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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 3732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3732 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- CI TO Presidente
- IA Fiorella Componente
- EL DE Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4527/2024 R.G. avente ad oggetto regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e pendente tra
), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
IG OT,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Vito Faiulo,
-parte convenuta- nonché
MINISTERO presso il Tribunale di Lecce, CP_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 4527/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo che dall'unione Parte_1 con la parte convenuta è nata (Tricase, 10/08/2020). Persona_1
Ha allegato che a maggio del 2024, preoccupata per la sicurezza sua e della figlia, ha lasciato la casa familiare a causa dei comportamenti aggressivi e minacciosi della parte convenuta ed ha chiesto ospitalità ai suoi genitori.
Ha esposto altresì che, dopo la fine della convivenza con il genitore convenuto, costui ha incontrato la figlia presso i giardini pubblici per un paio di ore nel tardo pomeriggio.
Ha riferito di essere disoccupata e di percepire l'assegno di inclusione pari a € 460,00 al mese.
Ha, infine, allegato di percepire l'A.U.U. per la figlia pari ad € Per_1
199,00 al mese.
Ha concluso domandando: a) l'affidamento condiviso della prole con collocamento presso di sé; b) l'assegnazione della casa familiare;
c) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
d) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della minore pari ad € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese e compensi di lite (ricorso depositato il 02/07/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio, contestando le CP_1 avverse prospettazioni.
In particolare, ha allegato di essere titolare di una ditta individuale di riparazione di autoveicoli, allo stato, in costante declino. Ha riferito altresì di versare già € 350,00 mensili a titolo di mantenimento dei due figli avuti da una precedente unione.
Ha allegato che la casa familiare gli era stata temporaneamente concessa in comodato d'uso da suo padre, al quale è stata restituita.
Ha concluso domandando: a) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso la madre;
b) il rigetto della domanda
2 R.G. 4527/2024
avente ad oggetto l'assegnazione alla parte attrice della casa familiare;
c) la regolamentazione del proprio diritto di visita;
d) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della figlia pari ad € 150,00, oltre al
50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari di giudizio (comparsa di risposta depositata il 28/09/2024).
1.4.- Con memoria depositata in data 07/10/2024, la parte attrice ha integrato la propria costituzione, allegando l'inverosimiglianza della situazione reddituale del genitore convenuto nonché la circostanza che costui continua ad abitare presso la casa familiare. Per il resto, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.
1.5.- Con memoria depositata in data 18/10/2024, anche la parte convenuta ha formulato ulteriori difese, allegando che già due anni prima suo padre, proprietario dell'immobile adibito a casa familiare, aveva chiesto formalmente la restituzione dello stesso. Per il resto, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nella comparsa di risposta.
1.6.- Proseguito il giudizio, con ordinanza del 17/12/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/12/2024, il giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti temporanei e urgenti, disponendo:
i) l'affidamento condiviso della figlia minore della coppia;
ii) il godimento della casa familiare in favore di presso cui deve essere Parte_1 prevalentemente collocata la prole, altresì ordinando all'altro genitore di allontanarsene senza dilazione ed autorizzandolo a ritirare i propri effetti personali entro giorni dieci;
iii) l'esercizio in maniera esclusiva della responsabilità genitoriale da parte di ciascun genitore limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
iv) un calendario di visita degli incontri tra il genitore non collocatario prevalente e la minore, idoneo a garantire una continuità del rapporto padre-figlia ed altresì comprensivo della progressiva introduzione dei pernottamenti di presso il padre;
dando atto che Per_1 detto calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle
3 R.G. 4527/2024
esigenze della prole e di quelle lavorative dei genitori;
v) un contributo di
al mantenimento della figlia minore pari ad € 200,00; vi) la CP_1 ripartizione in egual misura tra i genitori delle spese straordinarie;
vii) il riconoscimento in via esclusiva ed al 100% dell'A.U.U. alla genitrice collocataria prevalente.
1.7.- Successivamente, con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 03/12/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) la figlia minore della coppia (Tricase, Persona_1
10/08/2020) resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori;
2) le parti concordano in favore di , presso cui è Parte_1 prevalentemente collocata la figlia minore , Persona_1 il diritto personale di abitare e godere dell'immobile sito in
Presicce-Acquarica (LE) alla via V. Alfieri, n. 8 (loc.
Acquarica), identificato nel NCU del Comune di Presicce-
Acquarica, sezione B, al foglio 3, particella 161, sub. 2, categoria A/3, classe 4, consistenza 5 vani, superficie catastale mq 132, rendita euro 193,67, piano 1°, in tutta la sua attuale consistenza, con le relative pertinenze ed accessori e diritti di servitù, nulla escluso e/o eccettuato, per la durata di anni 5 (cinque) dalla data del 22.7.2025, quindi sino al 21.7.2030; , sin d'ora, si impegna ed CP_1 obbliga a corrispondere a , a partire dal Parte_1 momento, anche eventualmente antecedente rispetto al termine finale convenuto, dell'effettivo rilascio dell'immobile nella disponibilità dell'avente diritto, il 50% del canone di locazione dell'immobile cui andrà a risiedere Parte_1 con la minore;
Persona_1
3) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di
4 R.G. 4527/2024
ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
4) il genitore non collocatario prevalente incontrerà e terrà con sé la minore secondo il seguente calendario: a) il martedì e il giovedì dalle 18:00 alle 20:00 (ovvero dalle 19:00 alle 21:00 nel periodo estivo) e, a settimane alterne, dalle 15:00 del sabato alle 19:00 della domenica (con la precisazione che il pernottamento andrà introdotto con progressività e, pertanto: per i primi tre mesi il genitore non collocatario prevalente terrà con sé la minore nei weekend di sua competenza, dalle 15:00 alle 20:00 (ovvero 21:00 nel periodo estivo) del sabato e dalle 09:00 alle 19:00 della domenica;
per i successivi tre mesi, introducendo un pernottamento in uno dei weekend di sua competenza;
infine, con il pernottamento in entrambi i weekend di sua competenza); b) quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il 24/12, il 01/01, il 05/01 e il Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo il 25/12, il 31/12, il 06/01 e la
Domenica di Pasqua e così di seguito;
c) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività e del compleanno del genitore;
e) il giorno di compleanno della figlia sarà trascorso unitamente ad entrambi i genitori;
5) il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze della prole e di quelle lavorative dei genitori che dovranno favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità; in particolare, il
5 R.G. 4527/2024
genitore collocatario prevalente è tenuto ad adoperarsi affinché la prole incontri l'altro genitore;
6) si obbliga a versare a favore di CP_1 [...]
, la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento della prole. Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI
– dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese;
7) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data
21/05/2018 e ss.mm.;
8) l'assegno unico e universale per ciascun figlio sarà percepito in via esclusiva e al 100% da , alla luce Parte_1 dell'accordo delle parti;
9) le spese del giudizio verranno interamente compensate tra le parti.
Il giudice delegato ha dunque provveduto in via provvisoria e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.8.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 03/03/2025).
2.- La domanda di regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale è meritevole di accoglimento.
Le parti, infatti, hanno raggiunto un accordo che non contrasta con disposizioni di legge né con gli interessi della prole.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4527/2024 R.G. introdotto con ricorso del
02/07/2024 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
6 R.G. 4527/2024
1) DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti della prole sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 02/12/2025;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
EL DE CI TO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- CI TO Presidente
- IA Fiorella Componente
- EL DE Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4527/2024 R.G. avente ad oggetto regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e pendente tra
), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
IG OT,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Vito Faiulo,
-parte convenuta- nonché
MINISTERO presso il Tribunale di Lecce, CP_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 4527/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo che dall'unione Parte_1 con la parte convenuta è nata (Tricase, 10/08/2020). Persona_1
Ha allegato che a maggio del 2024, preoccupata per la sicurezza sua e della figlia, ha lasciato la casa familiare a causa dei comportamenti aggressivi e minacciosi della parte convenuta ed ha chiesto ospitalità ai suoi genitori.
Ha esposto altresì che, dopo la fine della convivenza con il genitore convenuto, costui ha incontrato la figlia presso i giardini pubblici per un paio di ore nel tardo pomeriggio.
Ha riferito di essere disoccupata e di percepire l'assegno di inclusione pari a € 460,00 al mese.
Ha, infine, allegato di percepire l'A.U.U. per la figlia pari ad € Per_1
199,00 al mese.
Ha concluso domandando: a) l'affidamento condiviso della prole con collocamento presso di sé; b) l'assegnazione della casa familiare;
c) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
d) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della minore pari ad € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese e compensi di lite (ricorso depositato il 02/07/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio, contestando le CP_1 avverse prospettazioni.
In particolare, ha allegato di essere titolare di una ditta individuale di riparazione di autoveicoli, allo stato, in costante declino. Ha riferito altresì di versare già € 350,00 mensili a titolo di mantenimento dei due figli avuti da una precedente unione.
Ha allegato che la casa familiare gli era stata temporaneamente concessa in comodato d'uso da suo padre, al quale è stata restituita.
Ha concluso domandando: a) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso la madre;
b) il rigetto della domanda
2 R.G. 4527/2024
avente ad oggetto l'assegnazione alla parte attrice della casa familiare;
c) la regolamentazione del proprio diritto di visita;
d) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della figlia pari ad € 150,00, oltre al
50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari di giudizio (comparsa di risposta depositata il 28/09/2024).
1.4.- Con memoria depositata in data 07/10/2024, la parte attrice ha integrato la propria costituzione, allegando l'inverosimiglianza della situazione reddituale del genitore convenuto nonché la circostanza che costui continua ad abitare presso la casa familiare. Per il resto, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.
1.5.- Con memoria depositata in data 18/10/2024, anche la parte convenuta ha formulato ulteriori difese, allegando che già due anni prima suo padre, proprietario dell'immobile adibito a casa familiare, aveva chiesto formalmente la restituzione dello stesso. Per il resto, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nella comparsa di risposta.
1.6.- Proseguito il giudizio, con ordinanza del 17/12/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/12/2024, il giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti temporanei e urgenti, disponendo:
i) l'affidamento condiviso della figlia minore della coppia;
ii) il godimento della casa familiare in favore di presso cui deve essere Parte_1 prevalentemente collocata la prole, altresì ordinando all'altro genitore di allontanarsene senza dilazione ed autorizzandolo a ritirare i propri effetti personali entro giorni dieci;
iii) l'esercizio in maniera esclusiva della responsabilità genitoriale da parte di ciascun genitore limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
iv) un calendario di visita degli incontri tra il genitore non collocatario prevalente e la minore, idoneo a garantire una continuità del rapporto padre-figlia ed altresì comprensivo della progressiva introduzione dei pernottamenti di presso il padre;
dando atto che Per_1 detto calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle
3 R.G. 4527/2024
esigenze della prole e di quelle lavorative dei genitori;
v) un contributo di
al mantenimento della figlia minore pari ad € 200,00; vi) la CP_1 ripartizione in egual misura tra i genitori delle spese straordinarie;
vii) il riconoscimento in via esclusiva ed al 100% dell'A.U.U. alla genitrice collocataria prevalente.
1.7.- Successivamente, con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 03/12/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) la figlia minore della coppia (Tricase, Persona_1
10/08/2020) resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori;
2) le parti concordano in favore di , presso cui è Parte_1 prevalentemente collocata la figlia minore , Persona_1 il diritto personale di abitare e godere dell'immobile sito in
Presicce-Acquarica (LE) alla via V. Alfieri, n. 8 (loc.
Acquarica), identificato nel NCU del Comune di Presicce-
Acquarica, sezione B, al foglio 3, particella 161, sub. 2, categoria A/3, classe 4, consistenza 5 vani, superficie catastale mq 132, rendita euro 193,67, piano 1°, in tutta la sua attuale consistenza, con le relative pertinenze ed accessori e diritti di servitù, nulla escluso e/o eccettuato, per la durata di anni 5 (cinque) dalla data del 22.7.2025, quindi sino al 21.7.2030; , sin d'ora, si impegna ed CP_1 obbliga a corrispondere a , a partire dal Parte_1 momento, anche eventualmente antecedente rispetto al termine finale convenuto, dell'effettivo rilascio dell'immobile nella disponibilità dell'avente diritto, il 50% del canone di locazione dell'immobile cui andrà a risiedere Parte_1 con la minore;
Persona_1
3) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di
4 R.G. 4527/2024
ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
4) il genitore non collocatario prevalente incontrerà e terrà con sé la minore secondo il seguente calendario: a) il martedì e il giovedì dalle 18:00 alle 20:00 (ovvero dalle 19:00 alle 21:00 nel periodo estivo) e, a settimane alterne, dalle 15:00 del sabato alle 19:00 della domenica (con la precisazione che il pernottamento andrà introdotto con progressività e, pertanto: per i primi tre mesi il genitore non collocatario prevalente terrà con sé la minore nei weekend di sua competenza, dalle 15:00 alle 20:00 (ovvero 21:00 nel periodo estivo) del sabato e dalle 09:00 alle 19:00 della domenica;
per i successivi tre mesi, introducendo un pernottamento in uno dei weekend di sua competenza;
infine, con il pernottamento in entrambi i weekend di sua competenza); b) quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il 24/12, il 01/01, il 05/01 e il Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo il 25/12, il 31/12, il 06/01 e la
Domenica di Pasqua e così di seguito;
c) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività e del compleanno del genitore;
e) il giorno di compleanno della figlia sarà trascorso unitamente ad entrambi i genitori;
5) il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze della prole e di quelle lavorative dei genitori che dovranno favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità; in particolare, il
5 R.G. 4527/2024
genitore collocatario prevalente è tenuto ad adoperarsi affinché la prole incontri l'altro genitore;
6) si obbliga a versare a favore di CP_1 [...]
, la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento della prole. Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI
– dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese;
7) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data
21/05/2018 e ss.mm.;
8) l'assegno unico e universale per ciascun figlio sarà percepito in via esclusiva e al 100% da , alla luce Parte_1 dell'accordo delle parti;
9) le spese del giudizio verranno interamente compensate tra le parti.
Il giudice delegato ha dunque provveduto in via provvisoria e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.8.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 03/03/2025).
2.- La domanda di regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale è meritevole di accoglimento.
Le parti, infatti, hanno raggiunto un accordo che non contrasta con disposizioni di legge né con gli interessi della prole.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4527/2024 R.G. introdotto con ricorso del
02/07/2024 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
6 R.G. 4527/2024
1) DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti della prole sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 02/12/2025;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
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