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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente rel./est.
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 459/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20 maggio 2025, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Crotone alla Via Napoli n. 39, presso lo studio dell'Avv. Salvatore
Apa, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE - APPELLATO INCIDENTALE
E
, in qualità di legale rappresentante pro tempore della Controparte_1 [...]
elettivamente domiciliato in Crotone alla località Passovecchio presso lo Parte_2 studio dell'Avv. Domenico Grande Aracri, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI:
Per l'appellante - appellato incidentale: “Chiede l'accoglimento del proposto appello e il rigetto dell'appello incidentale, con ogni consequenziale statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese del doppio grado del giudizio”.
1 Per l'appellato-appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione e ragione, così provvedere:
a) Previo rigetto dell'istanza di sospensiva dell'ordinanza impugnata, rigettare l'appello principale con conferma della stessa in ordine ai capi impugnati in via principale dalla Parte_1
b) accogliere l'appello autonomo e/o incidentale e, conseguentemente, le domande, richieste ed eccezioni di cui al ricorso introduttivo (e sopra trascritte) nonché delle note autorizzate in prima sede con condanna, altresì, della medesima società per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
c) Con condanna della alla rifusione integrale di tutte le spese di lite del doppio grado Parte_1
di giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, , in qualità di legale Parte_2
rappresentante pro tempore della ha chiesto al Tribunale Parte_2 di Crotone di accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta Parte_1
all'obbligo di cancellazione dell'ipoteca iscritta presso l'Agenzia del
[...]
Territorio di Crotone in data 19 novembre 2009 in favore di per l'importo di euro Controparte_2
660.653,78 ed al residuo pagamento, in favore di fino alla concorrenza di euro Controparte_3
414.000,00, con condanna della convenuta al pagamento di tale ultima somma, oltre interessi, accessori e rivalutazione come determinati da sino al soddisfo. Con vittoria di Controparte_3 spese di lite, da distrarsi n favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
In particolare, a fondamento della domanda, parte ricorrente ha premesso di aver stipulato, in data
14 gennaio 2010, con , in qualità di legale rappresentante della società CP_4 [...]
, mediante atto pubblico per notaio , rep. n. 1011, racc. n. Parte_1 Persona_1
7771, registrato in data 19 gennaio 2010, contratto di vendita di un “appezzamento di terreno sito nel Comune di Crotone, località Zigari-Ponticelli, ricadente nel perimetro del nucleo di industrializzazione di Crotone” normato dall'art. 19, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione dello Strumento Urbanistico Generale, della superficie catastale di circa are 59 (…) e centiare 50
(…); confinante con strada consortile del predetto Nucleo Industriale, e con proprietà
[...]
dai restanti lati, salvo altri;
censito nel catasto terreni del comune di Crotone, in testa Parte_2
alla società venditrice, al foglio 22, particella 88, semin. irrig., cl. 1, ha 0.59.50, R.D. Euro 51,01,
T.A. Euro 23,05”; - che era stato convenuto, quale corrispettivo della vendita, il prezzo a corpo di euro 556.000,00, oltre IVA, da corrispondersi, per la somma di euro 414.000,00 mediante accollo del debito di pari importo nei confronti di e per la restante somma, mediante Controparte_5
2 assegni bancari non trasferibili;
- che l'importo di euro 414.000,00 derivava sia dall'ammontare del credito pari ad euro 330.326,89 per il quale era stata iscritta ipoteca e sia per le altre cartelle di pagamento indicati nell'estratto di ruolo del 12 gennaio 2010, allegato al ricorso;
- che la società resistente era stata immessa nel possesso del terreno e che essa ricorrente, nell'atto pubblico, ne aveva garantito la proprietà e la libertà da ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione dell'ipoteca legale iscritta presso l'Agenzia del territorio di Crotone in data 19 novembre
2009 in favore di per euro 660.653,78; - che parte resistente non ha Controparte_5
provveduto alla cancellazione della predetta ipoteca, avendo omesso di versare la somma di euro
330.326,89 e delle altre cartelle di pagamento il cui importo residuo concorreva alla determinazione della somma complessiva originariamente accollata, pari ad euro 414.000,00. Ha quindi dedotto di vantare, nei confronti della convenuta, un credito pari alla predetta somma, oltre interessi di mora, accessori e rivalutazione come determinati da , che alla data del 22 giugno 2015 risultava CP_3
pari ad euro 502.871,98.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la convenuta Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale ha argomentato per
[...]
l'infondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto. In particolare, parte resistente ha dedotto che le parti avevano concordato che la somma di euro 414.000,00 avrebbe dovuto esser corrisposta ad mediante rateizzazione delle cartelle e che, tuttavia, questa aveva avuto esito negativo CP_3
poiché il debito era superiore all'importo indicato dal ricorrente e che questi si era rifiutato di corrispondere la residua somma nei confronti di , al fine di consentire la rateizzazione del CP_3 debito e la cancellazione dell'ipoteca. Parte resistente ha dedotto di aver accettato l'acquisto del terreno ipotecato sul presupposto che avrebbe potuto procedere alla rateizzazione del debito e che ciò non era avvenuto in quanto il ricorrente aveva nascosto la reale entità del debito, in violazione delle regole di correttezza, lealtà e buona fede ed ha quindi eccepito l'inadempimento da parte del resistente, invocando altresì l'art. 1482 c.c. a fondamento dell'obbligo del venditore di liberare il bene dal vincolo ipotecario, nonostante la conoscenza del vincolo da parte dell'acquirente.
Rigettate le richieste istruttorie di parte convenuta, il Tribunale di Crotone ha pronunciato ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata il 13 febbraio 2020, con la quale ha così provveduto:
“- in parziale accoglimento della domanda proposta, condanna Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente, della
[...]
somma di euro 414.000,00 oltre interessi legali dalla data di introduzione del giudizio sino al soddisfo;
3 - condanna parte resistente , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva, già parzialmente compensata, di euro 5.692,00, oltre IVA, CPA e accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Il Tribunale ha rilevato:
- che nel caso di specie l'accollo da parte dell'acquirente del debito del venditore nei confronti di
, si configura come accollo semplice e dunque come mero rapporto interno tra le parti, non CP_3
avendo ad esso aderito il creditore;
CP_3
- che alla luce dei principi giurisprudenziali in materia di accollo, deve dunque evidenziarsi come la somma di euro 414.000,00 sia dovuta al venditore quale corrispettivo della vendita;
- che, pertanto, è fondata la domanda di parte ricorrente di condanna del resistente al pagamento della somma di euro 414.000,00 a titolo di corrispettivo della vendita del terreno. Infatti, “non avendo il resistente estinto il debito del venditore verso , nei limiti dell'importo accollato, ossia di CP_3
euro 414.000,00, tale somma, come detto, è dovuta al venditore, in quanto parte del prezzo di vendita ed a tale titolo” (cfr. ordinanza, pag. 3);
- che infondata è invece l'eccezione di inadempimento formulata da parte resistente;
- che non può attribuirsi rilievo, al solo fine di paralizzare la pretesa attorea al pagamento del prezzo di vendita, alla mera circostanza dedotta dal resistente secondo la quale il medesimo si sarebbe determinato alla stipula del contratto sulla base della convinzione di poter rateizzare il debito accollato. Infatti, “alcuna obbligazione in tal senso risulta assunta dal venditore e conseguentemente, in relazione a una tale circostanza, non è configurabile il dedotto inadempimento contrattuale del medesimo” (cfr. ordinanza, pag. 3);
- che non è invocabile dall'acquirente l'art. 1482 c.c., in quanto “nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, l'esistenza delle garanzie reali o di vincoli era nota al compratore, il venditore è tenuto nei suoi confronti solo in caso di evizione” (cfr. ordinanza, pag. 4);
- che dunque la domanda del ricorrente di condanna della controparte al pagamento della somma di euro 414.000,00, deve essere accolta ma solo nei limiti della predetta somma. Su tale somma, dovuta a titolo di prezzo di vendita determinato nel suo ammontare e costituente debito di valuta, infatti
“non è dovuta alcuna rivalutazione monetaria ma unicamente gli interessi di mora al tasso legale, ai sensi dell'art. 1224 c.c., con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, non rinvenendosi in atti diverso atto di costituzione in mora del debitore” (cfr. ordinanza, pag. 4);
4 - che deve essere invece rigettata la domanda di parte ricorrente, nella parte in cui è chiesta la condanna di parte resistente al pagamento della maggiore somma risultante dagli estratti di ruolo di
; CP_3
- che le spese di lite possono essere parzialmente compensate tra le parti, in misura di un terzo, considerato l'accoglimento della domanda di parte ricorrente in misura inferiore rispetto a quella richiesta.
§ 2. L'appello
Avverso suddetta Ordinanza ha proposto appello la , Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 6 marzo 2020 per i motivi che si esamineranno.
Si è costituito in giudizio , in qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_2
argomentando per la infondatezza dell'appello e Parte_2
spiegando appello incidentale per i motivi che pure si esamineranno.
Con ordinanza del 24 giugno 2020 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26 settembre 2023, poi rinviata al 26 maggio 2026.
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Prima
Sezione.
È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 20 maggio 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 29 maggio 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione della suddetta ordinanza, avvenuta in data
5 giugno 2025.
L'appellante-appellato ha depositato la comparsa conclusionale.
L'appellato-appellante ha depositato la memoria di replica.
§ 3. L'appello principale
3.1 Con un unico motivo di appello, non rubricato, la Parte_1
(d'ora in poi, per brevità, anche solo censura l'impugnata sentenza nella parte
[...] Parte_1
in cui accoglie la domanda di condanna formulata da , in qualità di legale Parte_2
5 rappresentante pro tempore della (d'ora in poi, per brevità, Parte_2
anche solo . Parte_2
Rappresenta che, stante il tenore letterale dell'articolo 2 del contratto di compravendita del 14 gennaio 2010, relativamente al pagamento della parte del prezzo di compravendita che ha formato oggetto della domanda di adempimento contrattuale proposta da Parte_2 nei confronti di “appare quanto mai evidente che la domanda medesima, per
[...] Parte_1
come è stata formulata, non avrebbe mai potuto trovare accoglimento” (cfr. pag. 8 della citazione in appello). Ed infatti, prosegue l'appellante, la società venditrice – la quale ha inequivocabilmente promosso un'azione volta ad ottenere l'adempimento del contratto – ha chiesto che, previo accertamento dell'inadempimento della all'obbligo di cancellazione dell'ipoteca ed al Parte_1
relativo residuo pagamento a fino alla concorrenza di euro 414.000,00, Controparte_3
l'odierna appellante venisse condannata a pagare la suddetta somma, maggiorata di interessi, accessori e rivalutazione, direttamente in favore di essa venditrice. Il Tribunale ha accolto la domanda facendo riferimento a precedenti della giurisprudenza di legittimità, i quali “non hanno in alcun modo riconosciuto il diritto del venditore di pretendere l'adempimento dell'obbligo del pagamento del prezzo da parte del compratore avvenga con modalità del tutto diverse (pagamento diretto al venditore) da quelle previste nel contratto (pagamento mediante accollo del debito del venditore nei confronti del creditore d quest'ultimo garantito da ipoteca sul bene trasferito), e che, accogliendo la domanda formulata da il Giudice di prime Parte_2
cure non solo ha stravolto la volontà delle parti espressa nel contratto stipulato il 14/01/2020 (per quanto concerne le modalità di pagamento del prezzo), ma ha anche e soprattutto stravolto il sinallagma contrattuale, atteso che – ove l'odierna appellante fosse obbligata a pagare il residuo prezzo di euro 414.000,00 direttamente alla società venditrice, permanendo il debito di quest'ultima verso garantito da ipoteca sull'immobile venduto, il prezzo pattuito Controparte_3
(avulso dalle modalità stabilite per il suo pagamento proprio al fine di equilibrare le prestazioni corrispettive) risulterebbe assolutamente sproporzionato rispetto al valore del bene trasferito
(gravato da ipoteca)” (cfr. citazione in appello, pag. 12-13).
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Giova premettere che, di vero, con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., , in qualità di Parte_2
legale rappresentante della aveva chiesto al Parte_3
Tribunale di Crotone di voler accertare e dichiarare l'inadempimento della all'obbligo Parte_1 di cancellazione dell'ipoteca iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Crotone il 19 novembre 2009 ai nn. 6385/1259 a favore di per euro 660.653,78 ed al relativo residuo Controparte_5
6 pagamento ad fino alla concorrenza di euro 414.000,00 e per l'effetto, Controparte_3
condannarla in favore di al pagamento della somma d euro Parte_2
414.000,00 maggiorata di interessi, accessori e rivalutazione.
A fondamento della domanda allegava l'inadempimento della acquirente Parte_1 all'obbligazione di pagamento del prezzo della compravendita intervenuta inter partes in data 14 gennaio 2010, così disciplinata all'articolo 2 del contratto in parola:
“Il prezzo della presente vendita è stato convenuto, a corpo e non a misura in euro 556.000,00
(cinquecentocinquantaseimila), oltre iva come per legge, somma che la parte venditrice dichiara di aver ricevuto dalla parte acquirente, cui rilascia quietanza a saldo, con dichiarazione di non aver altro a pretendere, con rinunzia ad eventuale ipoteca legale.
Le parti del presente atto, consapevoli, consapevoli della conseguente responsabilità in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 35 del decreto legge 4.7.2006 n. 228, dichiarano:
-che il prezzo come sopra convenuto maggiorato dell'iva al 20%, e dunque per l'importo complessivo di euro 667.200 (seicentosessantasettemila duecento) è stato corrisposto con le seguenti modalità: quanto ad euro 414.000,00 (quattrocentoquattordicimila) mediante accollo del debito di pari importo esistente alla data odierna nei confronti di , garantito da ipoteca Controparte_5 legale sull'immobile come sopra trasferito e come di seguito precisato:
-quanto ad euro 60.000, (sessantamila), sono stati già versato con i seguenti assegni bancari […]
La restante somma di euro 193.200 (centonovantatremila duecento), viene corrisposta con i seguenti assegni bancari non trasferibili, all'ordine della società venditrice emessi in data odierna
[…]”.
Il Tribunale di Crotone ha ritenuto fondata la domanda di inadempimento della società acquirente all'obbligo di corrispondere una parte del prezzo di vendita, per la somma di euro 414.000,00, mediante accollo del debito di pari importo, esistente alla data della stipula, nei confronti di garantito da ipoteca sull'immobile. Controparte_3
Più in dettaglio, il Giudice di prime cure ha così motivato l'accoglimento della domanda di condanna spinta dalla : Pt_2
“Occorre premettere innanzitutto come nel caso di specie l'accollo da parte dell'acquirente del debito del venditore nei confronti di , si configura come accollo semplice e dunque come CP_3
mero rapporto interno tra le parti, non avendo ad esso aderto il creditore . CP_3
7 Ciò posto, deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità, pur se con riferimento al contratto preliminare di vendita di immobile gravato da ipoteca accesa a garanzia di un mutuo fondiario, ha avuto modo di precisare come la clausola di corresponsione di parte del prezzo mediante accollo del mutuo stesso da parte del compratore racchiude normalmente due pattuizioni, l'una riguardante la determinazione delle modalità di pagamento del prezzo e l'altra integrante promessa di accollo o accollo semplice del debito del venditore verso il mutuante, le quali operano su piani diversi, poiché, mentre gli effetti dell'accollo (configurante un rapporto interno tra debitore e terzo), nel senso dell'effettiva assunzione del debito nei confronti del creditore
(accollatario), sono collegati, salva pattuizione contraria, al trasferimento della proprietà, la somma oggetto dell'accollo, in quanto parte del prezzo, è in ogni caso (e cioè anche se l'accollo non diviene operativo) dovuto al venditore (Cass. Civ., n. 2093/1984).
Si è altresì evidenziato come nell'accollo semplice (cioè non privativo o liberatorio), mediante una convenzione tra il debitore (accollato) e il terzo (accollante), quest'ultimo si obbliga a pagare, in sostituzione del primo, il creditore (accollatario), senza partecipazione al negozio da parte del creditore medesimo. A seguito di un siffatto patto di accollo il terzo accollante è tenuto a provvedere direttamente al pagamento del debito, quanto meno fornendo al debitore accollato i mezzi per effettuare il pagamento al creditore, non potendo pretendere invece di rimborsare all'accollato le somme previamente da lui corrisposte al creditore (Cass. n. 821/1997). Si è infine precisato come in tema di compravendita, qualora si sia convenuto che il pagamento del prezzo esattamente determinato nel suo ammontare avvenga mediante accollo da parte dell'acquirente del debito dell'alienante verso un terzo, anche nel caso in cui l'acquirente abbia adempiuto all'obbligo derivante da tale accollo semplice (con l'estinzione del debito) “non ha ancora pienamente ed esattamente adempiuto all'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita, quando abbia estinto il debito versando una somma inferiore a quella pattuita in contratto;
per cui residua a suo carico l'obbligo di corrispondere la differenza fra quanto versato per l'estinzione del debito e quanto effettivamente pattuito come prezzo della compravendita al venditore” (Cass. Civ.,
25.08.1998, n. 8442).
Alla luce dei sopra richiamati principi giurisprudenziali, deve dunque evidenziarsi come la somma di euro 414.000,00 sia dovuta al venditore quale corrispettivo della vendita. […] Infatti, non avendo il resistente estinto il debito del venditore verso , nei limiti dell'importo accollato, CP_3
ossia di euro 414.000,00 tale somma, come detto, è dovuta al venditore, in quanto parte del prezzo di vendita e a tale titolo” (cfr. ordinanza, pag.2-3).
8 Obietta l'appellante che, così argomentando, il Tribunale avrebbe modificato le modalità di pagamento del prezzo di vendita previste nel negozio, con conseguente stravolgimento della volontà delle parti espressa nel contratto stipulato il 14 gennaio 2020, in quanto avrebbe sostituito alla modalità pattuita dai contraenti all'articolo due, e cioè che l'importo di euro 414.000,00 sarà pagato mediante accollo del debito di pari importo esistente alla data odierna nei confronti di
[...]
garantito da ipoteca legale sull'immobile, con la (diversa) modalità della condanna CP_5 dell'acquirente a pagare il residuo prezzo di euro 414.000,00 direttamente alla società venditrice.
Ebbene, a giudizio della Corte, così argomentando, l'appellante non si confronta con la ratio decidendi della sentenza che è invece assolutamente conforme ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
Occorre in primo luogo rilevare che, in vero, l'assunto del Giudice di prime cure secondo cui nel caso di specie l'accollo da parte dell'acquirente del debito del venditore nei confronti di , CP_3
si configura come un accollo semplice, è assunto che non ha costituito oggetto di censura da parte dell'appello e, pertanto, deve dirsi incontestato.
La figura dell'accollo interno, non prevista espressamente dal codice civile, ma riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata per il perseguimento d'interessi meritevoli di tutela, ricorre, in effetti, nel caso in cui il debitore convenga con il terzo l'assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito (che può anche essere solo determinabile: cfr. Cass. n.
14372 del 2018), senza, tuttavia, attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l'originaria obbligazione, sicché il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo, o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto (Cass. civ., 24 febbraio 2014, n. 4383;
Cass. Sez. L., 24 febbraio 1982, n. 1180; Cass. Sez. L., 26 agosto 1997, n. 8044; Cass. civ., 1 agosto
1996, n. 6936; Cass. Sez. L., 11 aprile 2000, n. 4604 del 2000).
L'accollo a efficacia esterna, invece, che l'art. 1273 c.c. configura come vero e proprio contratto a favore di terzo, si ravvisa nel caso in cui l'accordo tra il debitore e il terzo accollante attribuisce al creditore il diritto di pretendere l'adempimento nei confronti, oltre che dell'accollato, se cumulativo, anche (o solo, se privativo) e direttamente dell'accollante. L'adesione all'accollo da parte del creditore sortisce il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione, senza, peraltro, che tale adesione sia necessaria ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, vale a dire la costituzione di un'obbligazione dell'accollante direttamente verso il creditore, trattandosi di un effetto che consegue direttamente al perfezionamento del negozio di accollo tra l'accollante e il debitore accollato.
9 Nell'ipotesi invece di accollo cd. semplice o interno, non disciplinata dall'art. 1273 c.c., l'accordo tra debitore e terzo, invece, non comporta alcuna modificazione soggettiva dell'originaria obbligazione, determinando l'assunzione del debito da parte dell'accollante in senso puramente economico, sicché si traduce nell'assunzione di un'obbligazione, per sua natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio, avente a oggetto semplicemente l'assunzione (non del debito altrui ma) degli effetti economici del debito altrui, e quindi il compimento di qualsiasi attività o prestazione idonea a sollevare il debitore principale dalle conseguenze economiche del debito. Con
l'accollo semplice (o interno), quindi, il terzo accollante si impegna nei confronti del solo debitore accollato e non anche verso il creditore, il quale non può quindi da lui pretendere l'adempimento dell'obbligazione. L'accollante, pertanto, in caso di mancata osservanza dell'obbligo, risponde dell'inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore, terzo estraneo all'accordo.
Né, in tale figura di accollo, può rilevare l'adesione del creditore, in quanto, non essendo l'accollo modificativo dell'originaria obbligazione e determinando esso l'assunzione del debito in senso puramente economico, i suoi effetti non possono andare al di là dell'assunzione di una obbligazione, per sua natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio, avente ad oggetto semplicemente l'assunzione (non del debito altrui ma) degli effetti economici del debito altrui e, quindi, il compimento di qualsiasi attività o prestazione idonea a sollevare il debitore principale dalle conseguenze economiche del debito, non realizzandosi nel caso in esame la funzione di rendere il terzo estraneo alla stipulazione (cioè il creditore) destinatario di un diritto soggettivo nei confronti dell'accollante.
Per effetto dell'accollo interno, sorge a carico dell'accollate o un generico obbligo di procurare al debitore accollato la liberazione in uno qualunque dei modi di estinzione delle obbligazioni previsti dal codice civile, ovvero un obbligo specifico di pagare il debito come terzo o di procurare al debitore il quid praestandum o di tenere indenne il medesimo di quanto andrà a perdere col proprio adempimento (Cass. Sez. L., 24 febbraio 1982, n. 1180; Cass. civ., 8 luglio 1983, n. 4618; Cass. civ., 17 dicembre 1984, n. 6612; Cass. Sez. L., 26 agosto 1997, n. 8044; Cass. civ., 1 agosto 1996,
n. 6936).
La regolamentazione dell'accordo interno, – risolvendosi esso nell'assunzione di un'obbligazione mediante una convenzione, dotata di efficacia circoscritta dalle medesime parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale – comporta per il terzo l'assunzione, in senso puramente economico, del peso del debito, senza tuttavia attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l'originaria obbligazione, sicché il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo
10 direttamente in veste di terzo, o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate dal debitore che ha adempiuto.
Nel caso in esame l'obbligazione della sorta per effetto della stipulazione del contratto Parte_1
di compravendita, consisteva nel dover provvedere direttamente al pagamento del debito, fornendo quanto meno, al debitore accollato, i mezzi per effettuare il pagamento al creditore.
Non avendo a tanto provveduto, la si è resa inadempiente all'obbligo di pagamento del Parte_1
prezzo – obbligo del quale l'accollo era una delle modalità previste dall'articolo 2 del contratto – così che, in maniera del tutto conforme a iure, essa è stata condannata dal Tribunale al pagamento della somma di euro 414.000,00 che, per l'appunto, costituiva parte del prezzo di vendita.
L'appello principale è rigettato.
§ 4. L'appello incidentale
4.1 Con il primo motivo di appello incidentale, non rubricato, la censura Parte_4
l'impugnata ordinanza nella parte in cui ha statuito che sulla somma di euro 414.000,00, non è dovuta alcuna rivalutazione monetaria ma unicamente gli interessi di mora al tasso legale, ai sensi dell'art. 1224 c.c., con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, non rinvenendosi in atti diverso atto di costituzione in mora del debitore.
Rileva la Società appellante che, in realtà, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere totalmente la domanda e, dunque, condannare la Società al pagamento della somma di euro 414.000,00 oltre Pt_1
“interessi di mora, accessori e rivalutazione così come determinati e determinabili da CP_3
la cui somma complessiva, già alla data del 22.06.2015, risulta essere pari ad €
[...]
502.871,98 per come si evince dal nuovo estratto rilasciato dalla stessa (all. Controparte_3
4)” (cfr. ricorso ex art. 702 bis c.p.c., 4). Ciò in quanto, a dire dell'appellante “se la resistente avesse ottemperato all'estinzione immediata della posizione debitoria come accollata, sicuramente la
, oggi, non si sarebbe trovata ad un aggravio della posizione debitoria sicché, il Tribunale, Pt_2
dopo aver accertato il grave inadempimento della avrebbe dovuto accogliere totalmente le Pt_1
conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo” (cfr. comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, pag. 13).
Il motivo non merita accoglimento.
In forza del chiaro disposto dell'articolo 2 del contratto di compravendita del 14 gennaio 2010, la si era obbligata a corrispondere una parte del prezzo di vendita, per la somma di euro Parte_1
414.000,00 mediante accollo del debito di pari importo “esistente alla data odierna nei confronti di ”. Questa essendo la volontà contrattuale, è indubbio che, per adempiere CP_3 CP_5
11 alla propria obbligazione, l'acquirente avrebbe dovuto provvedere al pagamento del debito, fornendo al debitore accollato la somma di euro 414.000,00 prevista nel contratto.
Non avendo adempiuto, l'acquirente è stata giustamente condannata a pagare al Parte_1
venditore la somma di euro 414.000,00, in quanto parte del prezzo di vendita e a tale titolo, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale Il Tribunale non ha riconosciuto la rivalutazione monetaria difettando, in tutta evidenza, la prova – a carico dell'attore – di aver subito dal ritardo un danno maggiore. Come noto, “L'obbligazione del pagamento del prezzo della compravendita costituisce debito di valuta, con la conseguenza che, soltanto per effetto del ritardo colpevole e dalla data della costituzione in mora decorrono gli interessi (art. 1224, comma 2 cod. civ.) rendendo possibile al giudice di tenere conto della svalutazione monetaria, se dimostri di aver subito dal ritardo un danno maggiore” (cfr. Cass. civ., 18 novembre 1996, n. 10069).
L'obbligazione del pagamento del prezzo, in tema di compravendita, costituisce debito sin dall'origine pecuniario, con la conseguenza che soltanto per effetto del ritardo colpevole e della data della costituzione in mora decorrono gli interessi (art. 1224, comma 1 c.c.); mentre al creditore compete un ulteriore risarcimento (art. 1224, comma 2 c.c.) – restando possibile al giudice, nella valutazione di questa pretesa, di tenere conto della svalutazione monetaria – solo se dimostra di aver subito dal ritardo un danno maggiore.
La pretesa della di ottenere la condanna della controparte al pagamento (anche) della Pt_2
somma maturata negli anni, a titolo di accessori (diritti di notifica, interessi di mora, aggio ex art. 17, sanzioni, ecc.), in favore di sul debito di nei confronti di Controparte_5 Parte_2
ed oggetto di accollo non merita accoglimento, poiché, come esattamente ritenuto dal CP_3
Tribunale, gli effetti pregiudizievoli eventualmente derivati dalla mancata esecuzione da parte del debitore dell'accollo del debito nei confronti di , potrebbero infatti al più rilevare quale CP_3 danno subito dal creditore in conseguenza dell'inadempimento del debitore. In altri termini, difetta nel caso in esame la domanda di risarcimento del danno da inadempimento dell'accollo, essendosi l'accollato ( limitata a chiedere il pagamento del prezzo della compravendita e non Parte_2
avendo formulato (anche) domanda di risarcimento da inadempimento del contratto di accollo, siccome, del resto, agevolmente desumibile dalle conclusioni formulate nel ricorso ex art. 702 bis
c.p.c. (cfr. pag. 5), oltre a non avere neppure dimostrato di avere pagato ad Controparte_5
gli oneri accessori in questione, ed anzi emergendo con certezza, dal tenore della comparsa di costituzione con appello incidentale, che nessun pagamento ha avuto luogo (cfr. pag. 14: “…visto che la , per estinguere la debitoria pendente presso , necessariamente dovrà versare Pt_2 CP_3
12 non già la somma originaria quanto piuttosto quella determinata da che, necessariamente CP_3
è lievitata da accessori, interessi di mora ecc.”).
4.2 Con il secondo motivo, non rubricato, censura l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la inammissibilità sia della documentazione prodotta dalle parti unitamente alle note conclusive e alle successive udienze, sia della domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente nelle note conclusionali, poiché tardive.
Rileva l'appellante che “il Giudice di prime cure ha trascurato che la documentazione e la domanda risarcitoria per lite temeraria (ulteriore rispetto a quella primaria) è emersa, a fortiori,
a seguito dell'attività difensiva e richieste di controparte” (cfr. comparsa di costituzione con appello inc.le, pag. 15). Quanto, poi, alla documentazione, “è fuor di dubbio che il Tribunale avrebbe potuto e dovuto tranquillamente acquisire la documentazione prodotta con le note conclusive sia perché pacifica tra le parti (giacché mai contestata nel corso delle varie udienze di rinvio), sia perché era ed è indispensabile ai fini della decisione quanto meno in ordine alla ulteriore dimostrazione del comportamento temerario foriero di maggior danno a carico della
visto che la stessa, per come domandato nelle conclusioni, per l'estinzione dell'originaria Pt_2 debitoria pendente presso l' , dovrà necessariamente versare somme ben più cospicue” CP_3
(cfr. comparsa di costituzione con appello inc.le, pag. 15).
Va, invero, data continuità al principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui "la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 cod. proc. civ. non attiene al merito della controversia, (i cui termini, con riferimento all'oggetto ed alla "causa petendi" delle domande rispettivamente proposte dalle parti, restano immutati) e, pertanto, può essere formulata per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto la parte istante, sovente solo al termine dell'istruttoria, è in grado di valutarne la fondatezza e/o di determinare
l'entità del danno subito" (Cass. 3941/2002; conf. 15964/2009 e 22957/2012)” (cfr. Cass. civ., 8 giugno 2018, n. 14911).
È dunque evidente che, nel caso in esame, la domanda avanzata da con le note Parte_2 conclusive presentate, telematicamente, il 19 luglio 2017, in vista dell'udienza del 14 settembre
2017 non era tardiva ed avrebbe dovuto essere esaminata dal Giudice di prime cure.
Ciò posto, essa non è fondata.
La addebita alla di aver tenuto un atteggiamento “illegittimo e arbitrario che si è Pt_2 Pt_1 tradotto nella fase giudiziale in una resistenza temeraria”, così che essa deve essere condannata al risarcimento del danno costituito “dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi
13 affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza”, ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. Inoltre – sempre in tesi – il terzo comma dell'art. 96 c.p.c. riconosce al Giudice, in ogni caso, la facoltà di condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente che ha agito con mala fede o colpa grave ad una somma equitativamente determinata.
Orbene, presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria è la totale soccombenza della parte, con la conseguenza che non può farsi luogo all'applicazione dell'art. 96 c.p.c. quando tale requisito non sussista (cfr. Cass. civ., 27 agosto 2013,
n. 19583; Cass. civ., 7 agosto 2002, n. 11917). La soccombenza va considerata all'esito del giudizio, come si desume dal fatto che la condanna al risarcimento si aggiunge, secondo la previsione dell'art. 96 c.p.c., alla condanna alle spese, la quale è correlata all'esito finale del giudizio.
Nella specie, la in primo grado non era risultata totalmente vittoriosa, dacché, come Parte_4
già detto, si era vista accogliere solo parzialmente la domanda proposta. Dunque, nella specie difetta il presupposto della totale soccombenza della , atto a Parte_1
legittimare la sua condanna pure al risarcimento per lite temeraria.
La domanda va rigettata.
4.3 Con il terzo motivo, non rubricato, censura la liquidazione delle spese di lite.
Rileva l'appellante che la relativa statuizione “è decisamente errata giacché sembrerebbe applicare
i valori medi del D.M. n. 37/2018 - escludendo la fase istruttoria (pur essendoci stata visto che, nel corso delle udienze, a causa della produzione documentale avversaria, è stato necessario allegare ulteriore documentazione, sebbene entrambe ritenute inammissibili dal Tribunale) – salvo poi applicare i “valori minimi per la fase decisionale, in considerazione della limitata attività difensiva”. Allo stesso modo, “palesemente illegittima” deve dirsi la compensazione di un terzo disposta dal Tribunale.
Il motivo è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il Giudice di prime cure ha così motivato la condanna alle spese:
“Quanto alle spese di lite, sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 37/2018, con applicazione dei valori medi, con esclusione della liquidazione del compenso per la fase istruttoria, non espletata e con applicazione dei valori minimi per la fase decisionale, in considerazione della limitata attività difensiva. Inoltre, considerato l'accoglimento della domanda di parte ricorrente in misura inferiore rispetto a quella richiesta, se ne dispone la parziale compensazione tra le parti, in misura di un terzo” (cfr. ordinanza, pag. 4).
Ciò posto, reputa la Corte che la parziale compensazione delle spese di lite, in misura di un terzo, sia del tutto legittima.
14 Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, da cui non vi è ragione alcuna per discostarsi, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa (cfr. Cass. civ., 23 gennaio
2018, n. 1572:“Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l.
n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante
l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa”).
A questo principio di diritto si è pienamente uniformato il Tribunale che, avendo parzialmente rigettato la domanda di parte ricorrente, ha, di conseguenza, disposto la parziale compensazione tra le parti delle spese di lite, in misura di un terzo.
Del tutto generica e, dunque, da rigettare, è la contestazione della liquidazione fase decisionale con applicazione dei valori minimi.
La censura relativa al quantum è invece fondata nella parte in cui l'appellante lamenta la mancata liquidazione della fase istruttoria.
In vero, secondo consolidato principio di diritto, cui anche questo Collegio intende dare continuità,
“In tema di spese processuali, la trattazione del giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. (ratione temporis vigente), non esclude la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (d per sé comunque non incompatibile con il rito), poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione” (cfr. Cass. civ., 13 ottobre 2023, n. 28627).
In applicazione del citato principio di diritto va dunque liquidata la fase trattazione/ istruttoria, con applicazione dei valori medi, per il complessivo importo di € 9.915,00 (scaglione da € 260.001 ad
€ 520.000).
In questi termini l'appello incidentale è accolto e, per l'effetto, in parziale riforma dell'Ordinanza impugnata, la resistente va condannata all'ulteriore pagamento della somma di € Parte_1
9.915,00 per la fase trattazione/istruttoria.
§ 5. Le spese di lite
15 5.1 Stante le ragioni della decisione (rigetto dell'appello principale e parziale accoglimento dell'appello incidentale), le spese di lite del grado possono essere compensate per 2/3 e poste a carico della per il residuo 1/3. Parte_1
Esse si liquidano come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (valore della causa € 9.915,00), per tutte le fasi, e con distrazione ex art. 93 c.p.c.
5.2 Stante il tenore della decisione, deve darsi atto che sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da , in persona del legale Parte_5 rappresentante pro tempore, e sull'appello incidentale proposto da , in Controparte_1
qualità di legale rappresentante pro tempore della in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, e avverso l'Ordinanza del Tribunale di Crotone resa il 13 febbraio 2020, nel procedimento civile R.G. n. 326/2016, non notificata, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'Ordinanza impugnata, condanna la Società all'ulteriore pagamento della somma di € 9.915,00 per la fase Parte_1
trattazione/istruttoria;
- compensa le spese del grado di giudizio in misura di 2/3 e condanna la al pagamento del Parte_1
residuo 1/3 che liquida in € 1.936,00 per compensi professionali, oltre CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- dà atto che ricorrono i presupposti di legge per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello di
Catanzaro del 20 novembre 2025
Il Presidente dott.ssa Anna Maria Raschellà
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