TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 582
TAR
Ordinanza cautelare 15 aprile 2021
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TAR
Sentenza 30 marzo 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Illegittimità dei verbali della commissione di valutazione per criteri determinati dal soggetto che ha redatto l'avviso

    La doglianza è inammissibile poiché non è stato impugnato l'avviso pubblico che conteneva i criteri di valutazione. La procedura selettiva è un atto gestionale e non politico. I decreti si basano su delibere regionali di approvazione di piani di sviluppo.

  • Rigettato
    Violazione art. 11 L. 241/1990 per omessa adempimento accordo verbale d'intesa

    L'approvazione della graduatoria è il provvedimento finale e non può essere vincolata da un verbale di intesa precedente. L'art. 11 L. 241/1990 non è pertinente e l'asserita intesa non è qualificabile come accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990.

  • Rigettato
    Inidoneità del mero punteggio ad esprimere un motivato giudizio sul progetto

    Le censure sono generiche. Il punteggio numerico è sufficiente motivazione quando i criteri di valutazione sono chiari, analitici e articolati, come nel caso di specie. Non sono ravvisabili evidenze di irragionevolezza o illogicità nella valutazione degli altri comuni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 582
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 582
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo