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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 356/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SOCCI ANGELO MATTEO, Presidente
SEVERINI PAOLO, AT
PICCIRILLI UA RI, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4007/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006891105000 IRPEF-ALIQUOTE 2006
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120040758716000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6420/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, premesso che il 17.06.2025 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n.
10020259001466167000, con quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione gli intimava il pagamento della somma complessiva di € 13.912,01 da eseguirsi entro il termine di 5 giorni dalla notifica, avvertendolo che allo spirare di detto termine, senza prova dell'avvenuto pagamento, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata;
che il credito intimato si fondava - tra le altre - sulla presupposta cartella di pagamento n.
10020120040758716000 dell'importo di € 12.787,05, a titolo di IRPEF 2006, di cui € 5.492,16 per sorta capitale, € 5.591,70 per sanzioni, € 753,50 per interessi, € 216,32 per addizionale comunale ed € 29,68 per interessi, € 606,89 per addizionale regionale ed € 83,27 per interessi;
che la cartella di pagamento in questione non gli era stata mai notificata;
che, comunque, i crediti ivi riportati erano tutti prescritti (posto che, dalla data di notifica della cartella (11.06.2013) alla data di notifica dell'impugnato provvedimento (17.06.2025), era ampiamente trascorso il termine di prescrizione previsto dalla legge);
impugnava tale intimazione di pagamento, limitatamente alla prodromica cartella di pagamento suindicata, per i seguenti motivi di diritto:
1) Omessa notifica degli atti presupposti: la Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza n.
16412/2007 ha sancito che: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato…”; nella specie, il ricorrente mai aveva mai ricevuto la notifica degli atti prodromici, come sopra specificati;
2) Prescrizione e/o decadenza della pretesa creditoria: anche nell'ipotesi di regolare notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, il diritto di credito azionato dall'Ente di riscossione sarebbe stato comunque prescritto;
non essendo intervenuti, infatti, validi atti interruttivi della prescrizione, la pretesa creditoria risulterebbe prescritta anche in caso di applicazione del termine prescrizionale ordinario decennale, atteso che detto termine era spirato l'11.06.2023 mentre la notifica dell'intimazione gravata era avvenuta il 17.06.2025;
3) Prescrizione delle sanzioni ed interessi: nella denegata ipotesi di regolarità della notifica della cartella prodromica - a dire dell'Ente recapitata l'11.06.2013 - e di applicazione del regime decennale di prescrizione al tributo in oggetto, le partite relative alle sanzioni - pari € 5.591,70 - agli oneri accessori - pari ad € 1.055,33 - nonché agli interessi - pari ad € 2.456,28 - per un totale complessivo di € 9.103,31, sarebbero state in ogni caso prescritte;
non vi era dubbio infatti circa la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi, anche se contestate in una al credito tributario a prescrizione decennale;
4) Produzione in Giudizio da parte del resistente della documentazione idonea a provare la legittimità degli atti impugnati;
la giurisprudenza ritiene che l'Ente di riscossione debba dare prova dell'effettivo contenuto delle cartelle e/o atti di accertamento che sono stati notificati attraverso la produzione in giudizio degli stessi, non essendo sufficiente l'esibizione della relata di notifica.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, controdeducendo al gravame.
All'udienza del 22.12.2025 il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Risultano condivisibili le argomentazioni, contrarie al suo accoglimento, espresse dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione nella memoria in atti e supportate dalla produzione, in giudizio, della documentazione probatoria, rilevante nella specie.
In particolare, l'AdER osservava: 1) INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE DI OMESSA NOTIFICA DELLA
CARTELLA - INAMMISSIBILITA: "Deduce il ricorrente che la cartella 10020120040758716000 non sarebbe stata mai notificata. L'eccezione è infondata e non merita accoglimento. La suddetta cartella è stata notificata a mezzo del messo notificatore che, recatosi in Indirizzo_1 del Comune di Battipaglia in data 03.06.2013 e riscontrando l'irreperibilità assoluta del destinatario, ha proceduto al deposito dell'atto presso la Casa del Comune e pubblicazione all'Albo Pretorio, come risulta dai documenti che si producono (doc.
1, 2 e 3). Successivamente alla notifica della predetta cartella, è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 10080201400002973000 ugualmente a mezzo del messo notificatore che, con più accessi a partire dal giorno 03.02.2015, constatava l'irreperibilità assoluta del contribuente;
sicché, risultato infruttuoso anche il secondo accesso, in data 25.02.2015 provvedeva al deposito dell'atto presso la casa comunale (doc. 4, 5 e 6). Oltre al preavviso di fermo, l'AdER ha provveduto a notificare l'intimazione di pagamento n. 10020199010244063000 sempre a mezzo del messo notificatore che recatosi alla Indirizzo_1 di Battipaglia ha riscontrato l'assenza del nominativo sul citofono e della cassetta già dal 16.12.2019 così come nei successivi accessi (doc. 8) provvedendo al deposito presso la casa comunale ed alla pubblicazione all'Albo Pretorio (doc. 9 e 10). Risulta quindi che le notifiche di tutti gli atti prodromici all'intimazione impugnata sono state effettuate regolarmente ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.
R. n. 600/73 non essendo stato il contribuente in alcun modo reperibile. Ne consegue che l'eccezione di omessa notifica della cartella è infondata"; inoltre, essa "è anche inammissibile perché con la prova della successiva notifica di altri atti, come il preavviso di fermo e l'intimazione 10020199010244063000, il contribuente è decaduto dalla proposta eccezione di omessa notifica della cartella".
Quanto al punto 2) del ricorso, l'AdER rilevava: INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE: stante "la dimostrazione della notifica di plurimi atti di riscossione, l'eccezione di prescrizione è infondata e deve essere rigettata. La cartella è stata notificata nell'anno 2013 per la riscossione di un credito erariale soggetto alla prescrizione decennale ed è stata regolarmente interrotta nel 2015, nel 2019 e nel 2025 con la notifica dell'intimazione impugnata"; mentre quanto al punto 3, deduceva: 3) INFONDATEZZA
DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE RELATIVA AGLI INTERESSI E SANZIONI: "Oltre all'imposta non sono prescritti neanche gli interessi e le sanzioni. Il termine non è decorso perché dopo il primo accesso per la notifica dell'intimazione 10020199010244063000 effettuato dal messo notificatore in data 16.12.2019
è sopraggiunta l'epidemia da Covid-19, fronteggiata con vari decreti tra cui il Decreto Cura Italia 18/2020 che ha disposto la sospensione della riscossione a far data dall'8.03.2020 e fino a tutto il mese di agosto
2021. Infatti, solo in data 01.09.2021 con la ripresa dell'attività di riscossione il messo notificatore ha potuto nuovamente recarsi all'indirizzo per tentare un ulteriore accesso rimasto infruttuoso con conseguente deposito presso la casa del comune e pubblicazione all'albo pretorio (doc. 7, 8, 9 e 10). Orbene, in quel lasso di tempo anche i termini di prescrizione sono rimasti sospesi. La sospensione della prescrizione è durata fino al 31 dicembre del 2023 come disposto dall'art. 12, comma 2, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n.
159 richiamato nell'art. 68 del D.L. 18/2020".
E' da rilevare che le argomentazioni difensive suddette, e la documentazione esibita in giudizio da AdER, a supporto delle stesse, non sono state contestate da parte ricorrente, onde la soluzione prescelta, nel senso del rigetto del gravame, s'impone, anche in virtù del principio di non contestazione, pacificamente applicabile anche al processo tributario.
Infine, per ciò che concerne la quarta censura di parte ricorrente, come in narrativa riportata, la stessa - nella misura in cui pretende l'esibizione in giudizio da parte di AdER dell'originale o della copia conforme della cartella di pagamento, presupposta all'intimazione impugnata, la stessa è contrastata da una ferma giurisprudenza, per la quale cfr. ex multis Comm. trib. prov.le Napoli sez. XXXVI, 27/05/2020, n. 3796: "E' infondata l'eccezione sulla presunta inesistenza materiale delle cartelle di pagamento oggetto di opposizione sul presupposto che l'Agente della riscossione non ha provveduto a depositare copia conforme delle stesse non sussistendo un obbligo di conservazione in tal senso in quanto l'art. 26 comma 4 del D.P.R. n. 602 del
1973 prevede, a fini amministrativi, la conservazione di copia della cartella in alternativa alla "matrice" (la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità del concessionario per la riscossione nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento). Pertanto, l'unico originale della cartella di pagamento
è solo quello notificato al contribuente per cui non sarebbe possibile da parte del concessionario rilasciare copia con attestazione di conformità di un documento non in suo possesso. Ne consegue che in sede giudiziale è ammissibile in capo al concessionario la prova della notificazione mediante produzione, ove il
Concessionario opti per tali forme di notificazione, della relata (che contiene riferimenti alla cartella) separatamente dalla copia della cartella, della matrice o dell'estratto di ruolo, il quale ultimo è, ai fini che interessano, equipollente alla prima".
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore di
AdER che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI
LITE CHE LIQUIDA COMPLESSIVAMENTE IN EURO 3.000,00 OLTRE ACCESSORI, DA DISTRARSI.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SOCCI ANGELO MATTEO, Presidente
SEVERINI PAOLO, AT
PICCIRILLI UA RI, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4007/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006891105000 IRPEF-ALIQUOTE 2006
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120040758716000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6420/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, premesso che il 17.06.2025 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n.
10020259001466167000, con quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione gli intimava il pagamento della somma complessiva di € 13.912,01 da eseguirsi entro il termine di 5 giorni dalla notifica, avvertendolo che allo spirare di detto termine, senza prova dell'avvenuto pagamento, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata;
che il credito intimato si fondava - tra le altre - sulla presupposta cartella di pagamento n.
10020120040758716000 dell'importo di € 12.787,05, a titolo di IRPEF 2006, di cui € 5.492,16 per sorta capitale, € 5.591,70 per sanzioni, € 753,50 per interessi, € 216,32 per addizionale comunale ed € 29,68 per interessi, € 606,89 per addizionale regionale ed € 83,27 per interessi;
che la cartella di pagamento in questione non gli era stata mai notificata;
che, comunque, i crediti ivi riportati erano tutti prescritti (posto che, dalla data di notifica della cartella (11.06.2013) alla data di notifica dell'impugnato provvedimento (17.06.2025), era ampiamente trascorso il termine di prescrizione previsto dalla legge);
impugnava tale intimazione di pagamento, limitatamente alla prodromica cartella di pagamento suindicata, per i seguenti motivi di diritto:
1) Omessa notifica degli atti presupposti: la Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza n.
16412/2007 ha sancito che: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato…”; nella specie, il ricorrente mai aveva mai ricevuto la notifica degli atti prodromici, come sopra specificati;
2) Prescrizione e/o decadenza della pretesa creditoria: anche nell'ipotesi di regolare notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, il diritto di credito azionato dall'Ente di riscossione sarebbe stato comunque prescritto;
non essendo intervenuti, infatti, validi atti interruttivi della prescrizione, la pretesa creditoria risulterebbe prescritta anche in caso di applicazione del termine prescrizionale ordinario decennale, atteso che detto termine era spirato l'11.06.2023 mentre la notifica dell'intimazione gravata era avvenuta il 17.06.2025;
3) Prescrizione delle sanzioni ed interessi: nella denegata ipotesi di regolarità della notifica della cartella prodromica - a dire dell'Ente recapitata l'11.06.2013 - e di applicazione del regime decennale di prescrizione al tributo in oggetto, le partite relative alle sanzioni - pari € 5.591,70 - agli oneri accessori - pari ad € 1.055,33 - nonché agli interessi - pari ad € 2.456,28 - per un totale complessivo di € 9.103,31, sarebbero state in ogni caso prescritte;
non vi era dubbio infatti circa la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi, anche se contestate in una al credito tributario a prescrizione decennale;
4) Produzione in Giudizio da parte del resistente della documentazione idonea a provare la legittimità degli atti impugnati;
la giurisprudenza ritiene che l'Ente di riscossione debba dare prova dell'effettivo contenuto delle cartelle e/o atti di accertamento che sono stati notificati attraverso la produzione in giudizio degli stessi, non essendo sufficiente l'esibizione della relata di notifica.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, controdeducendo al gravame.
All'udienza del 22.12.2025 il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Risultano condivisibili le argomentazioni, contrarie al suo accoglimento, espresse dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione nella memoria in atti e supportate dalla produzione, in giudizio, della documentazione probatoria, rilevante nella specie.
In particolare, l'AdER osservava: 1) INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE DI OMESSA NOTIFICA DELLA
CARTELLA - INAMMISSIBILITA: "Deduce il ricorrente che la cartella 10020120040758716000 non sarebbe stata mai notificata. L'eccezione è infondata e non merita accoglimento. La suddetta cartella è stata notificata a mezzo del messo notificatore che, recatosi in Indirizzo_1 del Comune di Battipaglia in data 03.06.2013 e riscontrando l'irreperibilità assoluta del destinatario, ha proceduto al deposito dell'atto presso la Casa del Comune e pubblicazione all'Albo Pretorio, come risulta dai documenti che si producono (doc.
1, 2 e 3). Successivamente alla notifica della predetta cartella, è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 10080201400002973000 ugualmente a mezzo del messo notificatore che, con più accessi a partire dal giorno 03.02.2015, constatava l'irreperibilità assoluta del contribuente;
sicché, risultato infruttuoso anche il secondo accesso, in data 25.02.2015 provvedeva al deposito dell'atto presso la casa comunale (doc. 4, 5 e 6). Oltre al preavviso di fermo, l'AdER ha provveduto a notificare l'intimazione di pagamento n. 10020199010244063000 sempre a mezzo del messo notificatore che recatosi alla Indirizzo_1 di Battipaglia ha riscontrato l'assenza del nominativo sul citofono e della cassetta già dal 16.12.2019 così come nei successivi accessi (doc. 8) provvedendo al deposito presso la casa comunale ed alla pubblicazione all'Albo Pretorio (doc. 9 e 10). Risulta quindi che le notifiche di tutti gli atti prodromici all'intimazione impugnata sono state effettuate regolarmente ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.
R. n. 600/73 non essendo stato il contribuente in alcun modo reperibile. Ne consegue che l'eccezione di omessa notifica della cartella è infondata"; inoltre, essa "è anche inammissibile perché con la prova della successiva notifica di altri atti, come il preavviso di fermo e l'intimazione 10020199010244063000, il contribuente è decaduto dalla proposta eccezione di omessa notifica della cartella".
Quanto al punto 2) del ricorso, l'AdER rilevava: INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE: stante "la dimostrazione della notifica di plurimi atti di riscossione, l'eccezione di prescrizione è infondata e deve essere rigettata. La cartella è stata notificata nell'anno 2013 per la riscossione di un credito erariale soggetto alla prescrizione decennale ed è stata regolarmente interrotta nel 2015, nel 2019 e nel 2025 con la notifica dell'intimazione impugnata"; mentre quanto al punto 3, deduceva: 3) INFONDATEZZA
DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE RELATIVA AGLI INTERESSI E SANZIONI: "Oltre all'imposta non sono prescritti neanche gli interessi e le sanzioni. Il termine non è decorso perché dopo il primo accesso per la notifica dell'intimazione 10020199010244063000 effettuato dal messo notificatore in data 16.12.2019
è sopraggiunta l'epidemia da Covid-19, fronteggiata con vari decreti tra cui il Decreto Cura Italia 18/2020 che ha disposto la sospensione della riscossione a far data dall'8.03.2020 e fino a tutto il mese di agosto
2021. Infatti, solo in data 01.09.2021 con la ripresa dell'attività di riscossione il messo notificatore ha potuto nuovamente recarsi all'indirizzo per tentare un ulteriore accesso rimasto infruttuoso con conseguente deposito presso la casa del comune e pubblicazione all'albo pretorio (doc. 7, 8, 9 e 10). Orbene, in quel lasso di tempo anche i termini di prescrizione sono rimasti sospesi. La sospensione della prescrizione è durata fino al 31 dicembre del 2023 come disposto dall'art. 12, comma 2, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n.
159 richiamato nell'art. 68 del D.L. 18/2020".
E' da rilevare che le argomentazioni difensive suddette, e la documentazione esibita in giudizio da AdER, a supporto delle stesse, non sono state contestate da parte ricorrente, onde la soluzione prescelta, nel senso del rigetto del gravame, s'impone, anche in virtù del principio di non contestazione, pacificamente applicabile anche al processo tributario.
Infine, per ciò che concerne la quarta censura di parte ricorrente, come in narrativa riportata, la stessa - nella misura in cui pretende l'esibizione in giudizio da parte di AdER dell'originale o della copia conforme della cartella di pagamento, presupposta all'intimazione impugnata, la stessa è contrastata da una ferma giurisprudenza, per la quale cfr. ex multis Comm. trib. prov.le Napoli sez. XXXVI, 27/05/2020, n. 3796: "E' infondata l'eccezione sulla presunta inesistenza materiale delle cartelle di pagamento oggetto di opposizione sul presupposto che l'Agente della riscossione non ha provveduto a depositare copia conforme delle stesse non sussistendo un obbligo di conservazione in tal senso in quanto l'art. 26 comma 4 del D.P.R. n. 602 del
1973 prevede, a fini amministrativi, la conservazione di copia della cartella in alternativa alla "matrice" (la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità del concessionario per la riscossione nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento). Pertanto, l'unico originale della cartella di pagamento
è solo quello notificato al contribuente per cui non sarebbe possibile da parte del concessionario rilasciare copia con attestazione di conformità di un documento non in suo possesso. Ne consegue che in sede giudiziale è ammissibile in capo al concessionario la prova della notificazione mediante produzione, ove il
Concessionario opti per tali forme di notificazione, della relata (che contiene riferimenti alla cartella) separatamente dalla copia della cartella, della matrice o dell'estratto di ruolo, il quale ultimo è, ai fini che interessano, equipollente alla prima".
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore di
AdER che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI
LITE CHE LIQUIDA COMPLESSIVAMENTE IN EURO 3.000,00 OLTRE ACCESSORI, DA DISTRARSI.