Art. 7.
Tutti i benefici previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge cessano di avere efficacia con il 31 dicembre 1984.
Tutti i benefici previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge cessano di avere efficacia con il 31 dicembre 1984.