Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00172/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00083/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 83 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
UI D’OL, EN D’OL, CO D’OL, NA D’OL, UI NI, LA ND, IU ND, LE VA, ZI AG, rappresentati e difesi dall’avvocato Valeria Pellegrino, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Laura Astuto, con domicilio fisico eletto presso il Municipio alla via Rubichi n. 16 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difesa dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
GE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Maria Durante, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Lecce, via Pitagora n. 9, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso principale:
della nota 20/11/19 prot. n. 0168391/2019 U (inviata con pec di pari data) con cui il Dirigente Settore Urbanistica del Comune di Lecce ha negativamente riscontrato la diffida 23-24/10/19 dei ricorrenti;
- della successiva nota 20/12/19 prot. n. 185145/2019 U con cui il Dirigente Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio Ufficio Sportello Unico dell’Edilizia (inviata con pec di pari data), all’esito della richiesta di chiarimenti urgenti da parte delle Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Lecce Brindisi e Taranto, ha solo parzialmente accolto la istanza 23-24/10/19 dei ricorrenti; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi comprese le relazioni istruttorie;
per l’accertamento
della illegittimità dei lavori eseguiti e ancora da eseguire da GE RL in virtù della CILA n. 2016/0509 prot. n. 44694 del 31/03/16 per come successivamente integrata e poi modificata da ultimo in data il 24/04/2019 prot. 60149, il 19/07/2019 prot. 07934 e nelle date successive, da ultimo, in data 9/8/19;
quanto ai motivi aggiunti:
per l’accertamento della illegittimità/abusività
- dei lavori eseguiti da GE RL in virtù della CILA n. 2016/0509 prot. n. 44694 del 31/03/16 per come successivamente integrata e poi modificata da ultimo in data il 24/04/2019 prot. 60149, il 19/07/2019 prot. 07934 e nelle date successive, da ultimo, in data 9/8/19 per motivi ulteriori rispetto a quelli già posti a fondamento della analoga richiesta di cui al ricorso introduttivo;
-del silenzio tenuto dal Comune di Lecce sulla istanza 29/4/2025 con cui i ricorrenti hanno chiesto che fosse disposta verifica della non conformità dello stato attuale dell’immobile a quanto autorizzato e accatastato con conseguente irrogazione delle relative sanzioni reali e pecuniarie; nonché ancora
per l’annullamento
-in parte qua e solo ove occorra del parere istruttorio rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce prot. n. 1036-P del 14/02/2021;
- della nota priva di data e numero di protocollo (ove effettivamente esistente) con cui il Coordinatore del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio Ufficio agibilità ha (rectius avrebbe) attestato che il locale commerciale sito in Lecce alla Via degli Ammirati n. 8 (centro storico) .. "è idoneo sotto l'aspetto urbanistico e che l'istruttoria della SCA si è conclusa positivamente in data 28/10/2024".
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Lecce, GE S.r.l., Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IC AF e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 20 gennaio 2020 ed iscritto a ruolo il 23 gennaio 2020, i ricorrenti hanno rappresentato:
- di essere tutti proprietari di unità immobiliari del condomino ND, sito in Lecce, via Arcivescovo Petrelli, n. 18;
- di aver presentato ai competenti uffici del Comune di Lecce, in data 23 ottobre 2019, una istanza volta a: a) ottenere l’immediata interruzione dei lavori iniziati da GE S.r.l. (per brevità di seguito si omette la sigla societaria) in esecuzione della CILA n. 2016/509 del 29 marzo 2016 e successive integrazioni, sulle unità immobiliari presenti nel condominio e censite al N.C.E.U. Foglio 259, part. 1646 dub 5 e sub 9; b) diffidare GE dall’effettuare la fusione delle citate unità immobiliari; c) non accogliere le variazioni catastali da essa richieste;
- che la Soprintendenza Archeologica ha riscontrato la diffida dei ricorrenti chiedendo chiarimenti al Comune;
- che con nota prot. n. 154513 del 25 ottobre 2019 il Settore Urbanistica del Comune ha risposto alla diffida e alla richiesta di informazioni della Soprintendenza, respingendo le deduzioni dei ricorrenti;
- che anche i ricorrenti hanno specificatamente riscontrato la nota della Soprintendenza in data 2 dicembre 2019;
- che lo Sportello Unico per l’Edilizia ha a sua volta reso chiarimenti alla Soprintendenza con nota prot. n. 185145 del 20 dicembre 2019 nella quale, pur respingendo le deduzioni dei ricorrenti, il Comune ha chiesto formalmente alla Soprintendenza il parere di competenza ex art. 22, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 ed ha disposto nelle more la sospensione dei lavori ex art. 23, comma 6, D.P.R. n. 380/2001.
I ricorrenti impugnano dunque le note del Comune del 25 ottobre 2019 e del 20 dicembre 2019 chiedendone l’annullamento per tre motivi in diritto.
2. In data 30 gennaio 2020 si è costituito in giudizio il Comune di Lecce, con memoria di forma.
3. In data 19 marzo 2020 si è costituita in giudizio GE con memoria di forma.
4. In data 10 dicembre 2025 si è costituita in giudizio la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, Province di Brindisi e Lecce a mezzo della Difesa Erariale, con memoria di forma.
5. In data 13 dicembre 2025 GE ha depositato il parere favorevole della Soprintendenza prot. n. 1036 del 12 aprile 2021.
6. In data 4 dicembre 2025 i ricorrenti hanno notificato motivi aggiunti, depositati il 18 dicembre 2025, con i quali hanno chiesto: a) accertarsi l’illegittimità dei lavori eseguiti da GE in virtù della CILA n. 2016/509, come successivamente modificata; b) accertare l’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune sull’istanza del 29 aprile 2025 con cui i ricorrenti hanno chiesto di verificare la conformità dello stato attuale dell’immobile rispetto a quanto autorizzato e accatastato; c) annullare il parere della Soprintendenza del 14 febbraio 2021; d) annullare la nota priva di numero di data e protocollo, ove effettivamente esistente, con coi il coordinatore del settore pianificazione e sviluppo del territorio – Ufficio agibilità avrebbe attestato che il locale commerciale in discorso è idoneo sotto il profilo urbanistico.
7. In data 26 gennaio 2026 la ricorrente ha proposto istanza di rinvio dell’udienza fissata per il 28 gennaio 2026, stante la mancanza di termini a difesa per i motivi aggiunti.
8. All’udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. Deve essere preliminarmente esaminata l’istanza di rinvio dell’udienza pubblica proposta dalla ricorrente, a seguito del deposito dei motivi aggiunti.
9.1. L’istanza è respinta.
9.2. Va rilevato che ex art. 43 c.p.a. la proposizione di nuove domande processuali attraverso i motivi aggiunti è consentita se ed in quanto sussistano ragioni di connessione rispetto alle domande già proposte.
Sul punto la giurisprudenza ha osservato che: “ nel processo amministrativo impugnatorio la regola generale è nel senso che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi-motivi si correlino strettamente a quest'ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo (Consiglio di Stato sez. III, 15 luglio 2019, n. 4926 e giurisprudenza ivi citata Consiglio di Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5; altresì, IV, 26 agosto 2014, n. 4277; V, 27 gennaio 2014, n. 398; V, 14 dicembre 2011, n. 6537).
Nel processo amministrativo, quindi, il ricorso cumulativo, pur non essendo precluso in astratto ha, comunque, carattere eccezionale, che si giustifica se ricorre una connessione oggettiva tra gli atti impugnati, in quanto riferibili ad una stessa ed unica sequenza procedimentale o iscrivibili all'interno della medesima azione amministrativa ” (Cons. Stato, V, 22 gennaio 2020, n. 526; Cons. Stato Sez. VI, 16/04/2019, n. 2481 ; Consiglio di Stato, Sez. III, 7 dicembre 2015 n. 5547; Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 marzo 2010 n. 1617 ; Consiglio di Stato sez. IV, 21 settembre 2020, n. 5514; C.d.S., sez. III, 3 luglio 2019, n. 4569, e sez. III, 23 ottobre 2013, n. 5141; Cons. Stato, Sez. VII, Sent., 17/01/2023, n. 582 ).
9.3. Nel caso di specie il Collegio non ravvisa le suddette ragioni di connessione, in particolare in relazione alle esigenze di non aggravio dei tempi del processo, atteso che i motivi aggiunti attengono ad una fase procedimentale nuova e successiva - avviata dai ricorrenti a distanza di molti anni dall’instaurazione del giudizio e in prossimità dell’udienza pubblica, precisamente con istanza al Comune del 24 settembre 2025 - avente oggetti e temi giuridici ulteriori e diversi: la conformità dei lavori ormai eseguiti rispetto a quelli del progetto, l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, il silenzio serbato dal Comune sulla nuova istanza di settembre 2025.
9.4. Pertanto, si deve disporre la separazione del giudizio introdotto con ricorso per motivi aggiunti, con contestuale rigetto dell’istanza di rinvio e immediato esame del ricorso principale.
10. Con il primo motivo di ricorso si deduce la “ Violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere per carenza istruttoria e falsità dei presupposti ”.
I ricorrenti svolgono due distinte tesi.
10.1. La prima tesi è che GE non fosse legittimata a proporre la CILA in quanto essa aveva ad oggetto interventi da eseguirsi anche sulle parti comuni dell’edificio, in mancanza del consenso dei ricorrenti reso in apposita assemblea di condominio.
La doglianza non è condivisibile.
Il Collegio intende all’uopo richiamare, condividendole, le conclusioni cui è recentemente giunto il Consiglio di Stato in un caso analogo al presente: “ La CILA, titolo abilitativo general-residuale degli interventi edilizi non riconducibili né entro i più rigidi regimi della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) o del permesso di costruire, né entro l'attività edilizia libera (cfr. art. 6-bis d.p.r. 380/2001), appartiene, come la SCIA, al genus della liberalizzazione delle attività private (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3275; Id., Sez. II, 25 febbraio 2025, n. 1651). Ne consegue che l'intervento edilizio non è sottoposto a un preventivo assenso amministrativo, bensì è autorizzato direttamente dalla legge in presenza dei presupposti normativamente stabiliti, salvo il dovere del privato di comunicare l'inizio dei lavori, con l'indicazione delle caratteristiche dell'intervento, a pena dell'irrogazione di una sanzione pecuniaria (art. 6-bis, co. 5, d.p.r. 380/2001). La CILA, a differenza della SCIA, non innesta un procedimento di controllo specifico da parte dell'amministrazione, che, comunque, può sempre intervenire qualora accerti che quanto realizzato sia difforme da quanto previsto dagli strumenti urbanistici. Nell'esplicazione della propria potestà di vigilanza edilizio-urbanistica ex art. 27 d.p.r. 380/2001, infatti, l'amministrazione comunale ha sempre il potere di verificare l'effettiva riconducibilità dell'opera al regime liberalizzato e, in caso contrario (ove, cioè, l'opera richiedesse titoli più "robusti", quali la SCIA o il permesso di costruire), di irrogare le sanzioni previste per l'attività edilizia abusiva (artt. 31 e ss. d.p.r. 380/2001).
Non esistendo una potestà autorizzativa dell'intervento edilizio soggetto a CILA, neppure è previsto un controllo amministrativo in ordine alla legittimazione dell'interessato a realizzarlo. Diversamente dal permesso di costruire, che, essendo un provvedimento autorizzativo, può essere rilasciato, ex art. 11 d.p.r. 380/2001, solo "al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo", e, dunque, presuppone che il Comune verifichi la legittimazione del richiedente al conseguimento dell'abilitazione, rispetto alla CILA siffatta tipologia di controllo non solo non è contemplata dalla legge, ma è anche incoerente con la natura dell'istituto, che non è un provvedimento amministrativo tacito di autorizzazione, bensì una comunicazione privata di un'attività liberalizzata.
L'eventuale difetto di legittimazione alla realizzazione dell'opera si risolve, pertanto, in una mera questione civilistica e colui che si ritenga leso dall'indebita intrusione materiale sul proprio immobile potrà tutelarsi, con gli strumenti previsti dalla legge, dinanzi al giudice ordinario.
In definitiva, la questione della legittimazione ad eseguire interventi su parti comuni condominiali costituisce una vicenda di rilevanza esclusivamente privata, potendo il Comune soltanto valutare, eventualmente, la conformità degli interventi eseguiti alle regole urbanistiche ed edilizie ” (Consiglio di Stato sez. IV, 21/05/2025, n. 4349).
10.2. La seconda tesi è che la CILA fosse sprovvista della necessaria autorizzazione della Soprintendenza, non potendosi in senso contrario invocare il silenzio-assenso fra le amministrazioni, “ in quanto incompatibile con l’istituto stesso della comunicazione di inizio lavori asseverata che presuppone ex se la completezza della pratica ”.
Anche tale doglianza va respinta.
10.2.1. Risulta dai provvedimenti impugnati, e non è stato smentito dalla ricorrente, che: “ Relativamente al parere della Soprintendenza si fa presente che in data 20.02.2017 l'Amministrazione ha trasmesso il progetto alla stessa per l'acquisizione del nulla osta.
In data 22.08.2017 la Soc.GE RL comunicava l'inizio dei lavori, in quanto erano trascorsi
circa 150 giorni dall'avvenuto ricevimento dalla Soprintendenza.
Ciò premesso, questo Ufficio, considerato che erano trascorsi oltre 120 giorni dall'avvenuto deposito presso la Soprintendenza ai sensi del d.lgs n. 42 del 2004 art. 21 comma 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, ha ritenuto che la proposta poteva essere accolta a condizione che fosse corrisposta la sanzione ai sensi dell'art. 37 del DPR n. 380/01 e che la destinazione commerciale si riferisca al solo locale di mq. 110,00 con accesso su Via Degli Ammirati. 8 ”.
10.2.2. Ciò premesso il Consiglio di Stato, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, ha affermato che l’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 17-bis l. n. 241 del 1990 è applicabile anche al parere della soprintendenza, argomentando che: “ il legislatore, attraverso gli istituti di semplificazione di cui agli artt. 14- bis) e 17-bis) ha cercato di raggiungere un delicato punto di equilibrio tra la tutela degli interessi sensibili e la, parimenti avvertita, esigenza di garantire una risposta (positiva o negativa) entro termini ragionevoli all’operatore economico, che, diversamente, rimarrebbe esposto al rischio dell’omissione burocratica. La protezione del valore paesaggistico attribuisce, infatti, all’autorità tutoria non solo diritti ma anche "doveri e responsabilità". In tale composito quadro, la competenza della Soprintendenza resta garantita sia pure entro termini stringenti entro i quali deve esercitare la propria funzione. Cionondimeno, in caso di mancata attivazione entro i termini, resta ferma la possibilità della Soprintendenza di poter agire in autotutela secondo il principio del contrarius actus ” (Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610).
10.2.3. Non conduce a diverso esito l’argomentazione per cui la CILA, non essendo un provvedimento amministrativo, richieda di per sé la completezza della pratica.
Nel caso di specie, infatti, il parere della Soprintendenza è stato richiesto dal Comune nell’ambito del proprio esercizio dei poteri di controllo sull’attività privata, dunque nell’ambito di una attività propriamente e sicuramente amministrativa.
A seguito dell’istanza rivolta dal Comune alla Soprintendenza, essa è stata chiamata a tutti gli effetti a rendere il parere di compatibilità paesaggistica, funzionale alla decisione procedimentale relativa all’eventuale conferma della sospensione già disposta.
Per tale ragione, l’art. 17 bis l.n. 241/1990 ben poteva operare, e l’inerzia serbata sul punto dalla Soprintendenza equivale già di per sé all’acquisizione dell’assenso, cioè del parere positivo.
10.2.4. Alla luce di ciò non sono rilevanti né la successiva richiesta di informazioni da parte della Soprintendenza, né l’istanza del Comune volta ad ottenere comunque un nuovo parere, e men che meno il parere (se pure favorevole) rilasciato dalla giurisprudenza nel 2021 e impugnato con i motivi aggiunti: infatti, come si è detto, doveva ritenersi maturato il silenzio assenso già a seguito del mancato riscontro entro i termini della richiesta avanzata dal Comune il 20 febbraio 2017.
10.3. Il motivo è quindi complessivamente infondato.
11. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti censurano la violazione dell’art. 43 delle NTA del PRG vigente nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e per erroneità dei presupposti.
11.1. Il motivo è infondato.
11.2. Va premesso che la CILA ha ad oggetto due unità immobiliari site al piano terreno del condominio in questione, identificate catastalmente come segue: “- Foglio 259 part. 1646 sub 5 categoria C/1 (commerciale), classe 9 consistenza 52 mq., superficie catastale 66 mq, rendita 1.979,27 euro, via degli Ammirati n. 8 piano terra; - Foglio 259 part. 1646 sub 9 categoria C/2 (deposito), classe 4 consistenza 178 mq, superficie catastale 189 mq, rendita 707,86 euro, via Arcivescovo Petronelli n. 18 piano terra ”.
I ricorrenti sostengono tuttavia, richiamando un precedente esercizio dei poteri di controllo effettuato dal Comune nel 2017, che il progetto prevederebbe la fusione dei due locali, con conseguente mutamento della destinazione d’uso della particella sub 9 da deposito a commerciale.
Tale argomentazione è stata confutata dal Comune osservando che, a seguito di attivazione dei poteri di controllo nei confronti della CILA, la GE avrebbe comprovato la destinazione commerciale dell’immobile con ingresso da Via Petronelli 18 ante 1983.
Sarebbe quindi stato applicato l’art. 42, ultimo comma, delle NTA al PRG laddove prevede che “ Nelle more di approvazione dei piani particolareggiati di ciascun settore ” (mai adottato per il settore in discorso) “ restano confermate le destinazioni d’uso esistenti prima dell’adozione del P.R.G. ”.
11.3. Il Collegio ritiene che sia esente da vizi la motivazione del Comune in ordine alla positiva valutazione della documentazione depositata da GE a riprova della sussistenza della destinazione commerciale ante 1983.
11.3.1. Ciò risulta in particolare dall’autorizzazione per l’esercizio di vendita al pubblico n. 5447 del 7 febbraio 1975, prodotta in atti, ove si quantifica la metratura dell’esercizio alla via Armirati n. 8 come di 110 m.q., avvalorando dunque la tesi di GE per cui la fusione quanto meno parziale dei due locali fosse risalente e non già da eseguirsi coi lavori oggetto della CILA.
Sul punto la ricorrente ha sostenuto che l’indicazione di 110 m.q. costituisce un errore “ non potendosi escludere, peraltro, che i 110 mq accertati dalla Polizia Municipale comprendessero, per la parte eccedente i 52 mq del locale commerciale, una quota di circa 58 metri quadrati del locale adiacente avente destinazione d’uso deposito ed effettivamente utilizzato come tale, a servizio dell’attività commerciale ”.
La deduzione non convince in quanto, in mancanza di ragioni valide, un errore nel calcolo della metratura può essere ipotizzato a fronte di scostamenti minimi, non invece a fronte dell’accertamento di una metratura più che doppia rispetto a quanto rappresentato catastalmente. Altresì laddove fosse vero quanto sostenuto dai ricorrenti, cioè che sia stata considerata nel calcolo una quota del locale d’uso adiacente, ciò basterebbe a evidenziare il collegamento tra i locali in discorso e dunque uno stato dei fatti diverso dalla rappresentazione catastale.
11.3.2. La valutazione svolta dal Comune è esente da vizi anche rispetto all’atto di vendita notarile, ove si fa riferimento a “ locale commerciale avente accesso dal civico 8 di Via Ammirati collegato ad altro ampio locale interno a uso deposito, avente accesso da ampia vetrata aperta verso l’androne e portone di via Arcivescovo Petronelli, n. 18 ”, dandosi così atto del collegamento tra i due locali. Non rileva in senso contrario che ciò sia frutto di una “ dichiarazione di parte resa dalle venditrici ”, come sostenuto dai ricorrenti, in quanto il testo di un atto di compravendita è frutto del necessario accordo tra le parti, e la parte acquirente ha interesse, fino a prova contraria, che la rappresentazione dello stato di fatto ivi contenuta sia corrispondente alla realtà.
11.4. In altre parole sussistono atti aventi data certa anteriore al 1983 dai quali emerge una realtà dei fatti diversa da quella rappresentata catastalmente.
A fronte di ciò non è condivisibile l’argomentazione dei ricorrenti per cui le risultanze catastali avrebbero valore prevalente: secondo l’opinione consolidata della giurisprudenza, infatti, i dati catastali non possono ritenersi, neppure dal punto di vista topografico, fonte di prova certa sulla situazione di fatto esistente sul piano immobiliare, rappresentando l'accatastamento un adempimento di tipo fiscale-tributario che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo, al di là di un mero valore indiziario, ad evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati e la relativa conformità alla disciplina urbanistico-edilizia (cfr. ex multis Consiglio di Stato 09/02/2015, n. 631).
I dati catastali danno luogo dunque a una rappresentazione presuntiva dello stato immobiliare, idonea però a essere controvertita offrendo utili elementi di valutazione.
Nel caso di specie GE ha offerto degli elementi che il Comune ha ritenuto utili a provare il diverso stato dei luoghi, e la parziale diversa destinazione di uno dei locali, già ante 1983, e tale motivazione, come espressa nei provvedimenti impugnati, è esente da mende.
11.5. Subordinatamente i ricorrenti sostengono che gli interventi comunque contrasterebbero con il regolamento condominiale, accettato da GE la quale dunque non poteva prescinderne. Rispetto a questo profilo si rinvia a quanto argomentato nel paragrafo 10.1.: trattasi infatti con tutta evidenza di questioni di carattere esclusivamente privatistico, che l’amministrazione non è tenuta a valutare nell’ambito dei poteri di controllo sulla CILA.
12. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 27 D.P.R. n. 380/2001 “ per illegittimo mancato esercizio dei poteri repressivi degli abusi che l’ordinamento intesta al Comune come attività vincolata ”.
12.1. Il motivo è infondato poiché, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, i provvedimenti impugnati non sono viziati nella parte in cui non rilevano i presupposti per l’esercizio dei poteri repressivi.
13. Il ricorso è dunque infondato e deve essere respinto.
14. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che le altre parti costituite non hanno svolto difese, escluse le costituzioni di forma.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) ordina la separazione del giudizio introdotto con ricorso per motivi aggiunti, secondo quanto precisato in motivazione, disponendo la prosecuzione nelle forme del rito ordinario mediante nuova iscrizione al ruolo di registro generale a cura della Segreteria;
2) respinge il ricorso introduttivo, indicato in epigrafe;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO SC, Presidente
ZI Moro, Consigliere
IC AF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC AF | IO SC |
IL SEGRETARIO