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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 19/05/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 147/2019 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
SPINELLI MARGHERITA
Attore
E
C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CRIBARI FRANCESCA
Convenuto
OGGETTO: Opposizione ex art 615 c.p.c..
CONCLUSIONI: come da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente la sig.ra conveniva il Sig. Parte_1 Controparte_1
chiedendo che, previa sospensione inaudita altera parte, che venisse dichiarata la nullità del titolo esecutivo e dell'atto di precetto notificati in data 03.01.2019 essendo privi del presupposto previsto dall'art. 479 c.p.c., con condannare dell'opposto alla refusione delle spese, diritti e onorari di causa.
A sostegno della domanda assumeva;
che con atto di “intimazione di sfratto per morosità e per finita locazione e contestuale atto di citazione per convalida” del 22.03.2018, notificato in data
12.04.2018, il sig. intimava lo sfratto per morosità nei confronti della conduttrice Controparte_1
sig.ra odierna opponente, per il mancato pagamento dei canoni di locazione relativi Parte_1 alle mensilità “da ottobre a marzo, rendendosi così morosa per un ammontare complessivo di €
3.900,00”, in virtù di contratto di locazione ad uso commerciale del 02.01.2012, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Paola dopo molti mesi dalla stipula, e precisamente il 20.09.2012 al n. 1863 ser. 3; che il predetto contratto ha ad oggetto un locale adibito ad attività commerciale sito in
Amantea (CS) Frazione Campora San Giovanni - Corso Italia, 40, della superficie di circa 70 mq, identificato catastalmente al Foglio 33 P.lla n. 209 Sub 12; che il prezzo della locazione è stato pattuito in € 7.800,00 annui, da pagarsi, a mezzo bonifico bancario, in rate mensili anticipate di euro
650,00; che convenuta in giudizio essa istante convenuta i giudizio per la convalida dello sfratto si opponeva;
che in data 22.06.2018, il Giudice di quel giudizio a scioglimento della riserva emetteva ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. dell'immobile oggetto di locazione.
Si costituiva in giudizio l'opposto che eccepiva la tardività della notifica dell'atto di opposizione agli atti esecutivi siccome eseguita oltre il ventesimo giorno;
instava, pertanto, per il rigetto della domanda siccome infondata in diritto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso delle quale veniva acquisita documentazione sulle conclusioni precisate con note di trattazione veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Ritiene il giudicante che l'opposizione sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento nei limiti seguenti.
Innanzitutto, occorre premettere che, nel caso di specie, la domanda proposta dall'istante ha natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avendo contestato il diritto di procedere ad esecuzione per non aver notificato il titolo, ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., munita della prescritta formula esecutiva ai sensi dell'art. 479 c.p.c.; secondo quanto sostenuto dal consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale – investendo il diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata integra un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (cfr, tra le tante, Cass., sez. III, 29 maggio 1990, n. 5043, Cass., sez. III, 11 marzo 1992, n. 2938).
Pertanto ad avviso di questo Giudice deve nella fattispecie di cui è causa prescindersi dall'accertamento della tempestività della notificazione dell'atto di opposizione nel termine di giorni venti, come eccepito dal convenuto, siccome riferibile alla fattispecie di cui all'art. 617 c.p.c. di opposizione agli atti.
Ciò posto, occorre rilevare che il titolo veniva effettivamente notificato all'odierna istante privo della formula esecutiva, illo tempore vigente e pertanto necessaria, circostanza in fatto questa invero non contestata dall'opposto; mentre per quanto le ulteriori eccezioni di merito pure avanzate dall'opposto si deve rilevare che in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis cfr. Cass. n. 24027/2009; Cass. n. 22402/2008), nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., promosso in base ad un titolo esecutivo giudiziale, possono essere fatte valere solo censure afferenti l'esistenza o la regolarità formale del titolo ovvero l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata che siano sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo medesimo.
Dunque limitatamente al primo profilo in comparsa conclusionale l'opposto ha formulato declaratoria di cessazione della materia del contendere per essere intercorsa l'avvenuta consegna delle chiavi;
la detta sopravvenienza, successiva all'introduzione del procedimento ed intervenuto nelle more dello stesso, poiché idonea a regolamentare l'assetto di interessi oggetto di causa e, pertanto, a determinare la carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. La conseguente sentenza dichiarativa di cessazione della materia del contendere, attestante il venir meno di una condizione dell'azione, presenta natura di pronuncia di mero rito, donde la sua ontologica inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c.
“La declaratoria di cessazione della materia del contendere o la valutazione di soccombenza virtuale per la liquidazione delle relative spese di lite non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto della controversia, né possono precluderne la riproposizione in diverso giudizio” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17312 del 31/08/2015).
Ciò detto, attesa la mancata notifica del titolo, ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., con la formula esecutiva deve rilevarsi la soccombenza della parte convenuta;
le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) CONDANNA parte al pagamento nei confronti dell'attrice delle spese del Controparte_1 giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.650,00 per compensi, iva e cpa come legge.
Paola, 19 maggio 2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 147/2019 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
SPINELLI MARGHERITA
Attore
E
C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CRIBARI FRANCESCA
Convenuto
OGGETTO: Opposizione ex art 615 c.p.c..
CONCLUSIONI: come da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente la sig.ra conveniva il Sig. Parte_1 Controparte_1
chiedendo che, previa sospensione inaudita altera parte, che venisse dichiarata la nullità del titolo esecutivo e dell'atto di precetto notificati in data 03.01.2019 essendo privi del presupposto previsto dall'art. 479 c.p.c., con condannare dell'opposto alla refusione delle spese, diritti e onorari di causa.
A sostegno della domanda assumeva;
che con atto di “intimazione di sfratto per morosità e per finita locazione e contestuale atto di citazione per convalida” del 22.03.2018, notificato in data
12.04.2018, il sig. intimava lo sfratto per morosità nei confronti della conduttrice Controparte_1
sig.ra odierna opponente, per il mancato pagamento dei canoni di locazione relativi Parte_1 alle mensilità “da ottobre a marzo, rendendosi così morosa per un ammontare complessivo di €
3.900,00”, in virtù di contratto di locazione ad uso commerciale del 02.01.2012, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Paola dopo molti mesi dalla stipula, e precisamente il 20.09.2012 al n. 1863 ser. 3; che il predetto contratto ha ad oggetto un locale adibito ad attività commerciale sito in
Amantea (CS) Frazione Campora San Giovanni - Corso Italia, 40, della superficie di circa 70 mq, identificato catastalmente al Foglio 33 P.lla n. 209 Sub 12; che il prezzo della locazione è stato pattuito in € 7.800,00 annui, da pagarsi, a mezzo bonifico bancario, in rate mensili anticipate di euro
650,00; che convenuta in giudizio essa istante convenuta i giudizio per la convalida dello sfratto si opponeva;
che in data 22.06.2018, il Giudice di quel giudizio a scioglimento della riserva emetteva ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. dell'immobile oggetto di locazione.
Si costituiva in giudizio l'opposto che eccepiva la tardività della notifica dell'atto di opposizione agli atti esecutivi siccome eseguita oltre il ventesimo giorno;
instava, pertanto, per il rigetto della domanda siccome infondata in diritto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso delle quale veniva acquisita documentazione sulle conclusioni precisate con note di trattazione veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Ritiene il giudicante che l'opposizione sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento nei limiti seguenti.
Innanzitutto, occorre premettere che, nel caso di specie, la domanda proposta dall'istante ha natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avendo contestato il diritto di procedere ad esecuzione per non aver notificato il titolo, ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., munita della prescritta formula esecutiva ai sensi dell'art. 479 c.p.c.; secondo quanto sostenuto dal consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale – investendo il diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata integra un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (cfr, tra le tante, Cass., sez. III, 29 maggio 1990, n. 5043, Cass., sez. III, 11 marzo 1992, n. 2938).
Pertanto ad avviso di questo Giudice deve nella fattispecie di cui è causa prescindersi dall'accertamento della tempestività della notificazione dell'atto di opposizione nel termine di giorni venti, come eccepito dal convenuto, siccome riferibile alla fattispecie di cui all'art. 617 c.p.c. di opposizione agli atti.
Ciò posto, occorre rilevare che il titolo veniva effettivamente notificato all'odierna istante privo della formula esecutiva, illo tempore vigente e pertanto necessaria, circostanza in fatto questa invero non contestata dall'opposto; mentre per quanto le ulteriori eccezioni di merito pure avanzate dall'opposto si deve rilevare che in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis cfr. Cass. n. 24027/2009; Cass. n. 22402/2008), nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., promosso in base ad un titolo esecutivo giudiziale, possono essere fatte valere solo censure afferenti l'esistenza o la regolarità formale del titolo ovvero l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata che siano sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo medesimo.
Dunque limitatamente al primo profilo in comparsa conclusionale l'opposto ha formulato declaratoria di cessazione della materia del contendere per essere intercorsa l'avvenuta consegna delle chiavi;
la detta sopravvenienza, successiva all'introduzione del procedimento ed intervenuto nelle more dello stesso, poiché idonea a regolamentare l'assetto di interessi oggetto di causa e, pertanto, a determinare la carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. La conseguente sentenza dichiarativa di cessazione della materia del contendere, attestante il venir meno di una condizione dell'azione, presenta natura di pronuncia di mero rito, donde la sua ontologica inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c.
“La declaratoria di cessazione della materia del contendere o la valutazione di soccombenza virtuale per la liquidazione delle relative spese di lite non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto della controversia, né possono precluderne la riproposizione in diverso giudizio” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17312 del 31/08/2015).
Ciò detto, attesa la mancata notifica del titolo, ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., con la formula esecutiva deve rilevarsi la soccombenza della parte convenuta;
le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) CONDANNA parte al pagamento nei confronti dell'attrice delle spese del Controparte_1 giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.650,00 per compensi, iva e cpa come legge.
Paola, 19 maggio 2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli