Articolo 7 della Legge 17 aprile 1984, n. 79
Articolo 6Articolo 8
Versione
20 aprile 1984
Art. 7.
Tutti i benefici previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge cessano di avere efficacia con il 31 dicembre 1984.
Entrata in vigore il 20 aprile 1984
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