Art. 123.
Sono abrogate le disposizioni concernenti i sottufficiali contenute nel regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvate con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 , e successive modificazioni, nonche' le altre norme di legge in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.
Sono abrogate le disposizioni concernenti i sottufficiali contenute nel regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvate con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 , e successive modificazioni, nonche' le altre norme di legge in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.