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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 9091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9091 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Rosaria Elmino, all'esito della udienza di discussione del 9 dicembre 2025 ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 6660/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad OGGETTO: inquadramento superiore – CCNL comparto sanità vertente
T R A CF , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Carozza ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli, Centro Direzionale - Isola F10 Ricorrente E (p. iva in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv. Raffaele Cuccurullo, Rita Castaldo ed Anna Rega con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via L. Bianchi s.n.c. Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18.3.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe, dopo avere premesso di essere dipendente della convenuta dal 1.9.1990 , addetto nell'Unità Operativa Complessa di Dialisi con complicazioni cardiopneumologiche, inquadrato in categoria D livello economico 6, deduceva di svolgere, quale coordinatore in piena autonomia decisionale e con responsabilità di risultati le seguenti mansioni: organizza i turni di lavoro al personale di comparto che gli vengono affidati;
programma i turni di pronta disponibilità; autorizza ferie, congedi e permessi del personale;
autorizza straordinario sia in pronta disponibilità che in ordinario per sopperire alle esigenze organizzative per garantire la continuità assistenziale;
effettua tutoraggio delle attività di tirocinio pratico degli studenti al corso di laurea in scienze infermieristiche che di volta in volta gli vengono affidate, rilasciando alla fine dei corsi la certificazione del raggiungimento degli obiettivi;
coordina la formazione complementare e continua del personale su piattaforme con username e password personale;
ordina farmaci, presidi e materiale dal magazzino e sulla stessa piattaforma carica e scarica merce con relativi valori economici;
richiede riparazioni nonchè manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature biomediche, letti bilancia e reni artificiali;
si relaziona con l'ufficio economato per acquistare beni non previsti nei capitolati di gara;
controlla le pulizie degli ambienti da parte delle ditte che le effettuano rilasciando certificazione di idoneità o contestazione in caso di cattivo andamento;
controlla la (lavanderia) per CP_2
l'approvvigionamento del materiale sterile e non sterile per il fabbisogno dell'Unità Operativa con certificazione per la richiesta di pagamento del servizio nei confronti dell'azienda; si relaziona con le ditte esterne per la manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature e sterilizzazione delle acque, fabbisogno indispensabile per la UOC di Dialisi;
compila format di tutte le prestazioni della U.O. (trattamento emodialitici , visite ambulatoriali , consulenze specialistiche) per la valutazione e conservazione dei report trimestrali nel rispetto del budget assegnato dalla direzione strategica alla U.O. In punto di diritto evidenziava che dalla lettura della normativa convenzionale collettiva nonché dall'atto aziendale sussistevano i requisiti peculiari previsti dalla declaratoria del livello DS nell'attività di coordinamento, vigilanza e direzione svolta dal ricorrente in unità operativa complessa con i caratteri della piena autonomia decisionale nonché responsabilità dei risultati, mentre è previsto che i compiti del dipendente inquadrato in categoria “D” viene svolta in unità operativa semplice, con autonomia meramente operativa e responsabilità semplicemente propria;
aggiungeva inoltre che, con determina Dirigenziale n.7 del 8.1.2018. la convenuta gli aveva riconosciuto lo svolgimento di compiti riconducibili alla declaratoria del livello economico DS e gli aveva liquidato le differenze retributive, anche per lavoro straordinario e incentivazione, nascenti dal raffronto tra quanto percepito e quanto spettante per detto riconoscimento del livello economico DS in riferimento al periodo dal 1.2.2012 al dicembre del 2017, pagandogli i relativi importi e che, con successiva determina dirigenziale n.243 del 16.3.2022, gli aveva riconosciuto lo svolgimento di compiti riconducibili alla declaratoria del livello economico DS nell'anno 2021, liquidandogli quanto spettante in virtù di detto riconoscimento. Affermava pertanto che ai sensi dell'art. 52 del TU 165/2001 aveva maturato il diritto alle differenze retributive tra ciò che aveva percepito dal primo gennaio del 2022 e quanto invece spettantegli per aver svolto compiti decritti in ricorso e riconducibili al livello economico DS del CCNL di comparto. Concludeva pertanto chiedendo “dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico previsto per il livello economico DS del
CCNL di comparto di cui in premessa e , per l'effetto , condannare la convenuta , in persona del suo legale rappresentante pro tempore , alla somma risultante dal raffronto tra quanto percepito e quanto spettantegli in virtù del riconoscimento del suddetto trattamento economico previsto per il livello economico DS , attualizzato come per legge, da quantificarsi in separato giudizio” con vittoria di spese ed attribuzione. Si costituiva l' ed assumeva l'infondatezza Controparte_3 della avversa pretesa, sottolineando in particolare il mancato conferimento di incarico formale e la non riconducibilità delle mansioni riportate in ricorso alla categoria Ds. La causa veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione, ritenuta la stessa sufficientemente istruita sulla base delle allegazioni e della documentazione prodotta. All'odierna udienza il Giudice, udite le conclusioni delle parti, pronunciava sentenza redatta e depositata al fascicolo telematico in pari data.
Oggetto della domanda è lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, riconducibili al livello DS della contrattazione di comparto ratione temporis applicabile al rapporto. Va premesso che ai sensi dell'art. 52 d. lgs. 165/2001, “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali
o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.
Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. Al fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore
è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave”. L'unico diritto che sorge in tali casi in capo al lavoratore, dunque, è quello all'adeguamento del trattamento economico proprio della qualifica superiore.
E' altresì ben noto che nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato è necessario, in primo luogo, individuare i criteri generali ed astratti previsti dal contratto collettivo di categoria, quindi accertare le attività svolte in concreto dal dipendente, ed infine provvedere al raffronto tra tali mansioni e le previsioni della disciplina del rapporto. (Cass. 26/3/2003, n. 4508, in Dir. e prat. lav. 2003, 1928) Occorre pertanto nella fattispecie fare riferimento alla disciplina contrattuale di settore (CCNL comparto sanità) onde stabilire se le mansioni asseritamente svolte possano rientrare o meno nella categoria D, con profilo funzionale S (esperto), per il periodo in considerazione (dal 1 gennaio 2022 alla data di deposito del ricorso).
Orbene, la declaratoria della categoria D recita: “Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
Quella della categoria Ds recita: “Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti; ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane; coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”.
Inoltre tra i profili professionali della categoria D, è previsto il Collaboratore professionale sanitario, che è colui che: “svolge, oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni di carattere strumentale - quali, ad esempio, la tenuta di registri - nell'ambito delle unità operative semplici;
assicura i turni previsti dalle modalità organizzative già in atto presso le aziende ed, in particolare, quelli che garantiscono l'assistenza sulle 24 ore;
collabora all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, può essere assegnato, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi;
all'interno delle unità operative semplici può coordinare anche l'attività del personale addetto per predisporne i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo”. Tra i profili professionali del livello economico D Super è previsto il Collaboratore professionale sanitario esperto che
è colui che “Programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per
l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli”.
Nel merito si osserva preliminarmente che i provvedimenti aziendali indicati in ricorso, relativi a periodi pregressi (cfr. supra), non condizionano né precludono in alcun modo l'accertamento giudiziale circa la ricorrenza dei requisiti legali per il chiesto riconoscimento delle mansioni superiori con riferimento al periodo specifico dedotto in giudizio (2022- 2024); deve poi rilevarsi che essi – in ogni caso – si riferiscono a decisioni dell'ente di procedere a definizione transattiva di precedenti richieste formulate dal ricorrente, in uno ad altri colleghi, e non possono valere – pertanto – quale riconoscimento tout court circa la prestazione in concreto delle dedotte mansioni superiori.
Ritiene il giudicante innanzitutto che risulti di Parte_2 evidenza già dalla descrizione in ricorso dei compiti asseritamente svolti che essi siano privi degli elementi connotativi del profilo professionale appena sopra riportato. Innanzitutto, deve osservarsi che alcun discrimine viene tracciato, nelle declaratorie contrattuali, tra il profilo di Collaboratore professionale sanitario (D) e quello del Collaboratore professionale sanitario esperto (DS) sulla scorta della mera circostanza dell'espletamento “in astratto” delle rispettive mansioni nell'ambito di una UOS o di una UOC, così come prospettato in ricorso introduttivo. In particolare, poi, va rilevato che risulta del tutto carente l'allegazione relativa al compito di 'programmazione' del servizio infermieristico, non potendosi ritenere tale la mera redazione e 'gestione' dei turni di lavoro anche per effetto delle ordinarie assenze del personale o ferie estive;
alcuna menzione risulta poi fatta in ordine alla partecipazione della ricorrente alle programmate attività di aggiornamento professionale del personale (ad es. corsi di formazione), mediante coordinamento delle relative attività.
In merito, poi, all'approvvigionamento di farmaci e presidi, tale attività ben può essere ricondotta alle “attività attinenti alla competenza professionale specifica già assegnata” (cfr profilo collaboratore professionale sanitario, in atti), considerato altresì che, anche su questo specifico aspetto, parte ricorrente non ha indicato 'l'assunzione di responsabilità diretta' finanche per la sola 'richiesta' del materiale da prelevare in magazzino o da ordinare. A tal proposito, poi, va rilevato che i documenti allegati al ricorso e concernenti le richieste di approvvigionamento farmaci non appaiono firmati da nessuno, per cui non è possibile ricondurre univocamente la responsabilità di tale incombenza alla parte ricorrente. Anche con riguardo ai dedotti compiti relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature, nei documenti allegati alla produzione di parte ricorrente si rinvengono richieste di manutenzione (alcune, peraltro, prive dei necessari dati cronologici/date) firmate anche da coloro che sono individuabili quali superiori del ricorrente, e cioè dal Direttore dell'Ingegneria Clinica e dal Direttore della
[...]
(cfr. all. in atti), per cui appare mancante la Pt_3 dimostrazione dell'autonoma presa in carico di tali compiti da parte dello stesso.
Al di là di astratte formule descrittive, di ampia e generale portata, non risulta riportato alcun riferimento concreto ad una effettiva attività di programmazione o collaborazione a piani operativi o il raggiungimento di specifici risultati in materia di ottimizzazione del servizio, con assunzione di responsabilità diretta del ricorrente, durante tutto l'arco temporale dedotto in giudizio. Nel loro complesso, invero, le allegazioni appaiono del tutto generiche, non contendendo invece gli specifici (e necessari) riferimenti alla sussistenza degli elementi peculiari e distintivi del profilo (idest: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo risorse umane;
coordinamento di attività didattiche;
iniziative di programmazione e proposta). La mancata allegazione in ordine al conferimento di funzioni reali ed effettive di coordinamento induce, piuttosto, a ritenere assente la prova di assunzione di “responsabilità dei risultati”, in virtù della insussistenza di assegnazione di alcun tipo di obiettivo, al quale non viene fatto peraltro alcun riferimento.
Come innanzi rilevato, anche la documentazione versata agli atti, nel suo complesso, comprova unicamente lo svolgimento da parte della ricorrente di compiti propri del profilo di appartenenza ed, in particolare, del ruolo di mero coordinamento (inteso quale coordinamento dell'attività del personale addetto all'unità e la predisposizione di piani/turni di lavoro). Va difatti osservato, in via generale, che il ricorrente individua quale elemento saliente con riguardo al dedotto espletamento della mansioni superiori la circostanza – invero delineata in modo molto vago nel corpo dell'atto introduttivo – relativa al coordinamento del lavoro del reparto/unità operativa complessa, ai fini del suo “ottimale funzionamento” senza specificare in alcun modo quali siano state le caratteristiche del concreto dispiegarsi di tale coordinamento e la tendenziale ottimizzazione del funzionamento del servizio cui lo stesso era addetto. Deve poi tenersi conto che la responsabilità relativa alla tenuta dei dati dei pazienti, all'approvvigionamento dei farmaci ed al coordinamento dei turni del personale rientra tra le ordinarie attribuzioni dell'infermiere - collaboratore professionale sanitario (cfr. la declaratoria innanzi riportata), senza poter essere in alcun modo ricondotta all'espletamento di quelle mansioni superiori di “coordinamento” come descritte nella declaratoria contrattuale innanzi richiamata della categoria DS. La figura del ricorrente, in definitiva, è stata descritta con riferimento ad attività che, come si è visto, non costituiscono il contenuto intrinseco dell'attività professionale del collaboratore sanitario esperto (D super), che si sostanzia in “autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo delle risorse umane;
coordinamento dell'attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”, ma invece sono stati indicati i connotati propri dell'ordinario svolgimento delle mansioni infermieristiche, ovvero delle attività di coordinamento interno delle turnazioni di servizio del personale e dell'attività del servizio di assegnazione. Per i motivi che precedono ogni ulteriore prova orale è risultata inammissibile e non rilevante e la domanda, conseguentemente, deve essere rigettata.
Le spese – attesa la peculiarità della fattispecie in esame nonchè la complessità interpretativa della normativa contrattuale richiamata – possono essere compensate nella misura di 1/2, mentre seguono la soccombenza per il residuo e vengono liquidate e poste a carico del ricorrente come da dispositivo secondo le tariffe vigenti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite nella misura di ½, che liquida in complessivi euro 1.500/00 per compensi, oltre accessori nella misura di legge.
3) Compensa per il residuo le spese tra le parti Si comunichi Napoli, 9 dicembre 2025 Il Giudice dott. Maria Rosaria Elmino
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Rosaria Elmino, all'esito della udienza di discussione del 9 dicembre 2025 ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 6660/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad OGGETTO: inquadramento superiore – CCNL comparto sanità vertente
T R A CF , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Carozza ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli, Centro Direzionale - Isola F10 Ricorrente E (p. iva in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv. Raffaele Cuccurullo, Rita Castaldo ed Anna Rega con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via L. Bianchi s.n.c. Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18.3.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe, dopo avere premesso di essere dipendente della convenuta dal 1.9.1990 , addetto nell'Unità Operativa Complessa di Dialisi con complicazioni cardiopneumologiche, inquadrato in categoria D livello economico 6, deduceva di svolgere, quale coordinatore in piena autonomia decisionale e con responsabilità di risultati le seguenti mansioni: organizza i turni di lavoro al personale di comparto che gli vengono affidati;
programma i turni di pronta disponibilità; autorizza ferie, congedi e permessi del personale;
autorizza straordinario sia in pronta disponibilità che in ordinario per sopperire alle esigenze organizzative per garantire la continuità assistenziale;
effettua tutoraggio delle attività di tirocinio pratico degli studenti al corso di laurea in scienze infermieristiche che di volta in volta gli vengono affidate, rilasciando alla fine dei corsi la certificazione del raggiungimento degli obiettivi;
coordina la formazione complementare e continua del personale su piattaforme con username e password personale;
ordina farmaci, presidi e materiale dal magazzino e sulla stessa piattaforma carica e scarica merce con relativi valori economici;
richiede riparazioni nonchè manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature biomediche, letti bilancia e reni artificiali;
si relaziona con l'ufficio economato per acquistare beni non previsti nei capitolati di gara;
controlla le pulizie degli ambienti da parte delle ditte che le effettuano rilasciando certificazione di idoneità o contestazione in caso di cattivo andamento;
controlla la (lavanderia) per CP_2
l'approvvigionamento del materiale sterile e non sterile per il fabbisogno dell'Unità Operativa con certificazione per la richiesta di pagamento del servizio nei confronti dell'azienda; si relaziona con le ditte esterne per la manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature e sterilizzazione delle acque, fabbisogno indispensabile per la UOC di Dialisi;
compila format di tutte le prestazioni della U.O. (trattamento emodialitici , visite ambulatoriali , consulenze specialistiche) per la valutazione e conservazione dei report trimestrali nel rispetto del budget assegnato dalla direzione strategica alla U.O. In punto di diritto evidenziava che dalla lettura della normativa convenzionale collettiva nonché dall'atto aziendale sussistevano i requisiti peculiari previsti dalla declaratoria del livello DS nell'attività di coordinamento, vigilanza e direzione svolta dal ricorrente in unità operativa complessa con i caratteri della piena autonomia decisionale nonché responsabilità dei risultati, mentre è previsto che i compiti del dipendente inquadrato in categoria “D” viene svolta in unità operativa semplice, con autonomia meramente operativa e responsabilità semplicemente propria;
aggiungeva inoltre che, con determina Dirigenziale n.7 del 8.1.2018. la convenuta gli aveva riconosciuto lo svolgimento di compiti riconducibili alla declaratoria del livello economico DS e gli aveva liquidato le differenze retributive, anche per lavoro straordinario e incentivazione, nascenti dal raffronto tra quanto percepito e quanto spettante per detto riconoscimento del livello economico DS in riferimento al periodo dal 1.2.2012 al dicembre del 2017, pagandogli i relativi importi e che, con successiva determina dirigenziale n.243 del 16.3.2022, gli aveva riconosciuto lo svolgimento di compiti riconducibili alla declaratoria del livello economico DS nell'anno 2021, liquidandogli quanto spettante in virtù di detto riconoscimento. Affermava pertanto che ai sensi dell'art. 52 del TU 165/2001 aveva maturato il diritto alle differenze retributive tra ciò che aveva percepito dal primo gennaio del 2022 e quanto invece spettantegli per aver svolto compiti decritti in ricorso e riconducibili al livello economico DS del CCNL di comparto. Concludeva pertanto chiedendo “dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico previsto per il livello economico DS del
CCNL di comparto di cui in premessa e , per l'effetto , condannare la convenuta , in persona del suo legale rappresentante pro tempore , alla somma risultante dal raffronto tra quanto percepito e quanto spettantegli in virtù del riconoscimento del suddetto trattamento economico previsto per il livello economico DS , attualizzato come per legge, da quantificarsi in separato giudizio” con vittoria di spese ed attribuzione. Si costituiva l' ed assumeva l'infondatezza Controparte_3 della avversa pretesa, sottolineando in particolare il mancato conferimento di incarico formale e la non riconducibilità delle mansioni riportate in ricorso alla categoria Ds. La causa veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione, ritenuta la stessa sufficientemente istruita sulla base delle allegazioni e della documentazione prodotta. All'odierna udienza il Giudice, udite le conclusioni delle parti, pronunciava sentenza redatta e depositata al fascicolo telematico in pari data.
Oggetto della domanda è lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, riconducibili al livello DS della contrattazione di comparto ratione temporis applicabile al rapporto. Va premesso che ai sensi dell'art. 52 d. lgs. 165/2001, “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali
o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.
Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. Al fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore
è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave”. L'unico diritto che sorge in tali casi in capo al lavoratore, dunque, è quello all'adeguamento del trattamento economico proprio della qualifica superiore.
E' altresì ben noto che nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato è necessario, in primo luogo, individuare i criteri generali ed astratti previsti dal contratto collettivo di categoria, quindi accertare le attività svolte in concreto dal dipendente, ed infine provvedere al raffronto tra tali mansioni e le previsioni della disciplina del rapporto. (Cass. 26/3/2003, n. 4508, in Dir. e prat. lav. 2003, 1928) Occorre pertanto nella fattispecie fare riferimento alla disciplina contrattuale di settore (CCNL comparto sanità) onde stabilire se le mansioni asseritamente svolte possano rientrare o meno nella categoria D, con profilo funzionale S (esperto), per il periodo in considerazione (dal 1 gennaio 2022 alla data di deposito del ricorso).
Orbene, la declaratoria della categoria D recita: “Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
Quella della categoria Ds recita: “Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti; ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane; coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”.
Inoltre tra i profili professionali della categoria D, è previsto il Collaboratore professionale sanitario, che è colui che: “svolge, oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni di carattere strumentale - quali, ad esempio, la tenuta di registri - nell'ambito delle unità operative semplici;
assicura i turni previsti dalle modalità organizzative già in atto presso le aziende ed, in particolare, quelli che garantiscono l'assistenza sulle 24 ore;
collabora all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, può essere assegnato, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi;
all'interno delle unità operative semplici può coordinare anche l'attività del personale addetto per predisporne i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo”. Tra i profili professionali del livello economico D Super è previsto il Collaboratore professionale sanitario esperto che
è colui che “Programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per
l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli”.
Nel merito si osserva preliminarmente che i provvedimenti aziendali indicati in ricorso, relativi a periodi pregressi (cfr. supra), non condizionano né precludono in alcun modo l'accertamento giudiziale circa la ricorrenza dei requisiti legali per il chiesto riconoscimento delle mansioni superiori con riferimento al periodo specifico dedotto in giudizio (2022- 2024); deve poi rilevarsi che essi – in ogni caso – si riferiscono a decisioni dell'ente di procedere a definizione transattiva di precedenti richieste formulate dal ricorrente, in uno ad altri colleghi, e non possono valere – pertanto – quale riconoscimento tout court circa la prestazione in concreto delle dedotte mansioni superiori.
Ritiene il giudicante innanzitutto che risulti di Parte_2 evidenza già dalla descrizione in ricorso dei compiti asseritamente svolti che essi siano privi degli elementi connotativi del profilo professionale appena sopra riportato. Innanzitutto, deve osservarsi che alcun discrimine viene tracciato, nelle declaratorie contrattuali, tra il profilo di Collaboratore professionale sanitario (D) e quello del Collaboratore professionale sanitario esperto (DS) sulla scorta della mera circostanza dell'espletamento “in astratto” delle rispettive mansioni nell'ambito di una UOS o di una UOC, così come prospettato in ricorso introduttivo. In particolare, poi, va rilevato che risulta del tutto carente l'allegazione relativa al compito di 'programmazione' del servizio infermieristico, non potendosi ritenere tale la mera redazione e 'gestione' dei turni di lavoro anche per effetto delle ordinarie assenze del personale o ferie estive;
alcuna menzione risulta poi fatta in ordine alla partecipazione della ricorrente alle programmate attività di aggiornamento professionale del personale (ad es. corsi di formazione), mediante coordinamento delle relative attività.
In merito, poi, all'approvvigionamento di farmaci e presidi, tale attività ben può essere ricondotta alle “attività attinenti alla competenza professionale specifica già assegnata” (cfr profilo collaboratore professionale sanitario, in atti), considerato altresì che, anche su questo specifico aspetto, parte ricorrente non ha indicato 'l'assunzione di responsabilità diretta' finanche per la sola 'richiesta' del materiale da prelevare in magazzino o da ordinare. A tal proposito, poi, va rilevato che i documenti allegati al ricorso e concernenti le richieste di approvvigionamento farmaci non appaiono firmati da nessuno, per cui non è possibile ricondurre univocamente la responsabilità di tale incombenza alla parte ricorrente. Anche con riguardo ai dedotti compiti relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature, nei documenti allegati alla produzione di parte ricorrente si rinvengono richieste di manutenzione (alcune, peraltro, prive dei necessari dati cronologici/date) firmate anche da coloro che sono individuabili quali superiori del ricorrente, e cioè dal Direttore dell'Ingegneria Clinica e dal Direttore della
[...]
(cfr. all. in atti), per cui appare mancante la Pt_3 dimostrazione dell'autonoma presa in carico di tali compiti da parte dello stesso.
Al di là di astratte formule descrittive, di ampia e generale portata, non risulta riportato alcun riferimento concreto ad una effettiva attività di programmazione o collaborazione a piani operativi o il raggiungimento di specifici risultati in materia di ottimizzazione del servizio, con assunzione di responsabilità diretta del ricorrente, durante tutto l'arco temporale dedotto in giudizio. Nel loro complesso, invero, le allegazioni appaiono del tutto generiche, non contendendo invece gli specifici (e necessari) riferimenti alla sussistenza degli elementi peculiari e distintivi del profilo (idest: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo risorse umane;
coordinamento di attività didattiche;
iniziative di programmazione e proposta). La mancata allegazione in ordine al conferimento di funzioni reali ed effettive di coordinamento induce, piuttosto, a ritenere assente la prova di assunzione di “responsabilità dei risultati”, in virtù della insussistenza di assegnazione di alcun tipo di obiettivo, al quale non viene fatto peraltro alcun riferimento.
Come innanzi rilevato, anche la documentazione versata agli atti, nel suo complesso, comprova unicamente lo svolgimento da parte della ricorrente di compiti propri del profilo di appartenenza ed, in particolare, del ruolo di mero coordinamento (inteso quale coordinamento dell'attività del personale addetto all'unità e la predisposizione di piani/turni di lavoro). Va difatti osservato, in via generale, che il ricorrente individua quale elemento saliente con riguardo al dedotto espletamento della mansioni superiori la circostanza – invero delineata in modo molto vago nel corpo dell'atto introduttivo – relativa al coordinamento del lavoro del reparto/unità operativa complessa, ai fini del suo “ottimale funzionamento” senza specificare in alcun modo quali siano state le caratteristiche del concreto dispiegarsi di tale coordinamento e la tendenziale ottimizzazione del funzionamento del servizio cui lo stesso era addetto. Deve poi tenersi conto che la responsabilità relativa alla tenuta dei dati dei pazienti, all'approvvigionamento dei farmaci ed al coordinamento dei turni del personale rientra tra le ordinarie attribuzioni dell'infermiere - collaboratore professionale sanitario (cfr. la declaratoria innanzi riportata), senza poter essere in alcun modo ricondotta all'espletamento di quelle mansioni superiori di “coordinamento” come descritte nella declaratoria contrattuale innanzi richiamata della categoria DS. La figura del ricorrente, in definitiva, è stata descritta con riferimento ad attività che, come si è visto, non costituiscono il contenuto intrinseco dell'attività professionale del collaboratore sanitario esperto (D super), che si sostanzia in “autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo delle risorse umane;
coordinamento dell'attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”, ma invece sono stati indicati i connotati propri dell'ordinario svolgimento delle mansioni infermieristiche, ovvero delle attività di coordinamento interno delle turnazioni di servizio del personale e dell'attività del servizio di assegnazione. Per i motivi che precedono ogni ulteriore prova orale è risultata inammissibile e non rilevante e la domanda, conseguentemente, deve essere rigettata.
Le spese – attesa la peculiarità della fattispecie in esame nonchè la complessità interpretativa della normativa contrattuale richiamata – possono essere compensate nella misura di 1/2, mentre seguono la soccombenza per il residuo e vengono liquidate e poste a carico del ricorrente come da dispositivo secondo le tariffe vigenti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite nella misura di ½, che liquida in complessivi euro 1.500/00 per compensi, oltre accessori nella misura di legge.
3) Compensa per il residuo le spese tra le parti Si comunichi Napoli, 9 dicembre 2025 Il Giudice dott. Maria Rosaria Elmino