Art. 3. 1. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 2
- Legge 3 marzo 1987, n. 109
Articolo 3 della Legge 3 marzo 1987, n. 109
Versione
26 marzo 1987
26 marzo 1987