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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/12/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3057/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa EN AV, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3057 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, nato a [...] il [...] e residente a [...] in strada Santa Croce Parte_1
n.62, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Tamburrino, (C.F. ) del CodiceFiscale_1
Foro di Roma ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, presso il suo studio sito in Latina
(LT), in piazza Bruno Buozzi n. 9, nonché presso il seguente indirizzo P.E.C.:
; Email_1
OPPONENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. - pec: CP_1 CodiceFiscale_2
), e residente in [...], Email_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Todi del Foro di Latina (C.F. ) ed CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina (LT) in viale Picasso, n. 30, come da procura in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ex art. 615, 1 comma, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/11/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni rassegnate dai pagina1 di 4 procuratori delle parti, acquisite le memorie ex art. 189 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di Parte_1
precetto notificatogli in data 11.07.2024 con il quale gli ha intimato il pagamento della CP_1
somma di euro 143.706,55 in forza del titolo esecutivo costituito dal D.I. n. 2110/2015 emesso dal
Tribunale di Latina in favore di;
a sostegno dell'opposizione ha dedotto, previa CP_2
istanza di sospensione dell'efficacia del titolo, l'inammissibilità della intrapresa azione esecutiva per difetto di legittimazione attiva del creditore, già accertata nella sentenza n. 261/24 resa a definizione del giudizio di opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, contestando altresì
l'abusività della richiesta di pagamento.
Si è costituito in giudizio l'opposto il quale ha contestato le avverse pretese insistendo per l'integrale rigetto dell'opposizione.
Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo azionato, la causa, di natura documentale è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni.
In punto di qualificazione, le doglianze mosse dall'opponente vanno ricondotte all'ipotesi di cui all'art. 615 cod. proc. civ., investendo esse l'an debeatur, ovvero il diritto del creditore di agire in executivis in forza dell'opposto precetto.
Così correttamente qualificata la domanda, l'opposizione merita accoglimento.
Essa si fonda, in primo luogo, sull'eccezione di inammissibilità dell'azione esecutiva per effetto della sentenza n. 261/24 del Tribunale di Latina, che ha definito i giudizi riuniti RG 389/2015 e RG
1322/2016, quest'ultimo introdotto dall'odierno attore per spiegare opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2110/2015; in detto procedimento, infatti, risulta l'intervento di il quale, CP_1
assumendo di essere divenuto cessionario del credito consacrato nel decreto ingiuntivo opposto in forza di atto di cessione di credito del 08.09.2016, ha concluso chiedendo che il debitore fosse condannato ad effettuare il pagamento direttamente in proprio favore.
In merito a tale posizione, la sentenza in questione argomenta che “pur essendo in astratto ammissibile l'intervento spiegato dal le relative domande vanno rigettate in quanto non CP_1
provate, stante l'inammissibilità della documentazione allegata alla comparsa di intervento in quanto tardivamente prodotta oltre i termini ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c.”; a ciò aggiunge che
“anche a voler reputare la suddetta documentazione ammissibile, in quanto necessaria a comprovare la surrogazione del nella posizione creditoria della convenuta originaria, la CP_1
stessa risulterebbe ugualmente inidonea a fornire idonea prova dell'intervenuta cessione”,
pagina2 di 4 concludendo pertanto nel dispositivo “rigetta le domande proposte dal terzo intervenuto
[...]
. CP_1
Diversamente da quanto dedotto dall'opposto, è pertanto evidente che detta sentenza contenga l'accertamento, passato in giudicato, dell'inesistenza della titolarità del diritto di credito in capo al come infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “Il giudicato sostanziale CP_1
copre il dedotto e il deducibile, e opera nei limiti del petitum mediato e della causa petendi;
impedisce il riesame della medesima situazione giuridica già accertata, salvo il sopravvenire di fatti nuovi modificativi o estintivi del diritto controverso” (Cass. civ. Sez. Unite, 16.6.2006, n. 13916, Cass.
20722/2018; Cass. 2044/2017; Cass. 9400/2011); inoltre, “le sentenze, fondate sulla constatata mancanza o insufficienza di prove sul fatto costitutivo della domanda, equivalgono al rigetto della domanda stessa, con la conseguenza che esse, una volta passate in giudicato formale, precludono la riproposizione della domanda medesima in altro giudizio” (cfr. Cass. n. 6853/86).
Nel caso di specie, l'opposto non ha allegato né provato alcun fatto sopravvenuto idoneo a modificare la situazione giuridica già esaminata nella sentenza n. 261/24, limitandosi a giustificare la propria legittimazione attiva in ragione di un diverso atto di cessione, identico a quello depositato nel giudizio RG 389/2015 ma con una data anteriore (1.9.2016 anziché 8.9.2016); per effetto di quanto esposto, tuttavia, tale documento non può sovvertire il giudicato formatosi sulla questione, stante la sua anteriorità rispetto all'accertamento giudiziale che ha escluso la titolarità del credito in capo al CP_1
Ne deriva che l'opposizione deve ritenersi fondata, stante il difetto di prova della titolarità del credito in capo all'opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opposta, in favore della parte opponente, nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda esclusa la fase istruttoria non espletata.
Sussistono altresì i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., atteso che
“la proposizione reiterata di una domanda già respinta con sentenza passata in giudicato integra abuso del processo e può essere fonte di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.” (Cass.
22023/2017; Cass. 211/2020; Cass. 21098//2016); la misura del risarcimento va liquidata equitativamente sulla base dei medesimi parametri utilizzati per il calcolo delle spese lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così
pagina3 di 4 provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara insussistente il diritto dell'opposto di procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente sulla base del titolo azionato;
2. condanna l'opposto alla refusione delle spese processuali che liquida in favore di parte opponente in € 7.052,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a;
3. condanna altresì l'opposto al risarcimento, in favore di parte opponente, del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c., danno che si liquida equitativamente in euro 7.000,00.
Così deciso in Latina, 1 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa EN AV
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa EN AV, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3057 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, nato a [...] il [...] e residente a [...] in strada Santa Croce Parte_1
n.62, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Tamburrino, (C.F. ) del CodiceFiscale_1
Foro di Roma ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, presso il suo studio sito in Latina
(LT), in piazza Bruno Buozzi n. 9, nonché presso il seguente indirizzo P.E.C.:
; Email_1
OPPONENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. - pec: CP_1 CodiceFiscale_2
), e residente in [...], Email_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Todi del Foro di Latina (C.F. ) ed CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina (LT) in viale Picasso, n. 30, come da procura in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ex art. 615, 1 comma, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/11/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni rassegnate dai pagina1 di 4 procuratori delle parti, acquisite le memorie ex art. 189 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di Parte_1
precetto notificatogli in data 11.07.2024 con il quale gli ha intimato il pagamento della CP_1
somma di euro 143.706,55 in forza del titolo esecutivo costituito dal D.I. n. 2110/2015 emesso dal
Tribunale di Latina in favore di;
a sostegno dell'opposizione ha dedotto, previa CP_2
istanza di sospensione dell'efficacia del titolo, l'inammissibilità della intrapresa azione esecutiva per difetto di legittimazione attiva del creditore, già accertata nella sentenza n. 261/24 resa a definizione del giudizio di opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, contestando altresì
l'abusività della richiesta di pagamento.
Si è costituito in giudizio l'opposto il quale ha contestato le avverse pretese insistendo per l'integrale rigetto dell'opposizione.
Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo azionato, la causa, di natura documentale è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni.
In punto di qualificazione, le doglianze mosse dall'opponente vanno ricondotte all'ipotesi di cui all'art. 615 cod. proc. civ., investendo esse l'an debeatur, ovvero il diritto del creditore di agire in executivis in forza dell'opposto precetto.
Così correttamente qualificata la domanda, l'opposizione merita accoglimento.
Essa si fonda, in primo luogo, sull'eccezione di inammissibilità dell'azione esecutiva per effetto della sentenza n. 261/24 del Tribunale di Latina, che ha definito i giudizi riuniti RG 389/2015 e RG
1322/2016, quest'ultimo introdotto dall'odierno attore per spiegare opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2110/2015; in detto procedimento, infatti, risulta l'intervento di il quale, CP_1
assumendo di essere divenuto cessionario del credito consacrato nel decreto ingiuntivo opposto in forza di atto di cessione di credito del 08.09.2016, ha concluso chiedendo che il debitore fosse condannato ad effettuare il pagamento direttamente in proprio favore.
In merito a tale posizione, la sentenza in questione argomenta che “pur essendo in astratto ammissibile l'intervento spiegato dal le relative domande vanno rigettate in quanto non CP_1
provate, stante l'inammissibilità della documentazione allegata alla comparsa di intervento in quanto tardivamente prodotta oltre i termini ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c.”; a ciò aggiunge che
“anche a voler reputare la suddetta documentazione ammissibile, in quanto necessaria a comprovare la surrogazione del nella posizione creditoria della convenuta originaria, la CP_1
stessa risulterebbe ugualmente inidonea a fornire idonea prova dell'intervenuta cessione”,
pagina2 di 4 concludendo pertanto nel dispositivo “rigetta le domande proposte dal terzo intervenuto
[...]
. CP_1
Diversamente da quanto dedotto dall'opposto, è pertanto evidente che detta sentenza contenga l'accertamento, passato in giudicato, dell'inesistenza della titolarità del diritto di credito in capo al come infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “Il giudicato sostanziale CP_1
copre il dedotto e il deducibile, e opera nei limiti del petitum mediato e della causa petendi;
impedisce il riesame della medesima situazione giuridica già accertata, salvo il sopravvenire di fatti nuovi modificativi o estintivi del diritto controverso” (Cass. civ. Sez. Unite, 16.6.2006, n. 13916, Cass.
20722/2018; Cass. 2044/2017; Cass. 9400/2011); inoltre, “le sentenze, fondate sulla constatata mancanza o insufficienza di prove sul fatto costitutivo della domanda, equivalgono al rigetto della domanda stessa, con la conseguenza che esse, una volta passate in giudicato formale, precludono la riproposizione della domanda medesima in altro giudizio” (cfr. Cass. n. 6853/86).
Nel caso di specie, l'opposto non ha allegato né provato alcun fatto sopravvenuto idoneo a modificare la situazione giuridica già esaminata nella sentenza n. 261/24, limitandosi a giustificare la propria legittimazione attiva in ragione di un diverso atto di cessione, identico a quello depositato nel giudizio RG 389/2015 ma con una data anteriore (1.9.2016 anziché 8.9.2016); per effetto di quanto esposto, tuttavia, tale documento non può sovvertire il giudicato formatosi sulla questione, stante la sua anteriorità rispetto all'accertamento giudiziale che ha escluso la titolarità del credito in capo al CP_1
Ne deriva che l'opposizione deve ritenersi fondata, stante il difetto di prova della titolarità del credito in capo all'opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opposta, in favore della parte opponente, nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda esclusa la fase istruttoria non espletata.
Sussistono altresì i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., atteso che
“la proposizione reiterata di una domanda già respinta con sentenza passata in giudicato integra abuso del processo e può essere fonte di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.” (Cass.
22023/2017; Cass. 211/2020; Cass. 21098//2016); la misura del risarcimento va liquidata equitativamente sulla base dei medesimi parametri utilizzati per il calcolo delle spese lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così
pagina3 di 4 provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara insussistente il diritto dell'opposto di procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente sulla base del titolo azionato;
2. condanna l'opposto alla refusione delle spese processuali che liquida in favore di parte opponente in € 7.052,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a;
3. condanna altresì l'opposto al risarcimento, in favore di parte opponente, del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c., danno che si liquida equitativamente in euro 7.000,00.
Così deciso in Latina, 1 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa EN AV
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