Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 47
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Mancanza del possesso dell'immobile a causa di sequestro penale

    Il giudice ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto atti impositivi precedenti (avviso di accertamento e ingiunzione di pagamento) relativi allo stesso tributo non sono stati impugnati nei termini.

  • Rigettato
    Contestazione della qualità di soggetto passivo d'imposta

    Il giudice ha ritenuto infondato questo motivo in quanto gli atti impositivi erano antecedenti al sequestro penale e correttamente notificati al ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 47
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 47
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo