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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 26/12/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 278/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RA MI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 278/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PP GI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona della mandataria con Controparte_1 P.IVA_1 rappresentanza , rappresentata e difesa dall'avv. GUADAGNI Controparte_2
ON ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte opponente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
– sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 429/2023 ai sensi dell'art. 649 c.p.c.;
- revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 429/2023 emesso dal Tribunale di Verbania in data 10/12/2023 (R.G. 1358/2023), notificato in data 02/02/2024;
pagina 1 di 11 - rigettare la domanda della ricorrente e per essa Controparte_1 [...]
a propria a con rapp Controparte_2 er carenza di titolarità del credito e difetto di legittimazione Controparte_3 ad agire;
- in subordine, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto reclamato dall'opposta
per essa a propria volta Controparte_1 Controparte_2 appresen Controparte_3
- per l'effetto, nel merito, rigettare la domanda di parte opposta perché infondata in fatto e in diritto per i motivi esplicitati in premessa;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Per parte opposta:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito in via preliminare: dichiarare tardiva l'opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 429/2023 perché proposta oltre il termine di legge e dichiararne l'inammissibilità e/o improcedibilità. sempre in via preliminare, rigettare l'eccezione avversaria di carenza di legittimazione in capo a
[...] in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi illustrati in atti;
Controparte_1 re la proposta opposizione perché destituita di qualsiasi fondamento in fatto e in diritto per tutte le ragioni illustrate in atti, e per l'effetto confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto;
sempre nel merito, accertare e dichiarare sussistente in capo a quale attuale Controparte_1 cessionaria del credito di il credito di euro 843.7 da contratto a Parte_2 decorrere dalla data del 17.06.2017 fino al di del saldo scaturente dallo scoperto del conto corrente n. 5168/80 intestato a e garantito dall'ipoteca volontaria iscritta in data 25.05.2009 Parte_1 avanti l'Agenzia del Territorio di Ragusa (reg. gen. 11253 -reg. part. 2954) e condannare quest'ultimo al pagamento di detta somma a favore di Controparte_1 in ogni caso, con vittoria di compenso di giudizio e la fase monitoria”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 429/2023 emesso dal Tribunale di Verbania in favore di
[...] chiedendo la revoca dello stesso. In particolare ha dedotto: Controparte_4
- che aveva avviato il procedimento monitorio nei confronti Controparte_1
dell'opponente sulla base di una posizione debitoria facente capo, in origine, a Parte_2
pagina 2 di 11 S.p.a. asseritamente oggetto di cessione in blocco del 16/06/2017, ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di cartolarizzazione e dell'art. 58 D. Lgs. n. 385 del 01/09/93 (T.U.B.);
- che si era limitata a produrre la Gazzetta Ufficiale n. 74/2017 Controparte_1
dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, ex art. 58, comma 2, T.U.B., individuati soltanto in via generica e per categorie;
- che la controparte non aveva assolto l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo nella predetta operazione, in tal modo omettendo di provare la propria legittimazione sostanziale;
- che l'avviso in Gazzetta Ufficiale era privo di qualsivoglia riferimento al rapporto contrattuale intercorso tra la e la CP_5 Controparte_6
- che il decreto ingiuntivo opposto era stato notificato al sig. in data 02/02/2024 e non Pt_1
vi erano stati validi atti interruttivi della prescrizione a far tempo dal 01/02/2014;
- che il diritto della ricorrente doveva, pertanto, dichiararsi prescritto per decorrenza del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.;
- che il diritto azionato da originava dallo scoperto sul c/c n. 6162/20 acceso in data CP_1
10/12/2001 presso la filiale di Gravellona Toce;
- che la ricorrente aveva prodotto in giudizio, quale ipotetico atto interruttivo della prescrizione decennale in relazione al periodo 01/02/2014-02/02/2024, l'atto di precetto notificato al sig. in data 26/04/2017, unitamente al rogito di “Costituzione di ipoteca Pt_1 volontaria” del 21/05/2009, con cui aveva intimato il pagamento delle somme dovute dall'opponente in ragione dell'asserito diritto di credito scaturente dal riconoscimento di debito contenuto nel citato atto di “Costituzione di ipoteca volontaria”;
- che con l'atto di precetto del 26/04/2017 la aveva costituito in mora Parte_2
l'opponente rispetto al riconoscimento di debito sottoscritto in data 21/05/2009, ma, nella presente sede, la creditrice reclamava un diritto di credito diverso, scaturente CP_4 dall'apertura di credito del 2001;
pagina 3 di 11 - che doveva, quindi, essere dichiarata l'intervenuta prescrizione decennale del diritto di credito fatto valere da nei confronti del sig. a distanza di oltre dieci anni CP_1 Pt_1
dall'ultimo valido atto interruttivo della prescrizione, rappresentato dall'atto di riconoscimento di debito del 21/05/2009;
- che alla data di fallimento della (20/12/2013) era decorso il termine semestrale CP_5
(20/06/2014) entro il quale l'allora creditrice avrebbe dovuto proporre le sue istanze Pt_2 contro la società per far salvi i suoi diritti contro il fideiussore;
- che non aveva mai proposto istanze né contro il sig , né contro Parte_2 Parte_1
entro i sei mesi dalla data di fallimento di quest'ultima; CP_5
- che, inoltre, la stessa non si era mai insinuata nella procedura fallimentare apertasi in data
20/12/2013, lasciando così estinguere la fideiussione a suo tempo prestata dal sig. Pt_1
;
[...]
- che nella fideiussione era stata prevista la deroga dell'art. 1957 c.c., ma tale clausola doveva essere dichiarata nulla, in quanto conforme allo schema contrattuale predisposto dall' ABI e sanzionato dall'Autorità Antitrust con il Provvedimento n. 55 del 2.05.2005.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita (di seguito Controparte_1
anche ) chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. In CP_1 particolate ha esposto:
- che, a seguito della risoluzione del rapporto in data 20.06.2008, erano intervenuti numerosi tentativi compositori fra le parti, oltre ad un sequestro conservativo, che erano sfociati nel riconoscimento del debito da parte di e contestuale rilascio di garanzia Parte_1
ipotecaria sui beni di sua titolarità, meglio indicati nel rogito del Notaio “Atto di Per_1
Costituzione di ipoteca volontaria” del 21.05.2009;
- che il debitore aveva perseverato nell'inadempimento e la aveva inviato le diffide del Pt_2
02.08.2011 e del 20.12.2012, oltre a notificare in data 26.04.2017 al atto di precetto Pt_1 unitamente al predetto titolo;
pagina 4 di 11 - che il credito discendente dallo scoperto del conto corrente n. 5168/80 alla data del
16.01.2009 ammontava ad euro 391.127,88 (importo anche riportato nel riconoscimento di debito del del 21.05.2009) e tale somma alla data di cessione da a Pt_1 Parte_2 [...]
era di euro 843.700,83; Controparte_1
- che la controparte muoveva generiche contestazioni alla titolarità di limitandosi a CP_1
sostenere che quest'ultima non avesse fornito alcuna prova attestante l'inclusione del credito vantato nei confronti di , fra quelli oggetto della cessione intervenuta fra Parte_1
e ; Parte_2 Parte_1
- che quale banca incorporante aveva dichiarato che fra i crediti CP_7 Parte_2 ceduti a favore di vi era anche quello derivante dal contratto di conto corrente CP_1
n.5168/80/269;
- che anche la disponibilità da parte dell'opposta di tutta la documentazione relativa al contratto di mutuo dimostrava indiziariamente la titolarità del diritto;
- che il decreto ingiuntivo opposto doveva ritenersi giuridicamente notificato in data
17.01.2023, allorquando il sig. aveva rifiutato la ricezione del plico postale Parte_1
giudiziario (A G n. 78531543390-3) e aveva sottoscritto la relativa cartolina postale;
- che solo per mero scrupolo aveva richiesto che la notifica venisse ripetuta da parte CP_1 dell' di Verbania, che, infatti, in data 2 febbraio 2024 aveva consegnato la copia CP_8
conforme a mani del sig. ; Pt_1
- che l'opposizione doveva essere dichiarata tardiva, in quanto notificata oltre il quarantesimo giorno scadente il 26.02.2024;
- che l'atto di precetto notificato unitamente al titolo (“Atto di costituzione d'ipoteca) in data
26 aprile 2017 al , intimante il pagamento della somma complessiva in linea Parte_1
capitale di euro 630.031,93, era un atto validamente interruttivo del termine prescrizionale relativo al credito portato dal decreto ingiuntivo opposto;
- che era documentalmente provato che l'importo del saldo negativo del conto corrente alla data del 16.01.2009 fosse di euro 391.127,88;
pagina 5 di 11 - che il aveva riconosciuto tale debito e lo aveva espressamente garantito rilasciando Pt_1 ipoteca volontaria sui suoi beni a favore di con il rogito del 21.05.2009; Parte_2
- che il credito di euro 843.700,83, portato dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 429/2023, doveva ritenersi pacifico perché non contestato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
Con l'ordinanza del 10.11.2024 non è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e all'esito della prima udienza di comparizione delle parti del 4.12.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 281sexies c.p.c., celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esplicate.
In primo luogo, va osservato che non risulta fondata l'eccezione sollevata dalla parte opposta in merito alla tardività dell'opposizione, in quanto non risulta provata la notifica del
17.1.2024, essendo la cartolina postale priva della sottoscrizione del destinatario e non essendo stato prodotto il relativo avviso di ricevimento della raccomandata. Al riguardo, è stato, infatti, affermato dalla Cassazione Civile a Sezioni Unite che “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica
l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (Cass. n. 10012 del
15/04/2021).
Posto ciò, l'opponente ha, in primo luogo, eccepito il difetto di legittimazione di
[...]
per non essere stata provata l'inclusione del credito nel contratto di Controparte_4
cessione concluso tra quest'ultima e Parte_2
pagina 6 di 11 Sul punto, è stato affermato in giurisprudenza che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia” (Cass. sez. I - 22/04/2024, n. 10860).
Nel caso concreto, è stato prodotto l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
74 del 24.06.2017, parte seconda, che indica gli elementi per individuare le categorie di crediti ceduti a (doc. 4 monitorio). La posizione rientra nella classe di crediti Controparte_4
che si caratterizza per un'esposizione debitoria complessiva nei confronti di tutte le banche del Gruppo superiore ad euro 100.000,00 e per la presenza di almeno una Parte_2
garanzia.
Nella specie, il passaggio a sofferenza della posizione è avvenuto in data 20.06.2008 per una somma iniziale pari a 380.804,64, come risulta dal telegramma inviato dalla a Parte_2
, con cui la stessa comunicava la risoluzione del rapporto e chiedeva Parte_1
l'immediato saldo del conto corrente (doc.12 monitorio). Il credito della banca è stato anche assistito da una garanzia ipotecaria, posto che in data 21 maggio 2009 con rogito Notaio
[...]
iscritta al Collegio di Ragusa (rep. 41977; racc. 12835), Persona_2 Parte_1 aveva riconosciuto di essere debitore nei confronti di della somma di Controparte_6
complessivi euro 626.986,75 e aveva acconsentito all'iscrizione ipotecaria sui beni di sua titolarità, avvenuta in data 25.05.2009 (cfr. doc. 19-20 monitorio).
Contrariamente alla prospettazione attorea, la mancanza della prova della segnalazione del credito alla Centrale dei Rischi entro il 31/08/2016 non determina l'esclusione dello stesso dal perimetro della cessione in blocco. Difatti, al fine di riconoscere l'inclusione del credito pagina 7 di 11 nell'oggetto del contratto di cessione, assume portata dirimente la dichiarazione rilasciata dalla cedente, ovvero di (che era subentrata in tutti i rapporti di , la CP_7 Parte_2
quale già di per sé rappresenta una prova sufficiente dell'intervenuta cessione. Al riguardo, ad avviso della giurisprudenza, “il creditore cessionario che agisce quale successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 t.u.b. deve provare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta ed a meno che non sussista la dichiarazione del creditore cedente, che è senza dubbio idonea a dare la prova del negozio” (cfr. Corte appello Venezia sez. II, 18/05/2023, n.1104, v. anche Tribunale Napoli Nord sez. III,
19/05/2023, n.2075, Tribunale Spoleto sez. I, 06/07/2023, n.529). In tal senso, anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la dichiarazione del cedente è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, per risolvere la questione della legittimazione attiva del cessionario del credito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 16.4.2021, n. 10200).
Contrariamente alla prospettazione dell'opponente, la giurisprudenza citata dallo stesso
(Cass. Civ. n. 17133/2025) non stabilisce il principio secondo cui la dichiarazione unilaterale della cedente può avere soltanto valore indiziario, in un quadro probatorio incerto. La stessa si limita, infatti, ad affermare che la Corte d'Appello nel caso sottoposto al suo esame aveva valorizzato la dichiarazione della cedente quale elemento indiziario dell'avvenuta cessione del credito, ma non che, in termini generali, tale dichiarazione possa soltanto assumere il valore probatorio di mero indizio. Per contro, nella motivazione della decisione è stato precisato che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità".
Deve, quindi, affermarsi che la dichiarazione sottoscritta dalla cedente, che attesta che il credito era stato da lei ceduto alla cessionaria, rappresenta una prova liquida, idonea a dimostrare la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo pagina 8 di 11 alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria. Conseguentemente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo a
[...]
Controparte_4
Non è parimenti fondata l'eccezione di prescrizione del diritto per diversità del credito vantato nella presente sede dalla controparte rispetto a quello azionato nell'atto di precetto del 26.04.2017 con cui aveva costituto in mora l'opponente in forza del riconoscimento Pt_2 di debito sottoscritto in data 21.05.2009.
La parte opposta ha, infatti, prodotto il contratto di apertura di credito del 5.12.2001, da cui deriva la pretesa creditoria e il relativo estratto conto (doc. 9 e 26 fascicolo monitorio). Il decorso del termine decennale di prescrizione è stato interrotto inizialmente con l'atto del
21.5.2009 a rogito del Notaio , cui aveva riconosciuto Persona_2 Parte_1
di essere debitore della somma di euro 626.986,75, fra cui euro 391.127,88, oltre interessi al tasso del 11,50% relativi allo scoperto del c/c n. n. 5168/80, e a garanzia del pagamento dell'esposizione debitoria aveva acconsentito all'iscrizione ipotecaria sui beni di sua titolarità
(doc. 19). Nell'atto sono richiamati espressamente il ricorso e il decreto per sequestro ex art. 671 c.p.c., in cui erano esplicitati i rapporti a fondamento del credito, quali l'apertura di credito del 5.12.2001 e il contratto di fideiussione.
Il riconoscimento del debito contenuto nell'atto notarile del 2009 è, quindi, specificamente riferibile al credito nascente dal contratto di apertura di credito e deve, pertanto, ritenersi che lo stesso - al pari dell'atto di precetto del 5.4.2017 che lo richiama espressamente - costituisca un atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione del diritto.
Inoltre, entrambi gli atti interruttivi, oltre all'importo del capitale, indicano, altresì, la debenza degli interessi. Nell'atto di precetto del 2017 è stato intimato il pagamento dell'importo di euro 630.031,39 “oltre gli interessi come per legge e per contratto, in ogni caso entro i limiti di cui alla
L. 109/1996”; mentre nell'atto di costituzione d'ipoteca si legge che “la vanta Controparte_6 nei confronti del signor un credito di complessivi euro Parte_1
pagina 9 di 11 trecentonovantunomilacentoventisette virgola ottantotto (euro 391.127,88), oltre gli interessi al tasso dell'11.50%”.
Non è, quindi, fondata l'eccezione di prescrizione degli interessi antecedenti il 06/03/2019, ovvero cinque anni prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto e del pedissequo precetto (06/03/2024).
Difatti, se gli interessi sono inclusi nei pagamenti rateali, il debito di interessi segue la stessa causa del debito principale e, quindi, non è soggetto alla prescrizione quinquennale, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 2948, n. 4 c.c. previsto per le prestazioni periodiche scadute. In giurisprudenza è stato chiarito che la normativa di cui all'art. 2948 c.c. non si applica al debito unico rateizzato in più pagamenti periodici, in quanto “il criterio informatore di tale disposizione normativa […] è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi” (Cass.
1994/1110, in termini conformi Cass. n. 2002/12707, Cass. n. 2013/18915). È stato, altresì, precisato che “per ciò che riguarda gli interessi - il cui pagamento costituisce oggetto di causa - va anzitutto osservato che l'obbligazione relativa è legata a quella principale da un vincolo di accessorietà soltanto nel momento genetico, mentre le sue vicende sono indipendenti da quelle del capitale e dai relativi atti interruttivi, con la conseguenza che, costituendo l'oggetto di una prestazione dovuta in base ad una "causa debendi" continuativa, tale obbligazione soggiace alla prescrizione quinquennale fissata dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. Laddove, tuttavia, essa attenga ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, si ha identità della "causa debendi" tra detta obbligazione accessoria e quella principale, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal momento utile per il
pagina 10 di 11 pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale” (Cass., n. 25047/09; n. 9695/11).
Infine, deve ritenersi pacifico l'ammontare del credito oggetto del decreto ingiuntivo, posto che l'opponente non ha sollevato alcuna contestazione specifica sull'entità del credito azionato.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata e, conseguentemente, deve essere dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
429/2023 emesso dal Tribunale di Verbania.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannato Parte_1
alla rifusione delle spese di lite a favore di che sono liquidate sulla Controparte_4
base dei parametri ministeriali, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, applicando i parametri minimi, considerata l'attività difensiva effettivamente svolta e l'assenza di attività istruttoria, in complessivi € 14.598,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, ogni altra eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 429/2023 emesso dal Tribunale di Verbania;
- condanna a rifondere in favore di le spese di lite Parte_1 Controparte_4
liquidate in € 14.598,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 26.12.2025
Il Giudice
RA MI
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RA MI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 278/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PP GI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona della mandataria con Controparte_1 P.IVA_1 rappresentanza , rappresentata e difesa dall'avv. GUADAGNI Controparte_2
ON ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte opponente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
– sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 429/2023 ai sensi dell'art. 649 c.p.c.;
- revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 429/2023 emesso dal Tribunale di Verbania in data 10/12/2023 (R.G. 1358/2023), notificato in data 02/02/2024;
pagina 1 di 11 - rigettare la domanda della ricorrente e per essa Controparte_1 [...]
a propria a con rapp Controparte_2 er carenza di titolarità del credito e difetto di legittimazione Controparte_3 ad agire;
- in subordine, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto reclamato dall'opposta
per essa a propria volta Controparte_1 Controparte_2 appresen Controparte_3
- per l'effetto, nel merito, rigettare la domanda di parte opposta perché infondata in fatto e in diritto per i motivi esplicitati in premessa;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Per parte opposta:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito in via preliminare: dichiarare tardiva l'opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 429/2023 perché proposta oltre il termine di legge e dichiararne l'inammissibilità e/o improcedibilità. sempre in via preliminare, rigettare l'eccezione avversaria di carenza di legittimazione in capo a
[...] in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi illustrati in atti;
Controparte_1 re la proposta opposizione perché destituita di qualsiasi fondamento in fatto e in diritto per tutte le ragioni illustrate in atti, e per l'effetto confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto;
sempre nel merito, accertare e dichiarare sussistente in capo a quale attuale Controparte_1 cessionaria del credito di il credito di euro 843.7 da contratto a Parte_2 decorrere dalla data del 17.06.2017 fino al di del saldo scaturente dallo scoperto del conto corrente n. 5168/80 intestato a e garantito dall'ipoteca volontaria iscritta in data 25.05.2009 Parte_1 avanti l'Agenzia del Territorio di Ragusa (reg. gen. 11253 -reg. part. 2954) e condannare quest'ultimo al pagamento di detta somma a favore di Controparte_1 in ogni caso, con vittoria di compenso di giudizio e la fase monitoria”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 429/2023 emesso dal Tribunale di Verbania in favore di
[...] chiedendo la revoca dello stesso. In particolare ha dedotto: Controparte_4
- che aveva avviato il procedimento monitorio nei confronti Controparte_1
dell'opponente sulla base di una posizione debitoria facente capo, in origine, a Parte_2
pagina 2 di 11 S.p.a. asseritamente oggetto di cessione in blocco del 16/06/2017, ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di cartolarizzazione e dell'art. 58 D. Lgs. n. 385 del 01/09/93 (T.U.B.);
- che si era limitata a produrre la Gazzetta Ufficiale n. 74/2017 Controparte_1
dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, ex art. 58, comma 2, T.U.B., individuati soltanto in via generica e per categorie;
- che la controparte non aveva assolto l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo nella predetta operazione, in tal modo omettendo di provare la propria legittimazione sostanziale;
- che l'avviso in Gazzetta Ufficiale era privo di qualsivoglia riferimento al rapporto contrattuale intercorso tra la e la CP_5 Controparte_6
- che il decreto ingiuntivo opposto era stato notificato al sig. in data 02/02/2024 e non Pt_1
vi erano stati validi atti interruttivi della prescrizione a far tempo dal 01/02/2014;
- che il diritto della ricorrente doveva, pertanto, dichiararsi prescritto per decorrenza del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.;
- che il diritto azionato da originava dallo scoperto sul c/c n. 6162/20 acceso in data CP_1
10/12/2001 presso la filiale di Gravellona Toce;
- che la ricorrente aveva prodotto in giudizio, quale ipotetico atto interruttivo della prescrizione decennale in relazione al periodo 01/02/2014-02/02/2024, l'atto di precetto notificato al sig. in data 26/04/2017, unitamente al rogito di “Costituzione di ipoteca Pt_1 volontaria” del 21/05/2009, con cui aveva intimato il pagamento delle somme dovute dall'opponente in ragione dell'asserito diritto di credito scaturente dal riconoscimento di debito contenuto nel citato atto di “Costituzione di ipoteca volontaria”;
- che con l'atto di precetto del 26/04/2017 la aveva costituito in mora Parte_2
l'opponente rispetto al riconoscimento di debito sottoscritto in data 21/05/2009, ma, nella presente sede, la creditrice reclamava un diritto di credito diverso, scaturente CP_4 dall'apertura di credito del 2001;
pagina 3 di 11 - che doveva, quindi, essere dichiarata l'intervenuta prescrizione decennale del diritto di credito fatto valere da nei confronti del sig. a distanza di oltre dieci anni CP_1 Pt_1
dall'ultimo valido atto interruttivo della prescrizione, rappresentato dall'atto di riconoscimento di debito del 21/05/2009;
- che alla data di fallimento della (20/12/2013) era decorso il termine semestrale CP_5
(20/06/2014) entro il quale l'allora creditrice avrebbe dovuto proporre le sue istanze Pt_2 contro la società per far salvi i suoi diritti contro il fideiussore;
- che non aveva mai proposto istanze né contro il sig , né contro Parte_2 Parte_1
entro i sei mesi dalla data di fallimento di quest'ultima; CP_5
- che, inoltre, la stessa non si era mai insinuata nella procedura fallimentare apertasi in data
20/12/2013, lasciando così estinguere la fideiussione a suo tempo prestata dal sig. Pt_1
;
[...]
- che nella fideiussione era stata prevista la deroga dell'art. 1957 c.c., ma tale clausola doveva essere dichiarata nulla, in quanto conforme allo schema contrattuale predisposto dall' ABI e sanzionato dall'Autorità Antitrust con il Provvedimento n. 55 del 2.05.2005.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita (di seguito Controparte_1
anche ) chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. In CP_1 particolate ha esposto:
- che, a seguito della risoluzione del rapporto in data 20.06.2008, erano intervenuti numerosi tentativi compositori fra le parti, oltre ad un sequestro conservativo, che erano sfociati nel riconoscimento del debito da parte di e contestuale rilascio di garanzia Parte_1
ipotecaria sui beni di sua titolarità, meglio indicati nel rogito del Notaio “Atto di Per_1
Costituzione di ipoteca volontaria” del 21.05.2009;
- che il debitore aveva perseverato nell'inadempimento e la aveva inviato le diffide del Pt_2
02.08.2011 e del 20.12.2012, oltre a notificare in data 26.04.2017 al atto di precetto Pt_1 unitamente al predetto titolo;
pagina 4 di 11 - che il credito discendente dallo scoperto del conto corrente n. 5168/80 alla data del
16.01.2009 ammontava ad euro 391.127,88 (importo anche riportato nel riconoscimento di debito del del 21.05.2009) e tale somma alla data di cessione da a Pt_1 Parte_2 [...]
era di euro 843.700,83; Controparte_1
- che la controparte muoveva generiche contestazioni alla titolarità di limitandosi a CP_1
sostenere che quest'ultima non avesse fornito alcuna prova attestante l'inclusione del credito vantato nei confronti di , fra quelli oggetto della cessione intervenuta fra Parte_1
e ; Parte_2 Parte_1
- che quale banca incorporante aveva dichiarato che fra i crediti CP_7 Parte_2 ceduti a favore di vi era anche quello derivante dal contratto di conto corrente CP_1
n.5168/80/269;
- che anche la disponibilità da parte dell'opposta di tutta la documentazione relativa al contratto di mutuo dimostrava indiziariamente la titolarità del diritto;
- che il decreto ingiuntivo opposto doveva ritenersi giuridicamente notificato in data
17.01.2023, allorquando il sig. aveva rifiutato la ricezione del plico postale Parte_1
giudiziario (A G n. 78531543390-3) e aveva sottoscritto la relativa cartolina postale;
- che solo per mero scrupolo aveva richiesto che la notifica venisse ripetuta da parte CP_1 dell' di Verbania, che, infatti, in data 2 febbraio 2024 aveva consegnato la copia CP_8
conforme a mani del sig. ; Pt_1
- che l'opposizione doveva essere dichiarata tardiva, in quanto notificata oltre il quarantesimo giorno scadente il 26.02.2024;
- che l'atto di precetto notificato unitamente al titolo (“Atto di costituzione d'ipoteca) in data
26 aprile 2017 al , intimante il pagamento della somma complessiva in linea Parte_1
capitale di euro 630.031,93, era un atto validamente interruttivo del termine prescrizionale relativo al credito portato dal decreto ingiuntivo opposto;
- che era documentalmente provato che l'importo del saldo negativo del conto corrente alla data del 16.01.2009 fosse di euro 391.127,88;
pagina 5 di 11 - che il aveva riconosciuto tale debito e lo aveva espressamente garantito rilasciando Pt_1 ipoteca volontaria sui suoi beni a favore di con il rogito del 21.05.2009; Parte_2
- che il credito di euro 843.700,83, portato dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 429/2023, doveva ritenersi pacifico perché non contestato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
Con l'ordinanza del 10.11.2024 non è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e all'esito della prima udienza di comparizione delle parti del 4.12.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 281sexies c.p.c., celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esplicate.
In primo luogo, va osservato che non risulta fondata l'eccezione sollevata dalla parte opposta in merito alla tardività dell'opposizione, in quanto non risulta provata la notifica del
17.1.2024, essendo la cartolina postale priva della sottoscrizione del destinatario e non essendo stato prodotto il relativo avviso di ricevimento della raccomandata. Al riguardo, è stato, infatti, affermato dalla Cassazione Civile a Sezioni Unite che “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica
l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (Cass. n. 10012 del
15/04/2021).
Posto ciò, l'opponente ha, in primo luogo, eccepito il difetto di legittimazione di
[...]
per non essere stata provata l'inclusione del credito nel contratto di Controparte_4
cessione concluso tra quest'ultima e Parte_2
pagina 6 di 11 Sul punto, è stato affermato in giurisprudenza che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia” (Cass. sez. I - 22/04/2024, n. 10860).
Nel caso concreto, è stato prodotto l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
74 del 24.06.2017, parte seconda, che indica gli elementi per individuare le categorie di crediti ceduti a (doc. 4 monitorio). La posizione rientra nella classe di crediti Controparte_4
che si caratterizza per un'esposizione debitoria complessiva nei confronti di tutte le banche del Gruppo superiore ad euro 100.000,00 e per la presenza di almeno una Parte_2
garanzia.
Nella specie, il passaggio a sofferenza della posizione è avvenuto in data 20.06.2008 per una somma iniziale pari a 380.804,64, come risulta dal telegramma inviato dalla a Parte_2
, con cui la stessa comunicava la risoluzione del rapporto e chiedeva Parte_1
l'immediato saldo del conto corrente (doc.12 monitorio). Il credito della banca è stato anche assistito da una garanzia ipotecaria, posto che in data 21 maggio 2009 con rogito Notaio
[...]
iscritta al Collegio di Ragusa (rep. 41977; racc. 12835), Persona_2 Parte_1 aveva riconosciuto di essere debitore nei confronti di della somma di Controparte_6
complessivi euro 626.986,75 e aveva acconsentito all'iscrizione ipotecaria sui beni di sua titolarità, avvenuta in data 25.05.2009 (cfr. doc. 19-20 monitorio).
Contrariamente alla prospettazione attorea, la mancanza della prova della segnalazione del credito alla Centrale dei Rischi entro il 31/08/2016 non determina l'esclusione dello stesso dal perimetro della cessione in blocco. Difatti, al fine di riconoscere l'inclusione del credito pagina 7 di 11 nell'oggetto del contratto di cessione, assume portata dirimente la dichiarazione rilasciata dalla cedente, ovvero di (che era subentrata in tutti i rapporti di , la CP_7 Parte_2
quale già di per sé rappresenta una prova sufficiente dell'intervenuta cessione. Al riguardo, ad avviso della giurisprudenza, “il creditore cessionario che agisce quale successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 t.u.b. deve provare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta ed a meno che non sussista la dichiarazione del creditore cedente, che è senza dubbio idonea a dare la prova del negozio” (cfr. Corte appello Venezia sez. II, 18/05/2023, n.1104, v. anche Tribunale Napoli Nord sez. III,
19/05/2023, n.2075, Tribunale Spoleto sez. I, 06/07/2023, n.529). In tal senso, anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la dichiarazione del cedente è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, per risolvere la questione della legittimazione attiva del cessionario del credito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 16.4.2021, n. 10200).
Contrariamente alla prospettazione dell'opponente, la giurisprudenza citata dallo stesso
(Cass. Civ. n. 17133/2025) non stabilisce il principio secondo cui la dichiarazione unilaterale della cedente può avere soltanto valore indiziario, in un quadro probatorio incerto. La stessa si limita, infatti, ad affermare che la Corte d'Appello nel caso sottoposto al suo esame aveva valorizzato la dichiarazione della cedente quale elemento indiziario dell'avvenuta cessione del credito, ma non che, in termini generali, tale dichiarazione possa soltanto assumere il valore probatorio di mero indizio. Per contro, nella motivazione della decisione è stato precisato che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità".
Deve, quindi, affermarsi che la dichiarazione sottoscritta dalla cedente, che attesta che il credito era stato da lei ceduto alla cessionaria, rappresenta una prova liquida, idonea a dimostrare la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo pagina 8 di 11 alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria. Conseguentemente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo a
[...]
Controparte_4
Non è parimenti fondata l'eccezione di prescrizione del diritto per diversità del credito vantato nella presente sede dalla controparte rispetto a quello azionato nell'atto di precetto del 26.04.2017 con cui aveva costituto in mora l'opponente in forza del riconoscimento Pt_2 di debito sottoscritto in data 21.05.2009.
La parte opposta ha, infatti, prodotto il contratto di apertura di credito del 5.12.2001, da cui deriva la pretesa creditoria e il relativo estratto conto (doc. 9 e 26 fascicolo monitorio). Il decorso del termine decennale di prescrizione è stato interrotto inizialmente con l'atto del
21.5.2009 a rogito del Notaio , cui aveva riconosciuto Persona_2 Parte_1
di essere debitore della somma di euro 626.986,75, fra cui euro 391.127,88, oltre interessi al tasso del 11,50% relativi allo scoperto del c/c n. n. 5168/80, e a garanzia del pagamento dell'esposizione debitoria aveva acconsentito all'iscrizione ipotecaria sui beni di sua titolarità
(doc. 19). Nell'atto sono richiamati espressamente il ricorso e il decreto per sequestro ex art. 671 c.p.c., in cui erano esplicitati i rapporti a fondamento del credito, quali l'apertura di credito del 5.12.2001 e il contratto di fideiussione.
Il riconoscimento del debito contenuto nell'atto notarile del 2009 è, quindi, specificamente riferibile al credito nascente dal contratto di apertura di credito e deve, pertanto, ritenersi che lo stesso - al pari dell'atto di precetto del 5.4.2017 che lo richiama espressamente - costituisca un atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione del diritto.
Inoltre, entrambi gli atti interruttivi, oltre all'importo del capitale, indicano, altresì, la debenza degli interessi. Nell'atto di precetto del 2017 è stato intimato il pagamento dell'importo di euro 630.031,39 “oltre gli interessi come per legge e per contratto, in ogni caso entro i limiti di cui alla
L. 109/1996”; mentre nell'atto di costituzione d'ipoteca si legge che “la vanta Controparte_6 nei confronti del signor un credito di complessivi euro Parte_1
pagina 9 di 11 trecentonovantunomilacentoventisette virgola ottantotto (euro 391.127,88), oltre gli interessi al tasso dell'11.50%”.
Non è, quindi, fondata l'eccezione di prescrizione degli interessi antecedenti il 06/03/2019, ovvero cinque anni prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto e del pedissequo precetto (06/03/2024).
Difatti, se gli interessi sono inclusi nei pagamenti rateali, il debito di interessi segue la stessa causa del debito principale e, quindi, non è soggetto alla prescrizione quinquennale, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 2948, n. 4 c.c. previsto per le prestazioni periodiche scadute. In giurisprudenza è stato chiarito che la normativa di cui all'art. 2948 c.c. non si applica al debito unico rateizzato in più pagamenti periodici, in quanto “il criterio informatore di tale disposizione normativa […] è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi” (Cass.
1994/1110, in termini conformi Cass. n. 2002/12707, Cass. n. 2013/18915). È stato, altresì, precisato che “per ciò che riguarda gli interessi - il cui pagamento costituisce oggetto di causa - va anzitutto osservato che l'obbligazione relativa è legata a quella principale da un vincolo di accessorietà soltanto nel momento genetico, mentre le sue vicende sono indipendenti da quelle del capitale e dai relativi atti interruttivi, con la conseguenza che, costituendo l'oggetto di una prestazione dovuta in base ad una "causa debendi" continuativa, tale obbligazione soggiace alla prescrizione quinquennale fissata dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. Laddove, tuttavia, essa attenga ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, si ha identità della "causa debendi" tra detta obbligazione accessoria e quella principale, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal momento utile per il
pagina 10 di 11 pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale” (Cass., n. 25047/09; n. 9695/11).
Infine, deve ritenersi pacifico l'ammontare del credito oggetto del decreto ingiuntivo, posto che l'opponente non ha sollevato alcuna contestazione specifica sull'entità del credito azionato.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata e, conseguentemente, deve essere dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
429/2023 emesso dal Tribunale di Verbania.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannato Parte_1
alla rifusione delle spese di lite a favore di che sono liquidate sulla Controparte_4
base dei parametri ministeriali, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, applicando i parametri minimi, considerata l'attività difensiva effettivamente svolta e l'assenza di attività istruttoria, in complessivi € 14.598,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, ogni altra eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 429/2023 emesso dal Tribunale di Verbania;
- condanna a rifondere in favore di le spese di lite Parte_1 Controparte_4
liquidate in € 14.598,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 26.12.2025
Il Giudice
RA MI
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