generale ad lites rilasciata dal Sindaco, con atto rep. N. 22594 del 15/09/2022, rogato dal notaio Per_2
, con esso elettivamente domiciliato presso la Casa
[...]
Comunale, in Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio n.1; Pt_5
CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 18/12/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice premetteva quanto segue: 1) nel mese di maggio dell'anno 2017, il giorno 18, alle ore 9.30 circa, , mentre era intento a scendere Persona_1 dal gradino di ingresso della villetta comunale Villa Bisignano in cadeva in terra poiché in quel tratto Pt_5 stradale era presente una buca e subendo, in conseguenza di ciò, lesioni personali;
2) la summenzionata buca presente sulla detta Via, non era visibile ad occhio nudo poiché colma di acqua, e priva di segnalazione;
3) a seguito del predetto evento lesivo, Persona_1 veniva soccorso e trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Giovanni Bosco di ove i sanitari con Pt_5 referto n. 09612 del 18/05/17 riscontravano: “frattura scomposta testa omerale a dx” e trasferito presso per mancanza di posti letto ove Controparte_1
i sanitari con referto n. G2017/10851riscontravano
“frattura scomposta testa omerale a dx e contusioni multiple” prognosi di giorni 30 (trenta) s.c.;
N.R.G. 6624/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 2 4) a causa delle suindicate lesioni, era Persona_1 costretto a sottoporsi ad intervento chirurgico, ad una lunga ed estenuante terapia medico-riabilitativa ed a numerosi altri controlli clinico – strumentali;
5) il danno subito, alla luce della documentazione medica, veniva quantificato in € 9.846,85 e nel dettaglio: a) danno biologico del 5%, pari ad € 4.024,96; b) ITT di giorni 40, per € 47,07, per un ammontare pari ad € 1.882,80; c) ITP al 50% di giorni 30, per € 23,54, per un ammontare pari ad € 706,20; d) ITP di 30 giorni, per € 11,77 per un ammontare pari ad € 353,10; e) danno morale al 50% per un ammontare pari ad € 1.471,05; f) danno morale al 35% del danno biologico per un ammontare pari ad € 1.408,74; 6) con lettera moratoria, notificata a mezzo raccomandata A.R. in data 30/07/14, veniva avanzata richiesta di risarcimento danni per le lesioni subite al Comune di Napoli (NA), il quale non aveva provveduto a tanto.
Tanto premesso, parte attrice riteneva configurabile la responsabilità, ex art. 2051 c.c., dell'ente convenuto per il sinistro occorso all'attore, essendo lo stesso tenuto alla manutenzione delle strade e ad evitare situazioni di pericolo occulto per gli utenti delle stesse.
Parte attrice concludeva, pertanto, chiedendo: A. di accogliere la domanda attrice e di condannare il convenuto ente al risarcimento dei danni per la somma di € 9.846,85; B. di condannare, altresì, il convenuto ente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA, come per legge.
In data 24/5/2023, si costituiva il eccependo, Parte_5 preliminarmente, la nullità della citazione per omissione e/o assoluta incertezza dei requisiti di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c., ovvero la determinazione della cosa oggetto della
N.R.G. 6624/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 3 domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, attesa l'estrema genericità della domanda giudiziale. Sul merito eccepiva la non configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. del non avendo parte attrice provato il Pt_5 nesso causale tra la res e il danno lamentato, ricorrendo, altresì, il caso fortuito che può consistere anche nel fatto del danneggiato stesso.
Parte convenuta concludeva, pertanto, chiedendo:
1) di rigettare la domanda attrice in quanto nulla, inammissibile, improponibile, generica ed infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
2) in via gradata e sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, di riconoscere il concorso di colpa di parte attrice nella produzione dell'evento dannoso, ex art. 1227 c.c.; con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
In data 9/4/2024, a seguito del decesso dell'attore, si costituivano gli eredi.
Escusso il teste di parte attrice, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge. Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum. Quanto al petitum, esso appare emerge chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata
N.R.G. 6624/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 4 avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. 12 novembre 2003, n. 17023). Quanto poi alla causa petendi, essa appare emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. 12 ottobre 2012 n. 17408).
2. Sul merito. Parte attrice chiedeva accertarsi la responsabilità del convenuto per le lesioni patite in occasione dell'evento Parte_5 verificatosi in data 18/5/2017, alle ore 9:30 circa, allorquando, mentre scendeva il gradino di ingresso della villetta comunale Villa Bisignano, cadeva in una buca presente in quel tratto stradale. Preliminarmente, dunque, si rende opportuno precisare che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice, deve essere inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. La richiamata norma configura in capo al custode un'ipotesi di presunzione semplice di responsabilità, sicché non è onere del
N.R.G. 6624/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 5 danneggiato dimostrare l'elemento soggettivo della colpa e, quindi, il particolare carattere occulto della situazione di pericolo che ha cagionato il danno, mentre l'amministrazione, nei casi congrui, può invocare il fortuito riguardo a quelle situazioni di pericolo che siano derivate dalla condotta degli utenti e che, per l'estensione del bene soggetto a custodia, essa non sia stata in grado di rimuovere o segnalare nel lasso di tempo intercorso tra il loro verificarsi e il determinarsi dell'evento dannoso. Tale disposizione fa, pertanto, eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., in forza della quale si rende necessario allegare l'elemento soggettivo colposo del danneggiante e il nesso tra la sua condotta e l'evento dannoso. Al contrario, infatti, “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (cfr. Cass. n. 27724/18; Cass. n. 30775/17). Con riguardo all'eventuale onere probatorio dell' convenuto, CP_2 dunque, la Cassazione ha precisato che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso” (cfr. Cass. n. 8811/20) La prova del danno, difatti, deve ritenersi di per sé indice della sussistenza di un risultato “anomalo”, vale a dire dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente è idonea ad evitare il danno suddetto
N.R.G. 6624/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 6 (Cass. 3651/2006), essendo l'ente proprietario della strada obbligato, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, a provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze (art. 14 del D. Lgs. 285/92; per i Comuni, art. 5 R.D. 2506/1923), nonché a prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente alla sede stradale. Così inquadrata la vicenda, alla luce di tali principi, va valutata la responsabilità del convenuto per difetto di Pt_5 manutenzione della strada. Ebbene, va in primo luogo evidenziato come il fatto storico, e segnatamente la dinamica secondo cui l'evento si sarebbe verificato, sia rimasto del tutto sfornito di prova, volta che, l'unico teste escusso nel corso dell'istruttoria espletata, ha reso dichiarazioni contrastanti con l'atto di citazione. Ed invero, la teste , escussa all'udienza del Testimone_1
31/10/2024, riferiva: ADR: ero una conoscente del sig. ed ho assistito Persona_1 all'incidente, io ero a casa di mio padre sita in Via Martucci in Barra- Napoli ed ero sul balcone a stendere i panni quando ho visto il sig. che, nello scendere il gradino situato nella Per_1
Piazza Bisignano, cadeva al suolo;
io sono scesa per soccorrerlo;
ricordo che al termine dello scalino sul manto stradale mancava la griglia di copertura di un tombino per la pioggia ed il sig. Per_1
è caduto perché ha messo il piede in questo buco;
ADR: il buco era vuoto non c'era acqua dentro;
ADR: se non ricordo male è giunta l'ambulanza, io ho chiamato il nipote che poi è venuto a soccorrerlo. ADR: io ero ad una decina di metri dal luogo della caduta quando è successo;
ADR: era da tempo che mancava la griglia di scorrimento delle acque piovane. Nell'atto di citazione, invece, parte attrice affermava quanto segue: 1)nel mese di maggio dell'anno 2017, il giorno 18, alle ore 09.30 circa, il Sig. , nel mentre era intento a scendere Persona_1 dal gradino di ingresso della villetta comunale Villa Bisignano in cadeva in terra poiché in quel tratto stradale era presente Pt_5 una buca, finendo rovinosamente in terra e subendo, in conseguenza di ciò, lesioni personali;
2) la summenzionata buca presente sulla detta Via, non era visibile ad occhio nudo poiché colma di acqua, e priva di segnalazione.
N.R.G. 6624/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 7 Quella che nell'atto di citazione era una buca, era indicata dal teste come un tombino al quale mancava la griglia di copertura;
mentre nell'atto di citazione era indicato che la buca era colma d'acqua, il teste riferiva che il buco era vuoto e non c'era acqua dentro. In definitiva, gli elementi probatori acquisiti non consentono in alcun modo di comprendere quale sia stata la dinamica secondo cui è avvenuta la caduta dell'attore, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico della parte attrice. La domanda va, pertanto, rigettata.
3. Sulle spese di lite. Le spese seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014 e s.m.i., secondo il criterio del petitum (e quindi facendo applicazione dello scaglione-valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00), riconoscendo i parametri minimi in ragione della non complessità delle questioni trattate e della ridotta attività processuale espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 6624 /2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto LESIONE PERSONALE, pendente tra
[...]
, , , , in Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 qualità di eredi legittimi di e Persona_1 Parte_5
ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...]
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , in qualità di eredi legittimi di
[...] Parte_4
al pagamento, in favore del e Persona_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € Parte_5
2.540,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 6624/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 8
N.R.G. 6624/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 9
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NAPOLI N…………………...rep. VIII SEZIONE CIVILE
OGGETTO……………....
Udienza del 18/12/2025
………………………….
G.M. Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
NOTIF. SENTENZA
Il Giudice
………………………….
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
NOTIF. APPELLO
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.;
………………………….
- disposta la discussione della causa con note di trattazione scritta,
decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6624/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto LESIONE PERSONALE, pendente
TRA
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
, C.F. Parte_3 C.F._3
, C.F. Parte_4 C.F._4 in qualità di eredi legittimi di , C.F. Persona_1
, elettivamente domiciliati in VIA PADRE C.F._5
RAIMONDO SORRENTINO N.23 SANT'ANASTASIA, presso lo studio dell'Avv. CELATI ANTONIO, C.F. , che C.F._6 li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
ATTORI
N.R.G. 6624/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 1 E
C.F. , in persona del Parte_5 P.IVA_1
Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. NUVOLA DI MAURO, C.F. , C.F._7 giusta procura generale ad lites rilasciata dal Sindaco, con atto rep. N. 22594 del 15/09/2022, rogato dal notaio Per_2
, con esso elettivamente domiciliato presso la Casa
[...]
Comunale, in Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio n.1; Pt_5
CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 18/12/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice premetteva quanto segue: 1) nel mese di maggio dell'anno 2017, il giorno 18, alle ore 9.30 circa, , mentre era intento a scendere Persona_1 dal gradino di ingresso della villetta comunale Villa Bisignano in cadeva in terra poiché in quel tratto Pt_5 stradale era presente una buca e subendo, in conseguenza di ciò, lesioni personali;
2) la summenzionata buca presente sulla detta Via, non era visibile ad occhio nudo poiché colma di acqua, e priva di segnalazione;
3) a seguito del predetto evento lesivo, Persona_1 veniva soccorso e trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Giovanni Bosco di ove i sanitari con Pt_5 referto n. 09612 del 18/05/17 riscontravano: “frattura scomposta testa omerale a dx” e trasferito presso per mancanza di posti letto ove Controparte_1
i sanitari con referto n. G2017/10851riscontravano
“frattura scomposta testa omerale a dx e contusioni multiple” prognosi di giorni 30 (trenta) s.c.;
N.R.G. 6624/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 2 4) a causa delle suindicate lesioni, era Persona_1 costretto a sottoporsi ad intervento chirurgico, ad una lunga ed estenuante terapia medico-riabilitativa ed a numerosi altri controlli clinico – strumentali;
5) il danno subito, alla luce della documentazione medica, veniva quantificato in € 9.846,85 e nel dettaglio: a) danno biologico del 5%, pari ad € 4.024,96; b) ITT di giorni 40, per € 47,07, per un ammontare pari ad € 1.882,80; c) ITP al 50% di giorni 30, per € 23,54, per un ammontare pari ad € 706,20; d) ITP di 30 giorni, per € 11,77 per un ammontare pari ad € 353,10; e) danno morale al 50% per un ammontare pari ad € 1.471,05; f) danno morale al 35% del danno biologico per un ammontare pari ad € 1.408,74; 6) con lettera moratoria, notificata a mezzo raccomandata A.R. in data 30/07/14, veniva avanzata richiesta di risarcimento danni per le lesioni subite al Comune di Napoli (NA), il quale non aveva provveduto a tanto.
Tanto premesso, parte attrice riteneva configurabile la responsabilità, ex art. 2051 c.c., dell'ente convenuto per il sinistro occorso all'attore, essendo lo stesso tenuto alla manutenzione delle strade e ad evitare situazioni di pericolo occulto per gli utenti delle stesse.
Parte attrice concludeva, pertanto, chiedendo: A. di accogliere la domanda attrice e di condannare il convenuto ente al risarcimento dei danni per la somma di € 9.846,85; B. di condannare, altresì, il convenuto ente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA, come per legge.
In data 24/5/2023, si costituiva il eccependo, Parte_5 preliminarmente, la nullità della citazione per omissione e/o assoluta incertezza dei requisiti di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c., ovvero la determinazione della cosa oggetto della
N.R.G. 6624/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 3 domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, attesa l'estrema genericità della domanda giudiziale. Sul merito eccepiva la non configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. del non avendo parte attrice provato il Pt_5 nesso causale tra la res e il danno lamentato, ricorrendo, altresì, il caso fortuito che può consistere anche nel fatto del danneggiato stesso.
Parte convenuta concludeva, pertanto, chiedendo:
1) di rigettare la domanda attrice in quanto nulla, inammissibile, improponibile, generica ed infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
2) in via gradata e sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, di riconoscere il concorso di colpa di parte attrice nella produzione dell'evento dannoso, ex art. 1227 c.c.; con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
In data 9/4/2024, a seguito del decesso dell'attore, si costituivano gli eredi.
Escusso il teste di parte attrice, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge. Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum. Quanto al petitum, esso appare emerge chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata
N.R.G. 6624/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 4 avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. 12 novembre 2003, n. 17023). Quanto poi alla causa petendi, essa appare emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. 12 ottobre 2012 n. 17408).
2. Sul merito. Parte attrice chiedeva accertarsi la responsabilità del convenuto per le lesioni patite in occasione dell'evento Parte_5 verificatosi in data 18/5/2017, alle ore 9:30 circa, allorquando, mentre scendeva il gradino di ingresso della villetta comunale Villa Bisignano, cadeva in una buca presente in quel tratto stradale. Preliminarmente, dunque, si rende opportuno precisare che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice, deve essere inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. La richiamata norma configura in capo al custode un'ipotesi di presunzione semplice di responsabilità, sicché non è onere del
N.R.G. 6624/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 5 danneggiato dimostrare l'elemento soggettivo della colpa e, quindi, il particolare carattere occulto della situazione di pericolo che ha cagionato il danno, mentre l'amministrazione, nei casi congrui, può invocare il fortuito riguardo a quelle situazioni di pericolo che siano derivate dalla condotta degli utenti e che, per l'estensione del bene soggetto a custodia, essa non sia stata in grado di rimuovere o segnalare nel lasso di tempo intercorso tra il loro verificarsi e il determinarsi dell'evento dannoso. Tale disposizione fa, pertanto, eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., in forza della quale si rende necessario allegare l'elemento soggettivo colposo del danneggiante e il nesso tra la sua condotta e l'evento dannoso. Al contrario, infatti, “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (cfr. Cass. n. 27724/18; Cass. n. 30775/17). Con riguardo all'eventuale onere probatorio dell' convenuto, CP_2 dunque, la Cassazione ha precisato che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso” (cfr. Cass. n. 8811/20) La prova del danno, difatti, deve ritenersi di per sé indice della sussistenza di un risultato “anomalo”, vale a dire dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente è idonea ad evitare il danno suddetto
N.R.G. 6624/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 6 (Cass. 3651/2006), essendo l'ente proprietario della strada obbligato, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, a provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze (art. 14 del D. Lgs. 285/92; per i Comuni, art. 5 R.D. 2506/1923), nonché a prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente alla sede stradale. Così inquadrata la vicenda, alla luce di tali principi, va valutata la responsabilità del convenuto per difetto di Pt_5 manutenzione della strada. Ebbene, va in primo luogo evidenziato come il fatto storico, e segnatamente la dinamica secondo cui l'evento si sarebbe verificato, sia rimasto del tutto sfornito di prova, volta che, l'unico teste escusso nel corso dell'istruttoria espletata, ha reso dichiarazioni contrastanti con l'atto di citazione. Ed invero, la teste , escussa all'udienza del Testimone_1
31/10/2024, riferiva: ADR: ero una conoscente del sig. ed ho assistito Persona_1 all'incidente, io ero a casa di mio padre sita in Via Martucci in Barra- Napoli ed ero sul balcone a stendere i panni quando ho visto il sig. che, nello scendere il gradino situato nella Per_1
Piazza Bisignano, cadeva al suolo;
io sono scesa per soccorrerlo;
ricordo che al termine dello scalino sul manto stradale mancava la griglia di copertura di un tombino per la pioggia ed il sig. Per_1
è caduto perché ha messo il piede in questo buco;
ADR: il buco era vuoto non c'era acqua dentro;
ADR: se non ricordo male è giunta l'ambulanza, io ho chiamato il nipote che poi è venuto a soccorrerlo. ADR: io ero ad una decina di metri dal luogo della caduta quando è successo;
ADR: era da tempo che mancava la griglia di scorrimento delle acque piovane. Nell'atto di citazione, invece, parte attrice affermava quanto segue: 1)nel mese di maggio dell'anno 2017, il giorno 18, alle ore 09.30 circa, il Sig. , nel mentre era intento a scendere Persona_1 dal gradino di ingresso della villetta comunale Villa Bisignano in cadeva in terra poiché in quel tratto stradale era presente Pt_5 una buca, finendo rovinosamente in terra e subendo, in conseguenza di ciò, lesioni personali;
2) la summenzionata buca presente sulla detta Via, non era visibile ad occhio nudo poiché colma di acqua, e priva di segnalazione.
N.R.G. 6624/2023 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 7 Quella che nell'atto di citazione era una buca, era indicata dal teste come un tombino al quale mancava la griglia di copertura;
mentre nell'atto di citazione era indicato che la buca era colma d'acqua, il teste riferiva che il buco era vuoto e non c'era acqua dentro. In definitiva, gli elementi probatori acquisiti non consentono in alcun modo di comprendere quale sia stata la dinamica secondo cui è avvenuta la caduta dell'attore, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico della parte attrice. La domanda va, pertanto, rigettata.
3. Sulle spese di lite. Le spese seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014 e s.m.i., secondo il criterio del petitum (e quindi facendo applicazione dello scaglione-valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00), riconoscendo i parametri minimi in ragione della non complessità delle questioni trattate e della ridotta attività processuale espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 6624 /2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto LESIONE PERSONALE, pendente tra
[...]
, , , , in Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 qualità di eredi legittimi di e Persona_1 Parte_5
ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...]
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , in qualità di eredi legittimi di
[...] Parte_4
al pagamento, in favore del e Persona_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € Parte_5
2.540,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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