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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/12/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 174/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 24 settembre 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(P.I. ), in persona del procuratore speciale, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Giuseppe De Luca (C.F. – PEC: C.F._1 Email_1
, elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Cosenza alla via
[...]
Medaglie d'Oro, 37
Appellante
E
” (P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Serrao (C.F. – C.F._2
PEC: , elettivamente domiciliata presso il di lui Email_2 studio in Lamezia Terme (CZ) alla via Trento, 51
Appellata
Conclusioni
Per Parte_1
“[…] per ivi sentir accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, in via principale e pregiudiziale, sentir dichiarare inammissibile il mutamento della domanda operato dall'appellata con la memoria ex art. 183, 6° c. n° 1 cpc. Voglia, conseguentemente, rigettare, in quanto non provata, l'originaria domanda di nullità e/o annullamento del contratto di cui alla proposta di attivazione datata 31.10.2013.
Voglia la Corte, in subordine – per l'ipotesi in cui dovesse ritenere ammissibile il mutamento della domanda operato con la precitata memoria ex art. 183 6° c. n° 1 cpc – dare atto dell'intervenuto recesso dal contratto dichiarato dalla con la missiva del 24.02.2014, onde la dichiarata CP_1 carenza sopravvenuta di interesse di quest'ultima all'esecuzione della prestazione residua da parte della , essendo avvenuta, nelle more, quella relativa alla fonia. Pt_1
Voglia rigettare, conseguentemente, le istanze risarcitorie avanzate in quanto ontologicamente incompatibili con il dichiarato recesso.
Voglia, in ulteriore subordine, rigettare le istanze risarcitorie avanzata dalla in CP_1 considerazione della circostanza che l'art. 11.8 delle CC.GG.A. di escludono la Parte_1 risarcibilità del danno in caso di ritardo nell'attivazione del servizio HDSL, con attribuzione del diritto solo ad un indennizzo, peraltro non richiesto.
Voglia, in via ancor più gradata, escludere l'importo risarcitorio attribuito alla con la CP_1 sentenza gravata in quanto non provato il relativo pagamento e tenuto conto del fatto che i beni oggetto dei contratti sono rimasti comunque nella disponibilità della , utilizzando la stessa CP_1
i beni e locupletando sul loro valore, senza offrirne la consegna alla . Pt_1
Con vittoria di spese e competenze difensive del doppio grado.”
Per : Controparte_1
“[…] chiede, pertanto, che l'Ecc.ma Corte d'Appello Voglia rigettare il proposto appello, in quanto infondato in fatto e diritto, e di conseguenza Voglia confermare integralmente la sentenza impugnata n. 1037/2019 ribadendo la piena legittimità e fondatezza della decisione assunta dal
G.I. di prime cure.
Con condanna alle spese del presente grado di giudizio” (così nella comparsa di costituzione del
30 aprile 2020). Par
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettare integralmente l'appello proposto da perché infondato e/o inammissibile nei motivi, con conferma della sentenza n. 1037/2019 del Tribunale di Lamezia Terme.
Voglia altresì condannare l'appellante alle spese, diritti e onorari del presente grado, oltre accessori di legge, come da nota spese allegata, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore.
Con ogni conseguente statuizione ex art. 91 c.p.c., anche tenendo conto delle condotte processuali
e del principio di non contestazione” (così nella comparsa conclusionale del 17 dicembre 2025). RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21 gennaio 2020, la Parte_2
(già e d'ora innanzi ) ha proposto appello avvero la
[...] Parte_1 Pt_3 sentenza n. 1037/2019, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 10 dicembre 2019, pubblicata in pari data, con la quale è stata accolta la domanda proposta dalla di CP_1
, dichiarando risolto, per inadempimento della odierna appellante, il contratto intercorso CP_1 inter partes ed è stata disposta la sua condanna al pagamento della somma di euro 18.893,06, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e spese di lite1.
Il Tribunale, sulla base dei principi giurisprudenziali in tema di onere della prova dell'inadempimento contrattuale, e all'esito dell'istruttoria condotta (prova testimoniale e documentazione prodotta), nulla specificando in punto di fatto, ha dichiaratamente individuato i danni risarcibili sulla scorta dei costi sostenuti dalla CP_1
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto quattro motivi, sui quali più ampiamente infra, così rubricati:
- “
1. Per aver disatteso l'eccezione di mutatio libelli tempestivamente e ritualmente sollevata dalla convenuta”;
- “
2. Per non aver valutato – omettendo, peraltro, qualsiasi motivazione sul punto – che la
, con la missiva del 24.02.2014, aveva esercitato il recesso dal contratto d'utenza telefonica, CP_1 così palesando di non aver alcun interesse all'esecuzione della prestazione della Parte_1
;
[...]
- “
3. Per aver omesso di considerare che, in forza dell'art. 11.8, delle Condizioni Generali di Abbonamento, la avrebbe dovuto corrispondere – se richiesti – solo gli Parte_1 indennizzi previsti dalla Carta dei Servizi, con esclusione del maggior danno”;
- “
4. Per aver erroneamente ritenuto raggiunta la prova dell'acquisto e del pagamento, da parte della – sulla base di una documentazione contabile non confermata in sede CP_1 testimoniale - dell'attrezzatura relativa ad alcune postazioni di lavoro”. Con comparsa depositata in data 20 aprile 2020, si è costituita la Controparte_1
[... : resistendo al gravame proposto, ne ha chiesto il rigetto sulla scorta della sua ritenuta infondatezza in fatto e in diritto.
La Corte, con ordinanza del 27 gennaio 2021, viste le note di trattazione scritta, ha rinviato la causa all'udienza del 24 ottobre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, a seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda
Sezione, il Collegio ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 24 settembre
2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel termine assegnato, le parti hanno provveduto a depositare le rispettive comparse conclusionali.
Le valutazioni della Corte
§1
Per come sopra accennato, il testo della motivazione della pronuncia impugnata non consente di comprendere quali siano i fatti posti alla base della decisione.
La sentenza oggetto dell'odierno scrutinio reca, dopo esplicitazione dei generici principi in ordine agli oneri probatori in punto di azione di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, le seguenti affermazioni: “Per altro verso, le risultanze istruttorie confortano la veridicità del patito inadempimento comprovato, non solo dalla documentazione prodotta, ma anche dalle dichiarazioni testimoniali. Alla stregua del complesso probatorio, risulta, pertanto, accertata la responsabilità per inadempimento contrattuale dell'evocata Dalla attività Parte_1 istruttoria espletata, caratterizzata dalla prova testimoniale e dalla documentazione prodotta, è risultato comprovato anche il danno patito dalla signora , titolare della CP_1 CP_1 in conseguenza dell'inadempimento di , atteso che la stessa ha sostenuto ingenti costi pari, Pt_1 nel totale, ad euro 18.893,6, come provato dalle fatture …
Dalla mancata specifica contestazione di dette somme, confortate documentalmente, ne discende la loro pacificità ex articolo 115 c.p.c.”.
Null'altro.
Si è a cospetto di motivazione apparente. E tanto comporta la faticosa necessità per la Corte di ripercorrere l'intera vicenda, la cui ricostruzione diventa necessaria anche al fine di valutare i motivi di impugnazione proposti dall'appellante – altrimenti incomprensibili – e le eccezioni sollevate dalla controparte.
§2
Deve allora evidenziarsi che con l'atto introduttivo di lite, fece presente: CP_1
- di aver stipulato in data 31 ottobre 2013, nella sua qualità di titolare della CP_1 contratto con Impresa Semplice di Telecom Italia S.p.a. per la fornitura di linea ADSL funzionale all'attivazione della linea Valore+ e l'opzione Azienda Tutto Mobile senza limiti per il collegamento di 2 accessi bidirezionali per la configurazione Rtg;
- di aver provveduto a proprie spese all'esecuzione dei lavori di scavo necessari per il trasporto della linea dalla cabina di zona all'immobile in vista della realizzazione di un call center;
- di avere stipulato un contratto di fornitura dei servizi con la ditta Filarco Service;
- di essersi impegnata ad acquistare l'attrezzatura per lo svolgimento dell'attività di call center con 15 postazioni, 15 pc e 15 monitor usati;
- di aver così sopportato costi complessivi per l'importo di euro 18.893;
- di aver riscontrato la mancata attivazione della linea ADSL;
- di aver inviato formale diffida a e di aver registrato la perdurante Pt_1 Parte_1 inadempienza della controparte;
- di avere inviato comunicazione a formale nota di “rescissione” del Parte_1 contratto e annullamento delle fatture emesse.
Mette anche conto osservare che in seno al libello introduttivo l'attrice chiese emettersi dichiarazione di responsabilità contrattuale della per l'inadempimento Parte_1 relativo alla mancata attivazione della linea ADSL, l'annullamento del contratto e delle fatture nelle more ricevute.
Ancora l'attrice invocò la condanna di al pagamento della somma di Parte_1 euro 19.349,06 a titolo di risarcimento dei danni per le spese sostenute.
Si costituì in giudizio ricostruendo in maniera diametralmente opposta Parte_1 gli eventi, sostenendo in particolare:
- di avere attivato regolarmente la fornitura del servizio della linea rtg, interrotto su istanza della parte attrice solo in data 6 febbraio 2014 a seguito di sua richiesta;
- di avere registrato difficoltà tecniche per l'attivazione del servizio ADSL;
- di non avere, pertanto, richiesto alcun compenso per le prestazioni non erogate;
- di dover rilevare che per specifica pattuizione contrattuale, l'attivazione del servizio ADSL sarebbe potuto intervenire entro 50 giorni dalla stipula dell'accordo;
- di non essere tenuta al risarcimento del danno reclamato ex adverso in ragione della previsione di cui al punto 11.8 della carta dei servizi, dispositiva della clausola penale pari ad euro 5 per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore ad euro 100;
- di non potersi riconoscere alcun nesso di causalità tra la sua condotta e i danni nei termini lamentati dalla attrice, responsabile essa sì di avere receduto autonomamente dal contratto e di avere compiuto opere non concordate per l'erogazione del servizio.
Sulla scorta di tanto, ha anche denunciato l'inammissibilità della Parte_1 domanda di annullamento del contratto.
Con memoria depositata il 9 giugno 2015 ai sensi dell'art. 183, comma VI, c.p.c., primo termine, l'attrice ha così formalizzato le proprie richieste: “infine, vista la puntualizzazione di parte convenuta, in considerazione dell'inadempimento contrattuale di ed in virtù della recente Pt_1 giurisprudenza della Suprema Corte (SS.UU., sentenza 15/06/2015 n° 12310) si chiede sin d'ora che il sig. G.I. Voglia ammettere la modifica della domanda attorea in ordine alla richiesta di annullamento del contratto in questione del quale si chiede, invece, la risoluzione con la contestuale richiesta di risarcimento dei danni per come quantificati”.
A tanto si è opposta motivatamente , assumendo che a fronte della invocata Pt_1
“nullità” del contratto, la richiesta di dichiararlo risolto rappresentasse una inammissibile “mutatio libelli”.
La causa è stata poi istruita mediante raccolta di prova testimoniale ed acquisizioni documentali;
infine, è stata decisa nei termini sopra indicati.
§3
Tanto posto, possono essere allora compresi e valutati i motivi di impugnazione spesi dall'appellante, a cominciare dal primo, dedicato alla censura della decisione nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la richiesta di pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento, non ravvisando alcuna mutatio libelli.
Giova osservare che sul punto il Tribunale ha così motivato: “Premesso che sia la domanda di annullamento, inizialmente proposta, che quella di risoluzione contrattuale, successivamente formulata con la memoria ex articolo 183 comma sesto c.p.c., hanno ad oggetto lo scioglimento di un vincolo giuridico e, pur basandosi su presupposti diversi non sono affatto incompatibili, ben potendo essere proposto in via alternativa, si rileva come, nella presente fattispecie, non vi sia stata alcuna modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nello stesso un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati incitazione”.
A fronte di tanto si colloca la censura spesa dall'appellante, che dal canto suo ha sostenuto la strutturale incompatibilità tra le due azioni: “La declaratoria di nullità del vincolo e quella di risoluzione per inadempimento sono, invero, ben lungi dall'essere compatibili e proponibili in via alternativa, atteso che la declaratoria di risoluzione per inadempimento presuppone l'esistenza e validità di quel vincolo messo, invece, in discussione con la domanda di nullità o di annullamento.
La rilevanza dell'errore di diritto è di tutta evidenza: se il Tribunale avesse dichiarato inammissibile il mutamento della domanda, avrebbe dovuto pronunciarsi su quella di nullità o di annullamento, in relazione alla quale, tuttavia, non era stata prospettata alcuna doglianza specifica”.
La tesi si profila infondata per molteplici ragioni.
Occorre osservare, in primo luogo, che l'originaria richiesta avanzata dalla era tesa CP_1 ad ottenere dichiarazione di responsabilità contrattuale della per l'inadempimento relativo Pt_1 alla mancata attivazione della linea ADSL, l'annullamento del contratto e delle fatture nelle more ricevute.
Quanto precede comporta alcune conseguenze.
Deve evidenziarsi che l'originaria domanda non conteneva la richiesta di declaratoria di nullità del contratto, ma di annullamento: dato in parte equivocato dalla stessa parte appellante e che conforta l'assunto circa la non strutturale incompatibilità tra le fattispecie poste a base della richiesta di risarcimento dei danni, postulanti, in definitiva, l'esistenza di un contratto valido sino al momento della sua invocata caducazione.
Peraltro, una interpretazione della domanda in termini meramente aderenti al tenore lessicale delle espressioni utilizzate si profilerebbe operazione errata, tenuto conto del fatto che “il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante” (da ultimo, Cass. Civ. Sez. V, Ordinanza n. 9909 del 16/04/2025; Cass. Civ. Sez, I,
Ordinanza n. 19002 del 31/07/2017).
Ancora, deve osservarsi che la parte attrice – seppure con formalizzazione imprecisa – evocò statuizione circa l'inadempimento della convenuta e condanna al risarcimento dei danni: chiara premessa alla eventuale pronuncia di risoluzione del contratto che, benché non espressamente formulata, non poteva che essere intesa come avanzata sulla scorta delle premesse poste.
Sulla scorta di quanto precede, ammissibile e legittima si profila la “precisazione” delle conclusioni formalizzata con le memorie ex art. 183 c.p.c. ut supra richiamate, non costituenti dunque mutamento della originaria domanda.
Non ha dunque errato il Tribunale di Lamezia Terme nel pronunciare sulla domanda di risoluzione del contratto intercorso tra le parti sulla scorta del dedotto inadempimento.
§4 Par
Viene allora in rilievo il secondo motivo di gravame, con quale ha lamentato l'erroneità della valutazione compiuta dal primo giudice in ragione della omessa valutazione della rilevanza della condotta della , responsabile di avere operato con missiva del 24 febbraio CP_1
2014 recesso dal contratto – prima della scadenza del termine dei 50 giorni entro i quali avrebbe potuto essere operata l'attivazione della linea ADSL ai sensi dell'accordo inter partes intervenuto
– così “palesando di non aver alcun interesse all'esecuzione della prestazione della Parte_1
.
[...]
Ha aggiunto l'appellante che avrebbe anche dovuto essere considerato il fatto che l'esecuzione delle opere era stata operata per esigenze dell'utente, che comunque ben avrebbe potuto attendere il positivo avvio della fornitura;
ha anche stigmatizzato la decisione del Tribunale di Lamezia di avere posto a carico della i costi di realizzazione delle opere strutturali, Pt_1 assumendo che tanto si era tradotto a suo carico in un costo immotivato, non avendo tratto da esse alcuna utilità.
In ultimo, ha sostenuto che nessun risarcimento avrebbe potuto essere riconosciuto all'appellata in rapporto al prematuro acquisto di macchinari funzionali all'avvio delle attività di call center.
Tesi resistite dall'appellata, che ha messo in rilievo che con le missive del 24 febbraio 2014
e 10 marzo 2014 aveva solo comunicato la volontà “di rescissione” del contratto e non già di avere operato il recesso.
Tanto posto, nella assoluta inesistenza di motivazione in parte qua rinvenibile nella decisione in esame, deve essere messo in evidenza un articolato corredo di circostanze;
a) non sussiste dimostrazione di valido ed efficace recesso da parte della CP_1 da rapporto contrattuale, in difetto di previsione convenzionale che tanto prevedesse;
b) la richiesta di declaratoria giudiziale della risoluzione del rapporto tanto documenta, apparendo evidente che se fosse stato ritenuto operato il recesso, nessuna pronuncia in tal senso risulterebbe proponibile e non avrebbe legittimato alcuna resistenza da parte Par di prima e di oggi;
Pt_1
c) non appare accertato che vi sia stato un mutuo consenso in senso di risoluzione del rapporto, difettando una specifica prova in tal senso.
Ne consegue che nessun rilievo può assumere in questa sede il tenore delle comunicazioni inviate dalla appellata alla controparte, concretamente inidonee a determinare effetti rilevanti ai fini di causa.
Ne discende la necessità di valutare la sussistenza delle circostanze relative al denunciato inadempimento in funzione risolutoria.
Orbene, non pare revocabile in dubbio che , dopo avere stipulato il contratto di Pt_1 fornitura ADSL abbia comunicato alla “una impossibilità oggettiva, per motivi CP_1 tecnici, di poter fornire e vendere il servizio richiesto”.
Tanto vale, in tutta evidenza, a ritenere fornita la prova del suo inadempimento radicale, in guisa tale da legittimare la conclusione in ordine alla sussistenza delle condizioni onde dichiarare risolto il contratto stipulato inter partes per sua responsabilità ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.
A fronte della sussistenza della prova dell'esistenza della fonte contrattuale e della acclarata mancata esecuzione delle prestazioni a carico di – in applicazione dei noti Pt_1 principi esplicitati dalla nota sentenza 13533 del 31 ottobre 2001 della Suprema Corte a Sezioni
Unite – nonché della mancata prova della ricorrenza di cause di forza maggiore ovvero caso fortuito, corretta si profila la statuizione in ordine alla dichiarazione di risoluzione del contratto per responsabilità della parte oggi appellante.
§5 Par Tanto introduce il terzo motivo di gravame, con il quale ha invocato la rivisitazione della decisione gravata in punto di sussistenza ed individuazione dei danni risarcibili.
La parte appellante ha sostenuto che il Giudice di primo grado avrebbe del tutto omesso di considerare che ai sensi dell'art. 11.8, delle Condizioni Generali di Abbonamento, la
[...]
avrebbe dovuto corrispondere – se richiesti – solo gli indennizzi previsti dalla Carta Parte_1 dei Servizi, con esclusione del maggior danno”, quantificati in euro 5 per ogni giorno di ritardo e comunque in misura non superiore ad euro 100.
Il Tribunale di Lamezia Terme non ha effettivamente in alcuna misura affrontato il tema.
Che però si profila non utile nel senso invocato dalla parte appellante.
Perché se è pur vero che la pattuizione contrattuale prevedeva una clausola penale che limitava nei sensi sopra indicati l'eventuale indennizzo dovuto per il ritardo nella fornitura del servizio, nel caso in esame a venire in rilievo non è tanto la tardiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, quanto la sua totale assenza.
E non risulta che la previsione contrattuale in esame valesse ad assorbire ogni eventuale richiesta di risarcimento dei danni per la completa inesecuzione del rapporto.
Ergo, inconferente si configura ai fini di causa l'eccezione sopra esaminata.
Il motivo di gravame, peraltro, ha investito anche l'individuazione dei danni risarcibili, Par posto che ha sottoposto a critica la decisione di prime cure per avere immotivatamente giudicato meritevoli di ristoro tutti i costi sostenuti dalla senza valutare la CP_1 sussistenza del nesso di causalità tra la condotta a lei addebitata e la loro verificazione.
Per come sopra rilevato, anche in parte qua la sentenza appare difettare di motivazione, posto che il Giudice a quo si è solo limitato a rilevare che “dalla attività istruttoria espletata, caratterizzata dalla prova testimoniale e dalla documentazione prodotta, è risultato comprovato anche il danno patito dalla signora , titolare della in conseguenza CP_1 CP_1 dell'inadempimento di , atteso che la stessa ha sostenuto ingenti costi pari, nel totale, ad Pt_1 euro 18.893,6, come provato dalle fatture n. 1 del 2014 di euro 1936 emessa dalla ditta Filarco
Service di RC IL e scrittura privata per fornitura di servizi, dalla quale si attesta l'avvenuto pagamento di euro 2500 e dai tre assegni bancari di euro 800 +800+900 emessi da Mps il cui importo ammonta ad euro 2500 per un totale complessivo di euro 6.936, fattura numero 29 pari ad euro 4270 emessa dalla Edil Costruzioni di IA UG per la realizzazione dello scavo per 100 m lineari relativo alla realizzazione della linea telefonica, fatture numero 4193 e
4211 del 16 dicembre 2013 emesse da per un importo totale di Parte_4 euro 248,06 e fatture complessive per euro 7.439 emesse dalla ditta GIMA Gest per l'acquisto di
15 postazioni, 15 pc e 15 monitor”.
Deve allora essere considerato che tra i danni risarcibili vanno ovviamente annoverati quelli “emergenti” e che tra di essi rientrano certamente quelli derivanti dalle spese sostenute per consentire l'esecuzione del contratto – non compiuta – ai sensi dell'art. 1223 c.c.
In questo quadro, allora, tutte le spese sostenute per le opere di scavo per il passaggio della linea appaiono meritevoli di ristoro: esse sono date, a quanto è dato comprendere, dalle somme corrisposte in favore della Edil Costruzioni di IA UG per euro 4.270 e della
[...] per euro 248,06, per un totale di 4.518,06, somma da rivalutare dalla Parte_4 data di ogni singola fattura ad oggi senza applicazione di interessi compensativi in difetto di specifica prova (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 18564 del 13/07/2018). Irrilevante, poi, si profila la tesi sostenuta dall'appellante circa il fatto che quanto eseguito dalla non avrebbe riverberato alcun effetto positivo nella sua sfera giuridica: non CP_1 si tratta, infatti, di valutare resistenza di un eventuale indebito, quanto di considerare la lesione della sfera giuridica patrimoniale della controparte in ragione di un comportamento illecito tenuto dalla società alla quale era stata commissionata l'attivazione della linea.
Al contrario, le spese sostenute per far fronte alle prestazioni rese dalla Filarco Service in favore della per le consulenze ricevute per l'attivazione del call center - che avrebbe CP_1 dovuto costituire oggetto di esercizio da parte della odierna appellata - non paiono diretta conseguenza dell'inadempimento di : si è a cospetto di prestazioni che sono state Pt_1 comunque rese nell'interesse della originaria parte attrice e che paiono prescindere dalla mancata attivazione della linea ADSL da parte della società concessionaria del relativo servizio.
Capitolo a parte meritano poi le spese sostenute per l'acquisto di 15 postazioni di lavoro.
In disparte il tema legato alla presunta mancata dimostrazione dell'effettiva erogazione delle somme sollevato dalla parte appellante sulla scorta della ritenuta insufficienza a tal fine della documentazione acquisita, occorre osservare che i beni merce in questione sono divenuti comunque di proprietà della azienda appellata: ergo, da ritenere entrati a far parte del suo patrimonio senza che sia dato registrare una corrispondente deminutio.
D'altro canto, pure impregiudicata la valutazione in ordine alla imprudenza nell'acquisto dei beni strumentali prima della attivazione della linea – in thesi necessaria per il concreto esercizio delle funzioni di call center – deve osservarsi che nulla di documentato avrebbe impedito alla odierna appellata di procedere alla rivendita di essi e al recupero delle somme corrisposte.
Un eventuale risarcimento dei danni, riconosciuto nei termini invocati dalla CP_1 si tradurrebbe in una ingiusta locupletazione.
Come tale non consentita.
In parte qua la domanda si profila sfornita di fondamento.
In definitiva, l'appello appare meritevole di parziale accoglimento con rideterminazione della somma di condanna nella sola misura di euro 4.518,06.
Anche la regolazione delle spese processuali deve essere rivisitata alla luce della Par determinazione assunta, dovendosi porre a carico di il loro importo nella misura di un terzo, tenuto conto dell'esito della lite: vengono rideterminate alla luce dei parametri dettati dal DM
55/2014 e dal DM 147/2022, causa del valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, parametro minimo, con distrazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 avverso la sentenza n. 1037/2019, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, in data 10 dicembre
2019, pubblicata in pari data, non notificata, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in modifica dell'impugnata sentenza, condanna
[...] al pagamento in favore di della somma di euro 4.518,06 Pt_1 Controparte_1 rivalutata dalla data di ogni fattura ad oggi, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_1
, che già compensata nella misura dei due terzi, liquida per la restante parte per il
[...] primo grado in euro 100 per spese ed euro 838,20 per onorari, e per il secondo grado in euro 958,98 per onorari, oltre il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Massimiliano Serrao.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: Accerta l'inadempimento di in p.lr.p.t, e dichiara risolto per inadempimento il contratto in Parte_1 questione per esclusiva responsabilità di;
Pt_1 Condanna in p.l.r.p.t. al pagamento della somma di € 18.893,06 oltre interessi legali dalla data Parte_1 della domanda giudiziale al soddisfo;
Condanna in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € Parte_1 3.300,00, di cui € 300,00 per spese, oltre spese forfettarie iva e CPA come per legge, spese distratte.”
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 174/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 24 settembre 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(P.I. ), in persona del procuratore speciale, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Giuseppe De Luca (C.F. – PEC: C.F._1 Email_1
, elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Cosenza alla via
[...]
Medaglie d'Oro, 37
Appellante
E
” (P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Serrao (C.F. – C.F._2
PEC: , elettivamente domiciliata presso il di lui Email_2 studio in Lamezia Terme (CZ) alla via Trento, 51
Appellata
Conclusioni
Per Parte_1
“[…] per ivi sentir accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, in via principale e pregiudiziale, sentir dichiarare inammissibile il mutamento della domanda operato dall'appellata con la memoria ex art. 183, 6° c. n° 1 cpc. Voglia, conseguentemente, rigettare, in quanto non provata, l'originaria domanda di nullità e/o annullamento del contratto di cui alla proposta di attivazione datata 31.10.2013.
Voglia la Corte, in subordine – per l'ipotesi in cui dovesse ritenere ammissibile il mutamento della domanda operato con la precitata memoria ex art. 183 6° c. n° 1 cpc – dare atto dell'intervenuto recesso dal contratto dichiarato dalla con la missiva del 24.02.2014, onde la dichiarata CP_1 carenza sopravvenuta di interesse di quest'ultima all'esecuzione della prestazione residua da parte della , essendo avvenuta, nelle more, quella relativa alla fonia. Pt_1
Voglia rigettare, conseguentemente, le istanze risarcitorie avanzate in quanto ontologicamente incompatibili con il dichiarato recesso.
Voglia, in ulteriore subordine, rigettare le istanze risarcitorie avanzata dalla in CP_1 considerazione della circostanza che l'art. 11.8 delle CC.GG.A. di escludono la Parte_1 risarcibilità del danno in caso di ritardo nell'attivazione del servizio HDSL, con attribuzione del diritto solo ad un indennizzo, peraltro non richiesto.
Voglia, in via ancor più gradata, escludere l'importo risarcitorio attribuito alla con la CP_1 sentenza gravata in quanto non provato il relativo pagamento e tenuto conto del fatto che i beni oggetto dei contratti sono rimasti comunque nella disponibilità della , utilizzando la stessa CP_1
i beni e locupletando sul loro valore, senza offrirne la consegna alla . Pt_1
Con vittoria di spese e competenze difensive del doppio grado.”
Per : Controparte_1
“[…] chiede, pertanto, che l'Ecc.ma Corte d'Appello Voglia rigettare il proposto appello, in quanto infondato in fatto e diritto, e di conseguenza Voglia confermare integralmente la sentenza impugnata n. 1037/2019 ribadendo la piena legittimità e fondatezza della decisione assunta dal
G.I. di prime cure.
Con condanna alle spese del presente grado di giudizio” (così nella comparsa di costituzione del
30 aprile 2020). Par
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettare integralmente l'appello proposto da perché infondato e/o inammissibile nei motivi, con conferma della sentenza n. 1037/2019 del Tribunale di Lamezia Terme.
Voglia altresì condannare l'appellante alle spese, diritti e onorari del presente grado, oltre accessori di legge, come da nota spese allegata, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore.
Con ogni conseguente statuizione ex art. 91 c.p.c., anche tenendo conto delle condotte processuali
e del principio di non contestazione” (così nella comparsa conclusionale del 17 dicembre 2025). RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21 gennaio 2020, la Parte_2
(già e d'ora innanzi ) ha proposto appello avvero la
[...] Parte_1 Pt_3 sentenza n. 1037/2019, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 10 dicembre 2019, pubblicata in pari data, con la quale è stata accolta la domanda proposta dalla di CP_1
, dichiarando risolto, per inadempimento della odierna appellante, il contratto intercorso CP_1 inter partes ed è stata disposta la sua condanna al pagamento della somma di euro 18.893,06, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e spese di lite1.
Il Tribunale, sulla base dei principi giurisprudenziali in tema di onere della prova dell'inadempimento contrattuale, e all'esito dell'istruttoria condotta (prova testimoniale e documentazione prodotta), nulla specificando in punto di fatto, ha dichiaratamente individuato i danni risarcibili sulla scorta dei costi sostenuti dalla CP_1
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto quattro motivi, sui quali più ampiamente infra, così rubricati:
- “
1. Per aver disatteso l'eccezione di mutatio libelli tempestivamente e ritualmente sollevata dalla convenuta”;
- “
2. Per non aver valutato – omettendo, peraltro, qualsiasi motivazione sul punto – che la
, con la missiva del 24.02.2014, aveva esercitato il recesso dal contratto d'utenza telefonica, CP_1 così palesando di non aver alcun interesse all'esecuzione della prestazione della Parte_1
;
[...]
- “
3. Per aver omesso di considerare che, in forza dell'art. 11.8, delle Condizioni Generali di Abbonamento, la avrebbe dovuto corrispondere – se richiesti – solo gli Parte_1 indennizzi previsti dalla Carta dei Servizi, con esclusione del maggior danno”;
- “
4. Per aver erroneamente ritenuto raggiunta la prova dell'acquisto e del pagamento, da parte della – sulla base di una documentazione contabile non confermata in sede CP_1 testimoniale - dell'attrezzatura relativa ad alcune postazioni di lavoro”. Con comparsa depositata in data 20 aprile 2020, si è costituita la Controparte_1
[... : resistendo al gravame proposto, ne ha chiesto il rigetto sulla scorta della sua ritenuta infondatezza in fatto e in diritto.
La Corte, con ordinanza del 27 gennaio 2021, viste le note di trattazione scritta, ha rinviato la causa all'udienza del 24 ottobre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, a seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda
Sezione, il Collegio ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 24 settembre
2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel termine assegnato, le parti hanno provveduto a depositare le rispettive comparse conclusionali.
Le valutazioni della Corte
§1
Per come sopra accennato, il testo della motivazione della pronuncia impugnata non consente di comprendere quali siano i fatti posti alla base della decisione.
La sentenza oggetto dell'odierno scrutinio reca, dopo esplicitazione dei generici principi in ordine agli oneri probatori in punto di azione di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, le seguenti affermazioni: “Per altro verso, le risultanze istruttorie confortano la veridicità del patito inadempimento comprovato, non solo dalla documentazione prodotta, ma anche dalle dichiarazioni testimoniali. Alla stregua del complesso probatorio, risulta, pertanto, accertata la responsabilità per inadempimento contrattuale dell'evocata Dalla attività Parte_1 istruttoria espletata, caratterizzata dalla prova testimoniale e dalla documentazione prodotta, è risultato comprovato anche il danno patito dalla signora , titolare della CP_1 CP_1 in conseguenza dell'inadempimento di , atteso che la stessa ha sostenuto ingenti costi pari, Pt_1 nel totale, ad euro 18.893,6, come provato dalle fatture …
Dalla mancata specifica contestazione di dette somme, confortate documentalmente, ne discende la loro pacificità ex articolo 115 c.p.c.”.
Null'altro.
Si è a cospetto di motivazione apparente. E tanto comporta la faticosa necessità per la Corte di ripercorrere l'intera vicenda, la cui ricostruzione diventa necessaria anche al fine di valutare i motivi di impugnazione proposti dall'appellante – altrimenti incomprensibili – e le eccezioni sollevate dalla controparte.
§2
Deve allora evidenziarsi che con l'atto introduttivo di lite, fece presente: CP_1
- di aver stipulato in data 31 ottobre 2013, nella sua qualità di titolare della CP_1 contratto con Impresa Semplice di Telecom Italia S.p.a. per la fornitura di linea ADSL funzionale all'attivazione della linea Valore+ e l'opzione Azienda Tutto Mobile senza limiti per il collegamento di 2 accessi bidirezionali per la configurazione Rtg;
- di aver provveduto a proprie spese all'esecuzione dei lavori di scavo necessari per il trasporto della linea dalla cabina di zona all'immobile in vista della realizzazione di un call center;
- di avere stipulato un contratto di fornitura dei servizi con la ditta Filarco Service;
- di essersi impegnata ad acquistare l'attrezzatura per lo svolgimento dell'attività di call center con 15 postazioni, 15 pc e 15 monitor usati;
- di aver così sopportato costi complessivi per l'importo di euro 18.893;
- di aver riscontrato la mancata attivazione della linea ADSL;
- di aver inviato formale diffida a e di aver registrato la perdurante Pt_1 Parte_1 inadempienza della controparte;
- di avere inviato comunicazione a formale nota di “rescissione” del Parte_1 contratto e annullamento delle fatture emesse.
Mette anche conto osservare che in seno al libello introduttivo l'attrice chiese emettersi dichiarazione di responsabilità contrattuale della per l'inadempimento Parte_1 relativo alla mancata attivazione della linea ADSL, l'annullamento del contratto e delle fatture nelle more ricevute.
Ancora l'attrice invocò la condanna di al pagamento della somma di Parte_1 euro 19.349,06 a titolo di risarcimento dei danni per le spese sostenute.
Si costituì in giudizio ricostruendo in maniera diametralmente opposta Parte_1 gli eventi, sostenendo in particolare:
- di avere attivato regolarmente la fornitura del servizio della linea rtg, interrotto su istanza della parte attrice solo in data 6 febbraio 2014 a seguito di sua richiesta;
- di avere registrato difficoltà tecniche per l'attivazione del servizio ADSL;
- di non avere, pertanto, richiesto alcun compenso per le prestazioni non erogate;
- di dover rilevare che per specifica pattuizione contrattuale, l'attivazione del servizio ADSL sarebbe potuto intervenire entro 50 giorni dalla stipula dell'accordo;
- di non essere tenuta al risarcimento del danno reclamato ex adverso in ragione della previsione di cui al punto 11.8 della carta dei servizi, dispositiva della clausola penale pari ad euro 5 per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore ad euro 100;
- di non potersi riconoscere alcun nesso di causalità tra la sua condotta e i danni nei termini lamentati dalla attrice, responsabile essa sì di avere receduto autonomamente dal contratto e di avere compiuto opere non concordate per l'erogazione del servizio.
Sulla scorta di tanto, ha anche denunciato l'inammissibilità della Parte_1 domanda di annullamento del contratto.
Con memoria depositata il 9 giugno 2015 ai sensi dell'art. 183, comma VI, c.p.c., primo termine, l'attrice ha così formalizzato le proprie richieste: “infine, vista la puntualizzazione di parte convenuta, in considerazione dell'inadempimento contrattuale di ed in virtù della recente Pt_1 giurisprudenza della Suprema Corte (SS.UU., sentenza 15/06/2015 n° 12310) si chiede sin d'ora che il sig. G.I. Voglia ammettere la modifica della domanda attorea in ordine alla richiesta di annullamento del contratto in questione del quale si chiede, invece, la risoluzione con la contestuale richiesta di risarcimento dei danni per come quantificati”.
A tanto si è opposta motivatamente , assumendo che a fronte della invocata Pt_1
“nullità” del contratto, la richiesta di dichiararlo risolto rappresentasse una inammissibile “mutatio libelli”.
La causa è stata poi istruita mediante raccolta di prova testimoniale ed acquisizioni documentali;
infine, è stata decisa nei termini sopra indicati.
§3
Tanto posto, possono essere allora compresi e valutati i motivi di impugnazione spesi dall'appellante, a cominciare dal primo, dedicato alla censura della decisione nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la richiesta di pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento, non ravvisando alcuna mutatio libelli.
Giova osservare che sul punto il Tribunale ha così motivato: “Premesso che sia la domanda di annullamento, inizialmente proposta, che quella di risoluzione contrattuale, successivamente formulata con la memoria ex articolo 183 comma sesto c.p.c., hanno ad oggetto lo scioglimento di un vincolo giuridico e, pur basandosi su presupposti diversi non sono affatto incompatibili, ben potendo essere proposto in via alternativa, si rileva come, nella presente fattispecie, non vi sia stata alcuna modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nello stesso un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati incitazione”.
A fronte di tanto si colloca la censura spesa dall'appellante, che dal canto suo ha sostenuto la strutturale incompatibilità tra le due azioni: “La declaratoria di nullità del vincolo e quella di risoluzione per inadempimento sono, invero, ben lungi dall'essere compatibili e proponibili in via alternativa, atteso che la declaratoria di risoluzione per inadempimento presuppone l'esistenza e validità di quel vincolo messo, invece, in discussione con la domanda di nullità o di annullamento.
La rilevanza dell'errore di diritto è di tutta evidenza: se il Tribunale avesse dichiarato inammissibile il mutamento della domanda, avrebbe dovuto pronunciarsi su quella di nullità o di annullamento, in relazione alla quale, tuttavia, non era stata prospettata alcuna doglianza specifica”.
La tesi si profila infondata per molteplici ragioni.
Occorre osservare, in primo luogo, che l'originaria richiesta avanzata dalla era tesa CP_1 ad ottenere dichiarazione di responsabilità contrattuale della per l'inadempimento relativo Pt_1 alla mancata attivazione della linea ADSL, l'annullamento del contratto e delle fatture nelle more ricevute.
Quanto precede comporta alcune conseguenze.
Deve evidenziarsi che l'originaria domanda non conteneva la richiesta di declaratoria di nullità del contratto, ma di annullamento: dato in parte equivocato dalla stessa parte appellante e che conforta l'assunto circa la non strutturale incompatibilità tra le fattispecie poste a base della richiesta di risarcimento dei danni, postulanti, in definitiva, l'esistenza di un contratto valido sino al momento della sua invocata caducazione.
Peraltro, una interpretazione della domanda in termini meramente aderenti al tenore lessicale delle espressioni utilizzate si profilerebbe operazione errata, tenuto conto del fatto che “il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante” (da ultimo, Cass. Civ. Sez. V, Ordinanza n. 9909 del 16/04/2025; Cass. Civ. Sez, I,
Ordinanza n. 19002 del 31/07/2017).
Ancora, deve osservarsi che la parte attrice – seppure con formalizzazione imprecisa – evocò statuizione circa l'inadempimento della convenuta e condanna al risarcimento dei danni: chiara premessa alla eventuale pronuncia di risoluzione del contratto che, benché non espressamente formulata, non poteva che essere intesa come avanzata sulla scorta delle premesse poste.
Sulla scorta di quanto precede, ammissibile e legittima si profila la “precisazione” delle conclusioni formalizzata con le memorie ex art. 183 c.p.c. ut supra richiamate, non costituenti dunque mutamento della originaria domanda.
Non ha dunque errato il Tribunale di Lamezia Terme nel pronunciare sulla domanda di risoluzione del contratto intercorso tra le parti sulla scorta del dedotto inadempimento.
§4 Par
Viene allora in rilievo il secondo motivo di gravame, con quale ha lamentato l'erroneità della valutazione compiuta dal primo giudice in ragione della omessa valutazione della rilevanza della condotta della , responsabile di avere operato con missiva del 24 febbraio CP_1
2014 recesso dal contratto – prima della scadenza del termine dei 50 giorni entro i quali avrebbe potuto essere operata l'attivazione della linea ADSL ai sensi dell'accordo inter partes intervenuto
– così “palesando di non aver alcun interesse all'esecuzione della prestazione della Parte_1
.
[...]
Ha aggiunto l'appellante che avrebbe anche dovuto essere considerato il fatto che l'esecuzione delle opere era stata operata per esigenze dell'utente, che comunque ben avrebbe potuto attendere il positivo avvio della fornitura;
ha anche stigmatizzato la decisione del Tribunale di Lamezia di avere posto a carico della i costi di realizzazione delle opere strutturali, Pt_1 assumendo che tanto si era tradotto a suo carico in un costo immotivato, non avendo tratto da esse alcuna utilità.
In ultimo, ha sostenuto che nessun risarcimento avrebbe potuto essere riconosciuto all'appellata in rapporto al prematuro acquisto di macchinari funzionali all'avvio delle attività di call center.
Tesi resistite dall'appellata, che ha messo in rilievo che con le missive del 24 febbraio 2014
e 10 marzo 2014 aveva solo comunicato la volontà “di rescissione” del contratto e non già di avere operato il recesso.
Tanto posto, nella assoluta inesistenza di motivazione in parte qua rinvenibile nella decisione in esame, deve essere messo in evidenza un articolato corredo di circostanze;
a) non sussiste dimostrazione di valido ed efficace recesso da parte della CP_1 da rapporto contrattuale, in difetto di previsione convenzionale che tanto prevedesse;
b) la richiesta di declaratoria giudiziale della risoluzione del rapporto tanto documenta, apparendo evidente che se fosse stato ritenuto operato il recesso, nessuna pronuncia in tal senso risulterebbe proponibile e non avrebbe legittimato alcuna resistenza da parte Par di prima e di oggi;
Pt_1
c) non appare accertato che vi sia stato un mutuo consenso in senso di risoluzione del rapporto, difettando una specifica prova in tal senso.
Ne consegue che nessun rilievo può assumere in questa sede il tenore delle comunicazioni inviate dalla appellata alla controparte, concretamente inidonee a determinare effetti rilevanti ai fini di causa.
Ne discende la necessità di valutare la sussistenza delle circostanze relative al denunciato inadempimento in funzione risolutoria.
Orbene, non pare revocabile in dubbio che , dopo avere stipulato il contratto di Pt_1 fornitura ADSL abbia comunicato alla “una impossibilità oggettiva, per motivi CP_1 tecnici, di poter fornire e vendere il servizio richiesto”.
Tanto vale, in tutta evidenza, a ritenere fornita la prova del suo inadempimento radicale, in guisa tale da legittimare la conclusione in ordine alla sussistenza delle condizioni onde dichiarare risolto il contratto stipulato inter partes per sua responsabilità ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.
A fronte della sussistenza della prova dell'esistenza della fonte contrattuale e della acclarata mancata esecuzione delle prestazioni a carico di – in applicazione dei noti Pt_1 principi esplicitati dalla nota sentenza 13533 del 31 ottobre 2001 della Suprema Corte a Sezioni
Unite – nonché della mancata prova della ricorrenza di cause di forza maggiore ovvero caso fortuito, corretta si profila la statuizione in ordine alla dichiarazione di risoluzione del contratto per responsabilità della parte oggi appellante.
§5 Par Tanto introduce il terzo motivo di gravame, con il quale ha invocato la rivisitazione della decisione gravata in punto di sussistenza ed individuazione dei danni risarcibili.
La parte appellante ha sostenuto che il Giudice di primo grado avrebbe del tutto omesso di considerare che ai sensi dell'art. 11.8, delle Condizioni Generali di Abbonamento, la
[...]
avrebbe dovuto corrispondere – se richiesti – solo gli indennizzi previsti dalla Carta Parte_1 dei Servizi, con esclusione del maggior danno”, quantificati in euro 5 per ogni giorno di ritardo e comunque in misura non superiore ad euro 100.
Il Tribunale di Lamezia Terme non ha effettivamente in alcuna misura affrontato il tema.
Che però si profila non utile nel senso invocato dalla parte appellante.
Perché se è pur vero che la pattuizione contrattuale prevedeva una clausola penale che limitava nei sensi sopra indicati l'eventuale indennizzo dovuto per il ritardo nella fornitura del servizio, nel caso in esame a venire in rilievo non è tanto la tardiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, quanto la sua totale assenza.
E non risulta che la previsione contrattuale in esame valesse ad assorbire ogni eventuale richiesta di risarcimento dei danni per la completa inesecuzione del rapporto.
Ergo, inconferente si configura ai fini di causa l'eccezione sopra esaminata.
Il motivo di gravame, peraltro, ha investito anche l'individuazione dei danni risarcibili, Par posto che ha sottoposto a critica la decisione di prime cure per avere immotivatamente giudicato meritevoli di ristoro tutti i costi sostenuti dalla senza valutare la CP_1 sussistenza del nesso di causalità tra la condotta a lei addebitata e la loro verificazione.
Per come sopra rilevato, anche in parte qua la sentenza appare difettare di motivazione, posto che il Giudice a quo si è solo limitato a rilevare che “dalla attività istruttoria espletata, caratterizzata dalla prova testimoniale e dalla documentazione prodotta, è risultato comprovato anche il danno patito dalla signora , titolare della in conseguenza CP_1 CP_1 dell'inadempimento di , atteso che la stessa ha sostenuto ingenti costi pari, nel totale, ad Pt_1 euro 18.893,6, come provato dalle fatture n. 1 del 2014 di euro 1936 emessa dalla ditta Filarco
Service di RC IL e scrittura privata per fornitura di servizi, dalla quale si attesta l'avvenuto pagamento di euro 2500 e dai tre assegni bancari di euro 800 +800+900 emessi da Mps il cui importo ammonta ad euro 2500 per un totale complessivo di euro 6.936, fattura numero 29 pari ad euro 4270 emessa dalla Edil Costruzioni di IA UG per la realizzazione dello scavo per 100 m lineari relativo alla realizzazione della linea telefonica, fatture numero 4193 e
4211 del 16 dicembre 2013 emesse da per un importo totale di Parte_4 euro 248,06 e fatture complessive per euro 7.439 emesse dalla ditta GIMA Gest per l'acquisto di
15 postazioni, 15 pc e 15 monitor”.
Deve allora essere considerato che tra i danni risarcibili vanno ovviamente annoverati quelli “emergenti” e che tra di essi rientrano certamente quelli derivanti dalle spese sostenute per consentire l'esecuzione del contratto – non compiuta – ai sensi dell'art. 1223 c.c.
In questo quadro, allora, tutte le spese sostenute per le opere di scavo per il passaggio della linea appaiono meritevoli di ristoro: esse sono date, a quanto è dato comprendere, dalle somme corrisposte in favore della Edil Costruzioni di IA UG per euro 4.270 e della
[...] per euro 248,06, per un totale di 4.518,06, somma da rivalutare dalla Parte_4 data di ogni singola fattura ad oggi senza applicazione di interessi compensativi in difetto di specifica prova (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 18564 del 13/07/2018). Irrilevante, poi, si profila la tesi sostenuta dall'appellante circa il fatto che quanto eseguito dalla non avrebbe riverberato alcun effetto positivo nella sua sfera giuridica: non CP_1 si tratta, infatti, di valutare resistenza di un eventuale indebito, quanto di considerare la lesione della sfera giuridica patrimoniale della controparte in ragione di un comportamento illecito tenuto dalla società alla quale era stata commissionata l'attivazione della linea.
Al contrario, le spese sostenute per far fronte alle prestazioni rese dalla Filarco Service in favore della per le consulenze ricevute per l'attivazione del call center - che avrebbe CP_1 dovuto costituire oggetto di esercizio da parte della odierna appellata - non paiono diretta conseguenza dell'inadempimento di : si è a cospetto di prestazioni che sono state Pt_1 comunque rese nell'interesse della originaria parte attrice e che paiono prescindere dalla mancata attivazione della linea ADSL da parte della società concessionaria del relativo servizio.
Capitolo a parte meritano poi le spese sostenute per l'acquisto di 15 postazioni di lavoro.
In disparte il tema legato alla presunta mancata dimostrazione dell'effettiva erogazione delle somme sollevato dalla parte appellante sulla scorta della ritenuta insufficienza a tal fine della documentazione acquisita, occorre osservare che i beni merce in questione sono divenuti comunque di proprietà della azienda appellata: ergo, da ritenere entrati a far parte del suo patrimonio senza che sia dato registrare una corrispondente deminutio.
D'altro canto, pure impregiudicata la valutazione in ordine alla imprudenza nell'acquisto dei beni strumentali prima della attivazione della linea – in thesi necessaria per il concreto esercizio delle funzioni di call center – deve osservarsi che nulla di documentato avrebbe impedito alla odierna appellata di procedere alla rivendita di essi e al recupero delle somme corrisposte.
Un eventuale risarcimento dei danni, riconosciuto nei termini invocati dalla CP_1 si tradurrebbe in una ingiusta locupletazione.
Come tale non consentita.
In parte qua la domanda si profila sfornita di fondamento.
In definitiva, l'appello appare meritevole di parziale accoglimento con rideterminazione della somma di condanna nella sola misura di euro 4.518,06.
Anche la regolazione delle spese processuali deve essere rivisitata alla luce della Par determinazione assunta, dovendosi porre a carico di il loro importo nella misura di un terzo, tenuto conto dell'esito della lite: vengono rideterminate alla luce dei parametri dettati dal DM
55/2014 e dal DM 147/2022, causa del valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, parametro minimo, con distrazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 avverso la sentenza n. 1037/2019, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, in data 10 dicembre
2019, pubblicata in pari data, non notificata, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in modifica dell'impugnata sentenza, condanna
[...] al pagamento in favore di della somma di euro 4.518,06 Pt_1 Controparte_1 rivalutata dalla data di ogni fattura ad oggi, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_1
, che già compensata nella misura dei due terzi, liquida per la restante parte per il
[...] primo grado in euro 100 per spese ed euro 838,20 per onorari, e per il secondo grado in euro 958,98 per onorari, oltre il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Massimiliano Serrao.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: Accerta l'inadempimento di in p.lr.p.t, e dichiara risolto per inadempimento il contratto in Parte_1 questione per esclusiva responsabilità di;
Pt_1 Condanna in p.l.r.p.t. al pagamento della somma di € 18.893,06 oltre interessi legali dalla data Parte_1 della domanda giudiziale al soddisfo;
Condanna in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € Parte_1 3.300,00, di cui € 300,00 per spese, oltre spese forfettarie iva e CPA come per legge, spese distratte.”