Ordinanza cautelare 2 luglio 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Decreto collegiale 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 24/11/2025, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02162/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00966/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 966 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Barbariol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l’annullamento
- del provvedimento in data 7 aprile 2025, con cui la Prefettura di -OMISSIS- ha rigettato la domanda di erogazione delle misure di accoglienza presentata dal ricorrente;
- di ogni atto consequenziale e/o presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. DR ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato la Prefettura di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di erogazione delle misure di accoglienza presentata dal ricorrente evidenziando in motivazione che, « ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell’art. 28-bis, comma 2, lett. e-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, non è ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che, senza giustificato motivo, ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni dal suo ingresso irregolare in Italia ». Inoltre la Prefettura ha rilevato altresì come il ricorrente si fosse trattenuto in modo irregolare sul territorio dello Stato fino al deposito dell’istanza di protezione e non si profilassero profili di vulnerabilità del ricorrente medesimo.
2. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento chiedendone l’annullamento, previa sospensione, e deducendo tre motivi di ricorso.
3. Con il decreto n. -OMISSIS- del 9 giugno 2025 la competente Commissione ha accolto l’istanza del ricorrente di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
4. All’esito della camera di consiglio del 2 luglio 2025 questo Tribunale con l’ordinanza n. -OMISSIS- in pari data ha accolto la domanda cautelare con conseguente sospensione dell’efficacia del provvedimento gravato e ordine alla Prefettura di Vicenza di riesaminare l’istanza presentata dal ricorrente e di collocare immediatamente quest’ultimo in un’apposita struttura, ai sensi della normativa vigente.
5. In vista dell’udienza pubblica di trattazione del merito, il Ministero dell’Interno con memoria depositata in data 10 ottobre 2025 ha riferito che, in ottemperanza a quanto statuito nella menzionata ordinanza, la Prefettura ha disposto l’ammissione del ricorrente alle misure di accoglienza, collocandolo, in data 15 luglio 2025, presso il Centro di Accoglienza Straordinaria – CAS, sito nel Comune di -OMISSIS-, località -OMISSIS-. Tuttavia il ricorrente, nella serata del 24 luglio 2025, ha abbandonato in maniera ingiustificata la struttura in cui era stato inserito, con conseguente adozione, da parte della Prefettura, di un provvedimento di revoca delle misure di accoglienza.
6. All’udienza pubblica del 12 novembre 2025, la causa è stata chiamata per la decisione.
7. Tenuto conto di quanto rappresentato dall’amministrazione resistente e, in particolare, dell’ammissione del ricorrente a beneficiare delle misure di accoglienza, nonché del successivo ingiustificato abbandono del Centro di accoglienza, al Collegio non resta che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , con compensazione delle spese di lite in ragione della definizione in rito del giudizio.
8. Con separato decreto si procederà alla liquidazione dei compensi spettanti all’avvocato Giovanni Barbariol per l’attività svolta in favore del suo assistito, a seguito della presentazione di apposita istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CA LI, Presidente
DR De Col, Primo Referendario
DR ZO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR ZO | CA LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.