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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 7571/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Misterbianco - Via Sant'Antonio Abate 95045 Misterbianco CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMA AD ADEMP n. 931 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20210000139 IMU 2014
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 4543/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
Nessuna delle parti è intervenuta.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Il Sig. Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento sopra indicata, relativa ad IMU del Comune di Misterbianco per l'anno 2014.
A sostegno del ricorso, deduce che tutto il suo patrimonio è sottoposto a sequestro penale dal 2015 e che dunque egli non ha il possesso dell'immobile sottoposto a tassazione. L'immobile poi era di proprietà della madre, Nominativo_1 (deceduta nel 2017): non avendo potuto ancora accettare l'eredità della madre, a causa della pendenza del sequestro, egli contesta dunque la propria qualità di soggetto passivo d'imposta, spettante invece all'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Catania.
Si è costituito il Comune di Misterbianco, chiedendo rigettarsi il ricorso.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Dalla documentazione prodotta da parte resistente risulta infatti che, anteriormente alla odierna intimazione di pagamento, per lo stesso tributo vennero regolarmente notificati al ricorrente un avviso di accertamento in data 29.10.2019 ed una ingiunzione di pagamento in data 30.12.2022. Tali atti, non impugnati nei termini, comportano oggi l'inamissibilità dei motivi attinenti all'assenza del requisito del possesso degli immobili sottoposti a tassazione.
Va rilevato inoltre che tali atti impositivi vennero correttamente emessi nei confronti del ricorrente stesso (e non della madre, in effetti defunta nel 2017), e che essi riguardano annulità di imposta (2014) antecedenti al sequestro penale cui l'immobile è stato sottoposto. Donde l'infondatezza dei restanti motivi di ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in omnicomprensive € 400,00, oltre IVA e CPA se dovuti, a favore della parte resistente.
Così deciso in Catania il 15.12.2025 Il giudice monocratico Francesco Testa
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 7571/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Misterbianco - Via Sant'Antonio Abate 95045 Misterbianco CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMA AD ADEMP n. 931 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20210000139 IMU 2014
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 4543/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
Nessuna delle parti è intervenuta.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Il Sig. Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento sopra indicata, relativa ad IMU del Comune di Misterbianco per l'anno 2014.
A sostegno del ricorso, deduce che tutto il suo patrimonio è sottoposto a sequestro penale dal 2015 e che dunque egli non ha il possesso dell'immobile sottoposto a tassazione. L'immobile poi era di proprietà della madre, Nominativo_1 (deceduta nel 2017): non avendo potuto ancora accettare l'eredità della madre, a causa della pendenza del sequestro, egli contesta dunque la propria qualità di soggetto passivo d'imposta, spettante invece all'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Catania.
Si è costituito il Comune di Misterbianco, chiedendo rigettarsi il ricorso.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Dalla documentazione prodotta da parte resistente risulta infatti che, anteriormente alla odierna intimazione di pagamento, per lo stesso tributo vennero regolarmente notificati al ricorrente un avviso di accertamento in data 29.10.2019 ed una ingiunzione di pagamento in data 30.12.2022. Tali atti, non impugnati nei termini, comportano oggi l'inamissibilità dei motivi attinenti all'assenza del requisito del possesso degli immobili sottoposti a tassazione.
Va rilevato inoltre che tali atti impositivi vennero correttamente emessi nei confronti del ricorrente stesso (e non della madre, in effetti defunta nel 2017), e che essi riguardano annulità di imposta (2014) antecedenti al sequestro penale cui l'immobile è stato sottoposto. Donde l'infondatezza dei restanti motivi di ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in omnicomprensive € 400,00, oltre IVA e CPA se dovuti, a favore della parte resistente.
Così deciso in Catania il 15.12.2025 Il giudice monocratico Francesco Testa